diritto.io

Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d), e) e g), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo1,

visti i pareri del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano protezione internazionale nell'Unione.

Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio4, è necessario determinare l'identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne degli Stati Membri. Ai fini di un'efficace applicazione di tale regolamento è inoltre auspicabile consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di paese terzo o un apolide trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro.

Inoltre, ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1351è necessario registrare chiaramente nell'Eurodac l'avvenuto trasferimento di competenza tra Stati membri, anche in caso di ricollocazione.

Ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1351 e dell'individuazione di eventuali movimenti secondari all'interno dell'Unione, è inoltre necessario consentire a ciascuno Stato membro di accertare se a un cittadino di paese terzo o a un apolide trovato in condizione di soggiorno irregolare nel suo territorio o che presenta domanda di protezione internazionale sia stata riconosciuta la protezione internazionale o sia stato concesso uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale da un altro Stato membro in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio5 o in conformità di un programma nazionale di reinsediamento. A tal fine, i dati biometrici delle persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione dovrebbero essere conservati nell'Eurodac non appena è riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale e non oltre le 72 ore successive.

Ai fini di un'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1350, è necessario consentire a ciascuno Stato membro di accertare se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide sia stata riconosciuta la protezione internazionale o sia stato concesso uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente a tale regolamento da un altro Stato membro o se sia stato ammesso nel territorio di uno Stato membro conformemente a un programma nazionale di reinsediamento. Per poter applicare i motivi di rifiuto previsti da tale regolamento nel contesto di una nuova procedura di ammissione, gli Stati membri necessitano anche di informazioni sulla conclusione di precedenti procedure di ammissione, nonché di informazioni su qualsiasi decisione riguardo alla concessione della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale. Inoltre, le informazioni sulla decisione riguardo alla concessione della protezione internazionale o di uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale sono necessarie per identificare lo Stato membro che ha concluso la procedura e consentire così agli Stati membri di chiedere informazioni supplementari a tale Stato membro.

Inoltre, per rispecchiare con precisione gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del diritto internazionale di effettuare operazioni di ricerca e soccorso e di fornire un quadro più accurato della composizione dei flussi migratori nell'Unione, è altresì necessario registrare nell'Eurodac la circostanza che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi sono stati sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, anche a fini statistici. Fatta salva l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1351, la registrazione di tale fatto non dovrebbe comportare differenze di trattamento delle persone registrate nell'Eurodac al momento del rintraccio in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate le norme del diritto dell'Unione applicabili ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

Inoltre, al fine di sostenere il sistema di asilo applicando i regolamenti (UE) 2024/1351 (UE) 2024/13486 e (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e la direttiva (UE) 2024/1346 o del Parlamento europeo e del Consiglio8, è necessario registrare se, a seguito di controlli di sicurezza di cui al presente regolamento, risulta che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna. Tale registrazione dovrebbe essere effettuata dallo Stato membro di origine. L'esistenza nell'Eurodac di tale registrazione non pregiudica il requisito di un esame individuale a norma dei regolamenti (UE) 2024/1347 e (UE) 2024/1348. La registrazione dovrebbe essere cancellata se l'indagine dimostra che non vi sono motivi sufficienti per ritenere che la persona in questione costituisca una minaccia per la sicurezza interna.

A seguito dei controlli di sicurezza di cui al presente regolamento, il fatto che una persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna («segnalazione di sicurezza») dovrebbe essere registrato nell'Eurodac solo se la persona è violenta o illegalmente armata o se vi sono chiare indicazioni del suo coinvolgimento in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio9 o in uno dei reati di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio10. Nel valutare se una persona sia illegalmente armata, è necessario che uno Stato membro determini se la persona detiene un'arma da fuoco senza un permesso o un'autorizzazione validi o qualsiasi altro tipo di arma vietata ai sensi del diritto nazionale. Nel valutare se una persona sia violenta, è necessario che uno Stato membro determini se la persona ha mostrato un comportamento che arrechi un danno fisico ad altre persone che costituirebbe reato a norma del diritto nazionale.

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio11 prevede un sistema di protezione temporanea che è stato attivato per la prima volta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio12 in risposta alla guerra in Ucraina. A norma di tale sistema di protezione temporanea, gli Stati membri devono registrare le persone che godono della protezione temporanea nel loro territorio. Gli Stati membri sono inoltre tenuti, tra l'altro, a ricongiungere i familiari e a cooperare tra loro per il trasferimento della residenza delle persone che godono della protezione temporanea da uno Stato membro all'altro. È opportuno integrare le disposizioni in materia di raccolta dei dati di cui alla direttiva 2001/55/CE includendo le persone che godono della protezione temporanea nell'Eurodac. A tale riguardo, i dati biometrici sono un elemento importante per stabilire l'identità o i legami di parentela di tali persone e proteggere in tal modo un interesse pubblico rilevante ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Inoltre, includendo i dati biometrici dei beneficiari di protezione temporanea nell'Eurodac anziché in un sistema inter pares tra Stati membri, tali persone beneficeranno delle salvaguardie e delle tutele previste dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i periodi di conservazione dei dati, che dovrebbero essere i più brevi possibili.

Tuttavia, in considerazione del fatto che la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio14, e gli Stati membri ha già istituito una piattaforma per gestire gli scambi di informazioni necessari a norma della direttiva 2001/55/CE, è opportuno escludere dall'Eurodac le persone che godono della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente a norma della stessa. Tale esclusione dovrebbe applicarsi anche a eventuali future modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e a eventuali proroghe di tale protezione temporanea.

È opportuno rinviare la raccolta e la trasmissione di dati biometrici di cittadini di paesi terzi o di apolidi registrati come beneficiari della protezione temporanea a tre anni dopo la data di applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, al fine di garantire alla Commissione tempo sufficiente per valutare il funzionamento e l'efficienza operativa di qualsiasi sistema informatico utilizzato per scambiare i dati dei beneficiari di protezione temporanea e l'impatto previsto di tale raccolta e trasmissione in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE.

I dati biometrici sono un elemento importante per stabilire l'identità esatta delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto garantiscono un livello elevato di accuratezza dell'identificazione. Occorre pertanto istituire un sistema per il confronto dei dati biometrici delle persone interessate.

È altresì necessario assicurare il funzionamento del sistema per il confronto dei dati biometrici all'interno del quadro di interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/81715 e (UE) 2019/81816 del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al presente regolamento e al regolamento (UE) 2016/679, in particolare ai principi di necessità e proporzionalità e al principio di limitazione della finalità di cui al regolamento (UE) 2016/679.

È opportuno incoraggiare gli Stati membri a riutilizzare i dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi già rilevati a norma del presente regolamento ai fini della trasmissione all'Eurodac alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

È inoltre necessario introdurre disposizioni che inquadrino l'accesso all'Eurodac da parte delle unità nazionali del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e delle autorità competenti per i visti, in conformità, rispettivamente, dei regolamenti (UE) 2018/124017 e (CE) n. 767/200818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al fine di contribuire al controllo dell'immigrazione irregolare e di fornire statistiche a sostegno di un'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti, eu-LISA dovrebbe poter produrre statistiche intersistemiche utilizzando dati provenienti dall'Eurodac, dal sistema di informazione visti (VIS), dall'ETIAS e dal sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Al fine di precisare il contenuto di tali statistiche intersistemiche, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

È pertanto necessario istituire un sistema denominato «Eurodac», comprendente un sistema centrale e l'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dal regolamento (UE) 2019/818, che gestirà una banca dati centrale informatizzata di dati biometrici, dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio, e i mezzi telematici necessari per le trasmissioni tra l'Eurodac e gli Stati membri («infrastruttura di comunicazione»).

Nella comunicazione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione», la Commissione ha osservato che gli Stati membri devono anche attuare pienamente le norme sul rilevamento delle impronte digitali dei migranti alle frontiere e ha inoltre proposto di valutare possibili modalità per consentire l'uso di un maggior numero di identificatori biometrici, ad esempio tecniche di riconoscimento facciale mediante fotografie digitali, nell'Eurodac.

Al fine di ottenere un elevato livello di accuratezza dell'identificazione, le impronte digitali andrebbero sempre preferite alle immagini del volto. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero esaurire tutti i canali volti a rilevare le impronte digitali dell'interessato prima di poter procedere a un confronto esclusivamente mediante l’immagine del volto. Per aiutare gli Stati membri a superare le difficoltà quando risulti impossibile rilevare le impronte digitali del cittadino di paese terzo o apolide perché i suoi polpastrelli sono danneggiati, intenzionalmente o no, o amputati, il presente regolamento consente agli Stati membri di procedere al confronto usando l'immagine del volto senza rilevare le impronte digitali.

Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principio generale del diritto dell'Unione, nonché del diritto internazionale, compresi la protezione dei rifugiati, il principio di non respingimento e gli obblighi in materia di diritti umani, e in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21, costituisce un aspetto importante dell'azione complessiva intrapresa per affrontare la questione della migrazione in modo equo ed efficace e in particolare per ridurre e scoraggiare l’immigrazione irregolare. È necessario accrescere l'efficacia del sistema dell'Unione per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi il cui soggiorno è irregolare al fine di mantenere la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema di migrazione e di asilo dell'Unione, azione che dovrebbe andare di pari passo con gli sforzi volti a proteggere le persone bisognose di protezione.

A tal fine, è altresì necessario registrare chiaramente nell'Eurodac il fatto che una domanda di protezione internazionale è stata respinta in quanto il cittadino di paese terzo o l'apolide non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in conformità del regolamento (UE) 2024/1348.

Le autorità nazionali negli Stati membri incontrano difficoltà nell'identificare cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare ai fini del loro rimpatrio e riammissione. È pertanto essenziale assicurare che tali dati sui cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare siano raccolti e trasmessi all'Eurodac e siano anche confrontati con i dati raccolti e trasmessi allo scopo di stabilire l'identità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi o apolidi rintracciati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna degli Stati membri, al fine di facilitare la loro identificazione e il rilascio di nuovi documenti e di assicurarne il rimpatrio e la riammissione, nonché per ridurre il rischio di frode di identità. Tale metodo di raccolta, trasmissione e confronto di dati dovrebbe inoltre contribuire a ridurre la durata delle procedure amministrative necessarie per assicurare il rimpatrio e la riammissione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare, compreso il periodo durante il quale essi possono essere posti in detenzione amministrativa in attesa dell'allontanamento. Dovrebbe inoltre consentire di individuare i paesi terzi di transito nei quali può essere riammesso il cittadino di paese terzo o l'apolide il cui soggiorno è irregolare.

Al fine di agevolare le procedure per l'identificazione e il rilascio di documenti di viaggio a fini di rimpatrio di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio dovrebbe essere registrata nell'Eurodac, se disponibile, unitamente ad un'indicazione della sua autenticità. Se tale documento di identità o di viaggio non è disponibile, è opportuno registrare nell'Eurodac solo un altro documento disponibile che identifichi il cittadino di un paese terzo o l'apolide, unitamente ad un'indicazione della sua autenticità. Al fine di agevolare le procedure di identificazione e rilascio dei documenti di viaggio a fini di rimpatrio di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare, e onde evitare di caricare nel sistema documenti contraffatti, dovrebbero essere conservati nel sistema soltanto i documenti validati come autentici o la cui autenticità non può essere stabilita a causa dell'assenza di caratteristiche di sicurezza.

Nelle sue conclusioni dell'8 ottobre 2015 sul futuro della politica di rimpatrio, il Consiglio ha approvato l'iniziativa annunciata dalla Commissione volta a valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e la finalità dell'Eurodac in modo da consentire l'uso dei dati a fini di rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero disporre degli strumenti necessari per essere in grado di controllare la migrazione illegale verso l'Unione, intercettare i movimenti secondari all'interno nell'Unione e individuare i cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare. È pertanto necessario che le autorità designate degli Stati membri abbiano accesso ai dati Eurodac per effettuare confronti, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio22, sostiene gli Stati membri nei loro sforzi per gestire meglio le frontiere esterne e controllare l'immigrazione illegale. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio23, fornisce assistenza operativa e tecnica agli Stati membri. Di conseguenza, gli utenti autorizzati di tali agenzie come anche quelli di altre agenzie del settore «Giustizia e affari interni», dovrebbero avere accesso all'archivio centrale se tale accesso è pertinente all'esecuzione dei loro compiti, in linea con le pertinenti garanzie in materia di protezione dei dati.

Poiché i membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o gli esperti delle squadre di sostegno all'asilo di cui, rispettivamente, ai regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303 possono, su richiesta dello Stato membro ospitante, rilevare e trasmettere dati biometrici, è opportuno sviluppare soluzioni tecnologiche adeguate per garantire che sia fornita un'assistenza efficiente ed efficace allo Stato membro ospitante.

Inoltre, affinché l'Eurodac possa contribuire efficacemente al controllo dell'immigrazione irregolare verso l'Unione e all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione, è necessario consentire al sistema di computare sia i richiedenti che le domande, collegando in un'unica sequenza tutte le serie di dati, indipendentemente dalla loro categoria, corrispondenti a un'unica persona. Se una serie di dati registrata nell'Eurodac è cancellata, ogni collegamento a tale serie di dati dovrebbe essere automaticamente cancellato.

Nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per essere in grado di svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell'Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI. È pertanto necessario che i dati nell'Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate degli Stati membri e dell'autorità designata dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio24.

I poteri conferiti alle autorità di contrasto di accedere all'Eurodac dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto di un richiedente protezione internazionale di vedere esaminata la propria domanda a tempo debito conformemente al diritto vigente. Inoltre, anche l'eventuale seguito dato dopo aver ottenuto un «riscontro positivo» dall'Eurodac dovrebbe lasciare impregiudicato tale diritto.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni, la Commissione ha indicato che le autorità incaricate della sicurezza interna potrebbero accedere all'Eurodac in casi ben definiti, qualora vi sia il fondato sospetto che l'autore di un reato di terrorismo o altro reato grave abbia presentato domanda di protezione internazionale. In tale comunicazione la Commissione ha dichiarato inoltre che, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l'Eurodac dovrebbe essere interrogato a questo scopo soltanto quando prevale l'interesse della sicurezza pubblica, ossia qualora il reato o l'atto commesso sia così riprovevole da giustificare l'interrogazione di una banca dati contenente dati relativi a persone con la fedina penale pulita, e conclude che i limiti che le autorità responsabili della sicurezza interna devono rispettare per poter consultare l'Eurodac devono pertanto essere sempre molto più elevati rispetto a quelli fissati per l'interrogazione di banche dati giudiziarie.

Inoltre, Europol svolge un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel settore dell'indagine di reati transfrontalieri, contribuendo alla prevenzione, all'analisi e all'indagine di attività criminali su scala europea. Pertanto, anche Europol dovrebbe avere accesso all'Eurodac nel quadro dei suoi compiti e in conformità del regolamento (UE) 2016/794.

Le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte di Europol dovrebbero essere autorizzate unicamente in casi specifici, in circostanze ben definite e sotto rigide condizioni, in linea con i principi di necessità e proporzionalità sanciti dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»)25.

Poiché l'Eurodac è stato originariamente istituito per agevolare l'applicazione della convenzione di Dublino26, l'accesso all'Eurodac al fine di prevenire, accertare o indagare reati di terrorismo o altri reati gravi costituisce un ulteriore sviluppo della finalità iniziale dell'Eurodac. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac deve essere prevista dalla legge, che deve essere formulata con precisione sufficiente a consentire all'individuo di adeguare il proprio comportamento, e deve tutelare dall'arbitrarietà e indicare con sufficiente chiarezza il potere discrezionale conferito alle autorità competenti e il modo in cui tale potere è esercitato. Nel rispetto del principio di proporzionalità, qualsiasi limitazione simile deve essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione.

La finalità iniziale dell'istituzione dell'Eurodac non rendeva necessario prevedere la possibilità di chiedere confronti con la banca dati sulla base di un'impronta digitale latente, vale a dire di una traccia dattiloscopica rilevabile sul luogo del reato; tale caratteristica è tuttavia fondamentale nel settore della cooperazione di polizia. La possibilità di confrontare un'impronta digitale latente con i dati relativi alle impronte digitali conservati nell'Eurodac, nei casi in cui si può ragionevolmente ritenere che l'autore o la vittima di un reato potrebbero rientrare in una delle categorie contemplate dal presente regolamento, rappresenterebbe, per le autorità designate degli Stati membri, uno strumento utilissimo per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, quando per esempio l'unica prova disponibile sul luogo del reato consiste nelle impronte digitali latenti.

Il presente regolamento stabilisce altresì le condizioni alle quali dovrebbero essere autorizzate le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, e le garanzie necessarie per assicurare la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata di coloro i cui dati personali sono trattati nell'Eurodac. Il rigore di dette condizioni rispecchia il fatto che la banca dati Eurodac registra i dati biometrici e alfanumerici di persone che non si presume abbiano commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave. È riconosciuto che le autorità di contrasto e Europol non sempre sono in possesso dei dati biometrici dell'autore presunto o della vittima del reato su cui svolgono indagini, il che potrebbe impedirne la possibilità di controllare banche dati di corrispondenze biometriche quali l'Eurodac. È importante fornire alle autorità di contrasto e a Europol gli strumenti necessari per prevenire, accertare e investigare quando occorre reati di terrorismo e altri reati gravi. Al fine di contribuire ulteriormente alle indagini svolte da tali autorità e da Europol, le ricerche basate su dati alfanumerici dovrebbero essere autorizzate nell'Eurodac, in particolare nei casi in cui esse non possono raccogliere prove biometriche ma tali autorità ed Europol sono invece in possesso di prove costituite dai dati anagrafici o dai documenti di identità dell'autore presunto o della vittima.

L'estensione dell'ambito di applicazione dell'Eurodac e la semplificazione dell'accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto dovrebbero aiutare gli Stati membri a far fronte a situazioni operative sempre più complicate e a casi di criminalità transfrontaliera e terrorismo aventi un impatto diretto sulla situazione della sicurezza nell'Unione. Le condizioni di accesso all'Eurodac a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi dovrebbe inoltre permettere alle autorità di contrasto degli Stati membri di affrontare i casi di autori presunti di reato che ricorrono a identità multiple. A tale scopo, l'ottenimento di un riscontro positivo in seguito alla consultazione di una banca dati pertinente prima dell'accesso all'Eurodac non dovrebbe impedire tale accesso, che può anche essere uno strumento utile per rispondere alla minaccia posta da persone radicalizzate o terroristi che potrebbero essere stati registrati nell'Eurodac. Un accesso più ampio e più semplice all'Eurodac da parte delle autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbe consentire a questi ultimi di utilizzare tutti gli strumenti esistenti per garantire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, assicurando nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, e di garantire la coerenza con l'acquis dell'Unione vigente in materia di asilo, in particolare con i regolamenti (UE) 2024/1347, (UE) 2024/1350 e (UE) 2024/1351, il presente regolamento include nel suo ambito di applicazione i richiedenti protezione sussidiaria e le persone aventi titolo a beneficiare di tale protezione.

È altresì necessario che gli Stati membri rilevino e trasmettano tempestivamente i dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale, di ogni persona per la quale gli Stati membri intendono svolgere una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350, di ogni cittadino di paese terzo o apolide che venga rintracciato in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro o che si trovi in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro, e di ogni persona sbarcata a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, a condizione che abbiano almeno sei anni di età.

L'obbligo di rilevare i dati biometrici di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare di età non inferiore a sei anni non pregiudica il diritto degli Stati membri di prorogare il soggiorno di cittadini di paesi terzi o apolidi nel loro territorio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen27.

Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia fatta in seguito o contemporaneamente al rintraccio del cittadino di paese terzo o dell'apolide in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere esterne non esenta gli Stati membri dal registrare tali persone come persone rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna.

Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia fatta in seguito o contemporaneamente al rintraccio del cittadino di paese terzo o dell'apolide il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare non esenta gli Stati membri dal registrare tali persone come persone in condizione di soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri.

Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia fatta in seguito o contemporaneamente allo sbarco del cittadino di paese terzo o dell'apolide a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso non esenta gli Stati membri dal registrare tali persone come persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia fatta in seguito o contemporaneamente alla registrazione del beneficiario di protezione temporanea non esenta gli Stati membri dal registrare tali persone come beneficiari di protezione temporanea.

Per rafforzare la protezione di tutti i minori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresi i minori non accompagnati che non hanno presentato domanda di protezione internazionale e i minori che rischierebbero di essere separati dalle loro famiglie, è altresì necessario rilevarne i dati biometrici e conservarli nell'Eurodac, al fine di contribuire a determinare l'identità dei minori e aiutare gli Stati membri a rintracciare eventuali familiari di tali minori in un altro Stato membro o a reperire legami che tali minori potrebbero avere con un altro Stato membro, nonché a rintracciare i minori scomparsi, anche a fini di contrasto, integrando gli strumenti esistenti, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio28. Procedure di identificazione efficaci aiuteranno gli Stati membri a garantire un'adeguata protezione dei minori. Stabilire un legame familiare costituisce un aspetto essenziale per ricostituire l'unità del nucleo familiare e ciò deve essere strettamente connesso alla determinazione dell'interesse superiore del minore e, in definitiva, alla determinazione di una soluzione sostenibile conformemente alle prassi nazionali a seguito di una valutazione delle esigenze da parte delle autorità nazionali competenti per la protezione dei minori.

Il funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici di un minore dovrebbe altresì ricevere una formazione di modo che siano adottati sufficienti accorgimenti per garantire una qualità adeguata dei dati biometrici del minore e per garantire che il processo sia adatto ai minori affinché questi ultimi, in particolare se molto giovani, si sentano al sicuro e possano cooperare con facilità nel processo di rilevamento dei dati biometrici.

Ogni minore a partire dai sei anni di età dovrebbe essere accompagnato da un familiare adulto, se presente, per tutta la durata del rilevamento dei suoi dati biometrici. Per tutta la durata del rilevamento dei suoi dati biometrici, il minore non accompagnato dovrebbe essere accompagnato da un rappresentante o, qualora non sia stato designato alcun rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale. Tale persona formata non dovrebbe essere il funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici, dovrebbe agire in modo indipendente e non ricevere ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici. Tale persona formata dovrebbe essere la persona designata ad agire provvisoriamente come rappresentante ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346, qualora si sia proceduto a tale designazione.

L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente per gli Stati membri quando attuano il presente regolamento. Qualora stabilisca che i dati Eurodac si riferiscono a un minore, lo Stato membro richiedente può utilizzare tali dati solo a fini di contrasto, segnatamente a fini di prevenzione, accertamento o indagine in materia di tratta di minori e di altri reati gravi a danno di minori, nel rispetto della propria legislazione applicabile ai minori e conformemente all'obbligo di considerare in primo luogo l'interesse superiore del minore.

È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione all'Eurodac di tali dati biometrici e di altri dati personali pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati biometrici, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e al contrassegno ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati biometrici di qualità adeguata ai fini del confronto mediante il sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto. È opportuno che tutte le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac investano in idonee iniziative di formazione e nelle necessarie attrezzature tecniche. Le autorità aventi diritto di accesso all'Eurodac dovrebbero comunicare a eu-LISA le difficoltà specifiche incontrate con riguardo alla qualità dei dati, onde consentire di porvi rimedio.

Il fatto che sia temporaneamente o permanentemente impossibile rilevare o trasmettere i dati biometrici di una persona, per ragioni quali, tra l'altro, la qualità insufficiente dei dati ai fini di un confronto adeguato, problemi tecnici o motivi connessi alla tutela della salute, o che l'interessato sia privo della capacità o della possibilità di far rilevare i propri dati biometrici a causa di circostanze che esulano dal suo controllo, non influisce negativamente sull'esame o sulla decisione concernenti la domanda di protezione internazionale di tale persona.

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del documento di lavoro dei servizi della Commissione sull'attuazione del regolamento Eurodac in merito all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, che il Consiglio ha invitato gli Stati membri a seguire il 20 luglio 2015 e che definisce un approccio fondato sulle migliori prassi per il rilevamento delle impronte digitali. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche della lista di controllo per agire nel rispetto dei diritti fondamentali nell'acquisizione delle impronte digitali per l'Eurodac, pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che mira ad assisterli nel rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali nel rilevamento delle impronte digitali.

Gli Stati membri dovrebbero informare tutte le persone che, a norma del presente regolamento, sono tenute a fornire dati biometrici del loro obbligo a procedere in tale senso. Gli Stati membri dovrebbero inoltre spiegare a tali persone che è nel loro interesse collaborare pienamente e immediatamente nell'ambito della procedura fornendo i loro dati biometrici. Qualora il diritto nazionale di uno Stato membro contempli misure amministrative che prevedono la possibilità di rilevare dati biometrici mediante coercizione in ultima istanza, tali misure devono rispettare pienamente la Carta. Solo in circostanze debitamente giustificate e in ultima istanza, dopo aver esaurito altre possibilità, è possibile ricorrere a un grado proporzionato di coercizione per garantire che i cittadini di paesi terzi o gli apolidi ritenuti vulnerabili e i minori rispettino l'obbligo di fornire dati biometrici.

Qualora il trattenimento sia utilizzato per determinare o verificare l'identità di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, gli Stati membri dovrebbero farvi ricorso solo come mezzo di ultima istanza e nel pieno rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e in conformità del pertinente diritto dell'Unione, compresa la Carta.

Ove necessario, i riscontri positivi dovrebbero essere verificati da un esperto avente una formazione in dattiloscopia in modo da garantire l'esatta determinazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351, la corretta identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide e la corretta identificazione dell'autore presunto o della vittima di un reato i cui dati potrebbero essere conservati nell'Eurodac. Le verifiche da parte di un esperto qualificato dovrebbero essere considerate necessarie qualora vi siano dubbi sul fatto che il risultato del confronto dei dati relativi alle impronte digitali riguardi la stessa persona, in particolare se i dati corrispondenti a un riscontro positivo relativo alle impronte digitali appartengono a una persona di sesso diverso o se i dati relativi all'immagine del volto non corrispondono al carattere del volto della persona di cui sono stati rilevati i dati biometrici. È opportuno inoltre che un esperto formato in conformità delle prassi nazionali verifichi i riscontri positivi ottenuti dall'Eurodac a partire dalle immagini del volto, quando il confronto è effettuato soltanto con dati relativi all'immagine del volto. Se il confronto dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto è effettuato simultaneamente e si ottengono riscontri positivi per entrambe le serie di dati biometrici, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di verificare il risultato del confronto dei dati relativi all'immagine del volto.

I cittadini di paesi terzi e gli apolidi che richiesto protezione internazionale in uno Stato membro potrebbero tentare di richiedere protezione internazionale per vari anni ancora in un altro Stato membro. Il periodo massimo durante il quale i dati biometrici di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno chiesto protezione internazionale possono essere conservati nell'Eurodac dovrebbe essere strettamente limitato al necessario e proporzionato, in linea con il principio di proporzionalità sancito dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché secondo l'interpretazione della Corte di giustizia. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquisito la cittadinanza di uno Stato membro al termine di tale periodo, si ritiene che dieci anni costituiscano un periodo ragionevole per la conservazione dei dati biometrici e alfanumerici.

Nelle sue conclusioni sull'apolidia del 4 dicembre 2015, il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno ricordato che nel settembre 2012 l'Unione aveva preso l'impegno che tutti gli Stati membri aderissero alla convenzione relativa allo status degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954 e prendessero in considerazione l'adesione alla convenzione sulla riduzione dell'apolidia conclusa a New York il 30 agosto 1961.

Ai fini dell'applicazione dei motivi di rifiuto di cui al regolamento (UE) 2024/1350, i dati biometrici di cittadini di paesi terzi o apolidi registrati ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione a norma di tale regolamento dovrebbero essere rilevati, trasmessi all'Eurodac e confrontati con i dati conservati nell'Eurodac relativi ai beneficiari di protezione internazionale, alle persone cui è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente a tale regolamento, alle persone alle quali è stata rifiutata l'ammissione in uno Stato membro per uno dei motivi di cui a detto regolamento, segnatamente poiché sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide rappresenterebbe un pericolo per la comunità, l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica dello Stato membro interessato o perché è stata effettuata una segnalazione nel SIS o in una banca dati nazionale di uno Stato membro ai fini del rifiuto di ingresso, o per le quali tale procedura di ammissione è stata interrotta perché non hanno dato o hanno revocato il loro consenso, e alle persone ammesse nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento. Tali categorie di dati dovrebbero pertanto essere conservate nell'Eurodac e messe a disposizione a fini di confronto.

Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (UE) 2024/1350 e (UE) 2024/1351, i dati biometrici dei cittadini di paesi terzi o apolidi cui è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale conformemente al regolamento (UE) 2024/1350 dovrebbero essere conservati nell'Eurodac per cinque anni a decorrere dalla data del loro rilevamento. Tale periodo dovrebbe essere sufficiente, in quanto la maggior parte di tali persone avrà soggiornato per diversi anni nell'Unione e avrà ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo o addirittura la cittadinanza di uno Stato membro.

Qualora a un cittadino di paese terzo o a un apolide sia stata rifiutata l'ammissione in uno Stato membro per uno dei motivi di cui al regolamento (UE) 2024/1350, segnatamente poiché vi sono fondati motivi per ritenere che tale cittadino di paese terzo o apolide costituisca un pericolo per la comunità, l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica dello Stato membro interessato o poiché è stata effettuata una segnalazione nel SIS o in una banca dati nazionale di uno Stato membro ai fini del rifiuto di ingresso, i relativi dati dovrebbero essere conservati per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è stata raggiunta la conclusione negativa in merito all'ammissione. È necessario conservare tali dati per detto periodo di tempo per consentire agli altri Stati membri che svolgono una procedura di ammissione di ricevere informazioni, comprese eventuali informazioni sull'apposizione del contrassegno dei dati da parte di altri Stati membri, dall'Eurodac durante tutta la procedura di ammissione, se necessario applicando i motivi di rifiuto ai fini del respingimento di cui al regolamento (UE) 2024/1350. Inoltre, i dati sulle procedure di ammissione precedentemente sospese perché i cittadini di paesi terzi o gli apolidi non hanno dato o hanno revocato il loro consenso dovrebbero essere conservati nell'Eurodac per tre anni al fine di consentire agli altri Stati membri che svolgono una procedura di ammissione di giungere a una conclusione negativa, come consentito da tale regolamento.

La trasmissione di dati di persone registrate nell'Eurodac ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione dovrebbe contribuire a limitare il numero di Stati membri che scambiano i dati personali di tali persone durante una successiva procedura di ammissione, contribuendo in tal modo a garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati.

Quando uno Stato membro riceve dall'Eurodac un riscontro positivo che può aiutarlo ad adempiere ai propri obblighi necessari per l'applicazione dei motivi di rifiuto dell'ammissione a norma del regolamento (UE) 2024/1350, lo Stato membro d'origine che aveva precedentemente rifiutato di ammettere un cittadino di paese terzo o un apolide dovrebbe scambiare tempestivamente informazioni supplementari con lo Stato membro che ha ricevuto il riscontro positivo conformemente al principio di leale cooperazione e nel rispetto dei principi di protezione dei dati. Tale scambio di dati dovrebbe consentire allo Stato membro che ha ricevuto il riscontro positivo di giungere a una conclusione in merito all'ammissione entro il termine fissato in tale regolamento per la conclusione della procedura di ammissione.

L'obbligo di rilevare e trasmettere i dati biometrici delle persone registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione non dovrebbe applicarsi quando lo Stato membro in questione interrompe la procedura prima del rilevamento dei dati biometrici.

Al fine di prevenire e controllare efficacemente i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o di apolidi che non hanno diritto di soggiornare nell'Unione nonché di adottare le misure necessarie per dare effettiva esecuzione al rimpatrio e alla riammissione verso i paesi terzi a norma della direttiva 2008/115/CE e in virtù del diritto alla protezione dei dati personali, occorre considerare un periodo di cinque anni come necessario per la conservazione dei dati biometrici e alfanumerici.

Al fine di sostenere gli Stati membri nella cooperazione amministrativa durante l'attuazione della direttiva 2001/55/CE, i dati dei beneficiari di protezione temporanea dovrebbero essere conservati nell'Eurodac per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio. Il periodo di conservazione dovrebbe essere prorogato ogni anno per la durata della protezione temporanea.

Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di conservare i dati biometrici o qualsiasi altro dato personale così a lungo. I dati biometrici e tutti gli altri dati personali appartenenti a un cittadino di paese terzo o a un apolide dovrebbero essere cancellati immediatamente e in via definitiva una volta che tale persona abbia ottenuto la cittadinanza di uno Stato membro.

È opportuno conservare i dati di coloro i cui dati biometrici sono stati registrati nell'Eurodac al momento in cui hanno fatto o registrato la loro domanda di protezione internazionale e ai quali è stata riconosciuta la protezione in uno Stato membro, al fine di consentire il confronto dei dati registrati al momento in cui è stata registrata o fatta un'altra domanda di protezione internazionale con i dati precedentemente registrati.

Eu-LISA è stata incaricata di svolgere i compiti della Commissione relativi alla gestione operativa dell'Eurodac ai sensi del presente regolamento, nonché di determinati aspetti dell'infrastruttura di comunicazione a decorrere dal 1o dicembre 2012, data in cui eu-LISA è entrata in funzione. Inoltre, Europol dovrebbe beneficiare dello status di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione di eu-LISA quando è all'ordine del giorno una questione relativa all'applicazione del presente regolamento riguardante l'accesso all'Eurodac per consultazione da parte delle autorità designate degli Stati membri e dell'autorità designata di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. È opportuno che Europol possa nominare un rappresentante in seno al gruppo consultivo Eurodac di eu-LISA.

È necessario precisare chiaramente le competenze della Commissione e di eu-LISA per quanto riguarda l'Eurodac e l'infrastruttura di comune e le competenze degli Stati membri per quanto concerne il trattamento, la sicurezza, l'accesso e la rettifica dei dati registrati.

È necessario designare le autorità competenti degli Stati membri e il punto di accesso nazionale attraverso i quali sono inoltrate le richieste di confronto con i dati Eurodac, e conservare un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate autorizzate a chiedere tale confronto ai fini specifici della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

È necessario designare le unità operative di Europol che sono autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso Europol nonché conservare un elenco di tali unità. Tali unità, comprese quelle che si occupano di tratta di esseri umani, abuso e sfruttamento sessuale, in particolare quando le vittime sono minori, dovrebbero essere autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso Europol al fine sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

Le richieste di confronto con i dati conservati nell'Eurodac dovrebbero essere presentate dalle unità operative in seno alle autorità designate al punto di accesso nazionale attraverso l'autorità di verifica e dovrebbero essere motivate. Le unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a chiedere i confronti con i dati Eurodac non dovrebbero agire in qualità di autorità di verifica. Le autorità di verifica dovrebbero agire in piena indipendenza rispetto alle autorità designate e dovrebbero assicurare, in modo indipendente, l'assoluta conformità alle condizioni di accesso stabilite nel presente regolamento. Le autorità di verifica dovrebbero successivamente trasmettere la richiesta di confronto, senza comunicare le ragioni della medesima, all'Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni di accesso. In casi eccezionali di urgenza in cui sia necessario un accesso tempestivo per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o altri reati gravi, l'autorità di verifica dovrebbe poter inoltrare la richiesta immediatamente ed effettuare la verifica a posteriori.

L'autorità designata e l'autorità di verifica dovrebbero poter far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica dovrebbe agire con indipendenza quando svolge i propri compiti ai sensi del presente regolamento.

Ai fini della protezione dei dati personali e per escludere confronti sistematici, che dovrebbero essere vietati, il trattamento dei dati Eurodac dovrebbe avvenire solo in casi specifici e quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi. Costituisce un caso specifico il fatto che la richiesta di confronto sia connessa a un evento specifico e concreto, a un pericolo specifico e concreto associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, oppure a persone specifiche nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che intendano commettere o abbiano commesso un tale reato. Un altro caso specifico è quello in cui la richiesta di confronto è connessa a una persona che è vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave. Le autorità designate degli Stati membri e l'autorità designata di Europol dovrebbero pertanto chiedere un confronto con Eurodac soltanto quando hanno fondati motivi per ritenere che tale confronto fornisca informazioni che contribuiranno in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

Inoltre, l'accesso dovrebbe essere consentito a condizione che sia stata effettuata una ricerca preventiva nelle banche dati biometriche nazionali dello Stato membro e nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio29, a meno che la consultazione del CIR a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 non indichi che i dati della persona interessata sono conservati nell'Eurodac. Tale condizione impone allo Stato membro richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato membro possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non consentirebbe di stabilire l'identità della persona interessata. Tali fondati motivi esistono in particolare quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato membro. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica della decisione 2008/615/GAI da parte dello Stato membro richiedente nel settore dei dati relativi alle impronte digitali, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito dell'Eurodac a fini di contrasto se non sono soddisfatti i requisiti per il soddisfacimento di tale condizione. Oltre al controllo preventivo delle banche dati, le autorità designate dovrebbero poter effettuare anche un controllo simultaneo nel VIS, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto con i dati ivi conservati, come previsto dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio30.

Ai fini del confronto e dello scambio di dati personali efficaci, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare pienamente gli accordi internazionali esistenti e il diritto dell'Unione in materia di scambio di dati personali già in vigore, in particolare la decisione 2008/615/GAI.

Mentre la responsabilità extracontrattuale dell'Unione in relazione alle attività dell'Eurodac è disciplinata dalle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è necessario dettare regole specifiche per la responsabilità extracontrattuale degli Stati membri in relazione al funzionamento dell'Eurodac.

Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia effettuato dalle autorità designate o dalle competenti autorità di verifica degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

Le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio31 si applicano al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati di terrorismo o di altri reati gravi in conformità del presente regolamento.

Il regolamento (UE) 2016/794 si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol a fini di prevenzione, indagine o accertamento di reati di terrorismo o di altri reati gravi ai sensi del presente regolamento.

Le norme stabilite dal regolamento (UE) 2016/679 in tema di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in particolare il loro diritto alla protezione dei dati di carattere personale che le riguardano, dovrebbero essere precisate nel presente regolamento per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla salvaguardia dei diritti degli interessati e al controllo della protezione dei dati, in particolare in rapporto ad alcuni settori.

Il diritto di una persona alla riservatezza e alla protezione dei dati dovrebbe essere tutelato in conformità del presente regolamento in qualsiasi momento, con riguardo all'accesso all’Eurodac sia da parte delle autorità degli Stati membri, sia da parte degli organismi autorizzati dell'Unione.

Gli interessati dovrebbero avere il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati personali che li riguardano nonché il diritto di limitazione del trattamento degli stessi. Tenuto conto delle finalità del trattamento dei dati, gli interessati dovrebbero avere il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Tali diritti dovrebbero essere esercitati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e conformemente alle procedure di cui al presente regolamento, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2016/794 con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di contrasto a norma del presente regolamento. In relazione al trattamento dei dati personali nell'Eurodac da parte delle autorità nazionali, ciascuno Stato membro, per motivi di certezza del diritto e di trasparenza, dovrebbe designare l'autorità che deve essere considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 e che dovrebbe avere la responsabilità centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare gli estremi di tale autorità alla Commissione.

È altresì importante che i dati di fatto inesatti registrati nell'Eurodac siano rettificati al fine di garantire l'accuratezza delle statistiche prodotte conformemente al presente regolamento.

È opportuno vietare il trasferimento dei dati personali ottenuti da uno Stato membro o da Europol ai sensi del presente regolamento dall'Eurodac a qualunque paese terzo, organizzazione internazionale o soggetto di diritto privato con sede nell'Unione o fuori di essa, onde garantire il diritto di asilo e tutelare le persone i cui dati sono trattati a norma del presente regolamento dalla divulgazione dei loro dati a paesi terzi. Ciò comporta che gli Stati membri non dovrebbero trasferire informazioni ottenute dall'Eurodac concernenti: il nome o i nomi; la data di nascita; la cittadinanza; lo Stato membro o gli Stati membri d'origine, lo Stato membro di ricollocazione o lo Stato membro di reinsediamento; gli estremi del documento d'identità o di viaggio; il luogo e la data di reinsediamento o di presentazione della domanda di protezione internazionale; il numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine; la data di rilevamento dei dati biometrici e la data in cui lo Stato membro o gli Stati membri hanno trasmesso i dati all'Eurodac; l'identificativo utente dell'operatore; e qualunque informazione relativa a un trasferimento dell'interessato ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351. Tale divieto non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di trasferire tali dati a paesi terzi cui si applica il regolamento (UE) 2024/1351, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680, in modo che gli Stati membri possano cooperare con quei paesi terzi ai fini del presente regolamento.

In deroga alla regola secondo cui nessun dato personale ottenuto da uno Stato membro a norma del presente regolamento dovrebbe essere trasferito verso un paese terzo o essere messo a sua disposizione, il trasferimento di siffatti dati personali verso un paese terzo dovrebbe essere possibile qualora sia soggetto a condizioni rigorose e sia necessario in singoli casi per agevolare l'identificazione di un cittadino di paese terzo in vista del suo rimpatrio. Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Ove tali dati personali siano trasferiti, non dovrebbe essere comunicata ad un paese terzo alcuna informazione riguardante il fatto che una domanda di protezione internazionale sia stata fatta dal cittadino di paese terzo in questione. Il trasferimento di dati personali verso paesi terzi dovrebbe avvenire in conformità del regolamento (UE) 2016/679 ed essere effettuato con l'accordo dello Stato membro d'origine. I paesi terzi di rimpatrio spesso non sono soggetti a decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, gli intensi sforzi prodigati dall'Unione per cooperare con i principali paesi d'origine dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e soggetti a un obbligo di rimpatrio non hanno garantito l'adempimento sistematico, da parte di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal diritto internazionale di riammettere i propri cittadini. Gli accordi di riammissione conclusi o in fase di negoziazione da parte dell'Unione o degli Stati membri che prevedono garanzie adeguate per il trasferimento di dati verso paesi terzi a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 riguardano un numero limitato di tali paesi terzi, e la conclusione di nuovi accordi di riammissione rimane incerta. In tali situazioni, e in via eccezionale rispetto all'obbligo di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali alle autorità di paesi terzi a norma del presente regolamento dovrebbe essere consentito ai fini dell'attuazione della politica di rimpatrio dell'Unione, e dovrebbe essere possibile avvalersi della deroga prevista dal regolamento (UE) 2016/679, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale regolamento. L'attuazione del regolamento (UE) 2016/679, anche per quanto riguarda i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi a norma del presente regolamento, è soggetta al monitoraggio dell'autorità nazionale di controllo indipendente. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica per quanto riguarda la responsabilità delle autorità degli Stati membri in quanto titolari del trattamento ai sensi di tale regolamento.

Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio32, in particolare l'articolo 33 sulla riservatezza e sulla sicurezza del trattamento, si applica al trattamento dei dati personali effettuato da istituzioni, organi e organismi dell'Unione in applicazione del presente regolamento, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, che dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali da parte di Europol. Occorre tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne la responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi, tenendo presente che la protezione dei dati è un fattore chiave per il successo operativo dell'Eurodac e che la sicurezza dei dati, l'alta qualità tecnica e la legittimità della consultazione sono elementi essenziali per assicurare il regolare e corretto funzionamento dell'Eurodac e per facilitare l'applicazione dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350.

L'interessato dovrebbe essere informato, in particolare, dello scopo per cui i suoi dati saranno trattati nell'ambito dell'Eurodac nonché ricevere una descrizione delle finalità dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 e dell'uso che le autorità di contrasto possono fare dei suoi dati.

È opportuno che le autorità nazionali di controllo stabilite in conformità del regolamento (UE) 2016/679 controllino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri e che il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (UE) 2018/1725, sorvegli le attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione attinenti al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. Tali autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbero cooperare tra loro nel monitoraggio del trattamento dei dati personali, anche nell'ambito del comitato di vigilanza coordinato istituito nel quadro del comitato europeo per la protezione dei dati.

Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire che le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati siano in grado di controllare adeguatamente l'uso dei dati Eurodac e l'accesso ai medesimi.

È opportuno controllare e valutare l'attività dell'Eurodac a intervalli regolari, onde stabilire, fra l'altro, se l'accesso a fini di contrasto determini una discriminazione indiretta nei confronti dei richiedenti protezione internazionale, come indicato nella valutazione della Commissione in merito alla conformità del presente regolamento alla Carta. eu-LISA dovrebbe presentare una relazione annuale sulle attività dell'Eurodac al Parlamento europeo e al Consiglio.

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire il trattamento illecito dei dati registrati nell'Eurodac con finalità a esso contrarie.

È necessario che gli Stati membri siano informati della situazione di determinate procedure di asilo onde facilitare un'adeguata applicazione del regolamento (UE) 2024/1351.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio33.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente nella Carta. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della protezione dei dati personali e del diritto di richiedere protezione internazionale nonché promuovere l'applicazione degli articoli 8 e 18 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza.

Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato pareri il 21 settembre 2016 e il 30 novembre 2020.

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema per il confronto dei dati biometrici come supporto all'attuazione della politica in materia di asilo e migrazione dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, per la sua stessa natura, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È opportuno limitare l'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento affinché coincida con quello del regolamento (UE) 2024/1351, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati raccolti per agevolare l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1350 alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo dell'«Eurodac»

1. È istituito un sistema denominato «Eurodac», inteso a:

  1. a) sostenere il sistema di asilo, anche concorrendo alla determinazione dello Stato membro competente, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351, per l'esame di una domanda di protezione internazionale registrata in uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide e facilitando l'applicazione di tale regolamento secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

  2. b) concorrere all'applicazione del regolamento (UE) 2024/1350 secondo le condizioni stabilite dal presente regolamento;

  3. c) concorrere al controllo dell'immigrazione irregolare verso l'Unione, all'individuazione dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e all'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi in condizione di soggiorno irregolare al fine di stabilire le opportune misure che gli Stati membri devono adottare;

  4. d) concorrere alla protezione dei minori, anche nel contesto delle attività di contrasto;

  5. e) stabilire le condizioni per le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac ai fini di contrasto, che possono essere presentate dalle autorità designate degli Stati membri e dall'autorità designata di Europol per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

  6. f) concorrere alla corretta identificazione delle persone registrate nell'Eurodac in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2019/818, conservando i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici nell’archivio comune di dati di identità (CIR);

  7. g) sostenere gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;

  8. h) sostenere gli obiettivi del sistema di informazione dei visti (VIS) di cui al regolamento (CE) n. 767/2008;

  9. i) sostenere un'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti tramite la produzione di statistiche;

  10. j) contribuire all'attuazione della direttiva 2001/55/CE.

2.

Fatto salvo il trattamento dei dati destinati all'Eurodac da parte dello Stato membro d'origine in banche dati istituite ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, i dati biometrici e gli altri dati personali possono essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 767/2008, dal regolamento (UE) 2018/1240, dal regolamento (UE) 2019/818, dal regolamento (UE) 2024/1351 e dal regolamento (UE) 2024/1350 nonché dalla direttiva 2001/55/CE.

Il presente regolamento rispetta pienamente la dignità umana e i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), compresi il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. A tale riguardo, il trattamento dei dati personali in conformità del presente regolamento non dà luogo, nei confronti delle persone cui esso si applica, ad alcuna forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Il diritto di una persona alla riservatezza e alla protezione dei dati è tutelato in conformità del presente regolamento, con riguardo all'accesso all’Eurodac sia da parte delle autorità degli Stati membri sia da parte degli organismi autorizzati dell'Unione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) 2024/1347 sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

  2. b) «persona registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione»: una persona che è stata registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di reinsediamento o di ammissione umanitaria in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1350;

  3. c) «persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento»: una persona reinsediata da uno Stato membro al di fuori dell'ambito del regolamento (UE) 2024/1351, se tale persona è beneficiaria di protezione internazionale quale definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1347 o dello status umanitario a norma del diritto nazionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1350, in conformità delle norme che governano il programma nazionale di reinsediamento;

  4. d) «status umanitario a norma del diritto nazionale»: uno status umanitario a norma del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347;

  5. e) «Stato membro d'origine»:

    1. i) in relazione alle persone di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;

    2. ii) in relazione alle persone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;

    3. iii) in relazione alle persone di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac;

    4. iv) in relazione alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac;

    5. v) in relazione alle persone di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;

    6. vi) in relazione alle persone di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;

    7. vii) in relazione alle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;

    8. viii) in relazione alle persone di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;

  6. f) «cittadino di paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, e che non è un cittadino di uno Stato che partecipa all'applicazione del presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione;

  7. g) «soggiorno irregolare»: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo o di un apolide che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio34 o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;

  8. h) «beneficiario di protezione internazionale»: una persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato quale definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1347 o lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 3, punto 2), di tale regolamento;

  9. i) «beneficiario di protezione temporanea»: una persona che beneficia della protezione temporanea quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/55/CE e in una decisione di esecuzione del Consiglio che introduce una protezione temporanea, o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente introdotta in risposta allo stesso evento di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio;

  10. j) «riscontro positivo»: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall'Eurodac sulla base di un confronto tra i dati biometrici registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell'articolo 38, paragrafo 4;

  11. k) «punto di accesso nazionale»: il sistema nazionale designato per comunicare con l'Eurodac;

  12. l) «punto di accesso Europol»: il sistema Europol designato per comunicare con l'Eurodac;

  13. m) «dati Eurodac»: tutti i dati conservati nel sistema Eurodac in conformità dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 26, paragrafo 2;

  14. n) «contrasto»: la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;

  15. o) «reato di terrorismo»: un reato a norma del diritto nazionale che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;

  16. p) «reato grave»: un reato che corrisponde o è equivalente a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se nel diritto nazionale il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tale reato è pari o superiore a tre anni;

  17. q) «dati relativi alle impronte digitali»: i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure un'impronta digitale latente;

  18. r) «dati relativi all'immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici;

  19. s) «dati biometrici»: dati relativi alle impronte digitali o dati relativi all'immagine del volto;

  20. t) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi o segni di punteggiatura;

  21. u) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351 o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;

  22. v) «documento di controllo dell'interfaccia»: un documento tecnico che specifica i requisiti necessari che i punti di accesso nazionali o il punto di accesso Europol sono tenuti a rispettare per poter comunicare elettronicamente con l'Eurodac, in particolare precisando il formato e il possibile contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra l'Eurodac e i punti di accesso nazionali o il punto di accesso Europol;

  23. w) «CIR»: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/818;

  24. x) «dati di identità»: i dati menzionati nell'articolo 17, paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell'articolo 19, paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell'articolo 21, paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell'articolo 22, paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), nell'articolo 23, paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), nell'articolo 24, paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), e nell'articolo 26, paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h);

  25. y) «serie di dati»: l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell'articolo 17, 19, 21, 22, 23, 24 o 26, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici, dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio;

  26. z) «bambino» o «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni.

2. Le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 si applicano al presente regolamento nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e j) del presente regolamento.

3. Salvo diverse disposizioni, le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1351 si applicano al presente regolamento.

4. Le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al presente regolamento nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle competenti autorità degli Stati membri a fini di contrasto.

Art. 3 Architettura del sistema e principi di base

1. L'Eurodac consta di:

  1. a) un sistema centrale costituito da:

    1. i) un'unità centrale,

    2. ii) un piano e un sistema di continuità operativa;

  2. b) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i dati Eurodac («infrastruttura di comunicazione»);

  3. c) il CIR;

  4. d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo e tra il sistema centrale e il CIR.

3. L'infrastruttura di comunicazione utilizza la rete esistente dei «servizi transeuropei sicuri per la telematica tra amministrazioni» (TESTA). Per garantire la riservatezza, i dati personali trasmessi all'Eurodac o dall'Eurodac sono cifrati.

4. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale. Europol dispone di un punto di accesso unico (punto di accesso Europol).

5. I dati riguardanti le persone di cui all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 26, paragrafo 1, sono trattati nell'Eurodac per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.

6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è effettuato un confronto automatico a norma degli articoli 27 e 28 e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali o, se tali impronte digitali sono di qualità tale da non assicurare un confronto appropriato o non sono disponibili, i dati relativi all'immagine del volto in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto. Se necessario, un esperto verifica, conformemente all'articolo 38, paragrafi 4 e 5, il risultato di un confronto automatico effettuato a norma degli articoli 27 e 28. Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia una notifica che conferma il collegamento di tali serie di dati a eu-LISA.

7. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'Eurodac fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.

Art. 4 Gestione operativa

1.

eu-LISA è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac.

La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per interrogare Eurodac. eu-LISA elabora un piano e un sistema di continuità operativa tenendo conto delle esigenze di manutenzione e dei periodi di inattività di Eurodac imprevisti, incluso l'impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati.

In cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA provvede a che siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per l'Eurodac.

2.

eu-LISA può utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, nei seguenti casi:

  1. a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nell'Eurodac; oppure

  2. b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni dell'Eurodac o la trasmissione dei dati all'Eurodac.

Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. Il trattamento di dati personali reali adattati per la sperimentazione è soggetto a condizioni rigorose e reso anonimo in modo tale che l'interessato non sia più identificabile. Una volta raggiunto lo scopo per il quale sono state effettuate le prove o una volta completate le prove, i dati personali reali sono immediatamente e permanentemente cancellati dall'ambiente di prova.

3. eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione:

  1. a) controllo;

  2. b) sicurezza;

  3. c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore.

4. La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 3, in particolare:

  1. a) esecuzione del bilancio;

  2. b) acquisizione e rinnovo;

  3. c) aspetti contrattuali.

5. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio35, eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Il presente paragrafo si applica anche dopo che tale personale abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.

Art. 5 Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto

1. A fini di contrasto, gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle sue autorità designate.

3. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle sue autorità designate che sono autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.

Art. 6 Autorità di verifica degli Stati membri a fini di contrasto

1.

A fini di contrasto, ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale unica o un'unità di tale autorità affinché eserciti le funzioni di autorità di verifica. L'autorità di verifica è l'autorità dello Stato membro responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

L'autorità designata e l'autorità di verifica possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma l'autorità di verifica agisce indipendentemente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. L'autorità di verifica è distinta dalle unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica.

Conformemente ai rispettivi obblighi costituzionali o giuridici, gli Stati membri possono designare più di un'autorità di verifica al fine di rispecchiare le proprie strutture organizzative e amministrative.

2.

Compete all'autorità di verifica garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac.

Soltanto il personale debitamente autorizzato dell'autorità di verifica è autorizzato a ricevere e a trasmettere le richieste di accesso all'Eurodac ai sensi dell'articolo 32.

Soltanto l'autorità di verifica è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto dei dati biometrici o alfanumerici al punto di accesso nazionale.

Art. 7 Autorità designata di Europol e autorità di verifica di Europol a fini di contrasto

1. A fini di contrasto, Europol designa una o più delle sue unità operative come «autorità designata di Europol». L'autorità designata da Europol è autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso Europol al fine sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol.

2. A fini di contrasto, Europol designa un'unità specializzata unica composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica. L'autorità di verifica di Europol è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte dell'autorità designata di Europol attraverso il punto di accesso Europol. L'autorità di verifica di Europol è pienamente indipendente dall'autorità designata di Europol nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento. L'autorità di verifica di Europol è distinta dall'autorità designata di Europol e non riceve istruzioni dalla stessa in merito al risultato della verifica. Compete all'autorità di verifica di Europol garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac.

Art. 8 Interoperabilità con l'ETIAS

1. A decorrere dal 12 giugno 2026, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire l'applicazione degli articoli 11 e 20 del regolamento (UE) 2018/1240.

2.

Il trattamento automatizzato di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste da tale articolo e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli articoli 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del presente regolamento in modalità di sola lettura utilizzando le categorie di dati elencate nella tabella delle corrispondenze di cui all'allegato I dello stesso, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento. Tali verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 9 Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS

1. Le unità nazionali ETIAS consultano l'Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'articolo 8.

2. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento, le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, per consultare i dati in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del presente regolamento.

3. A seguito di consultazione e di accesso conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'esito della valutazione è registrato solo nel fascicolo di domanda ETIAS.

Art. 10 Accesso all'Eurodac da parte delle autorità competenti per i visti

Ai fini della verifica manuale dei riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate dal VIS a norma degli articoli 9 bis e 9 quater del regolamento (CE) n. 767/2008 nonché dell'esame delle domande di visto e delle relative decisioni a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio36, le autorità competenti per i visti, in conformità di tali regolamenti, hanno accesso all'Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura.

Art. 11 Interoperabilità con il VIS

Come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 per consentire il trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 e, pertanto, per interrogare l'Eurodac e confrontare i dati pertinenti del VIS con i dati pertinenti dell'Eurodac. Le verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all'articolo 9 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.