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Decisione di esecuzione (UE) 2026/533 della Commissione dell’11 marzo 2026 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili che utilizzano i dati dell’Eurodac, del sistema di informazione visti, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi e del sistema di ingressi/uscite ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, terzo comma,

Il regolamento (UE) 2024/1358 istituisce il sistema denominato «Eurodac» al fine, tra l’altro, di concorrere al controllo dell’immigrazione irregolare verso l’Unione e di sostenere un’elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti tramite la produzione di statistiche.

A tal fine devono essere prodotte statistiche intersistemiche mensili utilizzando i dati dell’Eurodac, del sistema di informazione visti (VIS) istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2, del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio3, e del sistema di ingressi/uscite (EES) istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2024/1358, uno degli scopi dell’Eurodac è sostenere un’elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti tramite la produzione di statistiche.

Per garantire la realizzazione di tale scopo è necessario elaborare statistiche che rispecchino la situazione migratoria e i flussi migratori nell’Unione, compresi dati statistici sui movimenti secondari di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, al fine di monitorare e anticipare i flussi migratori verso l’Unione e al suo interno e di agevolare l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Al fine di ricevere informazioni più precise sulle rotte migratorie e sui mezzi utilizzati per entrare nel territorio degli Stati membri, è necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi arrivati in uno Stato membro con un visto valido o con un visto scaduto, compreso un visto per soggiorno di lunga durata, e che hanno successivamente presentato domanda di protezione internazionale. Allo stesso scopo, è altresì necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di cittadini di paesi terzi e apolidi cui è stato rifiutato il visto, compreso un visto per soggiorno di lunga durata, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, e il numero di richiedenti il cui visto è stato revocato o annullato o il cui visto per soggiorno di lunga durata è stato revocato, annullato o ritirato.

Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1358, un altro scopo dell’Eurodac è concorrere al controllo dell’immigrazione irregolare verso l’Unione. Per garantire la realizzazione di tale scopo, compresa la lotta all’immigrazione irregolare verso il territorio dell’Unione e al suo interno, è necessario elaborare statistiche riguardanti: il numero di persone arrivate in uno Stato membro con un visto valido, compreso un visto per soggiorno di lunga durata, che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato; il numero di persone cui è stato rifiutato il visto, compreso un visto per soggiorno di lunga durata, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro; il numero di persone il cui visto è stato revocato o annullato o il cui visto per soggiorno di lunga durata è stato revocato, annullato o ritirato; il numero di persone la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta e che hanno successivamente presentato domanda di visto, compreso un visto per soggiorno di lunga durata o un’autorizzazione ai viaggi. Analogamente, è necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di persone soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro alle quali è stato rifiutato un permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o ritirato prima di essere trovate in tale condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro.

A tal fine, e in particolare per contribuire a stabilire le opportune misure appropriate che gli Stati membri devono adottare per identificare i cittadini di paesi terzi e gli apolidi in condizione di soggiorno irregolare, è necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare della frontiera esterna dell’Unione e il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso a cui è stato rifiutato il visto, compreso un visto per soggiorno di lunga durata, prima del rintraccio o dello sbarco, o a cui è stato rifiutato l’ingresso o un’autorizzazione ai viaggi prima del rintraccio o dello sbarco, o che sono state registrate in uscita dall’Unione.

Al fine di comprendere meglio il contesto della presentazione di una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro e di sostenere un’elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti, è necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di richiedenti protezione internazionale a cui è stato rifiutato un permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o ritirato, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale. È inoltre necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di richiedenti protezione internazionale che, dopo il rigetto della domanda, chiedono un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un’autorizzazione ai viaggi.

Al fine di cogliere il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale che lasciano il territorio dell’Unione durante l’esame delle loro domande e successivamente ritornano nel territorio dell’Unione, e di sostenere un’elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti per quanto riguarda il funzionamento sia del sistema di asilo dell’Unione che dei sistemi di asilo nazionali, è necessario elaborare statistiche riguardanti il numero di richiedenti protezione internazionale registrati in uscita dall’Unione e successivamente al rientro nel territorio dell’Unione.

