Decisione (UE) 2026/1032 della Commissione del 23 aprile 2026 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo [notificata con il numero C(2026) 2556] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo2, in particolare l’articolo 58, paragrafo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/20133, in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 2,
CONSIDERAZIONI GENERALI
A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo (Functional Airspace Block, «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione.
Il 12 giugno 2024 la Commissione ha adottato obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029). Tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione4.
Il 1o ottobre 2024 la Grecia ha presentato alla Commissione un progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 In seguito alla verifica da parte della Commissione della completezza di tale progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, il 15 novembre 2024 la Grecia ha presentato un progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni»).
La Commissione ha constatato che gli obiettivi di capacità fissati dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni non soddisfano i criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione e che gli obiettivi di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta della Grecia non soddisfano i criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, di tale regolamento di esecuzione. La Commissione ha di conseguenza concluso che gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità e l’efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 e, il 16 maggio 2025, ne ha dato notifica alla Grecia con decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione5. In tale decisione la Commissione ha formulato raccomandazioni all’indirizzo della Grecia affinché garantisca la coerenza dei propri obiettivi prestazionali con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.
Il 7 agosto 2025 la Grecia ha presentato alla Commissione, per valutazione, un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4. In seguito alla verifica della completezza di tale piano, il 3 ottobre 2025 la Grecia ha presentato una versione aggiornata del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.
La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Tuttavia la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali di cui all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 è soggetta a un riesame separato da parte della Commissione sulla base delle informazioni supplementari trasmesse dalla Grecia nel dicembre 2025. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all’articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Il comitato per la valutazione delle prestazioni (Performance Review Board, «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione dei sistemi di prestazioni e di tariffazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2803, ha presentato alla Commissione il suo parere sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia per quanto riguarda la coerenza di tali obiettivi con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le constatazioni esposte nella presente decisione si basano sulla valutazione tecnica dettagliata contenuta nel parere del PRB7.
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi di sicurezza
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dalla Grecia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
| Grecia | Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA | |||||
| Fornitore di servizi di navigazione aerea | Obiettivo di gestione della sicurezza | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| HASP | Politica e obiettivi di sicurezza | C | C | C | C | C |
| Gestione dei rischi per la sicurezza | C | C | C | C | D | |
| Garanzia della sicurezza | C | C | C | C | C | |
| Promozione della sicurezza | C | C | C | C | C | |
| Cultura della sicurezza | C | C | C | C | C |
La Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dalla Grecia per il fornitore di servizi di navigazione aerea «HASP» equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per ciascun anno civile dal 2025 al 2029, ad eccezione dell’obiettivo «gestione dei rischi per la sicurezza» per cui si prevede di raggiungere il livello dell’obiettivo a livello dell’Unione nel 2029.
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce misure destinate a HASP e volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la ristrutturazione organizzativa, la promozione della cultura della sicurezza, l’aumento del numero di corsi di formazione in materia di sicurezza, il miglioramento del sistema di valutazione delle competenze degli esperti in materia di sicurezza, l’organizzazione di esercitazioni sulle procedure di emergenza e la revisione dei criteri di rischio.
Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (10), (11) e (12), gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.
Valutazione degli obiettivi ambientali e revisione delle misure per il loro conseguimento
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti dalla Grecia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all’efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (European Route Network Improvement Plan, «ERNIP»), elaborato conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione8 e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.
Gli obiettivi prestazionali concernenti l’ambiente proposti dalla Grecia per l’RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell’ERNIP per l’RP4, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
| Grecia | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva | 2,11 % | 2,08 % | 2,03 % | 1,97 % | 1,93 % |
| Valori di riferimento | 2,11 % | 2,08 % | 2,03 % | 1,97 % | 1,93 % |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dell’RP4. Gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero pertanto essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.
Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia rivedendo le misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali incluse in tale piano.
La Commissione osserva che la Grecia ha presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, misure per il conseguimento degli obiettivi locali in materia di ambiente, che includono l’appalto di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo (air traffic management, ATM) e l’attuazione dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere con i paesi vicini.
Nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 la Commissione affermava che la Grecia avrebbe dovuto rafforzare le misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali per l’RP4, anche impegnandosi a favore di tutte le misure operative stabilite nell’ERNIP e accelerando l’attuazione dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere.
La Commissione osserva che la Grecia si è impegnata, nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ad adottare due ulteriori misure operative stabilite nell’ERNIP rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024. Tali misure operative riguardano l’attuazione di uno spazio aereo transfrontaliero potenziato con rotte libere con i paesi vicini. La Commissione accoglie con favore questo impegno supplementare assunto dalla Grecia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, pur ribadendo anche le proprie osservazioni formulate nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1040, secondo cui la Grecia dovrebbe impegnarsi ad attuare tutte le misure operative stabilite nell’ERNIP. La Commissione invita la Grecia a rispondere a tale osservazione in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Valutazione degli obiettivi di capacità e revisione delle misure per il loro conseguimento
Con decisione di esecuzione (UE) 2025/1040, la Commissione ha concluso che gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2024 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di capacità di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
Gli obiettivi rivisti di capacità di rotta proposti dalla Grecia per l’RP4, espressi in minuti di ritardo nella gestione dei flussi di traffico aereo (air traffic flow management, ATFM) per volo, e i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
| Grecia | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo | 0,34 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
| Valori di riferimento | 0,34 | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,16 |
La coerenza degli obiettivi rivisti di capacità della Grecia è stata valutata sulla base del criterio stabilito all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità proposti dalla Grecia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.
La Commissione osserva che gli obiettivi rivisti di capacità proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dell’RP4.
Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia rivedendo le misure per il conseguimento degli di capacità ambientali incluse in tale piano.
Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi di capacità, in particolare per quanto riguarda la diffusione di un nuovo sistema ATM e l’addestramento e l’assunzione di controllori del traffico aereo («ATCO») supplementari. La Commissione osserva che la Grecia ha spiegato nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di aver incluso in tale piano tutte le misure appropriate per il conseguimento dei suoi obiettivi di capacità per l’RP4. Nel suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia, il PRB ha tuttavia sollevato dubbi sul fatto che tali misure presentate dalla Grecia siano sufficienti a consentire in modo efficace il conseguimento degli obiettivi prestazionali concernenti la capacità. Il PRB ha pertanto indicato che monitorerà con attenzione il conseguimento degli obiettivi di capacità e la tempestiva e corretta attuazione da parte della Grecia delle misure di potenziamento della capacità previste per l’RP4.
La Commissione rileva che la Grecia ha stabilito, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, un indicatore essenziale di prestazione («IEP») supplementare e gli ulteriori obiettivi prestazionali relativi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, e all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione. Tale IEP supplementare riguarda il conseguimento tempestivo dei traguardi per la realizzazione di alcuni nuovi investimenti in attività fisse che sono fondamentali ai fini del potenziamento della capacità dello spazio aereo. La Grecia ha inoltre istituito un sistema di incentivi di natura finanziaria, conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del suddetto regolamento di esecuzione, per sostenere il conseguimento degli ulteriori obiettivi prestazionali concernenti la capacità di cui al presente considerando.
Con riferimento al considerando (27), la Commissione valuta positivamente gli ulteriori obiettivi prestazionali concernenti la capacità e il relativo sistema di incentivi finanziari stabiliti dalla Grecia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. La Commissione ritiene che gli incentivi finanziari stabiliti a tale riguardo per il fornitore di servizi di navigazione aerea siano giustificati e proporzionati alla luce dell’importanza dell’attuazione tempestiva e ordinata degli investimenti connessi alla capacità stabiliti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
In generale, alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (22) a (28), la Commissione ritiene che la Grecia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali concernenti la capacità di rotta. La Commissione conclude pertanto che gli obiettivi rivisti di capacità, di cui al considerando (22), inclusi dalla Grecia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.
Tuttavia, alla luce delle osservazioni del PRB di cui al considerando (26), nonché della mancata realizzazione degli investimenti previsti inclusi nel piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia per l’RP3 di cui al considerando (87) della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 della Commissione, quest’ultima ritiene che la Grecia dovrebbe attuare misure supplementari per il conseguimento dei suoi obiettivi di capacità di rotta per l’RP4. La Commissione esorta inoltre la Grecia ad accelerare l’attuazione di tutte le misure di potenziamento della capacità già stabilite nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e a monitorare periodicamente e con attenzione l’attuazione tempestiva di tali misure. La Commissione ritiene che la Grecia dovrebbe far fronte, attraverso tale processo di monitoraggio, a eventuali rischi di ritardi nell’attuazione delle misure di potenziamento della capacità stabilite nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha rivisto gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali stabiliti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia in relazione agli aeroporti di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione. Valutazione degli obiettivi di efficienza economica
Nella decisione di esecuzione (UE) 2025/1040, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2024 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
La tabella seguente contiene gli obiettivi prestazionali rivisti concernenti l’efficienza economica proposti dalla Grecia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
| Zona tariffaria di rotta della Grecia | Valore di riferimento 2019 | Valore di riferimento 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Obiettivi rivisti di efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) | 26,93EUR | 22,28EUR | 22,99EUR | 22,10EUR | 21,57EUR | 23,38EUR | 24,14EUR |
La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per ogni anno dell’RP4, il che comporta, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2024, una riduzione del costo unitario determinato (determined unit cost, «DUC») per ogni anno dell’RP4. La Grecia ha inoltre aggiornato i valori di riferimento del DUC per gli anni 2019 e 2024. La Commissione rileva che la revisione da parte della Grecia del suo valore di riferimento per il 2019 risponde alla constatazione formulata dalla Commissione al considerando 92 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 in merito agli adeguamenti ingiustificati di tale valore di riferimento che erano stati individuati. La Commissione ritiene pertanto che il valore di riferimento rivisto per il 2019 stabilito nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sia calcolato correttamente e adeguatamente giustificato.
La diminuzione del DUC di cui al considerando (34) scaturisce principalmente dalle ipotesi di traffico aggiornate per l’RP4 applicate dalla Grecia in linea con le previsioni di base di traffico STATFOR di Eurocontrol del febbraio 2025. Il numero di unità di servizio di rotta previste nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per ogni anno dell’RP4 è presentato nella tabella seguente.
| Zona tariffaria di rotta della Grecia | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Previsioni di traffico aggiornate, espresse in migliaia di unità di servizio di rotta | 8274 | 8571 | 8790 | 9010 | 9180 |
I costi determinati rivisti della Grecia per l’RP4, espressi in termini reali ai prezzi del 2022 (EUR2022), sono indicati nella tabella seguente.
| Zona tariffaria di rotta della Grecia | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2022 | EUR190 M | EUR189 M | EUR190 M | EUR211 M | EUR222 M |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Grecia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +1,6 % nell’RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a -1,2 %, nello stesso periodo.
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel terzo periodo di riferimento e nell’RP4, pari a -1,2 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,0 %, nello stesso periodo.
Per quanto riguarda il criterio stabilito all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 22,28 EUR del DUC a livello della zona tariffaria della Grecia, espresso in EUR2022, è inferiore del 45,0 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 40,54 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente, di cui all’articolo 7, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.
Come indicato ai considerando (39) e (40), è chiaro che la tendenza a lungo termine del DUC della Grecia è migliore rispetto alla corrispondente tendenza a livello dell’Unione e che il valore di riferimento della Grecia per il 2024 è notevolmente inferiore al valore di riferimento medio del gruppo a fini comparativi pertinente. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione nell’RP4 di cui al considerando (38) non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica della Grecia siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica a livello dell’Unione.
Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (33) a (41), la Commissione ritiene che la Grecia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1040 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali concernenti l’efficienza economica. La Commissione conclude pertanto che gli obiettivi rivisti di efficienza economica inclusi dalla Grecia nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4.
Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha rivisto gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali stabiliti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia in relazione agli aeroporti di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia per il quarto periodo di riferimento («RP4»), elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.
Art. 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2026 Per la Commissione Apostolos Tzitzikostas Membro della Commissione