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Decisione (PESC) 2026/508 del Consiglio del 23 aprile 2026 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare norme fondamentali di diritto internazionale, in particolare il divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari.

In considerazione del proseguimento e dell'escalation dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare della recente brutale campagna militare deliberatamente mirata alle infrastrutture civili, comprese le strutture energetiche, idriche e sanitarie, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione civile e punta a compromettere la resilienza dell'Ucraina, il Consiglio ritiene necessario adottare ulteriori misure restrittive.

In particolare è opportuno aggiungere 60 entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra esse si annoverano determinate entità di paesi terzi, diversi dalla Russia, che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l'elusione delle restrizioni all'esportazione, fra cui riguardo a macchine utensili a controllo numerico computerizzato, microelettronica, componenti di velivoli senza equipaggio (UAV), prodotti di microelettronica, apparecchiature marittime e altri componenti di veicoli e macchinari.

È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui vetreria da laboratorio, taluni lubrificanti ad alte prestazioni e relativi additivi, e materiale energetico.

È inoltre opportuno imporre ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che generano introiti significativi per la Russia e che in tal modo le consentono di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, fra cui talune materie prime critiche, metalli, determinati minerali, rottami di acciaio e altri metalli, prodotti chimici, articoli di gomma vulcanizzata e pelli da pellicceria conciate.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, è opportuno ampliare ulteriormente l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.

È altresì opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni che possano contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali prodotti chimici, gomma e articoli di gomma vulcanizzata, articoli in acciaio, utensili per la produzione di metalli e trattori industriali.

Per bloccare i tentativi di elusione della misura restrittiva, è giustificato ampliare il vigente divieto di radiodiffusione limitando anche la radiodiffusione e l'agevolazione della radiodiffusione nell'Unione dei contenuti speculari ai contenuti di altre entità già soggette al divieto. Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, la presente misura non impedisce a tali organi di stampa soggetti al divieto di radiodiffusione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare, la misura non modifica l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

È opportuno introdurre il divieto di prestare servizi dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL) a entità russe o entità di proprietà o sotto il controllo di cittadini o operatori russi. I contratti pertinenti per i servizi dei terminali GNL interessati dovrebbero cessare automaticamente il 1o gennaio 2027.

È opportuno modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi. Il Consiglio dovrebbe essere informato quanto prima di qualsiasi accordo raggiunto dalla coalizione per il tetto sui prezzi e dalle discussioni in sede di G7 e il Consiglio, agendo su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dovrebbe disporre in merito all’applicazione del tetto sui prezzi del petrolio, con il risultato che entri in vigore il divieto totale di servizi marittimi inerenti al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi russi.

È opportuno modificare l'obbligo di fornire prove basate sulla tracciabilità imponendo agli importatori di diamanti lucidati, anche lucidati in paesi terzi, di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non erano estratti, trasformati o prodotti in Russia.

Il governo della Federazione russa ha imposto una illegittima cosiddetta «gestione temporanea» per i beni situati nel territorio della Federazione che sono di proprietà di persone straniere associate a cosiddetti «Stati stranieri ostili», ossia Stati che hanno istituito misure restrittive nei confronti della Russia. Tale cosiddetta «gestione temporanea» equivale all'espropriazione. Mediante tale mezzo, il governo della Federazione russa estromette dai mercati russi gli operatori dell'Unione che sono in concorrenza con le imprese russe, conferendo a queste un vantaggio economico sui concorrenti dell'Unione e altri concorrenti stranieri, rafforzando in tal modo la resilienza dell'economia russa dinanzi alle sanzioni restrittive che la colpiscono. In taluni casi, la cosiddetta «gestione temporanea» è altresì concessa a concorrenti russi delle entità stesse dell'Unione, conferendo loro un vantaggio economico diretto rispetto a tali concorrenti dell'Unione. Al fine di irrobustire il regime delle misure restrittive da parte dell'Unione, è giustificato consentire al Consiglio di compilare un elenco delle imprese russe che sono soggette al divieto di effettuare operazioni , che beneficiano della cosiddetta «gestione temporanea», in particolare subentrando «in via temporanea» nella gestione in Russia di beni e delle entità di proprietà o sotto il controllo di entità stabilite nell'Unione ovvero operando nello stesso settore di mercato di quelle di proprietà dell'Unione o entità controllate. In alcuni casi dovrebbero essere previste anche d eccezioni.

L'Unione ha adottato misure risolute per individuare le entità che agevolano per la Russia la disponibilità di un'ancora di salvezza finanziaria continua, nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, collegandosi al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari («SPFS») della Banca centrale della Federazione russa o consentendo l'elusione delle misure restrittive dell'Unione, e per vietare qualsiasi operazione tra tali entità e gli operatori dell'Unione. Delle entità individuate, cinque hanno adottato misure per colmare le lacune e porre fine alle pertinenti attività illecite. È pertanto giustificato sopprimere tali cinque entità dagli elenchi di cui al pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC. Inoltre, è provato che tali entità di paesi terzi continuano a mettere la Russia in condizione di svolgere attività illecite. Sono state pertanto individuate quattro entità finanziarie. Qualsiasi operazione tra di esse dovrebbe essere vietata, aggiungendo all'elenco le quattro entità finanziarie nei rispettivi allegati della decisione 2014/512/PESC.

La Banca centrale della Federazione russa sta lanciando il rublo digitale, che si prevede diventi nei prossimi anni un metodo comune di pagamento tra le imprese, i cittadini e gli enti creditizi e finanziari russi, e tra questi e gli operatori dei paesi terzi. Sebbene il progetto del rublo digitale sia ancora in fase preparatoria, uno dei suoi obiettivi è offrire alle persone russe un sistema di pagamento che le metta al riparo dagli effetti delle misure restrittive stabilite, per esempio, dalle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC2, nonché dai regolamenti (UE) n. 833/20143 e (UE) n. 269/20144 del Consiglio. È pertanto opportuno vietare di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni che implichino le valute digitali della banca centrale o di sostenere in qualsiasi modo lo sviluppo di tali progetti. È altresì opportuno prevedere un limitato periodo di tempo per la risoluzione ordinata dei rispettivi contratti in essere.

È opportuno ampliare l'elenco delle cripto-attività il cui uso è vietato l'uso nelle operazioni, in quanto ne scaturirebbe il rischio di eludere i divieti istituiti, tra l'altro, dalle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC nonché dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 269/2014. Dovrebbe essere previsto un limitato periodo di tempo per la risoluzione ordinata dei rispettivi contratti in essere.

A febbraio 2025 l'exchange di criptovalute russo Garantex è stato inserito nell'elenco che figura nei rispettivi allegati della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 perché dà ad entità inserite in elenco accesso al sistema finanziario globale. I dati raccolti in indagini della società civile indicano che, per aggirare le misure restrittive dell'Unione, le attività di Garantex sono state trasferite ad altre entità stabilite in Russia. È pertanto probabile che qualsiasi nuovo inserimento in elenco di singoli prestatori di servizi di cripto-attività o di piattaforme decentrate tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività comporti la costituzione di nuovi prestatori o piattaforme per schivare le conseguenze di tale inserimento in elenco. Al fine di garantire che le misure restrittive dell'Unione producano gli effetti perseguiti, è opportuno vietare di effettuare operazioni con i prestatori di servizi di cripto-attività stabiliti in Russia e di usare le piattaforme stabilite in Russia che facilitano il trasferimento e scambio di cripto-attività.

È opportuno aggiungere 20 enti creditizi o finanziari all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe, comprese quelle che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria, ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano i pagamenti transfrontalieri, rafforzando in tal modo l'economia della Russia e l'industria russa, o banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori ucraini occupati o prestando servizi finanziari nei territori ucraini occupati o banche che offrono servizi finanziari a personale militare delle forze armate russe o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner. Inoltre è necessario modificare un'esenzione necessaria per la ricezione dei pagamenti dovuti e l'adempimento di obblighi precedenti da persone giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC e aggiungere un esenzione per il pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali nonché un'esenzione relativa alle esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.

È giustificato imporre ulteriori restrizioni alla prestazione al governo russo e a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, segnatamente la prestazione di servizi di sicurezza gestiti.

È opportuno introdurre l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione preventiva per la prestazione al governo russo di servizi che non siano già soggetti alle misure restrittive istituite dalla decisione 2014/512/PESC o dal regolamento (UE) n. 833/2014 laddove tali servizi siano strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.

È necessario ampliare il vigente divieto di accettare dalla Russia, direttamente o indirettamente, finanziamenti, donazioni o altro beneficio o sostegno economico estendendolo a istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative e organismi e agenzie pubblici, a imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono azione di ricerca e innovazione, così come alle persone fisiche associate a tali persone giuridiche, entità od organismi. Poiché si accompagna a trasferimenti di conoscenze, accesso a infrastrutture e attività di formazione e di altro tipo svolte in un contesto di ricerca e innovazione, l'accettazione di finanziamenti pubblici russi può rivelarsi una forma di sostegno diretto o indiretto a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi russi. I programmi vigenti possono inoltre prevedere soggiorni di ricerca in Russia. Tali attività possono essere sfruttate per campagne d'influenza e per la promozione della disinformazione, allo scopo di compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e per la promozione della propaganda filorussa intesa a giustificare e sostenere la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno vietare i finanziamenti provenienti dalla Russia e dai suoi mandatari e diretti a soggetti dell'Unione che svolgono attività di ricerca e innovazione.

È opportuno precisare che gli obblighi di comunicazione di informazioni che facilitino l'attuazione della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014 dovrebbero comprendere l'obbligo di segnalare le persone implicate in atti di tentata elusione o le operazioni considerate sospette.

L'Unione ha istituito misure restrittive significative nel settore marittimo nei confronti della Russia, in particolare per quanto riguarda la flotta di navi cisterna, nota come «flotta ombra», impegnata in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale . Affinché le navi cisterna vendute da operatori dell'Unione non si uniscano o supportino la flotta ombra, è opportuno inasprire le condizioni applicabili alle vendite di navi cisterna ad operatori di paesi terzi, stabilendo uno specifico dovere di diligenza e una clausola obbligatoria in ciascun contratto di compravendita di navi cisterna in base alla quale la nave non può essere venduta o trasferita a una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale dovere di diligenza dovrebbe essere proporzionato e comprendere un controllo di tutte le parti dell'operazione. Nel contesto specifico della vendita di navi cisterna, qualora abbia esercitato la dovuta diligenza e ottenuto gli impegni contrattuali richiesti, un venditore dell'Unione non dovrebbe essere ritenuto responsabile di una successiva violazione di tali impegni da parte dell'acquirente, a condizione che il venditore dell’Unione abbia agito in buona fede e non fosse in possesso di informazioni indicanti l'intenzione di eludere le misure. La responsabilità di tale violazione dovrebbe incombere al paese terzo parte che non rispetta il divieto contrattuale.

Poiché molte navi elencate dal Consiglio come unità della «flotta ombra» sono arrivate a un'età in cui dovrebbero essere riciclate, per incentivarne il riciclaggio anziché la continuità di esercizio e per consentire agli operatori dell'Unione di partecipare alle attività in tal senso, è opportuno che una nuova deroga dalle misure restrittive dell'Unione faciliti il riciclaggio di tali navi.

È giustificato introdurre restrizioni per le navi rompighiaccio che operano in Russia, in quanto sono fondamentali per sostenere le esportazioni di petrolio e gas dalle zone più settentrionali della Russia. È altresì opportuno introdurre una restrizione della prestazione di servizi alle metaniere battenti bandiera russa, di proprietà russa o a gestione russa.

Attualmente, le azioni contro le imprese dell'Unione che rispettano le misure restrittive possono essere presentati da persone giuridiche, entità o organismi diversi dalle persone giuridiche, entità o organismi russi, da persone elencate nella decisione 2014/512/PESC e nel regolamento (UE) n. 833/2014, o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ad esempio quando gli operatori dell'Unione interrompono la fornitura a persone fisiche e giuridiche di paesi terzi diversi dalla Russia di prodotti la cui esportazione verso la Russia è vietata. È pertanto opportuno rafforzare il quadro dell'Unione in materia di misure restrittive estendendo la portata del divieto di soddisfare tali azioni in relazione a qualsiasi contratto o transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive dell'Unione. L'ambito di applicazione del divieto in merito alla soddisfazione di tali azioni dovrebbe pertanto essere esteso anche alle azioni presentate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi diversi dalla Russia e dai paesi partner elencati nel pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC, qualora tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi vendano, forniscano, trasferiscano o esportino beni, tecnologie o servizi la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014, indipendentemente dal fatto che i beni, le tecnologie o i servizi siano originari dell'Unione.