Affinché possano essere prodotte statistiche intersistemiche che utilizzano dati dell’Eurodac e del VIS, dell’ETIAS o dell’EES, tali sistemi devono entrare in funzione. A tal fine è inoltre necessario che entrino in funzione anche l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID), istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2019/817 e dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio67. Pertanto, le disposizioni relative alle statistiche che utilizzano dati provenienti da un sistema dovrebbero iniziare ad applicarsi alla data di entrata in funzione di tale sistema, a condizione che il CIR e il MID siano operativi.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 1o agosto 2025.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il Regno di Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma dell’articolo 4 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 21 giugno 2024 l’Irlanda ha notificato l’intenzione di accettare il regolamento (UE) 2024/1358 e di esserne vincolata. Tale partecipazione è stata confermata con decisione (UE) 2024/2100 della Commissione9. L’Irlanda partecipa quindi all’adozione del presente atto.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. eu-LISA elabora statistiche mensili, disaggregate per Stato membro, età, sesso e cittadinanza, che indicano il numero di persone di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, i cui dati biometrici sono stati rilevati a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento:

  1. a) a cui è stato concesso il visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  2. b) a cui è stato rifiutato il visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  3. c) il cui visto è stato revocato o annullato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

  4. d) a cui è stato concesso un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quater del regolamento (CE) n. 767/2008, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  5. e) a cui è stato rifiutato un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quinquies del regolamento (CE) n. 767/2008, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  6. f) il cui visto per soggiorno di lunga durata è stato revocato, annullato o ritirato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008;

  7. g) a cui è stato concesso un permesso di soggiorno, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quater del regolamento (CE) n. 767/2008, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  8. h) a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quinquies del regolamento (CE) n. 767/2008, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  9. i) il cui permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o ritirato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008;

  10. j) che sono state registrate in ingresso a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16 o 17 del regolamento (UE) 2017/2226, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  11. k) che sono state registrate in uscita a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16 o 17 del regolamento (UE) 2017/2226;

  12. l) che sono state respinte a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226;

  13. m) che sono soggiornanti fuoritermine, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, o all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

  14. n) a cui è stata concessa un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  15. o) a cui è stata concessa un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  16. p) a cui è stata rifiutata un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, prima della presentazione della domanda di protezione internazionale;

  17. q) la cui autorizzazione ai viaggi è stata revocata o annullata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1240.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere a), d) e g), sono disaggregati anche per Stato membro, autorità e sede quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

3. Ove applicabile, i dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere n) e o), sono disaggregati anche per Stato membro quale indicato nel fascicolo di domanda dell’ETIAS.

4. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere b), e), h) e p), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi del respingimento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

5. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere c) e q), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca o di annullamento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

6. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere f) e i), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca, annullamento o ritiro quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

7. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), sono disaggregati anche per Stato membro e valico di frontiera quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

8. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera l), sono disaggregati anche per Stato membro, valico di frontiera e motivi del respingimento quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

Art. 2

1. eu-LISA elabora statistiche mensili, disaggregate per Stato membro, età, sesso e cittadinanza, che indicano il numero di persone di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, e per le quali sono state registrate le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j) di tale regolamento:

  1. a) che hanno chiesto un visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1358;

  2. b) che hanno chiesto un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1358;

  3. c) che hanno chiesto un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, dopo essere stati registrati conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2024/1358.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e c), sono disaggregati anche per Stato membro quale indicato nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

Art. 3

1. eu-LISA elabora statistiche mensili, disaggregate per Stato membro, età, sesso e cittadinanza, che indicano il numero di persone di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358:

  1. a) a cui è stato rifiutato il visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna;

  2. b) il cui visto è stato revocato o annullato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

  3. c) a cui è stato rifiutato un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quinquies del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna;

  4. d) il cui visto per soggiorno di lunga durata è stato revocato, annullato o ritirato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008;

  5. e) che sono state respinte a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226, prima di essere rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna;

  6. f) che sono state registrate in uscita a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16 o 17 del regolamento (UE) 2017/2226;

  7. g) a cui è stata rifiutata un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2018/1240, prima di essere rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna;

  8. h) a cui è stata concessa un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2018/1240, prima di essere rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna;

  9. i) la cui autorizzazione ai viaggi è stata revocata o annullata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1240.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e g), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi del respingimento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

3. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera f), sono disaggregati anche per Stato membro e valico di frontiera quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

4. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera e), sono disaggregati anche per Stato membro, valico di frontiera e motivi del respingimento quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

5. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere b) e i), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca o di annullamento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

6. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera d), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca, annullamento o ritiro quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

7. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera h), sono disaggregati anche per Stato membro quale indicato nel fascicolo di domanda dell’ETIAS.

