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Decisione di esecuzione (UE) 2026/821 della Commissione del 7 aprile 2026 che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 2369] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 4, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono, rispettivamente, che in seguito alla comparsa di focolai di HPAI le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale regolamento. L’articolo 2, lettera b), l’articolo 3, lettera b), e l’articolo 4, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono inoltre che le misure da applicare in tali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, in conformità del suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2026/783 della Commissione4 a seguito della comparsa di focolai di HPAI in Cechia, Paesi Bassi e Polonia in stabilimenti in cui era detenuto pollame.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/783, Cechia, Italia e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui era detenuto pollame. Sono stati notificati in particolare un focolaio nella regione di Nymburk in Cechia, due focolai nella regione Toscana in Italia e due focolai nei voivodati della Masovia e della Varmia-Masuria in Polonia.

A seguito della comparsa di questi cinque nuovi focolai, la Cechia, l’Italia e la Polonia hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Italia e Polonia, e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente istituite da questi Stati membri per i focolai sopracitati si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

Inoltre la Danimarca e la Germania hanno informato la Commissione che la pulizia e la disinfezione negli stabilimenti colpiti dai focolai DK-HPAI(P)-2026-00008, DK-HPAI(P)-2026-00011, DK-HPAI(P)-2026-00012 e DK-HPAI(P)-2026-00013, nei comuni di Næstved, Faaborg-Midtfyn, Slagelse e Ringsted in Danimarca, e DE-HPAI(P)-2026-00036 nel Land Brandeburgo in Germania sono state completate più tardi del previsto. È pertanto necessario prorogare, conformemente agli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, la durata delle zone di protezione e di sorveglianza istituite per tali focolai rispettivamente dalla Danimarca e dalla Germania, quali figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

La Polonia ha inoltre informato la Commissione che le misure prescritte dagli articoli 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 in relazione al focolaio PL-HPAI(NON-P)-2026-00174 nel voivodato della Pomerania occidentale in Polonia sono state completate prima di quanto inizialmente stimato e che la durata delle zone di protezione e di sorveglianza istituite per tale focolaio dalla Polonia e dalla Germania può essere ridotta. È pertanto opportuno abbreviare il periodo di applicazione di tali misure nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Polonia e dalla Germania per il focolaio PL-HPAI(NON-P)-2026-00174, quali figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, conformemente all’articolo 39 e all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Cechia, l’Italia e la Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri e in conformità del regolamento delegato (UE) 2020/687.

L’elenco delle aree inserite in zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Italia e Polonia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto dei confini adeguati delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri a seguito della comparsa dei nuovi focolai di HPAI, e deve essere stabilita la durata prevista delle misure da applicare in tali zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

È altresì opportuno modificare i termini di applicazione delle misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Danimarca per i focolai DK-HPAI(P)-2026-00008, DK-HPAI(P)-2026-00011, DK-HPAI(P)-2026-00012 e DK-HPAI(P)-2026-00013, dalla Germania per il focolaio DE-HPAI(P)-2026-00036 e dalla Polonia per il focolaio PL-HPAI(NON-P)-2026-00174, quali figurano nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, per tenere conto della proroga della durata delle restrizioni.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione