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Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Nel costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione dovrebbe assicurare che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e dovrebbe sviluppare una politica comune in materia di asilo, immigrazione e gestione delle frontiere esterne degli Stati membri, basata sulla solidarietà e sull’equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri, che sia equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi e conforme al diritto internazionale e dell’Unione, compresi i diritti fondamentali.

Al fine di rafforzare la reciproca fiducia fra gli Stati membri, è necessario adottare un approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione, che raggruppi le componenti interne ed esterne. L’efficacia di tale approccio dipende dal fatto che tutte le componenti siano affrontate congiuntamente e attuate in maniera coerente e integrata.

Il presente regolamento dovrebbe contribuire a tale approccio globale definendo un quadro comune per le azioni dell’Unione e degli Stati membri, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, nel settore delle pertinenti politiche relative alla gestione dell’asilo e della migrazione, sostenendo e sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, comprese le implicazioni finanziarie di tale principio, che governa le politiche nel settore dell’asilo e della migrazione, conformemente all’articolo 80 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità dovrebbe essere la premessa sulla cui base gli Stati membri collettivamente condividono la responsabilità di gestione della migrazione, in particolare nel settore disciplinato dal sistema europeo comune di asilo.

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie, tra l’altro, per garantire l’accesso alla protezione internazionale e a condizioni di accoglienza adeguate a chi ne ha bisogno, promuovere percorsi legali, consentire l’efficace applicazione delle norme sulla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, gestire efficacemente il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di soggiorno nel territorio degli Stati membri, prevenire la migrazione irregolare e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri, combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e fornire sostegno ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà, quale contributo all’approccio globale.

Al fine di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi in materia di asilo e migrazione, tra cui la riammissione e la risoluzione delle cause e dei fattori alla base della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, è necessario promuovere e costruire partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. Tali partenariati dovrebbero costituire un quadro per un migliore coordinamento delle politiche e degli strumenti pertinenti dell’Unione con i paesi terzi e basarsi sui diritti umani, sullo Stato di diritto e sul rispetto dei valori comuni dell’Unione. Per quanto riguarda le componenti esterne dell’approccio globale, nessuna disposizione del presente regolamento pregiudica la preesistente ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione o tra le istituzioni dell’Unione. Tali competenze continueranno ad essere esercitate nel pieno rispetto delle norme procedurali dei trattati e in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare per quanto riguarda gli strumenti non vincolanti dell’Unione.

Il quadro comune è necessario per far fronte efficacemente ai crescenti arrivi misti di persone bisognose di protezione internazionale e di persone che non hanno bisogno di tale protezione e riconoscendo che la responsabilità per gli arrivi irregolari di migranti e richiedenti asilo nell’Unione non dovrebbe essere affrontata dagli Stati membri individualmente, bensì dall’Unione nel suo insieme. L’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe ricomprendere le persone reinsediate o ammesse.

Al fine di garantire la coerenza e l’efficacia delle azioni e delle misure adottate dall’Unione e dai suoi Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, è necessaria un’elaborazione integrata delle politiche e un approccio globale nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione, anche per quanto riguarda le componenti interna ed esterna. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero garantire, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto del diritto applicabile dell’Unione e degli obblighi internazionali, la coerenza e l’attuazione delle politiche di gestione dell’asilo e della migrazione.

Al fine di garantire che i loro sistemi di asilo, accoglienza e migrazione siano ben preparati e che ciascuna parte di tali sistemi disponga di risorse sufficienti, gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse umane, materiali e finanziarie e di infrastrutture necessarie per attuare efficacemente le politiche relative alla gestione dell’asilo e della migrazione e dovrebbero assegnare il personale necessario alle rispettive autorità competenti per l’attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali degli altri Stati membri.

Seguendo un approccio strategico, gli Stati membri dovrebbero disporre di strategie nazionali per garantire la loro capacità di attuare efficacemente i loro sistemi di gestione dell’asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale. Tali strategie dovrebbero includere misure preventive volte a ridurre il rischio di pressioni migratorie come pure informazioni sulla pianificazione di emergenza, anche come previsto a norma della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio4, e informazioni pertinenti riguardanti i principi di elaborazione integrata delle politiche e di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità ai sensi del presente regolamento nonché degli obblighi giuridici che ne derivano a livello nazionale. La Commissione e i pertinenti organi, organismi e agenzie dell’Unione, in particolare l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («Agenzia per l’asilo»), dovrebbero essere in grado di sostenere gli Stati membri in sede di definizione delle loro strategie nazionali. La consultazione delle autorità locali e regionali da parte degli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e laddove opportuno, potrebbe anche migliorare e rafforzare le strategie nazionali. Per garantire che le strategie nazionali siano comparabili su specifici elementi centrali, è opportuno che la Commissione stabilisca un modello comune.

Al fine di garantire l’esistenza di un sistema efficace di monitoraggio che assicuri l’applicazione dell’acquis dell’Unione in materia di asilo, le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero tenere conto anche dei risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da altri organi, organismi, agenzie e organizzazioni competenti, delle parti pertinenti della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/9225 del Consiglio e del monitoraggio eseguito in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Gli Stati membri potrebbero anche prendere in considerazione i risultati di altri meccanismi di monitoraggio pertinenti.

La Commissione dovrebbe adottare una strategia europea a lungo termine sulla gestione dell’asilo e della migrazione («strategia») che definisca un approccio strategico teso a garantire un’attuazione coerente delle strategie nazionali a livello dell’Unione in conformità dei principi enunciati nel presente regolamento e nel diritto primario dell’Unione e nel diritto internazionale applicabile.

Considerata l’importanza di garantire che l’Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione in materia di gestione dell’asilo e della migrazione, la Commissione dovrebbe adottare ogni anno una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione («relazione»). La relazione dovrebbe valutare la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti lungo tutte le rotte migratorie verso e all’interno di tutti gli Stati membri, fungere da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l’Unione nel settore della migrazione e dell’asilo e fornire un quadro situazionale strategico e proiezioni per l’anno successivo. La relazione dovrebbe illustrare, tra l’altro, la preparazione dell’Unione e degli Stati membri a rispondere e ad adattarsi all’evoluzione della situazione migratoria e i risultati del monitoraggio intrapreso dagli organi e organismi dell’Unione pertinenti. I dati e le informazioni nonché le valutazioni contenute nella relazione dovrebbero essere presi in considerazione nelle procedure decisionali relative al meccanismo di solidarietà di cui alla parte IV del presente regolamento.

La relazione dovrebbe essere preparata in consultazione con gli Stati membri e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti. Ai fini della relazione, la Commissione dovrebbe utilizzare i meccanismi di comunicazione esistenti, principalmente la conoscenza e l’analisi integrate della situazione, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi, e il meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione7. Per garantire che l’Unione sia preparata e in grado di adattarsi alle realtà emergenti e in evoluzione della gestione dell’asilo e della migrazione, e quindi per il buon funzionamento del ciclo annuale di asilo e migrazione e del meccanismo di solidarietà, è della massima importanza che gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il servizio europeo per l’azione esterna e i pertinenti organi e organismi dell’Unione contribuiscano a tali meccanismi di comunicazione esistenti e garantiscano lo scambio adeguato e tempestivo di informazioni e dati. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni fornite da altre fonti pertinenti, tra cui la rete europea sulle migrazioni, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Per evitare una duplicazione degli sforzi, la Commissione dovrebbe chiedere informazioni supplementari dagli Stati membri soltanto se tali informazioni non sono disponibili attraverso i suddetti meccanismi di comunicazione o gli organi e organismi dell’Unione pertinenti.

Al fine di garantire che vi siano gli strumenti necessari per aiutare gli Stati membri ad affrontare i problemi che possono sorgere a seguito della presenza nel loro territorio di cittadini di paesi terzi o apolidi, indipendentemente dal modo in cui hanno attraversato le frontiere esterne degli Stati membri, la relazione dovrebbe essere accompagnata da una decisione che indichi quali Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie per l’anno successivo o affrontino una situazione migratoria significativa («decisione»). Gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie dovrebbero poter contare sul ricorso ai contributi di solidarietà inclusi nella riserva annuale di solidarietà.

Al fine di garantire prevedibilità agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e agli Stati membri contributori, la relazione e la decisione dovrebbero essere accompagnate da una proposta della Commissione che identifichi misure di solidarietà annuali concrete, tra cui ricollocazioni, contributi finanziari e, se del caso, misure di solidarietà alternative, e la relativa portata numerica che sarebbe probabilmente necessaria per l’anno successivo a livello di Unione, riconoscendo che i vari tipi di solidarietà sono di pari valore. Il tipo e la portata numerica delle misure individuate nella proposta della Commissione dovrebbero corrispondere almeno alle soglie annue minime per la ricollocazione e i contributi finanziari. Tali soglie dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento al fine di assicurare la pianificazione prevedibile da parte degli Stati membri contributori e fornire garanzie minime agli Stati membri beneficiari. Ove lo ritenga necessario, la Commissione potrebbe individuare nella sua proposta cifre annue più elevate per le ricollocazioni o i contributi finanziari. Al fine di preservare lo stesso valore delle misure di solidarietà, è opportuno mantenere il rapporto stabilito tra le cifre annue individuate nel presente regolamento. Nella stessa ottica, nell’individuare le cifre annue, la proposta della Commissione dovrebbe tenere conto di situazioni eccezionali in cui non si prevede alcuna esigenza di solidarietà per l’anno successivo.

Al fine di garantire un migliore coordinamento a livello dell’Unione e date le specificità del sistema di solidarietà previsto dal presente regolamento, che si basa sugli impegni assunti da ciascuno Stato membro nell’ambito del forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà («forum di alto livello»), esercitando piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà, è opportuno conferire al Consiglio, su proposta della Commissione, le competenze di esecuzione per istituire la riserva annuale di solidarietà. L’atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà dovrebbe individuare misure di solidarietà annuali concrete, tra cui ricollocazioni, contributi finanziari e, se del caso, misure di solidarietà alternative, nonché la relativa portata numerica che sarebbe probabilmente necessaria per l’anno successivo a livello dell’Unione, riconoscendo nel contempo che i vari tipi di solidarietà sono di pari valore. L’atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà dovrebbe includere anche gli impegni specifici assunti da ciascuno Stato membro.

Gli Stati membri beneficiari dovrebbero avere la possibilità di attuare azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, conformemente all’ambito di applicazione e ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

In sede di attuazione delle azioni finanziate dai contributi finanziari, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Le condizioni abilitanti di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio9, compresa la condizione abilitante orizzontale relativa all’«effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali», dovrebbero applicarsi ai programmi degli Stati membri sostenuti dai contributi finanziari. Per la selezione delle azioni sostenute dai contributi finanziari, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni di cui all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/1060, tenendo conto anche della Carta. Per le azioni finanziate dai contributi finanziari, gli Stati membri dovrebbero applicare i sistemi di gestione e di controllo istituiti per i loro programmi a norma del regolamento (UE) 2021/1060. Gli Stati membri dovrebbero proteggere il bilancio dell’Unione e applicare rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei contributi finanziari se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari, in linea con il regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione può interrompere il termine di pagamento, sospendere la totalità o una parte dei pagamenti e applicare rettifiche finanziarie conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Nel rendere operativa la riserva annuale di solidarietà gli Stati membri contributori dovrebbero avere la possibilità, su richiesta di uno Stato membro beneficiario, di fornire contributi di solidarietà alternativi. I contributi di solidarietà alternativi dovrebbero avere un valore pratico e operativo. Se la Commissione, dopo aver consultato lo Stato membro interessato, ritiene che le misure indicate da quest’ultimo siano necessarie, tali contributi dovrebbero essere indicati nella proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà. Agli Stati membri contributori dovrebbe essere concesso di impegnarsi a versare tali contributi, anche se non sono individuati nella proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà. Essi dovrebbero essere considerati solidarietà finanziaria e il loro valore finanziario dovrebbe essere valutato e applicato in modo realistico. Qualora tali contributi non siano richiesti dallo Stato membro beneficiario in un dato anno, essi dovrebbero essere convertiti in contributi finanziari alla fine dell’anno.

Al fine di agevolare il processo decisionale, la proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà non dovrebbe essere resa pubblica fino alla sua adozione da parte del Consiglio.

Per garantire un’efficace attuazione del quadro comune, individuare le lacune, affrontare le sfide e prevenire l’aumento della pressione sui sistemi di asilo, accoglienza e migrazione, la Commissione dovrebbe monitorare e fornire informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche.

Al fine di garantire un’equa ripartizione delle responsabilità, la solidarietà sancita all’articolo 80 TFUE, nonché un equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri, dovrebbe essere istituito un meccanismo di solidarietà obbligatorio che fornisca un sostegno efficace agli Stati membri soggetti a pressioni migratorie e garantisca un rapido accesso a procedure eque ed efficienti per il riconoscimento della protezione internazionale. Tale meccanismo dovrebbe prevedere diversi tipi di misure di solidarietà di pari valore ed essere flessibile e in grado di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle sfide migratorie. La risposta di solidarietà dovrebbe essere definita caso per caso, affinché sia mirata alle esigenze dello Stato membro in questione.

Per garantire la corretta attuazione del meccanismo di solidarietà, è opportuno che la Commissione nomini un coordinatore UE della solidarietà. Questi dovrebbe monitorare e coordinare gli aspetti operativi del meccanismo di solidarietà e fungere da punto di contatto centrale. Dovrebbe agevolare la comunicazione tra gli Stati membri nell’attuazione del presente regolamento. Il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe, in cooperazione con l’Agenzia per l’asilo, promuovere metodi di lavoro coerenti per l’identificazione delle persone ammissibili alla ricollocazione e il loro abbinamento agli Stati membri di ricollocazione, in particolare per garantire che siano presi in considerazione legami significativi. Per svolgere efficacemente il ruolo di coordinatore UE della solidarietà, l’ufficio del coordinatore UE della solidarietà dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie sufficienti e dovrebbe poter partecipare alle riunioni del forum di alto livello.

Per garantire l’efficace attuazione del meccanismo di solidarietà istituito dal presente regolamento, è opportuno che i rappresentanti degli Stati membri, a livello ministeriale o altro alto livello politico, si riuniscano nel quadro di un forum di alto livello, in cui esaminare la relazione, la decisione e la proposta della Commissione relativa a un atto di esecuzione del Consiglio che istituisce la riserva annuale di solidarietà, fare il punto della situazione generale e giungere a una conclusione sulle misure di solidarietà e i relativi livelli necessari per l’istituzione della riserva annuale di solidarietà e, se necessario, su altre misure di risposta alla migrazione. Al fine di garantire il buon funzionamento e di rendere operativa la riserva annuale di solidarietà, dovrebbe essere convocato un forum UE di livello tecnico sulla solidarietà («forum di livello tecnico»), composto da rappresentanti di livello sufficientemente elevato, come i funzionari di alto livello delle autorità competenti degli Stati membri, e presieduto dal coordinatore UE della solidarietà, a nome della Commissione. L’Agenzia per l’asilo e, se opportuno e dietro invito del coordinatore dell’UE della solidarietà, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dovrebbero partecipare al forum di livello tecnico.

Considerando che la ricerca e il soccorso derivano da obblighi internazionali, gli Stati membri che devono affrontare sbarchi ricorrenti nel contesto di operazioni di ricerca e soccorso potrebbero rientrare tra gli Stati membri beneficiari di misure di solidarietà. Dovrebbe essere possibile individuare una percentuale indicativa delle misure di solidarietà che potrebbero essere necessarie per gli Stati membri interessati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle vulnerabilità delle persone che arrivano da tali sbarchi.

Al fine di rispondere tempestivamente alla situazione di pressione migratoria, il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe sostenere la rapida ricollocazione dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale ammissibili alla ricollocazione. Lo Stato membro beneficiario dovrebbe redigere un elenco delle persone ammissibili alla ricollocazione, se richiesto, con l’assistenza dell’Agenzia per l’asilo e dovrebbe poter usare gli strumenti sviluppati dal coordinatore UE della solidarietà. Alle persone da ricollocare dovrebbe essere data la possibilità di fornire informazioni in merito all’esistenza di legami significativi con specifici Stati membri, ma non dovrebbero avere il diritto di scegliere uno specifico Stato membro di ricollocazione.

Al fine di garantire una risposta di solidarietà adeguata e qualora i contributi degli Stati membri siano insufficienti in relazione alle esigenze individuate, il Consiglio dovrebbe poter convocare nuovamente il forum di alto livello per consentire agli Stati membri di impegnarsi a versare contributi di solidarietà aggiuntivi.

Nel valutare se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa, la Commissione, sulla base di un’ampia valutazione quantitativa e qualitativa, dovrebbe tenere conto di una vasta gamma di fattori, tra cui le pertinenti raccomandazioni fornite dall’Agenzia per l’asilo e le informazioni raccolte nell’ambito del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione. Tali fattori dovrebbero comprendere: il numero di domande di protezione internazionale, di attraversamenti irregolari delle frontiere, di movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri e di decisioni di rimpatrio emesse ed eseguite, il numero degli arrivi via mare, anche attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, le vulnerabilità dei richiedenti asilo e la capacità di uno Stato membro di gestire il proprio carico di lavoro in materia di asilo e accoglienza, le specificità derivanti dalla posizione geografica degli Stati membri e dalle relazioni con i paesi terzi interessati e le possibili situazioni di strumentalizzazione dei migranti.

È opportuno stabilire un meccanismo che consenta agli Stati membri individuati nella decisione come soggetti a pressioni migratorie, o a quelli che ritengono di essere soggetti a tali pressioni, di avvalersi della riserva annuale di solidarietà. Gli Stati membri che sono stati individuati nella decisione come soggetti a pressione dovrebbero poter utilizzare la riserva annuale di solidarietà in modo semplice, limitandosi a informare la Commissione e il Consiglio della loro intenzione di utilizzarla, dopodiché il coordinatore UE della solidarietà, a nome della Commissione, dovrebbe convocare il forum di livello tecnico. Per utilizzare la riserva, gli Stati membri che si ritengono soggetti a pressioni migratorie dovrebbero fornire una motivazione debitamente circostanziata dell’esistenza e della portata della pressione migratoria e altre informazioni pertinenti sotto forma di notifica, che la Commissione dovrebbe valutare rapidamente. Gli Stati membri beneficiari dovrebbero utilizzare la riserva annuale di solidarietà in modo ragionevole e proporzionato, tenendo conto delle esigenze di solidarietà degli altri Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Il coordinatore UE della solidarietà dovrebbe garantire una distribuzione equilibrata dei contributi di solidarietà disponibili tra gli Stati membri beneficiari. Qualora uno Stato membro ritenga di essere in una situazione di crisi, dovrebbe applicarsi la procedura di cui al regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Gli Stati membri che sono essi stessi Stati membri beneficiari non dovrebbero essere obbligati a eseguire i propri impegni a versare contributi a favore della riserva annuale di solidarietà. Nel contempo, qualora uno Stato membro affronti o ritenga di affrontare una pressione migratoria o una situazione migratoria significativa che potrebbe ostacolarne la capacità di eseguire gli impegni a versare i contributi in ragione delle difficoltà cui deve far fronte, tale Stato membro dovrebbe poter chiedere una riduzione totale o parziale del contributo che si è impegnato a versare.

È opportuno applicare una chiave di riferimento basata sull’entità della popolazione e sul PIL degli Stati membri conformemente al principio obbligatorio di equa ripartizione per il funzionamento del meccanismo di solidarietà, che consenta di determinare il contributo complessivo di ciascuno Stato membro. Uno Stato membro potrebbe, su base volontaria, fornire un contributo complessivo ulteriore rispetto alla sua quota equa obbligatoria per assistere gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie. Nel rendere operativa la riserva annuale di solidarietà, gli Stati membri contributori dovrebbero eseguire i propri impegni in proporzione al loro impegno generale, in modo che, ogni volta che si ricorre al prelievo di solidarietà dalla riserva, tali Stati membri contribuiscono in funzione della rispettiva quota equa. Al fine di salvaguardare il funzionamento del presente regolamento, gli Stati membri contributori non dovrebbero essere obbligati a eseguire i rispettivi impegni di solidarietà nei confronti dello Stato membro beneficiario qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche in tale Stato membro beneficiario per quanto riguarda le norme di cui alla parte III del presente regolamento che potrebbero comportare conseguenze gravi negative per il funzionamento del presente regolamento.

Oltre alla riserva annuale di solidarietà, gli Stati membri, in particolare se soggetti a pressioni migratorie o di fronte a una situazione migratoria significativa, nonché l’Unione, hanno a disposizione un pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione («pacchetto di strumenti»), che comprende misure che possono contribuire a rispondere alle esigenze e ad alleviare la pressione sugli Stati membri e che sono previste dall’acquis o dagli strumenti strategici dell’Unione. Al fine di garantire che tutti gli strumenti pertinenti siano utilizzati in modo efficace per rispondere a sfide migratorie specifiche, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di individuare le misure necessarie nell’ambito del pacchetto di strumenti, fatto salvo il pertinente diritto dell’Unione, ove applicabile. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per utilizzare le componenti del pacchetto di strumenti in combinazione con la riserva annuale di solidarietà. Tuttavia, il ricorso alle misure del pacchetto di strumenti non dovrebbe essere una condizione preliminare per beneficiare delle misure di solidarietà.

Le compensazioni di responsabilità dovrebbero essere introdotte come misura di solidarietà di livello secondario, in virtù della quale la competenza per l’esame di una domanda è trasferita allo Stato membro contributore, a seconda che gli impegni in materia di ricollocazione raggiungano o meno determinate soglie definite nel presente regolamento. In talune circostanze, al fine di fornire sufficiente prevedibilità agli Stati membri beneficiari, l’applicazione delle compensazioni di responsabilità diventa obbligatoria. I contributi di solidarietà attraverso compensazioni di responsabilità dovrebbero essere conteggiati come parte della quota equa obbligatoria dello Stato membro contributore. È opportuno istituire un sistema di garanzie volto a evitare, per quanto possibile, incentivi alla migrazione irregolare nell’Unione e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri nonché a sostenere il corretto funzionamento delle norme per la determinazione della competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale. Se l’applicazione delle compensazioni di responsabilità diventa obbligatoria, lo Stato membro contributore che ha assunto l’impegno di ricollocazione e non ha domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro beneficiario è stato ritenuto responsabile della compensazione rimane tenuto ad attuare il proprio impegno di ricollocazione.

Mentre la ricollocazione dovrebbe riguardare principalmente i richiedenti protezione internazionale, laddove la priorità potrebbe essere accordata alle persone vulnerabili, la relativa applicazione dovrebbe essere mantenuta flessibile. Data la sua natura volontaria, gli Stati membri contributori e beneficiari dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro preferenze per quanto riguarda le persone da prendere in considerazione. Tali preferenze dovrebbero essere ragionevoli alla luce delle esigenze individuate e dei profili disponibili nello Stato membro beneficiario, al fine di garantire che gli impegni di ricollocazione possano essere attuati efficacemente.

Su richiesta, gli organi, organismi e agenzie dell’Unione nel settore dell’asilo e della gestione delle frontiere e della migrazione dovrebbero essere in grado di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad attuare il presente regolamento offrendo competenza e assistenza operativa come previsto dai rispettivi mandati.

Il sistema europeo comune di asilo è stato sviluppato progressivamente quale spazio comune di protezione basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 («convenzione di Ginevra»), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

È opportuno che nel sistema europeo comune di asilo sia incluso un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, come stabilito dal Consiglio europeo nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri obiettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per gli interessati. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire un accesso rapido ed effettivo alle procedure eque ed efficienti volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido ed equo espletamento delle domande di protezione internazionale.

Per migliorare in modo significativo la comprensione delle procedure applicabili, gli Stati membri dovrebbero fornire quanto prima alle persone contemplate dal presente regolamento, in una lingua che comprendono o che è ragionevole supporre comprendano, tutte le informazioni pertinenti relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare le informazioni sui criteri per determinare lo Stato membro competente e le rispettive procedure, nonché informazioni sui loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento, comprese le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi. Per garantire che l’interesse superiore del minore sia preservato e che le procedure di cui al presente regolamento siano inclusive per i minori, gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni ai minori in modo consono, tenendo conto della loro età e maturità. A tale riguardo, l’Agenzia per l’asilo dovrebbe elaborare materiale informativo comune, come pure informazioni specifiche per i minori non accompagnati e i richiedenti vulnerabili, in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

Fornire informazioni e assistenza giuridica di buona qualità sulla procedura da seguire per determinare lo Stato membro competente nonché sui diritti e gli obblighi dei richiedenti nell’ambito di tale procedura è nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti. Per aumentare l’efficacia della procedura di determinazione dello Stato membro competente e garantire la corretta applicazione dei criteri di competenza di cui al presente regolamento, è opportuno introdurre il servizio di orientamento legale come parte integrante del sistema di determinazione dello Stato membro competente. A tal fine, i richiedenti dovrebbero avere la possibilità di ottenere un servizio di orientamento legale, a richiesta, per ricevere indicazioni e assistenza sull’applicazione dei criteri e dei meccanismi di determinazione dello Stato membro competente.

Il presente regolamento dovrebbe basarsi sui principi di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11, affrontando nel contempo le sfide individuate e sviluppando il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità nell’ambito del quadro comune, conformemente all’articolo 80 TFUE. A tal fine, un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatorio dovrebbe consentire una maggiore preparazione degli Stati membri a gestire la migrazione, ad affrontare situazioni in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie e ad agevolare un sostegno di solidarietà regolare tra gli Stati membri. L’efficace attuazione di tale meccanismo di solidarietà è, unitamente a un efficace sistema di determinazione dello Stato membro competente, un prerequisito fondamentale per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo nel suo complesso.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti protezione sussidiaria e alle persone ammissibili a beneficiare della protezione sussidiaria, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e coerenza con l’attuale acquis dell’Unione in materia di asilo, in particolare con il regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

Al fine di garantire che i cittadini di paesi terzi e gli apolidi reinsediati o ammessi a norma del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio13 o ai quali è stato concesso lo status di protezione internazionale o umanitaria nell’ambito di programmi nazionali di reinsediamento siano ripresi in carico nello Stato membro che li ha ammessi o reinsediati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle persone ammesse che sono presenti senza autorizzazione nel territorio di un altro Stato membro.

A fini di efficienza e di certezza giuridica, è essenziale che il regolamento si basi sul principio secondo cui la competenza è determinata solo una volta, salvo laddove si applichi uno dei motivi di cessazione di cui al presente regolamento.

La direttiva (UE) 2024/1346 dovrebbe applicarsi a tutte le procedure che coinvolgono i richiedenti ai sensi del presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detta direttiva.

Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio14 dovrebbe integrare e lasciare impregiudicate le garanzie procedurali di cui al presente regolamento, fatti salvi i limiti nell’applicazione di detto regolamento.

Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta, l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore a breve, medio e lungo termine, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compresi i suoi trascorsi. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità, compresa la nomina di un rappresentante.

Per garantire l’efficace applicazione delle garanzie per i minori stabilite dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che il personale delle autorità competenti che trattano le richieste riguardanti minori non accompagnati riceva una formazione adeguata, per esempio conformemente ai pertinenti orientamenti dell’Agenzia per l’asilo, in ambiti quali i diritti e le esigenze individuali del minore, l’identificazione precoce delle vittime della tratta di esseri umani o di abusi, come pure le migliori pratiche per prevenire la sparizione di minori.

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta, il rispetto della vita privata e familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

Fatti salvi la competenza degli Stati membri in materia di acquisizione della cittadinanza e il fatto che, come previsto dal diritto internazionale, spetta a ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell’Unione, stabilire le condizioni per l’acquisizione e la perdita della cittadinanza, nell’applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare i loro obblighi internazionali nei confronti degli apolidi conformemente agli strumenti del diritto internazionale in materia di diritti umani, compresa eventualmente la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954. Se opportuno, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per identificare gli apolidi e rafforzarne la protezione, in modo tale da consentire loro di godere dei diritti fondamentali di base e ridurre il rischio di discriminazione o disparità di trattamento.

Al fine di evitare che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza siano trasferite da uno Stato membro all’altro, è necessario garantire che lo Stato membro in cui la domanda è stata registrata per la prima volta non applichi i criteri per la determinazione della competenza o che lo Stato membro beneficiario non applichi la procedura di ricollocazione qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l’interessato costituisca una minaccia per la sicurezza interna.

Per garantire che le domande di protezione internazionale degli appartenenti alla stessa famiglia siano esaminate in modo approfondito da parte di un unico Stato membro, che le decisioni adottate nei loro confronti siano coerenti e che i membri di una stessa famiglia non siano separati, dovrebbe essere possibile condurre congiuntamente le procedure di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di tali domande.

La definizione di «familiari» dovrebbe tenere conto della realtà delle attuali tendenze migratorie per cui spesso i richiedenti giungono nel territorio degli Stati membri dopo un lungo periodo di transito. La definizione dovrebbe quindi ricomprendere le famiglie formatesi al di fuori del paese di origine ma prima dell’arrivo nel territorio degli Stati membri.

Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, la sussistenza di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o sorella o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata, dovrebbe costituire un criterio di competenza vincolante. Quando il richiedente è un minore non accompagnato, la presenza nel territorio di un altro Stato membro di un familiare, fratello o sorella o parente che possa occuparsene dovrebbe altresì costituire un criterio di competenza vincolante. Per scoraggiare i movimenti non autorizzati dei minori non accompagnati in assenza di tale familiare, fratello o sorella o parente, cosa che non è nell’interesse superiore del minore, lo Stato membro competente dovrebbe essere quello in cui la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato è stata registrata per la prima volta, se ciò è nell’interesse superiore del minore. Se il minore non accompagnato ha fatto domanda di protezione internazionale in più Stati membri e uno Stato membro ritiene, sulla base di una valutazione individuale, che il trasferimento nello Stato membro competente non sia nell’interesse superiore del minore, il suddetto Stato membro dovrebbe diventare competente per l’esame della nuova domanda.

Le norme sugli elementi di prova dovrebbero consentire un ricongiungimento familiare più rapido di quello di cui al regolamento (UE) n. 604/2013. È pertanto necessario chiarire che le prove formali, quali i documenti giustificativi originali e i test del DNA, non dovrebbero essere necessarie quando le prove circostanziali siano coerenti, verificabili e sufficientemente dettagliate per stabilire la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Le autorità degli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione tutte le informazioni disponibili, comprese foto, prove dei contatti e dichiarazioni dei testimoni, per effettuare un’equa valutazione della relazione. Per facilitare l’individuazione precoce di eventuali casi in cui vi siano familiari, al richiedente dovrebbe essere fornito un modello elaborato dall’Agenzia per l’asilo. Ove possibile, il richiedente dovrebbe compilare il modello prima del colloquio personale. Tenendo conto dell’importanza dei legami familiari nella gerarchia dei criteri di competenza, durante le pertinenti procedure di cui al presente regolamento è opportuno dare priorità a tutti i casi in cui vi siano familiari.

Se i richiedenti sono in possesso di un diploma o di un altro titolo, lo Stato membro in cui il diploma è stato rilasciato dovrebbe essere competente per l’esame della domanda, a condizione che tale domanda sia registrata entro sei anni dal rilascio del diploma o del titolo, il che garantirebbe un rapido esame della domanda nello Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi sulla base di tale diploma.

Considerato che uno Stato membro dovrebbe rimanere competente nei confronti di una persona che è entrata irregolarmente nel suo territorio, è altresì necessario disciplinare la situazione in cui la persona entra nel territorio a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. È opportuno prevedere una deroga al criterio di competenza per il caso in cui uno Stato membro abbia ricollocato una persona che ha attraversato la frontiera esterna di un altro Stato membro irregolarmente o a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso. In tal caso, lo Stato membro di ricollocazione dovrebbe essere competente per l’esame dell’eventuale domanda di protezione internazionale presentata dall’interessato.

Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza a propria discrezione, in particolare per motivi umanitari, sociali, culturali e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale registrata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento.

Per assicurare che le procedure fissate dal presente regolamento siano rispettate e per rimuovere gli ostacoli alla sua applicazione, in particolare per evitare fughe di cittadini di paesi terzi e apolidi o loro movimenti non autorizzati tra gli Stati membri, occorre stabilire nel contesto della procedura chiari obblighi in capo al richiedente, di cui questi sia debitamente informato in tempo utile. L’inosservanza di tali obblighi dovrebbe comportare conseguenze procedurali adeguate e proporzionate a carico del richiedente e sulle sue condizioni di accoglienza. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della situazione individuale del richiedente nel valutare la sua osservanza degli obblighi e la cooperazione con le autorità competenti, conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Conformemente alla Carta, lo Stato membro in cui si trova il richiedente dovrebbe in ogni caso accertarsi che ne siano soddisfatte le esigenze materiali immediate.

Al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente possa portare alla cessazione o al trasferimento della competenza verso un altro Stato membro, dovrebbe essere esteso il termine che porta alla cessazione o al trasferimento della competenza qualora l’interessato lasci il territorio degli Stati membri durante l’esame della domanda o fugga per sottrarsi al trasferimento verso lo Stato membro competente. Inoltre, per scoraggiare l’elusione delle norme e l’ostruzione alla procedura, il trasferimento della competenza dovrebbe essere escluso quando lo Stato membro notificante non abbia rispettato il termine per l’invio di una notifica di ripresa in carico. Nei casi in cui una persona sia entrata irregolarmente in uno Stato membro senza presentare domanda di asilo, il periodo dopo il quale cessa la competenza di tale Stato membro e diventa competente lo Stato membro in cui l’interessato presenta successivamente la domanda di asilo dovrebbe essere prorogato, al fine di incentivare ulteriormente gli interessati a conformarsi alle norme e a presentare domanda nel primo Stato membro di ingresso, limitando così i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri e aumentando l’efficienza complessiva del sistema europeo comune di asilo.

È opportuno organizzare un colloquio personale con il richiedente al fine di agevolare la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, a meno che il richiedente sia fuggito, non abbia partecipato al colloquio personale senza fornire motivi giustificati o le informazioni da lui fornite siano sufficienti per determinare lo Stato membro competente. Al fine di garantire che siano effettivamente raccolte presso il richiedente tutte le informazioni pertinenti per determinare correttamente lo Stato membro competente, uno Stato membro che ometta il colloquio dovrebbe offrire al richiedente la possibilità di presentare tutte le ulteriori informazioni, compresi i motivi debitamente giustificati affinché l’autorità valuti la necessità di un colloquio personale. Non appena sia registrata la domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrebbe essere informato in particolare dell’applicazione del presente regolamento, del fatto che la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della sua domanda è basata su criteri obiettivi, dei diritti e degli obblighi che gli spettano in virtù del presente regolamento e delle conseguenze dell’inosservanza di tali obblighi.

Al fine di garantire che il colloquio personale faciliti il più possibile la determinazione dello Stato membro competente in modo rapido ed efficiente, il personale che effettua il colloquio con i richiedenti dovrebbe aver ricevuto una formazione sufficiente, compresa una conoscenza generale dei problemi che potrebbero incidere negativamente sulla capacità del richiedente di essere ascoltato, ad esempio indizi del fatto che il richiedente potrebbe essere stata vittima di tortura o di tratta di esseri umani.

Al fine di assicurare la protezione efficace dei diritti fondamentali dei richiedenti al rispetto della vita privata e familiare, dei diritti del minore e della protezione dai trattamenti inumani e degradanti a causa di un trasferimento, i richiedenti dovrebbero avere il diritto a un ricorso effettivo, limitatamente a tali diritti, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della Carta e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Al fine di agevolare la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri, concluse le procedure di determinazione dello Stato membro competente, dovrebbero sempre indicare nell’Eurodac lo Stato membro competente anche quando la competenza derivi dal mancato rispetto dei termini per inviare o rispondere a richieste di presa in carico o effettuare un trasferimento e nei casi in cui lo Stato membro di prima domanda diventi competente o sia impossibile effettuare il trasferimento verso lo Stato membro inizialmente competente a causa di un rischio concreto che il richiedente sia esposto a trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta come conseguenza del trasferimento in tale Stato membro e di conseguenza sia determinato come competente un altro Stato membro.

Per garantire una rapida determinazione dello Stato membro competente, è opportuno razionalizzare e abbreviare i termini per presentare le richieste di presa in carico e rispondere alle stesse e per notificare la ripresa in carico, nonché per presentare ricorso e decidere sul ricorso, fermi i diritti fondamentali dei richiedenti.

Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere attuato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno dovrebbe essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità ed essere quindi consentito solo come misura di ultima ratio. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento. Di norma, i minori non dovrebbero essere trattenuti e dovrebbero essere compiuti sforzi affinché siano collocati in strutture appositamente predisposte per loro. In circostanze eccezionali e limitate, come misura di ultima istanza, dopo aver accertato che non possono essere applicate in maniera efficace misure alternative meno coercitive e dopo aver valutato che il trattenimento è nell’interesse superiore del minore, i minori potrebbero essere trattenuti nelle circostanze di cui alla direttiva (UE) 2024/1346.

Carenze o collassi dei sistemi di asilo, spesso aggravati o accresciuti da particolari pressioni alle quali detti sistemi sono sottoposti, potrebbero mettere a repentaglio il regolare funzionamento del sistema istituito ai sensi del presente regolamento, con conseguente possibile rischio di violazione dei diritti dei richiedenti previsti dall’acquis dell’Unione in materia di asilo e dalla Carta, da altri diritti umani internazionali e dai diritti dei rifugiati.

Una cooperazione sincera tra gli Stati membri è essenziale per il corretto funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Tale cooperazione comporta la corretta applicazione, tra l’altro, delle norme procedurali stabilite dal presente regolamento, compresa l’adozione e l’attuazione di tutte le opportune modalità pratiche necessarie per garantire che i trasferimenti siano effettivamente eseguiti.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione15 i trasferimenti verso lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale possono avvenire su base volontaria, sotto forma di partenza controllata o sotto scorta. Gli Stati membri dovrebbero promuovere i trasferimenti volontari fornendo all’interessato informazioni adeguate e garantire che i trasferimenti sorvegliati o sotto scorta siano svolti in maniera umana, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana, nonché nell’interesse superiore del minore e tenendo nella massima considerazione l’evoluzione della pertinente giurisprudenza, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti per motivi umanitari.

A condizione che ciò sia necessario ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri dovrebbero poter condividere informazioni specifiche e pertinenti a tal fine senza il consenso del richiedente, qualora tali informazioni siano necessarie alle autorità competenti dello Stato membro competente per adempiere ai loro obblighi, in particolare quelli derivanti dal regolamento (UE) 2024/1348.

Affinché la procedura di ricollocazione sia chiara ed efficiente, dovrebbero essere stabilite norme specifiche per lo Stato membro beneficiario e lo Stato membro contributore. Se la competenza non è stata determinata prima della ricollocazione, dovrebbe diventare competente lo Stato membro di ricollocazione, salvo laddove si applichino i criteri relativi ai legami familiari. Le norme e le garanzie relative ai trasferimenti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ai trasferimenti a fini di ricollocazione, salvo se non sono pertinenti per tale procedura. Tali norme dovrebbero garantire che l’unità familiare sia preservata e che le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza interna non siano ricollocate.

Laddove gli Stati membri procedano alla ricollocazione come contributo di solidarietà, dovrebbe essere fornito un sostegno finanziario adeguato e proporzionato a carico del bilancio dell’Unione. Al fine di incoraggiare gli Stati membri a dare priorità alla ricollocazione dei minori non accompagnati, questa dovrebbe essere oggetto di un contributo incentivante più elevato.

Dovrebbe essere possibile mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147, e di altri fondi pertinenti dell’Unione («fondi») per sostenere gli sforzi degli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento, in linea con le norme che disciplinano l’utilizzo dei fondi e fatte salve le altre priorità che essi sostengono. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare le dotazioni nell’ambito dei rispettivi programmi, compresi gli importi resi disponibili a seguito della revisione intermedia. Dovrebbe essere possibile fornire un sostegno supplementare nell’ambito degli strumenti tematici disponibili, in particolare agli Stati membri che potrebbero avere bisogno di aumentare le loro capacità alle frontiere esterne o devono far fronte a pressioni o esigenze specifiche relative ai loro sistemi di asilo e di accoglienza e alle loro frontiere esterne.

Il regolamento (UE) 2021/1147 dovrebbe essere modificato per garantire che il bilancio dell’Unione contribuisca integralmente alle spese ammissibili totali per le azioni di solidarietà, nonché per introdurre obblighi di rendicontazione specifici in relazione a tali azioni nell’ambito degli obblighi di rendicontazione esistenti sull’attuazione dei fondi.

Nel definire il periodo di ammissibilità per le spese relative alle azioni di solidarietà, si dovrebbe tenere conto della necessità di attuare le azioni di solidarietà in modo tempestivo. Inoltre, dato il carattere solidale dei trasferimenti finanziari di cui al presente regolamento, tali trasferimenti dovrebbero essere utilizzati integralmente per finanziare azioni di solidarietà.

Si può facilitare l’attuazione del presente regolamento e rafforzarne l’efficacia attraverso accordi bilaterali tra Stati membri volti a migliorare le comunicazioni tra i servizi competenti, ridurre le scadenze procedurali o semplificare il trattamento delle richieste di presa in carico o delle notifiche di ripresa in carico, o attraverso modalità per l’esecuzione dei trasferimenti al fine di farli eseguire con maggiore efficienza.

Si dovrebbe assicurare la continuità tra il meccanismo di determinazione dello Stato competente istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 e quello previsto dal presente regolamento. Parimenti si dovrebbe assicurare la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio16.

È opportuno istituire una o più reti di autorità competenti degli Stati membri che, con l’aiuto dell’Agenzia per l’asilo, favoriscano la cooperazione pratica e la condivisione di informazioni su tutte le questioni connesse all’applicazione del presente regolamento, compreso lo sviluppo di strumenti pratici e orientamenti. Tali reti dovrebbero mirare a riunirsi periodicamente per rafforzare la creazione di un rapporto di fiducia e una comprensione comune delle sfide dell’attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

Il funzionamento del sistema Eurodac, quale istituito dal regolamento (UE) 2024/1358, dovrebbe facilitare l’applicazione del presente regolamento.

Il funzionamento del sistema di informazione visti (VIS) previsto dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio17, in particolare l’attuazione dei suoi articoli 21 e 22, dovrebbe facilitare l’applicazione del presente regolamento.

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi che a essi derivano dagli strumenti giuridici internazionali, compresa la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Al trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nell’ambito del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio18. Gli Stati membri dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è eseguito a norma del richiamato regolamento e delle disposizioni che ne specificano i requisiti nel presente regolamento. In particolare tali misure dovrebbero garantire la sicurezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente regolamento e soprattutto evitare l’accesso o la divulgazione illeciti o non autorizzati, l’alterazione o la perdita dei dati personali trattati. La o le autorità di controllo di ciascuno Stato membro dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte delle autorità interessate, compresa la trasmissione alle autorità competenti per i controlli di sicurezza. In particolare, gli interessati dovrebbero essere tempestivamente informati qualora una violazione dei dati personali possa rappresentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà a norma del regolamento (UE) 2016/679.

Gli Stati membri e gli organi e organismi dell’Unione dovrebbero, nell’attuazione del presente regolamento, adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per assicurare che i dati personali siano conservati in modo sicuro.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione determinate competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio19, ad eccezione delle decisioni di esecuzione della Commissione che stabiliscono se uno Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie o affronti una situazione migratoria significativa.

Al fine di prevedere norme complementari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’identificazione dei familiari, fratelli o sorelle o parenti di un minore non accompagnato; ai criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati in relazione ai minori non accompagnato; ai criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui i familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro; agli elementi di cui tenere conto per valutare il vincolo di dipendenza; ai criteri per stabilire l’esistenza di legami familiari comprovati in relazione alle persone a carico; ai criteri per valutare la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico e gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità di viaggiare per un periodo di tempo significativo, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore previsto dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201620. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali al regolamento (UE) n. 604/2013. A fini di chiarezza, è opportuno abrogare tale regolamento.

Per essere efficacemente controllata, l’applicazione del presente regolamento deve formare oggetto di valutazioni periodiche.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi garantiti dal diritto dell’Unione e internazionale, inclusa la Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare di conseguenza il presente regolamento, nel pieno rispetto di tali diritti fondamentali.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide e la creazione di un meccanismo di solidarietà per aiutare gli Stati membri a far fronte a situazioni di pressione migratoria, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di garantire un’attuazione coerente del presente regolamento al momento della sua applicazione, è opportuno sviluppare e realizzare piani di attuazione a livello dell’Unione e nazionale che individuino lacune e misure operative per ciascuno Stato membro.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono modifiche ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo formalizzata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell’Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino21, la Danimarca deve notificare alla Commissione la propria decisione di attuare o meno il contenuto di tali modifiche al momento dell’adozione delle modifiche oppure nei 30 giorni successivi.

A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono una nuova normativa in un settore contemplato dall’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo formalizzata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia22.

Per quanto riguarda la Svizzera, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o completano le disposizioni dell’articolo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo formalizzata in uno degli Stati membri o in Svizzera23.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, le parti III, V e VII del presente regolamento costituiscono atti o misure che modificano o si basano sulle disposizioni dell’articolo 1 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo formalizzata in uno degli Stati membri o in Svizzera, cui rinvia l’articolo 3 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo formalizzata in uno degli Stati membri o in Svizzera24,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Nel rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità, quale sancito dall’articolo 80 TFUE, e allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca, il presente regolamento:

  1. a) instaura un quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione nell’Unione e per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo;

  2. b) istituisce un meccanismo di solidarietà;

  3. c) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «cittadino di paese terzo»: chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale secondo la definizione dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  2. 2) «apolide»: chi non è considerato da nessuno Stato come proprio cittadino in applicazione della propria legislazione;

  3. 3) «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere la protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

  4. 4) «richiedente»: il cittadino di paese terzo o l’apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

  5. 5) «esame di una domanda di protezione internazionale»: l’esame della ricevibilità o del merito di una domanda di protezione internazionale in conformità dei regolamenti (UE) 2024/1348 e (UE) 2024/1347, escluse le procedure volte a determinare lo Stato competente in conformità del presente regolamento;

  6. 6) «ritiro di una domanda di protezione internazionale»: il ritiro, esplicito o implicito, di una domanda di protezione internazionale in conformità del regolamento (UE) 2024/1347;

  7. 7) «beneficiario di protezione internazionale»: il cittadino di paese terzo o l’apolide al quale è stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ai sensi dell’articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347;

  8. 8) «familiare»: i soggetti seguenti appartenenti alla famiglia del richiedente che si trovano nel territorio di uno Stato membro, purché la famiglia fosse già costituita prima che il richiedente o il familiare arrivasse nel territorio degli Stati membri:

    1. a) il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui il richiedente abbia una relazione stabile, qualora il diritto o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della normativa sui cittadini di paesi terzi;

    2. b) un figlio minore delle coppie di cui alla lettera a) o del richiedente, a condizione che il medesimo non sia coniugato e indipendentemente dal fatto che sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

    3. c) se il richiedente è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova l’adulto;

    4. d) se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per tale beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario;

  9. 9) «parente»: la zia o lo zio adulti, il nonno o la nonna del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale;

  10. 10) «minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore ai 18 anni;

  11. 11) «minore non accompagnato»: il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

  12. 12) «rappresentante»: la persona o l’organizzazione designata dagli organismi competenti per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

  13. 13) «titolo di soggiorno»: un permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all’interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell’ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento o durante l’esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

  14. 14) «visto»: l’autorizzazione o la decisione di uno Stato membro necessaria per il transito o per l’ingresso ai fini di soggiorno in tale Stato membro o in diversi Stati membri, compresi:

    1. a) l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, necessaria per l’ingresso ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata superiore a 90 giorni;

    2. b) l’autorizzazione o la decisione, emessa da uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale, necessaria per l’ingresso a fini del transito o ai fini di un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro per una durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

    3. c) l’autorizzazione o la decisione valida per il transito nelle zone internazionali di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri;

  15. 15) «diploma o qualifica»: un diploma o una qualifica ottenuti e attestati in uno Stato membro in esito a un periodo di studi di almeno un anno accademico nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di un programma riconosciuto, statale o regionale, di istruzione o formazione professionale almeno equivalente al livello 2 della classificazione internazionale standard dell’istruzione, gestito da un istituto di istruzione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, ad esclusione della formazione online o di altre forme di apprendimento a distanza;

  16. 16) «istituto di istruzione»: un istituto di istruzione o di formazione professionale, pubblico o privato, stabilito in uno Stato membro e riconosciuto da tale Stato membro in conformità del proprio diritto nazionale o della propria prassi amministrativa nazionale sulla base di criteri trasparenti;

  17. 17) «fuga»: l’azione con la quale l’interessato non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, ad esempio:

    1. a) lasciando il territorio di uno Stato membro senza il permesso delle autorità competenti per motivi che non sono indipendenti dalla volontà dell’interessato;

    2. b) omettendo di notificare l’assenza da un particolare centro di accoglienza, o dall’area di residenza assegnata, ove ciò sia richiesto da uno Stato membro; o

    3. c) non presentandosi dinanzi alle autorità competenti, ove ciò sia richiesto da tali autorità;

  18. 18) «rischio di fuga»: la sussistenza, in un caso individuale, di motivi e circostanze specifici, basati su criteri obiettivi definiti dal diritto nazionale, per ritenere che un interessato sottoposto alle procedure previste dal presente regolamento possa fuggire;

  19. 19) «Stato membro beneficiario»: lo Stato membro che beneficia di contributi di solidarietà di cui alla parte IV del presente regolamento;

  20. 20) «Stato membro contributore»: lo Stato membro che fornisce o è obbligato a fornire contributi di solidarietà a uno Stato membro beneficiario conformemente alla parte IV del presente regolamento;

  21. 21) «trasferimento»: l’attuazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 42;

  22. 22) «ricollocazione»: il trasferimento di un richiedente o di un beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato membro contributore;

  23. 23) «operazioni di ricerca e soccorso»: le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979;

  24. 24) «pressione migratoria»: una situazione causata da un numero di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro, tenuto conto della situazione generale nell’Unione, anche in presenza di un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato, e che richiede un’azione immediata, in particolare sotto forma di contributi di solidarietà a norma della parte IV del presente regolamento; tenendo conto delle specificità della posizione geografica di uno Stato membro, la «pressione migratoria» comprende le situazioni in cui si registra un elevato numero di arrivi di cittadini di paesi terzi o apolidi o il rischio di tali arrivi, anche qualora tali arrivi derivino da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso o da movimenti non autorizzati tra gli Stati membri di cittadini di paesi terzi o apolidi;

  25. 25) «situazione migratoria significativa»: una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità;

  26. 26) «condizioni di accoglienza»: condizioni di accoglienza quali definite all’articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2024/1346;

  27. 27) «persona ammessa»: la persona che uno Stato membro ha accettato ai fini dell’ammissione a norma del regolamento (UE) 2024/1350 o nell’ambito di un programma nazionale di reinsediamento al di fuori del quadro di tale regolamento;

  28. 28) «coordinatore UE della solidarietà»: la persona nominata dalla Commissione a norma dell’articolo 15 del presente regolamento e a cui è stato affidato il mandato di cui allo stesso articolo.

Parte II. Quadro comune per la gestione dell’asilo e della migrazione

Capo I. L’approccio globale

Art. 3 Approccio globale alla gestione dell’asilo e della migrazione

1.

Le azioni comuni intraprese dall’Unione e dagli Stati membri nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione, nell’ambito delle rispettive competenze, si basano sul principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’articolo 80 TFUE sulla base di un approccio globale e sono guidate dal principio delle politiche integrate, in conformità del diritto internazionale e dell’Unione, compresi i diritti fondamentali.

Con il fine generale di gestire efficacemente l’asilo e la migrazione nel quadro del diritto dell’Unione applicabile, tali azioni perseguono gli obiettivi seguenti:

  1. a) assicurare la coerenza delle politiche relative alla gestione dell’asilo e della migrazione nella gestione dei flussi migratori verso l’Unione;

  2. b) trattare le pertinenti rotte migratorie e i movimenti non autorizzati tra gli Stati membri.

2. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri assicurano l’attuazione coerente delle politiche di gestione dell’asilo e della migrazione, comprese le componenti interna ed esterna di tali politiche, in consultazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi responsabili delle politiche esterne.

Art. 4 Componenti interne dell’approccio globale

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento, le componenti interne dell’approccio globale consistono negli elementi seguenti:

  1. a) stretta cooperazione e partenariato reciproco tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali;

  2. b) gestione efficace delle frontiere esterne degli Stati membri, basata sulla gestione europea integrata delle frontiere conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio2;

  3. c) pieno rispetto degli obblighi previsti dal diritto internazionale e dell’Unione per quanto riguarda le persone soccorse in mare;

  4. d) accesso rapido ed effettivo a una procedura equa ed efficiente di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, anche alle frontiere esterne degli Stati membri, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, e riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria a cittadini di paesi terzi o apolidi in conformità del regolamento (UE) 2024/1348 e del regolamento (UE) 2024/1347;

  5. e) determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale;

  6. f) misure efficaci intese a ridurre gli incentivi e prevenire i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri;

  7. g) accesso dei richiedenti a condizioni di accoglienza adeguate conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346;

  8. h) gestione efficace del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  9. i) misure efficaci intese a fornire incentivi e sostegno all’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale negli Stati membri;

  10. j) misure volte a combattere lo sfruttamento e a ridurre il lavoro illegale in linea con la direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4;

  11. k) se del caso, dispiegamento e utilizzo degli strumenti operativi istituiti a livello dell’Unione, anche ad opera dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo («Agenzia per l’asilo»), e dei sistemi di informazione dell’Unione gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Art. 5 Componenti esterne dell’approccio globale

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, l’Unione e gli Stati membri, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e instaurano partenariati mirati e reciprocamente vantaggiosi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dell’Unione e sulla base del pieno rispetto dei diritti umani, e favoriscono una stretta cooperazione con i paesi terzi interessati a livello bilaterale, regionale, multilaterale e internazionale, anche al fine di:

  1. a) promuovere la migrazione legale e percorsi legali per i cittadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale e per coloro che sono altrimenti ammessi a soggiornare legalmente negli Stati membri;

  2. b) sostenere i partner che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati bisognosi di protezione e sviluppare le loro capacità operative di gestione della migrazione, dell’asilo e delle frontiere;

  3. c) prevenire la migrazione irregolare e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, anche riducendo le vulnerabilità da essi causate, e garantendo nel contempo il diritto di chiedere protezione internazionale;

  4. d) affrontare le cause profonde e i fattori alla base della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato;

  5. e) migliorare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione effettivi;

  6. f) garantire la piena attuazione della politica comune in materia di visti.

Art. 6 Principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità

1. Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, l’Unione e gli Stati membri rispettano il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità sancito dall’articolo 80 TFUE e tengono conto del loro interesse comune per l’efficace funzionamento delle politiche dell’Unione in materia di gestione dell’asilo e della migrazione.

2. Nell’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri cooperano strettamente e:

  1. a) istituiscono e mantengono sistemi nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione che diano accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale, concedano protezione internazionale ai richiedenti che ne hanno bisogno, assicurano il rimpatrio effettivo e dignitoso dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente, conformemente alla direttiva 2008/115/CE, forniscano un’adeguata accoglienza ai richiedenti protezione internazionale e investano nella stessa, conformemente alla direttiva (UE) 2024/1346;

  2. b) garantiscono l’assegnazione delle risorse necessarie e di sufficiente personale competente ai fini dell’attuazione del presente regolamento e, ove lo ritengano necessario o se del caso, chiedono il sostegno dei pertinenti organi e organismi dell’Unione a tal fine;

  3. c) adottano tutte le misure necessarie e proporzionate, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, per prevenire e ridurre la migrazione irregolare nei territori degli Stati membri, incluso per prevenire e lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e per tutelare i diritti dei migranti vittime di tale traffico e delle persone vittime di tale tratta;

  4. d) applicano in modo corretto e rapido le norme relative alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e, se necessario, procedono al trasferimento verso lo Stato membro competente a norma della parte III, capi da I a VI, e della parte IV, capo I;

  5. e) forniscono sostegno effettivo ad altri Stati membri sotto forma di contributi di solidarietà sulla base delle esigenze di cui alla parte II o IV;

  6. f) adottano misure efficaci per ridurre gli incentivi e prevenire i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra Stati membri.

3. Al fine di sostenere gli Stati membri nell’adempimento dei loro obblighi, il pacchetto di strumenti permanenti di sostegno dell’UE in materia di migrazione comprende almeno:

  1. a) l’assistenza operativa e tecnica da parte dei pertinenti organi e organismi dell’Unione conformemente ai rispettivi mandati, in particolare da parte dell’Agenzia per l’asilo a norma del regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio5, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma del regolamento (UE) 2019/1896 e dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio6;

  2. b) il sostegno dei fondi dell’Unione all’attuazione del quadro comune di cui alla presente parte conformemente al regolamento (UE) 2021/1147 e, se del caso, al regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio7;

  3. c) le deroghe nell’acquis dell’Unione che forniscono agli Stati membri gli strumenti necessari per rispondere alle sfide migratorie specifiche di cui ai regolamenti (UE) 2024/1359 e (UE) 2024/1348 e al regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio8;

  4. d) l’attivazione del meccanismo unionale di protezione civile a norma del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio9;

  5. e) le misure volte ad agevolare le attività di rimpatrio e reintegrazione, anche attraverso la cooperazione con i paesi terzi, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

  6. f) le azioni rafforzate e le attività intersettoriali nella dimensione esterna della migrazione;

  7. g) la sensibilizzazione diplomatica e politica rafforzata;

  8. h) le strategie di comunicazione coordinate;

  9. i) il sostegno a politiche migratorie nei paesi terzi efficaci e basate sui diritti umani;

  10. j) la promozione della migrazione legale e di una mobilità adeguatamente gestita, anche rafforzando i partenariati bilaterali, regionali e internazionali in materia di migrazione, sfollamenti forzati, percorsi legali e partenariati per la mobilità.

Art. 7 Approccio strategico alla gestione dell’asilo e della migrazione a livello nazionale

1.

Gli Stati membri si dotano di strategie nazionali intese a stabilire un approccio strategico che garantisca loro la capacità di attuare efficacemente il loro sistema di gestione dell’asilo e della migrazione, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e internazionale e tenendo conto della loro situazione specifica, in particolare della loro posizione geografica.

Nel definire le loro strategie nazionali, gli Stati membri possono consultare la Commissione e i pertinenti organi e organismi dell’Unione, in particolare l’Agenzia per l’asilo, nonché le autorità locali e regionali, se del caso e conformemente al diritto nazionale. Tali strategie comprendono almeno:

  1. a) misure preventive intese a ridurre il rischio di pressione migratoria e pianificazione di emergenza, tenendo conto della pianificazione di emergenza a norma dei regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303 e della direttiva (UE) 2024/1346, e delle relazioni della Commissione pubblicate a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;

  2. b) informazioni sulle modalità di attuazione dei principi enunciati nella presente parte da parte degli Stati membri e sulle modalità di adempimento, a livello nazionale, degli obblighi giuridici che ne derivano;

  3. c) informazioni sulle modalità con cui si è tenuto conto dei risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia per l’asilo e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356.

2. Le strategie nazionali tengono conto di altre strategie pertinenti e delle misure di sostegno esistenti, in particolare delle misure di sostegno previste dai regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/2303, e sono coerenti e complementari con le strategie nazionali per la gestione europea integrata delle frontiere stabilite in conformità dell’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1896.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le loro strategie nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione sei mesi prima dell’adozione della strategia di cui all’articolo 8.

4. Il sostegno finanziario e operativo dell’Unione per l’attuazione degli obblighi, compreso il sostegno operativo da parte dei suoi organi e organismi, è fornito in conformità dei regolamenti (UE) 2019/1896, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 e, se del caso, (UE) 2021/1148.

5. La Commissione monitora e fornisce informazioni sulla situazione migratoria mediante relazioni periodiche basate su dati e informazioni forniti dal servizio europeo per l’azione esterna, dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall’Agenzia per i diritti fondamentali, in particolare sulle informazioni raccolte a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366 e nel quadro del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione e, ove necessario, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

6. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modello che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per garantire che le loro strategie nazionali siano comparabili riguardo a specifici elementi centrali, quali la pianificazione di emergenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Art. 8 Una strategia europea di gestione dell’asilo e della migrazione a lungo termine

1. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, tenendo conto delle pertinenti relazioni e analisi degli organi e degli organismi dell’Unione e basandosi sulle strategie nazionali di cui all’articolo 7, elabora una strategia europea quinquennale per la gestione dell’asilo e della migrazione («strategia») che definisce l’approccio strategico per assicurare l’attuazione coerente delle strategie nazionali. La Commissione trasmette la strategia al Parlamento europeo e al Consiglio. La strategia non è giuridicamente vincolante.

2. La prima strategia è adottata entro il 12 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni.

3. La strategia comprende le componenti elencate nell’articolo 4 e nell’articolo 5, attribuisce un ruolo di primo piano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e tiene altresì in conto:

  1. a) l’attuazione delle strategie nazionali di gestione dell’asilo e della migrazione degli Stati membri, di cui all’articolo 7, e la loro conformità al diritto dell’Unione e internazionale;

  2. b) le informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;

  3. c) le informazioni raccolte dalla Commissione e dall’Agenzia per l’asilo sull’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di asilo;

  4. d) le informazioni raccolte dal servizio europeo per l’azione esterna e dai pertinenti organi e organismi dell’Unione, in particolare le relazioni dell’Agenzia per l’asilo, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;

  5. e) qualsiasi altra informazione pertinente, anche proveniente dagli Stati membri, dalle autorità di controllo, dalle organizzazioni internazionali e da altri organi, organismi o organizzazioni competenti.

Capo II. Ciclo annuale di gestione della migrazione

Art. 9 Relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione

1. La Commissione adotta annualmente una relazione europea annuale sull’asilo e la migrazione, che valuta la situazione in materia di asilo, accoglienza e migrazione nei 12 mesi precedenti e gli eventuali sviluppi e fornisce un quadro situazionale strategico del settore della migrazione e dell’asilo che funga anche da strumento di allarme rapido e di sensibilizzazione per l’Unione («relazione»).

2. La relazione si basa su informazioni e dati quantitativi e qualitativi pertinenti forniti dagli Stati membri, dal servizio europeo per l’azione esterna, dall’Agenzia per l’asilo, dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da Europol e dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione può anche tenere conto delle informazioni fornite da altri organi, organismi, agenzie o organizzazioni competenti.

3. La relazione contiene gli elementi seguenti:

  1. a) una valutazione della situazione generale che contempli tutte le rotte migratorie nell’Unione e in tutti gli Stati membri, in particolare:

    1. i) il numero delle domande di protezione internazionale e la cittadinanza dei richiedenti;

    2. ii) il numero di minori non accompagnati identificati e, se i dati sono disponibili, di persone con esigenze di accoglienza o procedurali particolari;

    3. iii) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi a cui è stata accordata la protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 2024/1347;

    4. iv) il numero di decisioni di primo grado e di decisioni definitive in materia di asilo;

    5. v) la capacità di accoglienza degli Stati membri;

    6. vi) il numero di cittadini di paesi terzi individuati dalle autorità degli Stati membri che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nello Stato membro, compresi i soggiornanti fuoritermine quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio10;

    7. vii) il numero di decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri e il numero di cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio che rispetti la direttiva 2008/115/CE;

    8. viii) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi ammessi dagli Stati membri attraverso programmi di reinsediamento o di ammissione umanitaria dell’Unione e nazionali;

    9. ix) il numero di cittadini di paesi terzi soggetti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e (EU) 2024/1349 nonché la loro cittadinanza;

    10. x) il numero di richieste di presa in carico o di notifiche di ripresa in carico ricevute e inviate a norma degli articoli 39 e 41;

    11. xi) il numero di decisioni di trasferimento e il numero di trasferimenti effettuati a norma del presente regolamento;

    12. xii) il numero e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e il numero di domande di protezione internazionale formalizzate da tali cittadini di paesi terzi;

    13. xiii) gli Stati membri che hanno registrato arrivi ricorrenti via mare, in particolare attraverso sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;

    14. xiv) il numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi cui è stato rifiutato l’ingresso in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399;

    15. xv) il numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio11;

    16. xvi) il numero di persone rintracciate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna terrestre, marittima o aerea e, a condizione che i dati siano disponibili e verificabili, il numero di tentativi di attraversamento irregolare della frontiera;

    17. xvii) il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell’Unione agli Stati membri;

  2. b) una proiezione per l’anno successivo, compreso il numero di arrivi via mare previsti, sulla base della situazione migratoria complessiva dell’anno precedente e tenendo conto della situazione attuale, rispecchiando nel contempo anche le pressioni precedenti;

  3. c) informazioni sul livello di preparazione nell’Unione e negli Stati membri e sul possibile impatto delle situazioni previste;

  4. d) informazioni sulle capacità degli Stati membri, in particolare sulla capacità di accoglienza;

  5. e) i risultati del monitoraggio intrapreso dall’Agenzia per l’asilo e dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e della valutazione effettuata in conformità del regolamento (UE) 2022/922 nonché del monitoraggio eseguito in conformità dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1356, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del presente regolamento;

  6. f) una valutazione della necessità di misure di solidarietà e di misure nell’ambito del pacchetto di strumenti permanenti dell’UE in materia di migrazione a sostegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

4. La Commissione adotta la relazione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. La relazione fornisce la base per le decisioni a livello dell’Unione sulle misure necessarie per la gestione delle situazioni migratorie.

6. La prima relazione è pubblicata entro il 15 ottobre 2025.

7. Ai fini della relazione, gli Stati membri, l’Agenzia per l’asilo, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Europol e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali forniscono le informazioni di cui all’articolo 10 entro il 1o giugno di ogni anno.

8. La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell’UE di preparazione e gestione delle crisi connesse alla migrazione nella prima metà di luglio di ogni anno per presentare la valutazione iniziale della situazione e scambiare informazioni con i membri di tale meccanismo. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.

9. Gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione trasmettono alla Commissione informazioni aggiornate entro il 1o settembre di ogni anno.

10. La Commissione convoca una riunione del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione entro il 30 settembre di ogni anno per presentare la valutazione consolidata della situazione. La composizione e le modalità di funzionamento del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione sono quelle che figurano nella raccomandazione (UE) 2020/1366 nella sua versione originale.

Art. 10 Informazioni per valutare la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa

1. Quando valuta la situazione migratoria generale o se uno Stato membro è soggetto a pressioni migratorie, è a rischio di pressione migratoria o deve far fronte a una situazione migratoria significativa, la Commissione utilizza la relazione di cui all’articolo 9 e tiene conto di eventuali ulteriori informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a).

2. La Commissione tiene inoltre in considerazione quanto segue:

  1. a) le informazioni presentate dallo Stato membro interessato, compresa la stima delle sue esigenze e capacità e le sue misure di preparazione e qualsiasi altra informazione pertinente fornita nella strategia nazionale di cui all’articolo 7;

  2. b) il livello di cooperazione in materia di migrazione come pure nel settore dei rimpatri e delle riammissioni, anche tenendo conto della relazione annuale conformemente all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio12, con i paesi terzi di origine e di transito, i paesi di primo asilo e i paesi terzi sicuri quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1348;

  3. c) la situazione geopolitica nei paesi terzi interessati nonché le cause profonde della migrazione, le eventuali situazioni di strumentalizzazione dei migranti e i possibili sviluppi nel settore degli arrivi irregolari attraverso le frontiere esterne degli Stati membri che potrebbero incidere sui movimenti migratori;

  4. d) le pertinenti raccomandazioni previste all’articolo 20 del regolamento (UE) 2022/922, all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2303 e all’articolo 32, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/1896;

  5. e) informazioni raccolte a norma della raccomandazione (UE) 2020/1366;

  6. f) le relazioni sulla conoscenza e l’analisi integrate della situazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio13, a condizione che sia attivata la risposta politica integrata alle crisi o, in caso contrario, la relazione sulla conoscenza e l’analisi della situazione migratoria pubblicata nell’ambito della prima fase del meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione;

  7. g) informazioni provenienti dal processo di comunicazioni sulla liberalizzazione dei visti e dai dialoghi con i paesi terzi;

  8. h) bollettini trimestrali sulla migrazione e altre relazioni dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali;

  9. i) il sostegno fornito dagli organi e dagli organismi dell’Unione agli Stati membri;

  10. j) parti pertinenti della relazione di valutazione delle vulnerabilità di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/1896;

  11. k) la portata e le tendenze dei movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o apolidi tra Stati membri, sulla base delle informazioni disponibili da parte dei pertinenti organi e organismi dell’Unione e dell’analisi dei dati provenienti dai sistemi di informazione pertinenti.

3. Inoltre, per valutare se uno Stato membro stia affrontando una situazione migratoria significativa, la Commissione tiene conto dell’effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e precedenti, di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Art. 11 Decisione di esecuzione della Commissione che determina gli Stati membri soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o in una situazione migratoria significativa

1.

Unitamente alla relazione di cui all’articolo 9, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che stabilisce se un determinato Stato membro sia soggetto a pressioni migratorie, sia a rischio di pressioni migratorie durante l’anno successivo o affronti una situazione migratoria significativa.

A tal fine, la Commissione consulta gli Stati membri interessati. La Commissione può fissare un termine per tali consultazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione utilizza le informazioni raccolte a norma dell’articolo 10, tenendo in considerazione tutti gli elementi della relazione di cui all’articolo 9, tutte le rotte migratorie, comprese le specificità del fenomeno strutturale degli sbarchi dopo le operazioni di ricerca e soccorso e i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi e apolidi tra gli Stati membri, nonché le pressioni precedenti sullo Stato membro interessato e la situazione attuale.

3. Qualora negli ultimi 12 mesi uno Stato membro abbia dovuto far fronte a un elevato numero di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, la Commissione considera tale Stato membro soggetto a pressioni migratorie, a condizione che tali arrivi siano di entità tale da creare obblighi sproporzionati persino sul sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato dello Stato membro interessato.

4. La Commissione adotta la decisione di esecuzione entro il 15 ottobre di ogni anno e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.