Art. 4

1. eu-LISA elabora statistiche mensili, disaggregate per Stato membro, età, sesso e cittadinanza, che indicano il numero di persone di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358:

  1. a) a cui è stato concesso il visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  2. b) a cui è stato rifiutato il visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  3. c) il cui visto è stato revocato o annullato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

  4. d) a cui è stato concesso un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quater del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  5. e) a cui è stato rifiutato un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quinqiues del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  6. f) il cui visto per soggiorno di lunga durata è stato revocato, annullato o ritirato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008;

  7. g) a cui è stato concesso un permesso di soggiorno, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quater del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  8. h) a cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quinquies del regolamento (CE) n. 767/2008, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  9. i) il cui permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o ritirato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008;

  10. j) che sono state registrate in ingresso a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16 o 17 del regolamento (UE) 2017/2226, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  11. k) che sono state registrate in uscita a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16 o 17 del regolamento (UE) 2017/2226;

  12. l) che sono state respinte a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  13. m) che sono soggiornanti fuoritermine, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;

  14. n) a cui è stata concessa un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  15. o) a cui è stata concessa un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  16. p) a cui è stata rifiutata un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, prima di essere trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro;

  17. q) la cui autorizzazione ai viaggi è stata revocata o annullata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1240.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere a), d) e g), sono disaggregati anche per Stato membro, autorità e sede quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

3. Ove applicabile, i dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere n) e o), sono disaggregati anche per Stato membro quale indicato nel fascicolo di domanda dell’ETIAS.

4. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere b), h) e p), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi del respingimento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

5. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere c) e q), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca o di annullamento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

6. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere f) e i), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca, annullamento o ritiro quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

7. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), sono disaggregati anche per Stato membro e valico di frontiera quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

8. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera e), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi del respingimento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

9. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera l), sono disaggregati anche per Stato membro, valico di frontiera e motivi del respingimento quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

Art. 5

1. eu-LISA elabora statistiche mensili, disaggregate per Stato membro, età, sesso e cittadinanza, che indicano il numero di persone di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358:

  1. a) a cui è stato rifiutato il visto, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, prima dello sbarco;

  2. b) il cui visto è stato revocato o annullato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;

  3. c) a cui è stato rifiutato un visto per soggiorno di lunga durata, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 quinquies del regolamento (CE) n. 767/2008, prima dello sbarco;

  4. d) il cui visto per soggiorno di lunga durata è stato revocato, annullato o ritirato, come indicato nel fascicolo relativo alla domanda conformemente all’articolo 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008;

  5. e) che sono state respinte a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226, prima dello sbarco;

  6. f) che sono state registrate in uscita a una frontiera esterna alla quale l’EES è operativo, come indicato nella cartella di ingresso/uscita conformemente all’articolo 16 o 17 del regolamento (UE) 2017/2226;

  7. g) a cui è stata rifiutata un’autorizzazione ai viaggi, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2018/1240, prima dello sbarco;

  8. h) a cui è stata concessa un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata, come indicato nel fascicolo di domanda conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, prima dello sbarco;

  9. i) la cui autorizzazione ai viaggi è stata revocata o annullata.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e g), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi del respingimento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

3. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera f), sono disaggregati anche per Stato membro e valico di frontiera quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

4. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettere b) e i), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca o di annullamento quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS o dell’ETIAS.

5. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera d), sono disaggregati anche per Stato membro e motivi di revoca, annullamento o ritiro quali indicati nel fascicolo relativo alla domanda del VIS.

6. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera h), sono disaggregati anche per Stato membro quale indicato nel fascicolo di domanda dell’ETIAS.

7. I dati statistici di cui al paragrafo 1, lettera e), sono disaggregati anche per Stato membro, valico di frontiera e motivi del respingimento quali indicati nella cartella di ingresso/uscita dell’EES.

Art. 6

1. La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 relative alle statistiche che utilizzano dati dell’EES si applicano a decorrere dalla più tardiva delle seguenti date:

  1. a) la data stabilita conformemente all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;

  2. b) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;

  3. c) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 relative alle statistiche che utilizzano dati dell’ETIAS si applicano a decorrere dalla più tardiva delle seguenti date:

  1. a) la data stabilita conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1240;

  2. b) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;

  3. c) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818.

4. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 relative alle statistiche che utilizzano dati del VIS si applicano a decorrere dalla più tardiva delle seguenti date:

  1. a) la data stabilita conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

  2. b) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;

  3. c) la data stabilita conformemente all’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/818.

Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen