Decisione (UE) 2026/1340 del Consiglio del 4 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitati tecnici per la valutazione in dogana e per le regole di origine istituiti sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti la valutazione delle merci importate a fini doganali a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con la decisione 94/800/CE del Consiglio1 l’Unione ha approvato l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (accordo sulla valutazione in dogana) e l’accordo sulle regole di origine (accordo relativo alle regole in materia di origine).
L’articolo 18, paragrafo 2, dell’accordo sulla valutazione in dogana istituisce, sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (CCD), un comitato tecnico per la valutazione in dogana al fine di garantire, a livello tecnico, un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo.
A norma dell’allegato II, punto 2, lettera a), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana dei sistemi di valutazione in dogana dei suoi membri e di esprimere pareri consultivi in merito a soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.
A norma dell’allegato II, punto 2, lettera b), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di studiare, su richiesta, leggi, procedure e pratiche in materia di valutazione nella misura in cui si riferiscano all’accordo sulla valutazione in dogana, nonché di elaborare relazioni sui risultati di tali studi.
A norma dell’allegato II, punto 2, lettera d), dell’accordo sulla valutazione in dogana, il comitato tecnico per la valutazione in dogana è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la valutazione in dogana delle merci importate a fini doganali, le informazioni e i pareri richiesti da un membro del comitato tecnico per la valutazione in dogana o dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sulla la valutazione in dogana. Tali informazioni e pareri potranno assumere la forma di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi o strumenti analoghi.
L’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine istituisce, sotto gli auspici del CCD, un comitato tecnico per le regole di origine, che svolge il lavoro tecnico richiesto dalla parte IV e previsto dall’allegato I dell’accordo relativo alle regole in materia di origine.
A norma dell’allegato I, punto 1, lettera a), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine può esaminare i problemi tecnici specifici che si presentano nella gestione quotidiana delle regole in materia di origine dei suoi membri ed esprimere pareri consultivi in merito alle soluzioni appropriate, sulla base dei fatti presentati.
A norma dell’allegato I, punto 1, lettera b), dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, il comitato tecnico per le regole di origine è incaricato di fornire, su qualsiasi questione riguardante la determinazione dell’origine delle merci, le informazioni e i pareri richiesti da un membro del comitato tecnico per le regole di origine o dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo relativo alle regole in materia di origine.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi su qualsiasi questione relativa alla valutazione delle merci importate a fini doganali, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo sulla valutazione in dogana, in quanto tali strumenti potrebbeo essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione3 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione4, con riguardo al valore doganale delle merci e alla sua determinazione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine per quanto riguarda l’adozione di pareri consultivi, informazioni e pareri e strumenti analoghi, riguardanti la determinazione dell’origine delle merci, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi dell’accordo relativo alle regole in materia di origine, in quanto tali strumenti potrebbero essere tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 952/2013, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con riguardo all’origine delle merci e alla sua determinazione.
È nell’interesse dell’Unione che le posizioni espresse a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la valutazione delle merci importate a fini doganali, e che le posizioni da esprimere in sede di comitato tecnico per le regole di origine siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la determinazione dell’origine delle merci. È altresì nell’interesse dell’Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all’Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana e di comitato tecnico per le regole di origine.
Considerata la natura particolarmente tecnica delle questioni relative alla valutazione delle merci importate a fini doganali e alla determinazione dell’origine delle merci, il numero di questioni esaminate ogni anno in occasione delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e dai membri del comitato tecnico per la valutazione in dogana o del comitato tecnico per le regole di origine per tali riunioni nonché la conseguente necessità che la posizione dell’Unione tenga conto delle nuove informazioni presentate prima o durante tali riunioni e risponda in modo efficace, è opportuno adottare le misure necessarie, in conformità del principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), per l’ulteriore definizione della posizione dell’Unione.
In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Unione in sede di tali comitati, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell’OMD a garantire che i documenti di lavoro siano resi disponibili conformemente al relativo regolamento interno del comitato tecnico per la valutazione in dogana e del comitato tecnico per le regole di origine, in modo che tali documenti siano distribuiti almeno 30 giorni prima dell’apertura della riunione pertinente.
Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell’Unione sancita dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il periodo di applicazione della presente decisione dovrebbe essere limitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione, in sede di comitato tecnico per la valutazione in dogana istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, commenti, note esplicative, studi di casi, studi e strumenti analoghi riguardanti il valore in dogana delle merci importate a norma dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato tecnico per le regole di origine istituito sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane per quanto riguarda l’adozione e la preparazione di pareri consultivi, informazioni e pareri, e strumenti analoghi, concernenti la determinazione dell’origine delle merci a norma dell’accordo sulle regole di origine è stabilita conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione 1 dell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La definizione della posizione che l’Unione dovrà assumere a norma degli articoli 1 e 2 è effettuata in conformità della sezione 2 dell’allegato.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2030.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente C. Fitiris