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Decisione di esecuzione (UE) 2026/1108 della Commissione del 13 maggio 2026 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 [notificata con il numero C(2026) 3323] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione4 è stata adottata il 29 aprile 2026 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania.

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 la Romania ha notificato alla Commissione, il 30 aprile 2026, la comparsa di un altro focolaio di infezione da vaiolo degli ovini e dei caprini in uno stabilimento in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nel distretto del Mureș.

Alla luce della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania, in particolare tenuto conto di questo nuovo focolaio, è opportuno adattare, in termini sia spaziali sia temporali, le misure di emergenza provvisorie previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 e prorogarle al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in Romania o nel resto dell'Unione. L'elenco aggiornato delle aree in cui deve essere istituita in Romania una zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini e la durata prevista di tali zone dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale5.

Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 della Commissione6 è stata adottata il 28 novembre 2025 nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania.

A seguito della comparsa di ulteriori focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini nel distretto del Teleorman in Romania, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 è stato modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/2534 della Commissione7.

Dal 1o febbraio 2026 non era più necessario applicare le misure di controllo delle malattie di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2025/2415 in quanto, dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2534, non erano stati segnalati nuovi focolai fino al 23 aprile 2026.

Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 dovrebbero pertanto essere abrogate dalla presente decisione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Romania istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo.

Tali zone di protezione e di sorveglianza e tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell'allegato I, parti A e B, della presente decisione e le misure che devono essere applicate in tali zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano almeno fino ai termini di cui a detto allegato.

  1. a)

  2. b)

  3. c)

Art. 1 bis

La Romania, fino ai rispettivi termini stabiliti per le zone di protezione e di sorveglianza e per l'ulteriore zona soggetta a restrizioni elencate nell'allegato I, parti A e B, vieta:

  1. a) i movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di un'ulteriore zona soggetta a restrizioni immediatamente circostante tali zone di protezione e di sorveglianza; e

  2. b) i movimenti di ovini e caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso qualsiasi destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni.

Art. 1 ter

La Romania applica le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II della presente decisione fino ai termini ivi stabiliti.

I movimenti di ovini e caprini dalle aree elencate nell'allegato II della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali aree sono vietati fino ai termini indicati in tale allegato.

Art. 1 ter

La Romania vieta i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o in transito attraverso un altro Stato membro o paese terzo fino al 31 dicembre 2026.

Art. 2

Le decisioni di esecuzione (UE) 2026/1015 e (UE) 2025/2415 sono abrogate.

Art. 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione