Decisione di esecuzione (UE) 2026/901 della Commissione del 17 aprile 2026 relativa alle norme europee per i prodotti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 7,
Il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio2 ha sostituito la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 senza modificare l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 3 di tale direttiva.
L’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988 impone agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti di consumo sicuri.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/988 prevede che un prodotto sia presunto sicuro quando è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012.
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988, la Commissione deve adottare atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5 dello stesso regolamento (UE) 2023/988.
Sulla base della decisione 2011/479/UE della Commissione4 che definisce i requisiti di sicurezza per l’attrezzatura da ginnastica cui le norme europee devono conformarsi, la Commissione, con lettera M/507 del 5 settembre 2012, ha chiesto al Comitato europeo di normazione («CEN») di elaborare norme europee per l’attrezzatura da ginnastica.
A seguito di tale richiesta, il CEN ha rivisto le norme EN 915:2008 ed EN 12196:2003. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 915:2024 per le parallele asimmetriche e della norma EN 12196:2023 per i cavalli e le cavalline.
Sulla base della decisione 2008/264/CE della Commissione5 che definisce i requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette, la Commissione, con lettera M/425 del 27 giugno 2008, ha chiesto al CEN di elaborare norme europee sui requisiti di sicurezza antincendio relative alle sigarette.
A seguito di tale richiesta, il CEN ha rivisto la norma EN 16156:2010. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 16156:2024 sulla propensione all’innesco.
Sulla base della decisione 2013/121/UE della Commissione6 che definisce i requisiti di sicurezza cui devono rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, la Commissione, con decisione di esecuzione del 22 luglio 20147, ha chiesto al CEN, al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare norme europee relative alla sicurezza di taluni sedili per bambini.
A seguito di tale richiesta, il CEN ha rivisto la norma EN 14988:2017+A1:2020. Ciò ha portato all’adozione della norma EN 14988:2017+A2:2024 sui requisiti e le prove per i seggioloni.
La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se le norme europee rivedute, così come elaborate dal CEN, siano conformi alle richieste della Commissione.
Le norme europee EN 915:2024, EN 12196:2023, EN 14988:2017+A2:2024 e EN 16156:2024 soddisfano l’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988 e i requisiti specifici di sicurezza di cui, rispettivamente, alle decisioni 2008/264/CE, 2011/479/UE e 2013/121/UE. I riferimenti a tali norme dovrebbero quindi essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le norme europee EN 915:2024, EN 12196:2023, EN 14988:2017+A2:2024 e EN 16156:2024 devono sostituire le norme EN 915:2008, EN 12196:2003, EN 14988:2017+A1_2020 e EN 16156:2010. I riferimenti a queste ultime norme dovrebbero quindi essere ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, al fine di dare agli operatori economici il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme europee EN 915:2008, EN 12196:2003, EN 14988:2017+A1:2020 e EN 16156:2010 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme europee originariamente elaborate a sostegno della direttiva 2001/95/CE e che continuano a fornire una presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988. I riferimenti delle norme europee pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione8 dovrebbero pertanto essere inclusi nella presente decisione, che dovrebbe confermarne la validità o stabilire una data per il loro ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 dovrebbe essere abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, ma dovrebbe continuare ad applicarsi ai riferimenti delle norme che, ai sensi della presente decisione, devono essere ritirati in una data successiva.
La conformità a una norma europea conferisce, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi, una presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza stabilito all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988 a decorrere dalla data di pubblicazione di un riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I riferimenti alle norme europee per i prodotti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2023/988, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 2
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 è abrogata.
L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme che figurano nell’allegato II della presente decisione fino al 27 ottobre 2027.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen