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Decisione (UE) 2026/1031 della Commissione del 23 aprile 2026 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo [notificata con il numero C(2026) 2558] (Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'attuazione del cielo unico europeo2, in particolare l'articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/20133, in particolare l'articolo 15, paragrafi 1 e 2,

CONSIDERAZIONI GENERALI

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Block, «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il periodo di riferimento in questione.

Il 12 giugno 2024 la Commissione ha adottato obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029). Tali obiettivi prestazionali a livello dell'Unione erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione4.

Il 1o ottobre 2024 la Lettonia ha presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP4 In seguito alla verifica da parte della Commissione della completezza di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 15 novembre 2024 la Lettonia ha presentato un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica stabiliti dalla Lettonia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per la sua zona tariffaria di rotta non soddisfano i criteri di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione e non sono pertanto coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Il 16 maggio 2025 la Commissione ha pertanto notificato alla Lettonia le constatazioni relative all'incoerenza degli obiettivi prestazionali di cui al considerando 4 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione5. In tale decisione la Commissione ha formulato raccomandazioni all'indirizzo della Lettonia affinché garantisca la coerenza dei propri obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Il 18 agosto 2025 la Lettonia ha presentato alla Commissione, per valutazione, un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP4. In seguito alla verifica della completezza di tale piano, il 3 ottobre 2025 la Lettonia ha presentato una versione aggiornata del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.

La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Tuttavia la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali di cui all'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 è soggetta a un riesame separato da parte della Commissione sulla base delle informazioni supplementari trasmesse dalla Lettonia nel gennaio 2026. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all'articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Il comitato per la valutazione delle prestazioni (Performance Review Board, «PRB»), che assiste la Commissione nell'attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, ha presentato alla Commissione il suo parere sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto riguarda la coerenza di tali obiettivi con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Le constatazioni esposte nella presente decisione si basano sulla valutazione tecnica dettagliata contenuta nel parere del PRB7.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi di sicurezza

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Lettonia in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

LettoniaObiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA
Fornitore di servizi di navigazione aereaObiettivo di gestione della sicurezza20252026202720282029
LGSPolitica e obiettivi di sicurezzaCCCCC
Gestione dei rischi per la sicurezzaCCCCD
Garanzia della sicurezzaCCCCC
Promozione della sicurezzaCCCCC
Cultura della sicurezzaCCCCC

La Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dalla Lettonia per il fornitore di servizi di navigazione aerea «LGS» equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell'Unione per ciascun anno civile dal 2025 al 2029, ad eccezione dell'obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza» per cui si prevede di raggiungere il livello dell'obiettivo a livello dell'Unione nel 2029.

La Commissione rileva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce misure destinate a LGS e volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la sorveglianza continua degli obiettivi di sicurezza, la rendicontazione chiara in materia di attuazione delle misure di sicurezza, la valutazione periodica dei rischi connessi alla fatica, strumenti basati sui dati per l'individuazione dei rischi e strumenti avanzati per il monitoraggio dei pericoli.

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 11, 12 e 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP4, ossia il 2029, gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

Valutazione degli obiettivi ambientali

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti dalla Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all'efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (European Route Network Improvement Plan, «ERNIP»), elaborato conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione8 e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

Gli obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente proposti dalla Lettonia per l'RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Lettonia20252026202720282029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva7,96 %7,95 %7,94 %7,93 %7,92 %
Valori di riferimento7,96 %7,95 %7,94 %7,93 %7,92 %

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lettonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali in materia di ambiente, che comprendono l'attuazione dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere, miglioramenti delle strutture delle aree di manovra terminali, l'uso flessibile dello spazio aereo e un maggiore coordinamento civile-militare in un contesto transfrontaliero.

Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando 16, 17 e 18, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Valutazione degli obiettivi di capacità

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (air traffic flow management, «ATFM») di rotta per volo è stata valutata sulla base del criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 Di conseguenza gli obiettivi di capacità proposti dalla Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lettonia per l'RP4, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti:

Lettonia20252026202720282029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo0,060,050,030,020,02
Valori di riferimento0,060,050,030,020,02

La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lettonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità, quali una riconfigurazione delle strutture dello spazio aereo nei periodi di picco della domanda di traffico e l'assunzione e la formazione di controllori del traffico aereo supplementari (air traffic controller, «ATCO»).

Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando 21, 22 e 23, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Valutazione degli obiettivi di efficienza economica

Nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1040, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti, inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia, non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. La Lettonia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

La tabella seguente contiene gli obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

Zona tariffaria di rotta della LettoniaValore di riferimento 2019Valore di riferimento 202420252026202720282029
Obiettivi rivisti di efficienza economica, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2022)28,57 EUR39,90 EUR40,80 EUR44,77 EUR49,34 EUR51,27 EUR51,36 EUR

La Commissione rileva che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica della Lettonia sono stati rivisti al ribasso per ogni anno del periodo di riferimento, il che costituisce un miglioramento rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024. La Lettonia ha rivisto al rialzo le ipotesi di traffico alla base degli obiettivi per l'RP4, in linea con le previsioni di base STATFOR di Eurocontrol del febbraio 2025. Dall'altro lato, i costi determinati rivisti per l'RP4 sono inferiori ai costi determinati inizialmente e presentati nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la revisione dei dati relativi al traffico e di quelli relativi ai costi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni hanno contribuito al miglioramento e alla riduzione del costo unitario determinato annuale (determined unit cost, «DUC»).

I costi determinati rivisti espressi in EUR in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR 2022») e le previsioni di traffico aggiornate per la zona tariffaria, presentati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, sono indicati nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Lettonia20252026202720282029
Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2022 (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)26 M EUR30 M EUR33 M EUR35 M EUR36 M EUR
Previsioni di traffico aggiornate (progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta633660673688700

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Lettonia sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +5,2 % nell'RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a –1,2 %, nello stesso periodo.

In relazione al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria tra il 2019 e il 2029, pari a +6,7 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione nel terzo periodo di riferimento («RP3») e nell'RP4, pari a –1,0 %, nello stesso periodo.

La Commissione osserva tuttavia che la Lettonia ha perso, a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, una quota significativa dei sorvoli che storicamente era solita servire. Tale riduzione del traffico continua a incidere notevolmente nell'RP4 sulle prestazioni in termini di efficienza economica del fornitore di servizi di navigazione aerea della Lettonia e ha, in particolare, un effetto negativo sulla tendenza a lungo termine del DUC della Lettonia calcolata nell'RP3 e nell'RP4 combinati.

È pertanto necessario e opportuno stabilire, ai fini del criterio di valutazione di cui al considerando 31, se la Lettonia sarebbe in linea con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione in assenza delle circostanze di cui ai considerando 32.

A tal fine la Commissione ha ricalcolato il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Lettonia alla luce della perdita strutturale stimata di traffico subita dalla Lettonia a seguito della guerra in Ucraina, misurata in unità di servizio di rotta. Tale ricalcolo si traduce in un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC per la Lettonia pari a –1,1 %, che è migliore alla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione, pari a –1,0 %. Si conclude pertanto che la Lettonia soddisfa il criterio di valutazione di cui al considerando 31, dopo aver tenuto conto dell'effetto della significativa riduzione del traffico derivante dalla guerra in Ucraina.

Per quanto riguarda il criterio stabilito all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 39,90 EUR del DUC della Lettonia, espresso in EUR2022, è inferiore del 27,3 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 54,89 EUR, espresso in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente, di cui all'articolo 7, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

Come indicato al considerando 35, è chiaro che il valore di riferimento del DUC della Lettonia per il 2024 è notevolmente inferiore al valore di riferimento medio del gruppo a fini comparativi pertinente. Inoltre, come indicato ai considerando 32, 33 e 34, se non si considera l'impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, la Lettonia soddisfa la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione nell'RP4 di cui al considerando 30 non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica della Lettonia siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica a livello dell'Unione.

Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da 26 a 36, la Commissione ritiene che la Lettonia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali concernenti l'efficienza economica. La Commissione conclude pertanto che gli obiettivi rivisti di efficienza economica inclusi dalla Lettonia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia per il quarto periodo di riferimento («RP4»), elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

Art. 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione