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Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce che i prodotti di consumo devono essere sicuri e che le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri devono adottare provvedimenti contro i prodotti pericolosi nonché scambiarsi informazioni in proposito tramite il sistema d’informazione rapida dell’Unione (RAPEX).

È necessario procedere alla revisione e all’aggiornamento della direttiva 2001/95/CE alla luce degli sviluppi connessi alle nuove tecnologie e alle vendite online, al fine di garantire la coerenza con gli sviluppi della normativa di armonizzazione dell’Unione e della normativa in materia di normazione, assicurare un migliore funzionamento dei richiami per la sicurezza dei prodotti e garantire un quadro più chiaro per i prodotti che imitano i prodotti alimentari, finora regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE del Consiglio4. A fini di chiarezza le direttive 2001/95/CE e 87/357/CEE dovrebbero essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che non lasciano spazio a divergenze nel recepimento da parte degli Stati membri. La scelta di un regolamento anziché di una direttiva consente inoltre di conseguire con più efficacia l’obiettivo di garantire la coerenza con il quadro normativo in materia di vigilanza del mercato per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, nel quale lo strumento giuridico applicabile è anch’esso un regolamento, ossia il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Infine, tale scelta ridurrà ulteriormente l’onere normativo attraverso l’applicazione coerente in tutta l’Unione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti.

Scopo del presente regolamento è contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 169 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In particolare, esso dovrebbe essere volto a garantire la sicurezza e la salute dei consumatori e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti destinati ai consumatori.

Il presente regolamento dovrebbe mirare alla protezione dei consumatori e della loro sicurezza, che costituisce uno dei principi fondamentali del quadro giuridico dell’Unione, sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). I prodotti pericolosi possono avere conseguenze assai negative per i consumatori e i cittadini. Tutti i consumatori, compresi i più vulnerabili, quali i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, hanno diritto a prodotti sicuri. I consumatori dovrebbero poter disporre di mezzi sufficienti per esercitare tale diritto e gli Stati membri dovrebbero avere a disposizione strumenti e misure adeguati per applicare il presente regolamento.

Nonostante l’evoluzione della normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti o specifiche categorie di prodotti è impossibile nella pratica adottare una normativa dell’Unione per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti e integri le disposizioni contenute nella normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione esistente o futura e assicuri la protezione dei consumatori non altrimenti garantita da tale normativa, in particolare al fine di ottenere un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori secondo quanto disposto dagli articoli 114 e 169 TFUE.

Allo stesso tempo rispetto ai prodotti disciplinati dalla normativa settoriale di armonizzazione dell’Unione l’ambito delle diverse parti del presente regolamento dovrebbe essere stabilito con chiarezza, al fine di evitare sovrapposizioni tra le disposizioni e garantire la chiarezza del quadro giuridico.

Anche se alcune disposizioni del presente regolamento, ad esempio la maggioranza degli obblighi degli operatori economici, non dovrebbero applicarsi ai prodotti che sono contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, talune altre disposizioni del presente regolamento sono complementari rispetto alla normativa di armonizzazione dell’Unione e dovrebbero pertanto applicarsi a tali prodotti. In particolare, l’obbligo generale di sicurezza dei prodotti e le disposizioni correlate dovrebbero applicarsi ai prodotti di consumo contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione quando taluni tipi di rischio non sono contemplati da tale normativa di armonizzazione dell’Unione. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti gli obblighi dei fornitori di mercati online, gli obblighi degli operatori economici in caso di incidenti, il diritto di informazione e di rimedio dei consumatori nonché i richiami per la sicurezza dei prodotti dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione nella misura in cui non esistano, nell’ambito di tale normativa di armonizzazione dell’Unione, disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo. Analogamente RAPEX è già utilizzato ai fini della normativa di armonizzazione dell’Unione, come stabilito all’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/1020; pertanto le disposizioni del presente regolamento che disciplinano il Safety Gate e il suo funzionamento dovrebbero applicarsi ai prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

I prodotti esclusivamente destinati ad uso professionale, ma successivamente immessi sul mercato dei consumi, dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili.

I prodotti medicinali sono immessi sul mercato solo dopo essere stati sottoposti a una valutazione che comprende un’analisi rischi-benefici specifica. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Il diritto dell’Unione relativo agli alimenti, ai mangimi e ai settori collegati istituisce un regime specifico che garantisce la sicurezza dei prodotti ivi contemplati. Gli alimenti e i mangimi rientrano infatti in un quadro giuridico specifico istituito, in particolare, dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Inoltre, gli alimenti e i mangimi sono disciplinati anche dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio7 che garantisce un approccio armonizzato per quanto riguarda i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Pertanto, tali prodotti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, fatta eccezione per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio8 o da altra legislazione specifica relativa ai prodotti alimentari che contempli esclusivamente il rischio chimico e biologico connesso ai prodotti alimentari.

Le piante vive sono soggette a un quadro giuridico specifico, previsto in particolare dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio9, che tiene conto delle specificità di tali prodotti per garantire la sicurezza dei consumatori.

I sottoprodotti di origine animale sono materiali di origine animale che le persone non consumano. Tali prodotti, come i mangimi, sono disciplinati da un quadro giuridico specifico stabilito, in particolare, dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

I prodotti fitosanitari, denominati anche pesticidi, sono soggetti a disposizioni specifiche per la loro autorizzazione a livello nazionale, sulla base del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio11, e dovrebbero pertanto essere anch’essi esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio12 sono soggetti al controllo normativo degli Stati membri, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile. Tali aeromobili dovrebbero pertanto essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

I requisiti stabiliti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai prodotti di seconda mano o ai prodotti riparati, ricondizionati o riciclati, reimmessi nella catena di fornitura nell’ambito di un’attività commerciale, fatta eccezione per i prodotti per i quali il consumatore non può ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza, quali ad esempio prodotti che sono esplicitamente presentati come prodotti da riparare o da ricondizionare o che sono messi a disposizione come oggetti da collezione di interesse storico.

I servizi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, i prodotti forniti o resi disponibili ai consumatori nel contesto di una prestazione di servizi, compresi i prodotti ai quali i consumatori sono direttamente esposti durante la prestazione di un servizio, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano, quando sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto, dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento poiché connesse alla sicurezza della prestazione fornita.

Gli oggetti d’antiquariato, quali le opere d’arte o gli oggetti da collezione, sono categorie specifiche di prodotti che non possono essere considerati conformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dal presente regolamento e dovrebbero pertanto essere esclusi dal suo ambito di applicazione. Tuttavia, al fine di evitare che altri prodotti siano erroneamente considerati appartenenti a tali categorie, è necessario tenere conto del fatto che le opere d’arte sono prodotti creati esclusivamente a fini artistici, che gli oggetti da collezione presentano una rarità e un interesse storico o scientifico sufficienti a giustificarne la collezione e la conservazione e che gli oggetti d’antiquariato, se non sono già un’opera d’arte o un oggetto da collezione o entrambi, sono straordinariamente antichi. Nel valutare se un prodotto sia un oggetto d’antiquariato, quale un’opera d’arte o un oggetto da collezione, si potrebbe tener conto dell’allegato IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio13.

L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità.

Anche la vendita a distanza, compresa la vendita online, dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli commerciali, nuove sfide relative alla sicurezza del prodotto e nuovi operatori di mercato quali i fornitori di mercati online.

Nel caso di un prodotto offerto per la vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, il prodotto dovrebbe essere considerato messo a disposizione sul mercato se l’offerta per la vendita è destinata ai consumatori nell’Unione. Conformemente alle norme dell’Unione applicabili in materia di diritto privato internazionale, è opportuno effettuare un’analisi caso per caso per stabilire se un’offerta è rivolta ai consumatori nell’Unione. Un’offerta per la vendita dovrebbe considerarsi rivolta ai consumatori nell’Unione se l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro. Per le analisi caso per caso, è opportuno prendere in considerazione fattori pertinenti, quali le zone geografiche verso le quali è possibile la spedizione, le lingue disponibili, utilizzate per l’offerta o per l’ordine, i mezzi di pagamento, l’uso della valuta dello Stato membro o un nome di dominio registrato in uno degli Stati membri. In caso di vendite online, il mero fatto che il sito web degli operatori economici o dei fornitori di interfacce di mercati online sia accessibile nello Stato membro in cui il consumatore è stabilito o domiciliato è insufficiente.

In virtù dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Tale elevato livello di sicurezza dovrebbe essere conseguito principalmente attraverso la progettazione e le caratteristiche del prodotto, tenendo conto dell’uso previsto e prevedibile e delle condizioni d’uso del prodotto. Gli eventuali rischi rimanenti dovrebbero essere attenuati mediante determinate misure di salvaguardia, quali avvertenze e istruzioni.

La sicurezza di un prodotto dovrebbe essere valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, in particolare le sue caratteristiche, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche, e la sua presentazione, nonché le esigenze e i rischi specifici che il prodotto rappresenta per talune categorie di consumatori che probabilmente lo utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità. Tali rischi possono includere anche i rischi ambientali nella misura in cui il prodotto rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tale valutazione dovrebbe tenere conto dei rischi per la salute posti dai prodotti digitalmente connessi, anche per quanto riguarda i rischi per la salute mentale, specialmente dei consumatori vulnerabili e in particolare dei minori. Pertanto, nel valutare la sicurezza dei prodotti digitalmente connessi che possono avere un impatto sui minori, i produttori dovrebbero assicurarsi che i prodotti che mettono a disposizione sul mercato soddisfino le più rigorose norme in materia di protezione, sicurezza e riservatezza sin dalla progettazione nell’interesse dei minori. Inoltre, laddove siano necessarie informazioni specifiche per rendere i prodotti sicuri per una determinata categoria di persone, la valutazione della sicurezza dei prodotti dovrebbe tenere anche conto della presenza di tali informazioni e della loro accessibilità. La sicurezza di tutti i prodotti dovrebbe essere valutata tenendo conto che il prodotto deve essere sicuro durante tutta la sua vita utile.

Gli articoli che si collegano ad altri articoli o gli articoli non integrati che influenzano il funzionamento di un altro articolo possono presentare un rischio per la sicurezza del prodotto. È opportuno tenere debitamente conto di tale aspetto quale rischio potenziale. I collegamenti e le interrelazioni che un articolo potrebbe presentare con articoli esterni non dovrebbero comprometterne la sicurezza.

Le nuove tecnologie potrebbero determinare nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificare il modo in cui i rischi esistenti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. Le nuove tecnologie potrebbero modificare sostanzialmente il prodotto originale, ad esempio attraverso aggiornamenti del software, che dovrebbero quindi essere oggetto di una nuova valutazione del rischio se tale modifica sostanziale dovesse avere un impatto sulla sicurezza del prodotto.

Specifici rischi di cibersicurezza che incidono sulla sicurezza dei consumatori nonché su protocolli e certificazioni possono essere affrontati dalla normativa settoriale. Tuttavia è opportuno garantire che, nei casi in cui non si applica la normativa settoriale, gli operatori economici pertinenti e le autorità nazionali prendano in considerazione i rischi legati alle nuove tecnologie rispettivamente al momento della progettazione dei prodotti e della loro valutazione, al fine di assicurare che le modifiche apportate ai prodotti non ne compromettano la sicurezza.

Per agevolare l’applicazione efficace e coerente dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento è importante far uso di norme europee per taluni prodotti e rischi. Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati conformemente alla direttiva 2001/95/CE dovrebbero continuare a conferire la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento. Le richieste di normazione emesse dalla Commissione a norma della direttiva 2001/95/CE dovrebbero essere considerate richieste di normazione emesse a norma del presente regolamento. Nel caso in cui la stessa norma copra diversi rischi o diverse categorie di rischio, la conformità di un prodotto alla parte della norma che copre il rischio o la categoria di rischio in questione conferirebbe anche al prodotto stesso la presunzione di sicurezza per quanto riguarda il pertinente rischio o la pertinente categoria di rischio.

Qualora individui la necessità di una norma europea che garantisca la conformità di determinati prodotti all’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe applicare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14 per richiedere a una o più organizzazioni di normazione europee di elaborare o individuare una norma adatta a garantire che i prodotti ad essa conformi siano considerati sicuri.

I prodotti potrebbero presentare rischi diversi per generi diversi e le attività di normazione dovrebbero tenerne conto per evitare discrepanze in termini di sicurezza e, quindi, un divario di genere nei livelli di sicurezza. La dichiarazione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativa alle norme attente alla dimensione di genere delinea diverse azioni che gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione dovrebbero includere nei rispettivi piani d’azione per le norme e la normazione attente alla dimensione di genere, così da pervenire a norme equilibrate dal punto di vista del genere, rappresentative e inclusive.

Oltre all’adattamento del regolamento (UE) n. 1025/2012, è opportuno introdurre una procedura specifica per l’adozione dei requisiti specifici di sicurezza con l’assistenza del comitato specializzato di cui al presente regolamento.

In assenza di norme europee, il diritto nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato che stabilisce prescrizioni in materia di salute e sicurezza dovrebbe essere conforme al diritto dell’Unione, in particolare agli articoli 34 e 36 TFUE.

Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi proporzionati in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, garantendo nel contempo un funzionamento efficiente del mercato interno. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure adeguate per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma del presente regolamento. Occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Ad esempio, per quanto riguarda la verifica del rispetto degli obblighi che incombono al fabbricante e, se del caso, all’importatore, il distributore dovrebbe essere tenuto a effettuare soltanto verifiche fattuali e non una valutazione delle informazioni da essi fornite. Le informazioni sull’identificazione del prodotto e degli operatori economici, nonché delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, potrebbero inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati.

I fabbricanti dovrebbero redigere una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica dovrebbe basarsi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante. È auspicabile che la quantità di informazioni da fornire nella documentazione tecnica sia proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante. In particolare, i fabbricanti dovrebbero fornire una descrizione generale del prodotto e degli elementi necessari per valutarne la sicurezza. Nel caso di prodotti complessi o che presentano eventuali rischi, le informazioni da fornire potrebbero richiedere una descrizione più completa del prodotto. In tali casi, dovrebbe figurarvi anche un’analisi di tali rischi e delle soluzioni tecniche adottate per attenuarli o eliminarli. Se il prodotto è conforme alle norme europee o ad altri elementi applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, è opportuno indicare anche l’elenco delle pertinenti norme europee.

La persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica in maniera sostanziale un prodotto in modo tale che la conformità ai requisiti del presente regolamento potrebbe risultare compromessa dovrebbe esserne considerata il fabbricante e assumerne i relativi obblighi.

La modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, potrebbe avere conseguenze sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto e che potrebbe comprometterne la sicurezza. Una siffatta modifica dovrebbe pertanto essere considerata una modifica sostanziale e, se non effettuata dal consumatore o per suo conto, dovrebbe indurre a considerare il prodotto come un nuovo prodotto di un diverso fabbricante. Onde garantire il rispetto dell’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, la persona che effettua tale modifica sostanziale dovrebbe essere considerata il fabbricante e soggetta agli stessi obblighi. Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto, a condizione che la modifica non incida sul prodotto nel suo complesso. Onde evitare un onere inutile e sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione riguardo ad aspetti del prodotto sui quali la modifica non incide. Dovrebbe spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non incide sul prodotto nel suo complesso.

Gli operatori economici dovrebbero porre in essere procedure di conformità interne attraverso le quali garantire internamente l’adempimento efficace e rapido dei propri obblighi e le condizioni per una reazione tempestiva in caso di prodotti pericolosi.

Per impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori economici siano tenuti a inserire nelle loro attività di produzione o di commercializzazione processi interni atti a garantire la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento. Tali processi interni dovrebbero essere determinati dagli stessi operatori economici in relazione al loro ruolo nella catena di fornitura e al tipo di prodotti interessati e possono basarsi, ad esempio, su procedure organizzative, orientamenti, norme o la nomina di un gestore ad hoc. La messa a punto e il formato di tali processi interni dovrebbero restare di esclusiva responsabilità degli operatori economici interessati.

È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato. Tuttavia, le richieste loro rivolte dalle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere adattate al ruolo che svolgono nella catena di fornitura e in relazione ai rispettivi obblighi giuridici.

Le vendite dirette effettuate da operatori economici stabiliti fuori dall’Unione attraverso canali online ostacolano l’attività delle autorità di vigilanza del mercato nella lotta ai prodotti pericolosi nell’Unione, in quanto in molti casi gli operatori economici potrebbero non essere stabiliti né avere un rappresentante legale nell’Unione. È pertanto necessario garantire che le autorità di vigilanza del mercato dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per combattere in modo efficace la vendita online di prodotti pericolosi. Al fine di assicurare l’efficace applicazione del presente regolamento, l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe essere esteso ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, in modo da garantire che esista un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione con compiti riguardanti detti prodotti che funga da interlocutore per le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso riguardo agli eventuali rischi inerenti a un prodotto, che svolga compiti specifici in modo tempestivo per garantire la sicurezza del prodotto. Tra questi compiti specifici dovrebbero figurare controlli periodici della conformità alla documentazione tecnica, alle informazioni sul prodotto, alle informazioni e istruzioni del fabbricante e alle informazioni sulla sicurezza.

Le informazioni di contatto dell’operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere indicate insieme al prodotto al fine di agevolare i controlli lungo l’intera catena di fornitura.

Affinché gli operatori economici che sono piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi imposti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti pratici e indicazioni su misura, come ad esempio un canale diretto per comunicare con gli esperti in caso di domande, tenendo conto della necessità di semplificare e limitare i loro oneri amministrativi.

Garantire l’identificazione del prodotto e l’erogazione di informazioni sul fabbricante del prodotto e su altri operatori economici pertinenti lungo l’intera catena di fornitura aiuta a identificare gli operatori economici e, se del caso, ad adottare misure correttive efficaci e proporzionate contro i prodotti pericolosi, quali i ritiri mirati. L’identificazione del prodotto e l’erogazione di informazioni sul fabbricante e sugli altri operatori economici pertinenti garantiscono che i consumatori, comprese le persone con disabilità, e le autorità di vigilanza del mercato ottengano informazioni accurate sui prodotti pericolosi, accrescendo così la fiducia nel mercato ed evitando di turbare inutilmente gli scambi. I prodotti dovrebbero pertanto recare informazioni che consentano la loro identificazione e l’identificazione del fabbricante e, se del caso, dell’importatore e di altri operatori economici pertinenti. Tali requisiti potrebbero essere resi più rigorosi per talune tipologie di prodotti che possono presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, mediante un sistema di raccolta e conservazione dei dati che consenta, oltre all’identificazione del prodotto, l’identificazione dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli obblighi di informazione stabiliti dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio15, per quanto riguarda la fornitura di informazioni sulle caratteristiche principali dei beni, nella misura adeguata al supporto e alla natura dei beni. Un’immagine dovrebbe essere considerata una fotografia, un’illustrazione o un altro elemento pittografico che consente facilmente l’identificazione di un prodotto o di un potenziale prodotto.

Garantire che i fabbricanti notifichino gli incidenti causati da un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato migliorerà le informazioni a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e consentirà di identificare meglio le categorie di prodotti potenzialmente pericolose. Le norme sulla responsabilità degli operatori economici per danno da prodotti difettosi sono stabilite nel diritto specifico dell’Unione e tale notifica e raccolta di dati non dovrebbero pertanto essere considerate un’ammissione della responsabilità per un prodotto difettoso o una conferma della responsabilità ai sensi del pertinente diritto unionale o nazionale.

Per poter individuare tempestivamente nuovi rischi emergenti e altre tendenze di mercato legate alla sicurezza dei prodotti, tutti i portatori di interessi, tra cui le organizzazioni dei consumatori o di categoria, dovrebbero essere incoraggiati a segnalare alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione le informazioni di cui dispongono per individuare e indagare sulle violazioni del presente regolamento.

I fornitori dei mercati online svolgono un ruolo cruciale nella catena di fornitura, consentendo agli operatori economici di raggiungere un numero maggiore di consumatori, e dunque anche nel sistema di sicurezza dei prodotti.

Nell’ambito dei nuovi modelli complessi di business legati alle vendite online, uno stesso soggetto può fornire una molteplicità di servizi diversi. In funzione della natura dei servizi forniti per un determinato prodotto, uno stesso soggetto può rientrare in diverse categorie di modelli di business ai sensi del presente regolamento. Ove un soggetto fornisca soltanto servizi di intermediazione online per un determinato prodotto, esso si qualificherebbe esclusivamente come fornitore di un mercato online per il prodotto in questione. Nel caso in cui uno stesso soggetto fornisca servizi di mercato online per la vendita di un determinato prodotto e agisca anche in qualità di operatore economico ai sensi del presente regolamento, esso si qualificherebbe anche come operatore economico pertinente. In tale eventualità, il soggetto in parola dovrebbe quindi rispettare gli obblighi spettanti al pertinente operatore economico. Ad esempio, se il fornitore del mercato online distribuisce anche un prodotto, ai fini della vendita del prodotto distribuito esso sarebbe considerato un distributore. Parimenti, se il soggetto in questione vendesse i prodotti con il proprio marchio, esso agirebbe in qualità di fabbricante e dovrebbe quindi rispettare i requisiti applicabili ai fabbricanti. Inoltre, alcuni soggetti possono essere considerati fornitori di servizi di logistica se offrono tale tipo di servizi. Si tratta pertanto di casi che vanno valutati individualmente.

Dato l’importante ruolo svolto dai fornitori dei mercati online nell’intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita di prodotti, tali soggetti dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16 fornisce il quadro generale per il commercio elettronico e stabilisce taluni obblighi per le piattaforme online. Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio17 disciplina le competenze e responsabilità dei prestatori di servizi intermediari online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti pericolosi. Tale regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione sulla protezione dei consumatori e sulla sicurezza dei prodotti. Pertanto, sulla base del quadro giuridico orizzontale fornito da tale regolamento, è opportuno introdurre requisiti specifici essenziali per combattere in modo efficace la vendita online di prodotti pericolosi, in linea con l’articolo 2, paragrafo 4, lettera f), del regolamento suddetto. Nella misura in cui il presente regolamento specifica i requisiti, in relazione alla sicurezza dei prodotti, che i fornitori dei mercati online sono tenuti ad osservare al fine di garantire la conformità a determinate disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065, tali requisiti non dovrebbero incidere sull’applicazione del regolamento (UE) 2022/2065, che continua ad applicarsi a tali fornitori di mercati online.

L’impegno per la sicurezza dei prodotti, firmato per la prima volta nel 2018 e da allora sottoscritto da vari fornitori di mercati online, prevede una serie di impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti. Esso ha dimostrato il suo fondamento logico nel miglioramento della protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti pericolosi venduti online. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori evitando danni alla loro vita, alla loro salute e alla loro sicurezza, e di garantire una concorrenza leale nel mercato interno, i fornitori di mercati online sono incoraggiati ad assumersi tali impegni volontari per evitare la ricomparsa di elenchi di prodotti pericolosi già ritirati. L’uso di tecnologie e processi digitali e i miglioramenti dei sistemi di allerta, in particolare il portale Safety Gate, possono consentire l’identificazione e la comunicazione automatiche dei prodotti pericolosi notificati e lo svolgimento di controlli casuali automatizzati sul portale Safety Gate.

I fornitori di mercati online dovrebbero agire con la dovuta attenzione in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti, conformemente agli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca, per tutti i fornitori di mercati online, obblighi in materia di dovere di diligenza in relazione ai contenuti ospitati nelle loro interfacce online che riguardano la sicurezza dei prodotti.

Inoltre, ai fini di un’efficace vigilanza del mercato i fornitori di mercati online dovrebbero registrarsi sul portale Safety Gate e inserire, sul portale Safety Gate, le informazioni riguardanti il loro punto di contatto unico in modo da agevolare la comunicazione di informazioni su questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. La Commissione dovrebbe garantire una registrazione semplice e intuitiva. Il punto di contatto unico di cui al presente regolamento potrebbe essere identico al punto di contatto di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2065, senza compromettere l’obiettivo di affrontare in modo rapido e specifico le questioni legate alla sicurezza dei prodotti.

I fornitori di mercati online dovrebbero designare un punto di contatto unico per i consumatori. Tale punto di contatto unico dovrebbe fungere da interfaccia unica per le comunicazioni dei consumatori sulle questioni relative alla sicurezza dei prodotti, che può quindi essere reindirizzato all’unità di servizio appropriata di un mercato online. Ciò non dovrebbe prevenire la messa a disposizione di ulteriori punti di contatto per servizi specifici a favore dei consumatori. Il punto di contatto unico a norma del presente regolamento potrebbe essere lo stesso del punto di contatto di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2065.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’osservanza efficace e tempestiva degli ordini emessi dalle autorità pubbliche, il trattamento delle notifiche di altri soggetti terzi e la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato, su richiesta, nell’ambito delle misure correttive, i fornitori di mercati online dovrebbero predisporre un meccanismo interno per la gestione delle questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti.

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 conferisce alle autorità di vigilanza del mercato il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio, di imporre la rimozione da un’interfaccia online dei contenuti relativi ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione esplicita di un’avvertenza per gli utenti finali che accedono all’interfaccia online. I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche al presente regolamento. Per garantire un’efficace vigilanza del mercato a norma del presente regolamento ed evitare la presenza di prodotti pericolosi sul mercato dell’Unione, tali poteri dovrebbero applicarsi in tutti i casi necessari e proporzionati ed anche per i prodotti che presentano un rischio non grave. È essenziale che i fornitori di mercati online si conformino urgentemente a tali ordini. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe introdurre termini vincolanti a tale riguardo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065.

Gli ordini che impongono anche al fornitore di un mercato online di rimuovere dalla sua interfaccia online tutti i contenuti identici che si riferiscono all’offerta di un prodotto pericoloso specificato nell’ordine dovrebbero individuare gli elementi che determineranno e consentiranno al fornitore di un mercato online di rimuovere offerte identiche, sulla base delle informazioni visualizzate dagli operatori commerciali, nella misura in cui il fornitore di un mercato online non abbia l’obbligo di effettuare una valutazione indipendente di tali contenuti.

Laddove le informazioni provenienti dal sistema di allarme rapido Safety Gate non contengano un localizzatore uniforme di risorse (URL) esatto e, ove necessario, informazioni aggiuntive per consentire l’identificazione dei contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso, i fornitori di mercati online dovrebbero comunque tenere conto delle informazioni trasmesse, come gli identificatori dei prodotti, ove disponibili, e delle altre informazioni di tracciabilità, nel contesto delle misure adottate dai fornitori di mercati online di propria iniziativa al fine di rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l’accesso a tali offerte di prodotti pericolosi sulla loro interfaccia online, se del caso. Tuttavia, il portale Safety Gate dovrebbe essere modernizzato e aggiornato al fine di rendere più facile per i fornitori di mercati online individuare i prodotti non sicuri e, a tal fine, dovrebbe essere possibile attuare le disposizioni del presente regolamento sulla rimozione dei contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso dalle interfacce online attraverso un sistema di notifica progettato e sviluppato nell’ambito del portale Safety Gate.

Gli obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di mercati online non dovrebbero tradursi in un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o conservate, né dovrebbero richiedere che i fornitori di mercati online accertino attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, quali la vendita online di prodotti pericolosi. Tuttavia, al fine di beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting ai sensi della direttiva 2000/31/CE e del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di mercati online dovrebbero rimuovere prontamente dalle loro interfacce online i contenuti che si riferiscono a un’offerta di un prodotto pericoloso, non appena vengano effettivamente a conoscenza o, nel caso di richieste di risarcimento, diventino consapevoli dei contenuti che si riferiscono a un’offerta di un prodotto pericoloso, in particolare nei casi in cui siano stati informati di fatti o circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto rilevare l’illegalità in questione. I fornitori di mercati online dovrebbero trattare le notifiche riguardanti contenuti che si riferiscono ad un’offerta di un prodotto pericoloso, ricevute conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 entro i termini supplementari stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, i fornitori di mercati online sono incoraggiati a controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.

Ai fini dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2022/2065 e con riferimento alla sicurezza dei prodotti venduti online, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe riconoscere in particolare alle organizzazioni e alle associazioni di consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori e agli altri pertinenti portatori di interessi, su loro richiesta, la qualifica di segnalatore attendibile, a condizione che siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un’efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l’adozione di misure correttive. Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare della stessa protezione nei confronti dei prodotti pericolosi tanto sui canali di vendita offline quanto su quelli online, anche in caso di acquisti effettuati su mercati online. Sulla base delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 concernenti la tracciabilità degli operatori commerciali, i fornitori di mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di un’offerta di uno specifico prodotto sulle loro piattaforme a meno che l’operatore commerciale non abbia fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto indicate nel presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere visualizzate unitamente all’annuncio del prodotto, affinché i consumatori possano usufruire delle medesime informazioni rese disponibili online e offline. Tuttavia, i fornitori di mercati online non dovrebbero avere la responsabilità di verificare la completezza, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni, in quanto spetta sempre all’operatore commerciale pertinente l’obbligo di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Inoltre, è importante che i fornitori di mercati online cooperino strettamente con le autorità di vigilanza del mercato, con gli operatori commerciali e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1020 impone ai prestatori di servizi della società dell’informazione l’obbligo di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato in relazione ai prodotti contemplati da detto regolamento. Tale obbligo dovrebbe pertanto essere esteso a tutti i prodotti di consumo. Ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato migliorano costantemente gli strumenti tecnologici di cui si avvalgono per la vigilanza dei mercati online al fine di individuare prodotti pericolosi venduti online. Affinché tali strumenti siano operativi, i fornitori di mercati online dovrebbero concedere l’accesso alle proprie interfacce. Inoltre, ai fini della sicurezza dei prodotti, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avere anche la possibilità di estrarre dati da un’interfaccia online su richiesta motivata in caso di ostacoli tecnici posti in essere dai fornitori di mercati online o dai venditori online. I fornitori di mercati online dovrebbero inoltre cooperare in materia di richiami di prodotti e segnalazione di incidenti.

Il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, e il quadro giuridico per la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere il più possibile coerenti. È pertanto necessario, per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato, gli obblighi, i poteri, le misure e la cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato, allineare queste due serie di disposizioni. A tal fine l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafi da 1 a 7, gli articoli da 12 a 15, l’articolo 16, paragrafi da 1 a 5, gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 21 a 24 del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero applicarsi anche ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio18 (codice doganale dell’Unione), i prodotti provenienti da paesi terzi destinati a essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione o destinati all’uso o al consumo privato nel territorio doganale dell’Unione sono vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica». Tale procedura mira ad espletare le formalità previste per l’importazione delle merci, compresa l’applicazione delle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in modo che tali merci possano essere messe a disposizione sul mercato dell’Unione come qualsiasi prodotto fabbricato nell’Unione. Per quanto riguarda la sicurezza dei consumatori, tali prodotti devono essere conformi al presente regolamento e, in particolare, all’obbligo generale di sicurezza ivi stabilito.

Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, che stabilisce le regole relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione, è già direttamente applicabile ai prodotti contemplati dal presente regolamento. Le autorità incaricate di tali controlli dovrebbero effettuarli sulla base dell’analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013, della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti. Pertanto, il presente regolamento non modifica in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 e il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione si organizzano e svolgono le proprie attività.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le misure adottate dalle loro autorità competenti a norma del presente regolamento siano soggette a ricorsi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Le autorità nazionali dovrebbero essere rese in grado di integrare le attività di vigilanza del mercato tradizionali, che si concentrano sulla sicurezza dei prodotti, con attività di vigilanza del mercato incentrate sulle procedure di conformità interne istituite dagli operatori economici per garantire la sicurezza dei prodotti. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere in grado di imporre al fabbricante l’obbligo di indicare quali altri prodotti, fabbricati con lo stesso procedimento o contenenti gli stessi componenti che si ritiene presentino un rischio o che fanno parte dello stesso lotto di produzione, sono interessati dallo stesso rischio.

Gli Stati membri dovrebbero anche assicurarsi che le autorità di vigilanza del mercato dispongano di competenze e risorse sufficienti per tutte le loro attività di contrasto.

È opportuno istituire uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo all’applicazione del presente regolamento, sulla base di indicatori di risultato che consentano di misurare l’efficacia della normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei prodotti.

Dovrebbe avere luogo uno scambio efficace, rapido ed accurato di informazioni riguardanti i prodotti pericolosi per garantire che siano adottate adeguate misure in relazione a tali prodotti e per proteggere così la salute e la sicurezza dei consumatori.

RAPEX dovrebbe essere modernizzato per consentire l’adozione di misure correttive più efficienti in tutta l’Unione relativamente a prodotti che presentano un rischio che va al di là del territorio di un singolo Stato membro. È opportuno sostituire la denominazione abbreviata RAPEX con «Safety Gate» per garantire maggiore chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori. Safety Gate comprende tre elementi: in primo luogo, un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate); in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate); e, in terzo luogo, un portale web tramite la quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway). Dovrebbero esistere interfacce tra i diversi elementi Safety Gate. Il sistema di allarme rapido Safety Gate è il sistema interno attraverso il quale le autorità e la Commissione si scambiano informazioni sulle misure relative ai prodotti pericolosi e che possono contenere informazioni riservate. Un estratto delle segnalazioni dovrebbe essere pubblicato sul portale Safety Gate al fine di informare il pubblico in merito ai prodotti pericolosi. Il Safety Business Gateway è il portale web attraverso il quale le imprese informano le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in merito ai prodotti pericolosi e agli incidenti. La Commissione dovrebbe sviluppare una soluzione tecnica per garantire che le informazioni inserite dalle imprese nel Safety Business Gateway, destinate ad allertare i consumatori, possano essere messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate senza indebito ritardo. Inoltre, la Commissione dovrebbe sviluppare un’interfaccia interoperabile per consentire ai fornitori di mercati online di collegare le loro interfacce al portale Safety Gate in modo semplice, rapido e affidabile.

Gli Stati membri dovrebbero notificare nel sistema di allarme rapido Safety Gate le misure correttive obbligatorie e volontarie atte a prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche per l’eventuale commercializzazione di un prodotto in ragione di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori oppure, nel caso dei prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2019/1020, anche per altri interessi pubblici pertinenti degli utilizzatori finali.

A norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità degli Stati membri sono tenute a notificare le misure adottate nei confronti di prodotti contemplati da tale regolamento che presentano un rischio non grave attraverso il sistema di informazione e comunicazione di cui a tale articolo, mentre le misure correttive adottate nei confronti di prodotti contemplati dal presente regolamento che presentano un rischio non grave potrebbero anche essere notificate nel sistema di allarme rapido Safety Gate. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni relative ai rischi che i prodotti presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori. È opportuno per i consumatori e le imprese che tutte le informazioni riguardanti le misure correttive adottate nei confronti di prodotti che presentano un grave rischio siano contenute nel sistema di allarme rapido Safety Gate, affinché le informazioni pertinenti sui prodotti pericolosi siano messe a disposizione del pubblico attraverso il portale Safety Gate. È importante che tutte queste informazioni siano disponibili nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza del consumatore e che siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a notificare nel sistema di allarme rapido Safety Gate tutte le misure correttive riguardanti prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Nel caso in cui le informazioni debbano essere notificate nel sistema di informazione e comunicazione conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, esiste la possibilità di effettuare tali notifiche direttamente nel sistema di allarme rapido Safety Gate oppure di generarle attraverso il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020. A tal fine la Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente l’interfaccia che è stata creata per il trasferimento di informazioni tra tale sistema di informazione e comunicazione e il sistema di allarme rapido Safety Gate, in modo da evitare una doppia immissione dei dati e di agevolare tale trasferimento.

La Commissione dovrebbe mantenere e sviluppare ulteriormente il portale web Safety Business Gateway, affinché gli operatori economici possano adempiere l’obbligo di informare le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori riguardo ai prodotti pericolosi che sono stati messi a disposizione sul mercato. Esso dovrebbe consentire uno scambio di informazioni rapido ed efficiente tra gli operatori economici e le autorità nazionali e agevolare la comunicazione di informazioni ai consumatori da parte degli operatori economici.

In alcuni casi potrebbe accadere che un rischio grave debba essere trattato a livello dell’Unione se non è possibile contenerlo in misura soddisfacente attraverso le misure adottate dallo Stato membro in questione o mediante altre procedure previste dal diritto dell’Unione. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso di nuovi rischi emergenti o di rischi che hanno un impatto sui consumatori vulnerabili. Per tale ragione la Commissione dovrebbe poter adottare misure di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere adattate alla gravità e all’urgenza della situazione. È inoltre necessario prevedere un meccanismo adeguato tramite il quale la Commissione possa adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

La determinazione del rischio riguardante un prodotto e del suo livello si basa su una valutazione del rischio effettuata dai soggetti pertinenti. Nell’eseguire tale valutazione del rischio gli Stati membri potrebbero ottenere risultati diversi per quanto riguarda la presenza del rischio o il suo livello. Ciò potrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni per i consumatori e per gli operatori economici. Occorre pertanto istituire un meccanismo attraverso il quale la Commissione possa fornire un parere sulla questione controversa.

La Commissione dovrebbe redigere una relazione periodica sull’applicazione del meccanismo ai sensi dell’articolo 29, che dovrebbe essere presentata alla rete europea delle autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza dei prodotti prevista dal presente regolamento («rete per la sicurezza dei consumatori»). Tale relazione dovrebbe identificare i principali criteri applicati dagli Stati membri per la valutazione del rischio e il loro impatto sul mercato interno e sulle condizioni di parità in termini di tutela dei consumatori, con l’obiettivo di consentire agli Stati membri e alla Commissione di armonizzare gli approcci e i criteri per la valutazione del rischio.

La rete per la sicurezza dei consumatori rafforza la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare, essa agevola le attività di scambio di informazioni, l’organizzazione di attività di vigilanza del mercato congiunte, nonché lo scambio di competenze e di migliori pratiche. Essa dovrebbe altresì contribuire all’armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l’interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali, nazionali e dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. La rete per la sicurezza dei consumatori dovrebbe essere debitamente rappresentata e partecipare alle attività di coordinamento e cooperazione della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2019/1020 ogni qual volta sia necessario coordinare le attività che rientrano nell’ambito di applicazione di entrambi i regolamenti al fine di garantirne l’efficacia.

Al fine di preservare la coerenza del quadro giuridico per la vigilanza del mercato e, al contempo, garantire una cooperazione efficace tra la rete per la sicurezza dei consumatori e la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti volta ad agevolare una cooperazione e un coordinamento strutturati tra le autorità degli Stati membri preposte all’applicazione delle norme e la Commissione, di cui al regolamento (UE) 2019/1020, è necessario associare la rete per la sicurezza dei consumatori alla rete dell’Unione per la conformità dei prodotti nelle attività di cui agli articoli 11, 12, 13 e 21 del regolamento (UE) 2019/1020.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero svolgere attività di vigilanza del mercato congiunte con altre autorità o organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o i consumatori, al fine di promuovere la sicurezza dei prodotti e di individuare i prodotti pericolosi, compresi quelli che sono offerti in vendita online. A tale riguardo le autorità di vigilanza del mercato e la Commissione, a seconda dei casi, dovrebbero garantire che la scelta dei prodotti e dei produttori nonché le attività svolte non creino situazioni suscettibili di falsare la concorrenza o di pregiudicare l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità delle parti. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero mettere a disposizione del pubblico quanto prima gli accordi sulle attività congiunte, purché tale pubblicazione non comprometta l’efficacia delle attività da intraprendere.

La Commissione dovrebbe organizzare periodicamente un’attività congiunta in base alla quale le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero effettuare ispezioni su prodotti acquistati in forma anonima online o offline, in particolare sui prodotti più frequentemente notificati nell’ambito del Safety Gate.

Le azioni di controllo coordinate e simultanee («indagini a tappeto»), che sono intraprese con l’obiettivo specifico di controllare l’osservanza delle norme, potrebbero migliorare ulteriormente la sicurezza dei prodotti e dovrebbero pertanto essere effettuate per individuare le violazioni online e offline del presente regolamento. In particolare, dovrebbero essere condotte indagini a tappeto laddove le tendenze del mercato, i reclami dei consumatori o altri elementi indichino che taluni prodotti o talune categorie di prodotti spesso presentano un rischio grave.

Come regola generale, è opportuno garantire l’accesso del pubblico alle informazioni relative alla sicurezza dei prodotti in possesso delle autorità. Tuttavia, nel mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dei prodotti è opportuno tutelare il segreto professionale, di cui all’articolo 339 TFUE, in modo compatibile con la necessità di garantire l’efficacia delle attività di vigilanza del mercato e delle misure di tutela.

I reclami sono importanti in termini di sensibilizzazione delle autorità nazionali in merito alla sicurezza e all’efficacia delle attività di controllo e vigilanza relative ai prodotti pericolosi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto dare ai consumatori e alle altre parti interessate, quali le associazioni di consumatori e gli operatori economici, la possibilità di sporgere tali reclami.

L’interfaccia pubblica del sistema di allarme rapido Safety Gate, ossia il portale Safety Gate, consente al pubblico in generale, compreso ai consumatori, agli operatori economici e ai fornitori di mercati online, di essere informati in merito alle misure correttive adottate nei confronti di prodotti pericolosi presenti nel mercato dell’Unione. In una sezione distinta del portale Safety Gate i consumatori hanno la possibilità di segnalare alla Commissione la presenza sul mercato di prodotti che presentano un rischio per la loro salute e sicurezza. Se del caso la Commissione dovrebbe dare opportunamente seguito a tali segnalazioni, in particolare trasmettendo le informazioni ricevute alle autorità nazionali interessate. La banca dati e il sito web del Safety Gate dovrebbero essere facilmente accessibili alle persone con disabilità.

Dopo aver verificato l’esattezza delle informazioni ricevute dai consumatori e da altre parti interessate, la Commissione dovrebbe garantire un seguito adeguato. In particolare, la Commissione dovrebbe trasmettere le informazioni agli Stati membri interessati in modo che l’autorità competente di vigilanza del mercato possa procedere ove opportuno e necessario. È importante che i consumatori e le altre parti interessate siano debitamente informati dell’azione della Commissione.

Qualora un prodotto già venduto ai consumatori si riveli pericoloso, potrebbe rendersi necessario il suo richiamo al fine di proteggere i consumatori dell’Unione. I consumatori potrebbero non essere consapevoli di possedere un prodotto richiamato. Per aumentare l’efficacia dei richiami è dunque importante migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori in questione. Il contatto diretto costituisce il metodo più efficace per aumentare la consapevolezza dei consumatori in merito ai richiami e per incoraggiarli a reagire. È inoltre il canale di comunicazione preferito da tutti i gruppi di consumatori. Al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, è importante informarli in modo rapido e affidabile. Gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online dovrebbero pertanto utilizzare i dati dei clienti di cui dispongono per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza riguardanti i prodotti acquistati. È dunque necessario introdurre un obbligo giuridico che imponga agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi per la sicurezza. A tale riguardo gli operatori economici e i fornitori di mercati online, dovrebbero assicurare di includere la possibilità di contattare direttamente i clienti in caso di richiami o di avvisi per la sicurezza che li riguardano nei programmi di fidelizzazione della clientela e nei sistemi di registrazione dei prodotti attraverso i quali i clienti sono invitati a comunicare al fabbricante, su base volontaria, dopo l’acquisto di un prodotto, alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto. Il semplice fatto che i richiami siano rivolti ai consumatori non dovrebbe impedire agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di informare tutti i clienti dell’avviso di richiamo di un prodotto né di offrire rimedi ad altri utilizzatori finali. Gli operatori economici e i fornitori di mercati online dovrebbero essere incoraggiati a intraprendere tali azioni, in particolare nel caso delle microimprese e delle piccole imprese che agiscono come consumatori.

I consumatori dovrebbero essere incoraggiati a registrare i prodotti al fine di ricevere informazioni sui richiami e gli avvisi per la sicurezza. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare che, per taluni prodotti o categorie di prodotti specifici, i consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di registrare un prodotto che hanno acquistato per ricevere direttamente la notifica in merito a un richiamo o a un avviso per la sicurezza relativo a tale prodotto. Nel determinare i prodotti o le categorie di prodotti specifici soggetti a tale requisito, è opportuno tenere in debita considerazione il ciclo di vita dei prodotti o delle categorie di prodotti in questione, nonché i rischi che essi comportano, la frequenza dei richiami e la categoria di utilizzatori dei prodotti, in particolare i consumatori vulnerabili.

Un terzo dei consumatori continua a utilizzare prodotti pericolosi nonostante sia venuto a conoscenza di un avviso di richiamo, in particolare perché gli avvisi di richiamo sono redatti in modo complesso o minimizzano il rischio in questione. L’avviso di richiamo dovrebbe pertanto essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori. I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all’occorrenza, maggiori informazioni attraverso un numero verde o un altro strumento interattivo.

Al fine di incoraggiare la risposta dei consumatori in caso di richiamo è importante che il tipo di reazione richiesta sia il più semplice possibile e che i rimedi offerti siano efficaci, gratuiti e tempestivi. La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio19 prevede rimedi contrattuali per i consumatori in caso di difetto di conformità dei beni fisici esistente al momento della consegna e manifestatosi durante il periodo di responsabilità stabilito dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva. L’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio20 si applica altresì ai supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, utilizzati come vettori di un contenuto digitale. Tuttavia, le situazioni in cui i prodotti pericolosi sono richiamati dal mercato giustificano l’esistenza di un insieme specifico di norme che dovrebbero essere applicate fatti salvi i rimedi contrattuali, in quanto i loro obiettivi sono diversi. Mentre i rimedi contrattuali hanno la finalità di porre rimedio al difetto di conformità dei beni rispetto al contratto, i rimedi in caso di richiamo servono a garantire sia l’eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato sia un rimedio adeguato per il consumatore. Di conseguenza, vi sono notevoli differenze tra le due categorie di rimedi potenziali: in primo luogo, in caso di richiamo di un prodotto ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe essere previsto alcun limite temporale per l’attivazione dei rimedi; in secondo luogo, il consumatore dovrebbe avere il diritto di chiedere rimedi all’operatore economico interessato e non necessariamente all’operatore commerciale. Inoltre, in caso di richiamo, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a dimostrare che il prodotto è pericoloso.

Dati i diversi obiettivi dei rimedi previsti in caso di richiamo di un prodotto pericoloso e dei rimedi per la non conformità dei beni al contratto, i consumatori dovrebbero utilizzare il sistema corrispondente alla situazione pertinente. Ad esempio, se riceve un avviso di richiamo con descrizione dei rimedi a sua disposizione, il consumatore dovrebbe agire conformemente alle istruzioni contenute in tale avviso di richiamo. Tuttavia, non dovrebbe essere privato della possibilità di chiedere al venditore rimedi basati sulla non conformità dei beni pericolosi al contratto.

Una volta ottenuto il rimedio a seguito di un richiamo, il consumatore non potrebbe avere diritto a un rimedio in caso di non conformità del bene al contratto per motivi connessi alla pericolosità del prodotto, in quanto la non conformità non sussiste più. Analogamente, nel caso in cui invochi i suoi diritti di rimedio ai sensi della direttiva (UE) 2019/770 o della direttiva (UE) 2019/771, il consumatore non ha diritto a un rimedio ai sensi del presente regolamento per il medesimo problema di sicurezza. Tuttavia, qualora non siano soddisfatti altri requisiti di conformità relativi allo stesso bene, il venditore resterebbe responsabile di tale non conformità del bene al contratto anche se al consumatore è stato fornito un rimedio a seguito del richiamo di un prodotto pericoloso.

Gli operatori economici che avviano il richiamo di un prodotto dovrebbero offrire ai consumatori almeno due opzioni tra la riparazione, la sostituzione o un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, salvo nei casi in cui ciò sia impossibile o sproporzionato. Offrire ai consumatori una scelta tra i rimedi può migliorare l’efficacia di un richiamo. Dovrebbero inoltre essere incoraggiati incentivi per motivare i consumatori a partecipare a un richiamo, come sconti o buoni, al fine di accrescere l’efficacia dei richiami. La riparazione del prodotto dovrebbe essere considerata un possibile rimedio unicamente se è possibile garantire la sicurezza del prodotto riparato. L’importo del rimborso dovrebbe essere almeno pari al prezzo pagato dal consumatore, fatta salva un’ulteriore compensazione prevista dal diritto nazionale. Qualora non sia disponibile alcuna prova del prezzo pagato, dovrebbe comunque essere fornito un rimborso adeguato del valore del prodotto richiamato. In caso di richiamo del supporto materiale per contenuti digitali ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/770, il rimborso dovrebbe coprire tutti gli importi versati dal consumatore in esecuzione del contratto, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva. Qualsiasi rimedio non dovrebbe pregiudicare il diritto dei consumatori al risarcimento dei danni ai sensi del diritto nazionale.

I rimedi offerti in caso di un richiamo per la sicurezza del prodotto non dovrebbero gravare eccessivamente sui consumatori né metterli a rischio. Se il rimedio comporta anche lo smaltimento del prodotto richiamato, tale smaltimento dovrebbe essere effettuato tenendo in debita considerazione gli obiettivi ambientali e sostenibili stabiliti a livello nazionale e dell’Unione. Inoltre, la riparazione da parte dei consumatori dovrebbe essere considerata un possibile rimedio soltanto se il consumatore può effettuarla in modo facile e sicuro, ad esempio sostituendo una batteria o tagliando i lacci eccessivamente lunghi di un indumento per bambini, ove indicato nell’avviso di richiamo. La riparazione da parte del consumatore non dovrebbe inoltre pregiudicare i diritti dei consumatori ai sensi delle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771. Pertanto, in tali situazioni, gli operatori economici non dovrebbero obbligare i consumatori a riparare un prodotto pericoloso.

Il presente regolamento dovrebbe altresì incoraggiare gli operatori economici e i fornitori di mercati online a concludere protocolli d’intesa volontari con le autorità competenti, la Commissione o le organizzazioni che rappresentano i consumatori o gli operatori economici, affinché assumano impegni volontari in materia di sicurezza dei prodotti che vadano oltre gli obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell’Unione.

I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti agli operatori economici o ai fornitori di mercati online a norma del presente regolamento mediante azioni rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio21. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che la direttiva (UE) 2020/1828 sia applicabile alle azioni rappresentative riguardanti violazioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato I di tale direttiva. Spetta agli Stati membri garantire che tale modifica si rifletta nelle rispettive misure di recepimento adottate conformemente a tale direttiva, sebbene l’adozione di misure nazionali di recepimento a tale riguardo non sia una condizione per l’applicabilità di detta direttiva a tali azioni rappresentative. L’applicabilità di tale direttiva alle azioni rappresentative intentate per violazioni delle disposizioni del presente regolamento, commesse da operatori economici e fornitori di mercati online, che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori, dovrebbe decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Fino a tale data i consumatori dovrebbero poter fare affidamento sull’applicabilità della direttiva (UE) 2020/1828 in linea con l’allegato I, punto 8), di tale direttiva.

L’Unione dovrebbe poter collaborare e scambiare informazioni in materia di sicurezza dei prodotti con le autorità di regolamentazione di paesi terzi o con organizzazioni internazionali nel quadro di accordi conclusi tra l’Unione e paesi terzi o organizzazioni internazionali o di accordi conclusi tra la Commissione e le autorità di paesi terzi o organizzazioni internazionali, anche al fine di impedire la circolazione di prodotti pericolosi sul mercato. La cooperazione e lo scambio di informazioni dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati personali. I dati personali dovrebbero essere trasferiti soltanto a condizione che tale scambio sia necessario al solo scopo di proteggere la salute o la sicurezza dei consumatori.

Lo scambio sistematico di informazioni tra la Commissione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sulla sicurezza dei prodotti di consumo e sulle misure preventive, restrittive e correttive dovrebbe basarsi sulla reciprocità, che comporta uno scambio di informazioni equivalente, ma non necessariamente identico, a reciproco vantaggio. Uno scambio di informazioni con un paese terzo produttore di beni destinati al mercato dell’Unione potrebbe consistere nell’invio da parte della Commissione di informazioni selezionate dal sistema di allarme rapido Safety Gate relative ai prodotti originari di tale paese terzo. In cambio, tale paese terzo potrebbe inviare informazioni sulle misure di follow-up adottate sulla base delle notifiche ricevute. Tale cooperazione potrebbe contribuire all’obiettivo di bloccare i prodotti pericolosi alla fonte e impedire loro di raggiungere il mercato dell’Unione.

Per potere avere un effetto dissuasivo rilevante per gli operatori economici e, se del caso, i fornitori di mercati online al fine di impedire l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al possibile vantaggio per l’operatore economico o per il fornitore di un mercato online nonché al tipo e alla gravità del danno subito dal consumatore. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

L’imposizione delle sanzioni dovrebbe tenere in debita considerazione la natura, la gravità e la durata della violazione in questione. Essa dovrebbe essere proporzionata e conforme al diritto dell’Unione e al diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta.

Al fine di mantenere un livello elevato di salute e di sicurezza dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’individuazione e alla tracciabilità di prodotti che presentano un potenziale rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori nonché al funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, in particolare per quanto riguarda le modalità e le procedure per lo scambio di informazioni sulle misure comunicate attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate e i criteri per valutare il livello di rischio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i requisiti specifici di sicurezza, determinare gli indicatori di risultato in base ai quali gli Stati membri devono comunicare dati riguardanti l’attuazione del presente regolamento; specificare i compiti e i ruoli dei punti di contatto nazionali unici; adottare misure in relazione all’azione dell’Unione nei confronti dei prodotti che presentano un rischio grave; adottare le modalità di trasmissione delle informazioni da parte dei consumatori al portale Safety Gate; specificare l’attuazione dell’interfaccia interoperabile sul portale Safety Gate; stabilire i requisiti per la registrazione dei prodotti ai fini del richiamo per la sicurezza dei prodotti e adottare il modello di avviso di richiamo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23.

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla salute e alla sicurezza dei consumatori, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dell’attuazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per quanto riguarda la loro efficacia e i loro effetti dissuasivi e, se del caso, adottare una proposta legislativa in relazione alla loro applicazione.

Talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 dovrebbero essere modificate per tenere conto delle specificità del presente regolamento, in particolare la necessità di determinare i requisiti specifici di sicurezza di cui al presente regolamento prima di inviare la richiesta all’organizzazione europea di normazione.

La direttiva 87/357/CEE che disciplina i prodotti di consumo che, pur non essendo prodotti alimentari, vi assomigliano e possono essere confusi con i prodotti alimentari con la conseguenza che i consumatori, specialmente i bambini, possono portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli con conseguente rischio, ad esempio, di soffocamento, intossicazione, perforazione o ostruzione del tubo digerente ha dato luogo a interpretazioni controverse. Inoltre, tale direttiva è stata adottata in un momento in cui il quadro giuridico per la sicurezza dei prodotti di consumo aveva un ambito di applicazione assai limitato. Per tali motivi, la direttiva 87/357/CEE dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento, in particolare le disposizioni del presente regolamento che garantiscono che, a seguito di una valutazione del rischio, siano considerati pericolosi i prodotti che possono essere nocivi quando vengono messi in bocca, succhiati o ingeriti e possono essere confusi con prodotti alimentari a causa della loro forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche. Nell’effettuare la loro valutazione, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero tenere conto, tra l’altro, del fatto che, come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, succhiare o ingerire prodotti che imitano alimenti può comportare rischi quali il soffocamento, l’avvelenamento o la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare caso per caso se tali prodotti sono pericolosi e giustificare tale valutazione.

Al fine di concedere agli operatori economici e ai fornitori di mercati online un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, compresi gli obblighi di informazione, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficiente dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento durante il quale i prodotti disciplinati dalla direttiva 2001/95/CE che sono conformi a tale direttiva possono ancora essere immessi sul mercato. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto ostacolare la messa a disposizione sul mercato di tali prodotti, comprese le offerte di vendita.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare il funzionamento del mercato interno garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di un elevato livello di collaborazione e di azione coerente tra le autorità competenti degli Stati membri e di un meccanismo che assicuri lo scambio rapido ed efficiente di informazioni sui prodotti pericolosi nell’Unione, ma, dato che il carattere del problema si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto ai regolamenti (UE) 2016/67924 e (UE) 2018/172525 e alla direttiva 2002/58/CE26 del Parlamento europeo e del Consiglio, a seconda dei casi. Qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l’inserimento di tali dati. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero conservare il registro dei reclami dei consumatori unicamente per il tempo necessario ai fini del presente regolamento. Qualora fabbricanti e importatori fossero persone fisiche, dovrebbero divulgare i propri nominativi per garantire che il consumatore sia in grado di identificare il prodotto ai fini della tracciabilità.

Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo e oggetto

1. L’obiettivo generale del presente regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori.

2. Il presente regolamento stabilisce norme essenziali in materia di sicurezza dei prodotti di consumo immessi o messi a disposizione sul mercato.

Art. 2 Ambito di applicazione

1.

Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione.

Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell’Unione, il presente regolamento si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti.

In particolare per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione, quale definita all’articolo 3, punto 27):

  1. a) il capo II non si applica per quanto riguarda i rischi o le categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell’Unione;

  2. b) il capo II bis, il capo III, sezione 1, i capi V e VII e i capi da IX a XI non si applicano.

2. Il presente regolamento non si applica a:

  1. a) i medicinali per uso umano o veterinario;

  2. b) gli alimenti;

  3. c) i mangimi;

  4. d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione;

  5. e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;

  6. f) i prodotti fitosanitari;

  7. g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi;

  8. h) gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139;

  9. i) gli oggetti d’antiquariato.

3. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Esso non si applica ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.

4. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme del diritto dell’Unione in materia di protezione dei consumatori.

5. Il presente regolamento è attuato tenendo debitamente conto del principio di precauzione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «prodotto»: qualsiasi articolo, interconnesso o meno ad altri articoli, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai consumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato;

  2. 2) «prodotto sicuro»: qualsiasi prodotto che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, compresa la durata effettiva dell’uso, non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori;

  3. 3) «prodotto pericoloso»: qualsiasi prodotto che non è un «prodotto sicuro»;

  4. 4) «rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravità dei danni;

  5. 5) «rischio grave»: un rischio che, tenendo conto della valutazione dei rischi e dell’impiego normale e prevedibile del prodotto, richiede un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti del rischio non sono immediati;

  6. 6) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel quadro di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  7. 7) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

  8. 8) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;

  9. 9) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

  10. 10) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;

  11. 11) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

  12. 12) «fornitore di servizi di logistica»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio27, i servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio28, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;

  13. 13) «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;

  14. 14) «fornitore di un mercato online»: un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;

  15. 15) «interfaccia online»: qualsiasi software, compreso un sito web, una parte di un sito web o un’applicazione, incluse le applicazioni mobili;

  16. 16) «contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

  17. 17) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

  18. 18) «operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque persona che opera in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, a fini relativi alla attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale di tale persona fisica o giuridica;

  19. 19) «norma europea»: una norma europea di cui all’articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  20. 20) «norma internazionale»: una norma internazionale di cui all’articolo 2, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  21. 21) «norma nazionale»: una norma nazionale quale definita all’articolo 2, punto 1), lettera d), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  22. 22) «organizzazione europea di normazione»: un’organizzazione europea di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  23. 23) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento;

  24. 24) «autorità di vigilanza del mercato»: un’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 quale responsabile dell’organizzazione e dell’esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro;

  25. 25) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione del consumatore;

  26. 26) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura;

  27. 27) «normativa di armonizzazione dell’Unione»: la normativa dell’Unione elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 e qualsiasi altra normativa dell’Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento;

  28. 28) «oggetti d’antiquariato»: prodotti, come oggetti da collezione e opere d’arte, in relazione ai quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza.

  29. 29) «beni rilevanti per la crisi»: i beni rilevanti per la crisi quali definiti all’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  30. 30) «modalità di emergenza nel mercato interno»: la modalità di emergenza nel mercato interno quale definita all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2747.

Art. 4 Vendite a distanza

I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.

Capo II. Requisiti di sicurezza

Art. 5 Obbligo generale di sicurezza

Gli operatori economici immettono o mettono a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

Art. 6 Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto

1. Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:

  1. a) le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;

  2. b) l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;

  3. c) l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;

  4. d) la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

  5. e) le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;

  6. f) l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:

    1. i) se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;

    2. ii) se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;

  7. g) laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;

  8. h) se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.

Art. 7 Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è presunto conforme all’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5 del presente regolamento nei casi seguenti:

  1. a) è conforme alle norme europee pertinenti o a parti di esse per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012; o

  2. b) in assenza di norme europee pertinenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo, è conforme ai requisiti nazionali, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano i requisiti specifici di sicurezza che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire che i prodotti conformi a tali norme europee soddisfino l’obbligo generale di sicurezza previsto dall’articolo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 46, paragrafo 3.

3. Tuttavia, la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza di cui al paragrafo 1 non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del presente regolamento qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso.

Art. 8 Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per la valutazione della sicurezza del prodotto

1. Ai fini dell’articolo 6 e quando non si applica la presunzione di sicurezza di cui all’articolo 7, nel valutare se un prodotto è sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti, se disponibili:

  1. a) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  2. b) le norme internazionali;

  3. c) gli accordi internazionali;

  4. d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell’Unione;

  5. e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;

  6. f) le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione;

  7. g) lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti;

  8. h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;

  9. i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi;

  10. j) i requisiti di sicurezza adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.

Capo ii bis. Procedure di emergenza

Art. 8 bis Applicazione delle procedure di emergenza

1. Gli articoli 8 ter e 8 quater del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

2. Gli articoli da 8 ter a 8 quater del presente regolamento si applicano esclusivamente ai prodotti contemplati dal presente regolamento che sono stati designati come beni rilevanti per la crisi a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747.

3. Gli articoli 8 ter e 8 quater del presente regolamento si applicano esclusivamente durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747.

Art. 8 ter Presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza nel contesto di un’emergenza nel mercato interno

1. Oltre alla presunzione di conformità stabilita dall’articolo 7 del presente regolamento, qualora gravi perturbazioni del funzionamento del mercato interno, di cui si è tenuto conto al momento dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2024/2747, limitino in modo significativo le possibilità per i fabbricanti di avvalersi delle pertinenti norme europee i cui riferimenti siano già stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza stabilita dall’articolo 5 può essere stabilita anche ai fini dell’immissione sul mercato di prodotti se il prodotto è conforme ai requisiti nazionali per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati dai requisiti in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale dello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato, purché tale normativa sia conforme al diritto dell’Unione.

2. Oltre ai casi in cui si applica la presunzione di conformità all’obbligo generale di sicurezza stabilita dall’articolo 5 del presente regolamento a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate per garantire che, ai fini dell’immissione o della messa a disposizione dei prodotti sul mercato, le loro autorità competenti ritengano che i prodotti conformi alle pertinenti norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1025/2012, alle pertinenti norme internazionali elaborate da un organismo di normazione internazionale riconosciuto, quale definito all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1025/2012, o con le pertinenti norme nazionali elaborate da un organismo nazionale di normazione quale definito all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presume che soddisfino l’obbligo generale di sicurezza stabilito dal presente regolamento per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischio contemplati da tali norme, a meno che tali norme non siano adeguate alla luce degli altri elementi degli articoli 6 e 8 del presente regolamento.

3. L’articolo 7, paragrafo 3, si applica alla presunzione di conformità stabilita a norma del presente articolo.

Art. 8 quater Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità

1. Gli Stati membri assegnano la priorità alle attività di vigilanza del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1.

2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri si adoperano al massimo per fornire assistenza ad altre autorità di vigilanza del mercato durante una modalità di emergenza nel mercato interno.