La Russia ha adottato norme, in particolare il decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024 e il decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, che consentono al governo russo di decidere, su richiesta di un soggetto giuridico russo di cui lo Stato russo, un'entità giuridica russa o un cittadino russo detiene, direttamente o indirettamente, più del 75 % del capitale sociale, sull'uso di un'invenzione, di un modello di utilità o di un disegno industriale senza il consenso del titolare del diritto, per il quale è solo richiesto il versamento di un risarcimento simbolico in un conto speciale in rubli. Gli obiettivi della normativa sono, in particolare, i titolari dei diritti posseduti o controllati da persone fisiche e giuridiche costituite a norma del diritto di paesi che impongono misure restrittive alla Russia per la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, comprese persone e società degli Stati membri. La normativa priva di fatto i titolari dei diritti dell'Unione della tutela legittima dei loro diritti di proprietà intellettuale e dei segreti aziendali in Russia, conferendo un vantaggio economico alle imprese di proprietà russa e rafforzando in ultima analisi l'industria russa. La normativa contribuisce direttamente ad aumentare la resilienza dell'economia russa e dello sforzo bellico russo, in particolare quando l'invenzione, il modello di utilità o il disegno industriale in questione è usato nel settore della difesa o dei prodotti a duplice uso. È pertanto opportuno che il Consiglio imponga il divieto di effettuare operazioni alle entità costituite a norma del diritto russo che sfruttano senza il loro consenso i diritti di proprietà intellettuale di controllate di società dell'Unione costituite in Russia. Al fine di facilitare l'individuazione delle entità che sfruttano i diritti di proprietà intellettuale e i segreti aziendali di titolari dei diritti dell'Unione senza il loro consenso in tale modo, è necessario che i titolari di diritti dell'Unione informino di tale sfruttamento il rispettivo Stato membro.

È necessario modificare il meccanismo di notificazione preventiva applicabile ai diplomatici e agenti consolari russi, ai membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, e ai relativi familiari, quando si recano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono accreditati o risiedono.

La prevenzione e il contrasto dell'elusione derivanti dalle misure restrittive dell'Unione in paesi terzi e ad opera di paesi terzi restano prioritari. È stato profuso un considerevole impegno per impedire la riesportazione in Russia di beni e tecnologie a duplice uso originari dell'Unione, fra cui i prodotti comuni ad alta priorità elencati negli allegati VII e XL del regolamento (UE) n. 833/2014. La Commissione monitora i flussi commerciali di questi prodotti e l'inviato speciale internazionale per l'attuazione delle sanzioni dell'UE interagisce con i paesi terzi in cui sono stati rilevati flussi commerciali sospetti.

È giustificato aggiungere due codici di nomenclatura combinata (NC) e la Repubblica del Kirghizistan all'elenco dei beni e delle tecnologie e dei paesi di cui all'allegato XIV della decisione 2014/512/PESC. Stando ai dati disponibili sul commercio nei primi dieci mesi del 2025, le importazioni di prodotti comuni ad alta priorità dall'Unione nella Repubblica del Kirghizistan superavano di quasi l'800 % quelle del periodo precedente la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nello stesso periodo le esportazioni di tali prodotti dalla Repubblica del Kirghizistan in Russia superavano del 1200 % quelle del periodo precedente la guerra di aggressione della Russia. L'elenco riguarda i centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli (codice NC 845710) e gli apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing (codice NC 851762). Tali codici NC sono elencati negli allegati VII e XL del regolamento (UE) n. 833/2014, in quanto beni che potrebbero essere usati per contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. I centri di lavorazione sono di uso diffuso nella produzione nel settore della difesa, in quanto sono in grado di fabbricare componenti metallici ad alta precisione essenziali per la produzione militare. Gli apparecchi per la trasmissione della voce e dei dati sono impiegati, tra l'altro, per le reti di comunicazione sul campo e per la telemetria con droni. L'alto livello di importazioni di tali prodotti dall'Unione nella Repubblica del Kirghizistan comparato alle cifre prebelliche presenta comprovatamente un rischio costante e particolarmente elevato di elusione tramite vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dalla Repubblica del Kirghizistan in Russia.

L'inviato speciale internazionale per l'attuazione delle sanzioni dell'UE si è impegnato attivamente con la Repubblica del Kirghizistan sulla questione e anche l'Unione è impegnata in discussioni tecniche con le autorità kirghise. Nonostante le molteplici richieste e nonostante diversi scambi, la Repubblica del Kirghizistan non ha adottato né applicato misure sufficienti a garantire che i prodotti comuni ad alta priorità originari dell'Unione non siano riesportati in Russia, in tal modo aumentando in modo significativo il rischio che la sua giurisdizione sia usata per eludere le misure restrittive istituite dall'Unione. La Repubblica del Kirghizistan dovrebbe essere pertanto identificata come una giurisdizione in cui il rischio di elusione è sistematico e persistente, le cui autorità non impediscono la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIV della decisione 2014/512/PESC, esportati dall'Unione.

È opportuno estendere l’elenco dei paesi partner per l’importazione di prodotti petroliferi.

È altresì opportuno aggiungere due porti e un porto e una chiusa in un in un paese terzo diverso dalla Russia al pertinente allegato della decisione 2014/512/PESC, che sono utilizzati per l’elusione del tetto sul prezzo del petrolio da parte di navi che attive in pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio. Ciò riguarda il terminale petrolifero di Port Karimun in Indonesia.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 1 bis sexies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e offrono servizi che consentono l'esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia ovvero mediante netting, compensazione, riconciliazione o regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti imposti dalle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC nonché dai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, elencati nell'allegato XIX, parte D, della presente decisione.» ;

    2. b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche a: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d); b) un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b); c) un'entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).» ;

    3. c) è inserito il paragrafo seguente: «2 ter. Ai fini del paragrafo 2, lettera c), un servizio abilitante equivalente è un servizio che soddisfa i seguenti criteri: a) è offerto da un'entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento; b) è rivolto a clienti russi con l'intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia ovvero mediante netting, compensazione, riconciliazione o regolamento; c) non esclude nessuna delle operazioni vietate a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC o dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.» ;

  2. 2) l'articolo 1 bis septies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, ovvero minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;» ;

    2. b) al paragrafo 3, e aggiunta la lettera seguente: «h) alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XXI per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 72071210 e 722490 salvo che sia altrimenti vietato dalla presente decisione.» ;

  3. 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis undecies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XXVII, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della presente decisione, che abbia tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da una decisione emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente. 2. Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014; b) alle operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC nonché di quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi: i) degli articoli 11 bis o 11 ter del regolamento (UE) n. 833/2014; o ii) dell'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014. Articolo 1 bis duodecies 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, elencati nell'allegato XXVIII, parte A, che tenti di ottenere al di fuori dell'Unione l'esecuzione di sentenze che riconoscono un diritto di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che ha la proprietà o il controllo di tale persona giuridica, entità od organismo, ad esclusione di avvocati e magistrati. 2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, elencati nell'allegato XXVIII, parte B, che tenti di ottenere al di fuori dell'Unione l'esecuzione di decisioni di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che ha la proprietà o il controllo di tale persona giuridica, entità od organismo, ad esclusione di avvocati e magistrati. 3. Salvo se vietate altrimenti, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione o del regolamento (UE) n. 833/2014; b) alle operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC nonché dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi: i) dell'articolo 11 bis o 11 ter del regolamento (UE) n. 833/2014; o ii) dell'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.» ;

  4. 4) l'articolo 1 ter bis è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter bis È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell'allegato XXVI ovvero sostenere lo sviluppo di tali cripto-attività o di tali valute digitali della banca centrale.» ;

  5. 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 ter ter 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 4. Soltanto a decorrere dal 24 maggio 2026 si applica il divieto di cui al paragrafo 1.» ;

  6. 6) l'articolo 1 sexies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 bis, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato VIII in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;» ;

    2. b) al paragrafo 1 bis, sono aggiunti i punti seguenti: «i) strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; j) necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.» ;

  7. 7) l'articolo 1 duodecies è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «i) servizi di sicurezza gestiti.» ;

    2. b) è inserito il seguente paragrafo: «4 bis. Il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 che sono strettamente necessari per il suo funzionamento.» ;

    3. c) è inserito il paragrafo seguente: «8 quinquies. Il paragrafo 1, lettera i), si applica a decorrere dal 25 maggio 2026.» ;

  8. 8) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 sexdecies bis 1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XXIX che, a norma del decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024, del decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, ovvero a norma della normativa russa collegata o equivalente o a norma di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione di un organo giurisdizionale russo, abbia sfruttato o sfrutti diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica in Russia posseduta o controllata da una persona fisica di uno Stato membro o da una persona giuridica costituita a norma del diritto di uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto. 2. Fatto salvo l'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 833/2014, le persone fisiche di uno Stato membro o le persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo informano l'autorità competente di tale Stato membro dello sfruttamento a norma delle normative russe in tale paragrafo e senza il consenso del titolare dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica di sua proprietà o sotto il suo controllo in Russia. 3. Gli Stati membri informati dal titolare dei diritti conformemente al paragrafo 2 informano a loro volta la Commissione dello sfruttamento senza consenso dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali.» ;

  9. 9) all'articolo 1 septdecies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: «e) agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio5; f) alle persone fisiche associate a persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera e).

  10. 10) l'articolo 2 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui al paragrafo 3 non pregiudicano: a) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; né b) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; né c) l'analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina.» ;

    2. b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 ter dell'articolo 4 quaterdecies, o alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 9. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 1 ter, o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi sono necessari per: a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure d) la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative. 10. I paragrafi 8 e 9 non pregiudicano le esenzioni e le deroghe previste dall'articolo 4 quaterdecies, in particolare i paragrafi 4 bis bis, 4 ter e 5.» ;

  11. 11) l'articolo 3 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ;

    2. b) al paragrafo 7, il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6 e all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4 bis bis.» ;

  12. 12) all'articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ;

  13. 13) l'articolo 4 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è soppresso;

    2. b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ;

    3. c) la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente: «3. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di software, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:» ;

    4. d) il paragrafo 3 bis è soppresso;

    5. e) la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga ai paragrafi 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:» ;

  14. 14) all'articolo 4 octies è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Il divieto imposto dal paragrafo 1 si applica anche ai contenuti online di una persona giuridica, un'entità o un organismo che opera come entità speculare di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatti almeno due dei criteri seguenti: a) sostanziale identità di contenuti e feed; b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; d) reindirizzamento o migrazione dell'utente da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; e) continuità dell'infrastruttura tecnica, compreso l'uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.» ;

  15. 15) all'articolo 4 nonies bis, la lettera b è sostituita dalla seguente: «b) l'accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento dei progetti di energia rinnovabile nell'Unione» ;

  16. 16) l'articolo 4 duodecies è così modificato:

    1. a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 ter sexies. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 280461, 280469, 2815, 2816, 282520, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 711011, 711019, 711031, 711039, 711041, 711049, 7204, 7401, 7402, 7403, (eccetto 740319), 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 ter septies. Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 740319, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;

    2. b) i 3 quater quater e 3 quater quinquies sono soppressi;

    3. c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 84241000, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 85162991, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603, come elencato nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la fornitura della relativa assistenza tecnica e finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che ciò è necessario per il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle carrozze della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita di Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ;

    4. d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 nonies. A decorrere dal 24 aprile 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di 688000 tonnellate metriche di beni di cui al codice NC 2814 tra il 24 aprile di un dato anno e il 23 aprile dell'anno successivo. 3 decies. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento fino al 25 aprile 2031 dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543, 8603, 9030, 9031, 9032 e 9405, elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che farlo è necessario per la sicurezza del funzionamento, della manutenzione o della riparazione delle carrozze delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia, prodotte e consegnate fino al 2017.» ;

    5. e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.» ;

    6. f) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis ter, 3 quater, 3 quater sexies, 3 sexies, 3 octies o 3 decies entro due settimane dal rilascio.» ;

  17. 17) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato:

    1. a) è inserito il seguente paragrafo: «1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 73041100, 73041910, 73041930, 73041990, 73042200, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 730611, 730619, 73062100, 73062900, 82071300, 82071910, 841350, 841360, 84138200, 84139200, 84304900, 84313900, 84314300, 843149, 87052000, 89052000 o 89059010 di cui all’allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.» ;

    2. b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ;

    3. c) i paragrafi 3 bis nonies, 3 bis decies e 3 bis undecies sono soppressi;

    4. d) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis terdecies. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC elencati nell'allegato XXIII nonies del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ;

    5. e) al paragrafo 4 bis la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) beni di cui al codice NC 391620 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.» ;

    6. f) al paragrafo 5 bis è aggiunta la lettera seguente: «g) beni di cui ai codici NC 3920431099, 39259010, 3925908000, o 83024150 se strettamente necessari per la vendita di finestre.» ;

    7. g) il paragrafo 4 bis bis è sostituito dal seguente: «4 bis bis. I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ;

    8. h) il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente: «4 ter. In deroga ai paragrafi 1, 1 ter e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ;

    9. i) il paragrafo 5 bis è sostituto dal seguente: «5 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 28352200, 292090, 391710 e 392062, o la fornitura dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati strettamente necessario per la produzione di prodotti alimentari per il consumo umano in Russia» ;

    10. j) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente: «5 ter. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 5, 5 bis bis, 5 nonies e 5 decies entro due settimane dal rilascio.» ;

    11. k) è inserito il paragrafo seguente: «5 undecies. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie di cui al codice NC 34031980, elencato nell'allegato XXXVII del regolamento (UE) n. 833/2014, esportati dall'Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all'Azerbaigian.».

  18. 18) l'articolo 4 sexdecies è così modificato:

    1. a) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis. Dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 27090010 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ;

  19. 19) l'articolo 4 septdecies è così modificato:

    1. a) Il paragrafo 6 è così modificato:

      1. i) le lettere b) e c) sono soppresse;

      2. ii) alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente come comma che non fa parte del punto e): «Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e della coalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dell'alto rappresentante, dispone in merito all'applicazione dell'eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.» ;

    2. b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6 ter. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; b) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato. 6 quater. A decorrere dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 27090010 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ;

  20. 20) all'articolo 4 septdecies bis, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1. In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 nonies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria, ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 270900 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:» ;

  21. 21) l'articolo 4 duovicies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 71023100 e 71021000 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio6 in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.

    2. b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, che rientrano nei codici NC 71021000 e 71023100 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 71023900 elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, tra cui una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 24 aprile 2026.» ;

  22. 22) l'articolo 4 tervicies è sostituito dal seguente: «Articolo 4 tervicies 1. Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, anche non originarie dell'Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2. Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo 1, i cittadini di uno Stato membro, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, anche non originarie dell'Unione: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia. 3. Le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 2 che acquisiscono le navi forniscono tutte le informazioni necessarie per il completamento delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, lettera a). 4. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito. La notifica all'autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti: l'identità del venditore e dell'acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave e l'indicativo di chiamata della nave. 5. Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex890120, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 6. La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 5 include anche disposizioni contrattuali scritte in base alle quali la parte del paese terzo che acquisisce la nave: i) si impegna a rispecchiare il divieto di cui al paragrafo 5 in ogni ulteriore rivendita o trasferimento che possa intraprendere; e ii) obbliga, in ogni ulteriore rivendita o trasferimento, l'acquirente della nave a includere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle richieste dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo. 7. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 4 entro due settimane dalla notifica.» ;

  23. 23) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quatervicies ter A decorrere dal 1o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione di proprietà per oltre il 50 % o controllati da un cittadino russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia. Dopo il 1o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.» ;

  24. 24) l'articolo 4 quinvicies è così modificato:

    1. a) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell'allegato XVI dopo aver accertato che: a) la nave è destinata ad essere riciclata; e b) l'operazione è necessaria per la navigazione della nave fino all'impianto di riciclaggio, per le attività dell'impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.» ;

    2. b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.» ;

  25. 25) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quinvicies bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio che rientrano nel codice NC ex890690 o a metaniere che rientrano nel codice NC ex890120, se tali navi sono immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo, possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi, operino in Russia o siano da utilizzare in Russia. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 25 aprile 2026 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex890120 immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 3. Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2027 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex890120 che operano in Russia o per un uso in Russia, diverse da quelle immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 4. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza essendo alla ricerca di un riparo, di uno scalo di emergenza per motivi di sicurezza marittima o per salvataggio di vite in mare o a operazioni necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ;

  26. 26) l'articolo 5 quinquies è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d'identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati al più tardi l'ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o tali Stati membri, a seconda dei casi, prima della data prevista d'ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima di tale data prevista d'ingresso.» ;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. I cittadini russi soggetti all'obbligo previsto dal paragrafo 1 recano con sé una copia della notifica informativa e la esibiscono, su richiesta, alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati dal viaggio.» ;

  27. 27) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VII della presente decisione, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell'Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione o del regolamento (UE) n. 833/2014, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.» ;

  28. 28) L'articolo 8 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX.» ;

  29. 29) Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles., il 23 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Raouna