Decisione di esecuzione (UE) 2026/436 del Consiglio dell'11 febbraio 2026 relativa alla messa a disposizione del Belgio dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa1, in particolare l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione europea,
La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa («strumento SAFE»), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106.
Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro.
Il 28 novembre 2025 la Belgio ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria («richiesta») a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell’industria europea della difesa («piano»).
La Commissione ha valutato la richiesta alla luce delle condizioni applicabili stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, una descrizione del coinvolgimento previsto dell’Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell’Ucraina.
La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l’utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure devono inoltre avere uno o più dei seguenti obiettivi: accelerare l’adeguamento dell’industria della difesa alle trasformazioni strutturali, migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o garantire l’interoperabilità e l’intercambiabilità in tutta l’Unione.
La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 e delle norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento compresa l’indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
Di conseguenza, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha rilevato che la richiesta soddisfa le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16.
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste del Belgio, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l’esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio3.
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/25094 e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
In linea con l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l’accordo di prestito che deve essere stipulato con il Belgio dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa presentata dal Belgio il 28 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16, e che l’assistenza finanziaria è messa a disposizione del Belgio di conseguenza.
Art. 2
1. L’Unione mette a disposizione del Belgio un prestito dell’importo massimo di 8340027698 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione del Belgio il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 1251004154,70EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
Art. 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 4
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas