Decisione della Commissione del 3 agosto 2026 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia C/2026/5089
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione1, in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,
Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
A norma della decisione (UE) 2026/1312 della Commissione3, la Commissione non ha sollevato obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE trasmessi da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fatto salvo quanto indicato nell’articolo 1, secondo comma, e nell’allegato di tale decisione.
Gli Stati membri e gli Stati EFTA-SEE hanno stabilito e notificato per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione4, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione5.
All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2026/1862 della Commissione6 è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima.
Con lettera del 24 luglio 2026, il Belgio ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 24 luglio 2026, la Bulgaria ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 24 luglio 2026, la Cechia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Danimarca ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 24 luglio 2026, la Germania ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 24 luglio 2026, l’Estonia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, l’Irlanda ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Grecia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 29 luglio 2026, la Spagna ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Francia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 27 luglio 2026, la Croazia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, l’Italia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 27 luglio 2026, Cipro ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Lettonia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 27 luglio 2026, la Lituania ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 30 luglio 2026, il Lussemburgo ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, l’Ungheria ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 27 luglio 2026, i Paesi Bassi hanno comunicato la loro tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 27 luglio 2026, l’Austria ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Polonia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, il Portogallo ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Romania ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 28 luglio 2026, la Slovenia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 24 luglio 2026, la Slovacchia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 24 luglio 2026, la Finlandia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Con lettera del 27 luglio 2026, la Svezia ha comunicato la sua tabella nazionale di assegnazione transitoria, per il periodo dal 2026 al 2030, di quote di emissioni a titolo gratuito, che riporta i quantitativi annui finali di quote di emissioni stabiliti sulla base dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/1122.
La Commissione dovrebbe ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione europea di inserire nel registro le tabelle nazionali di assegnazione in quanto ritiene che le tabelle notificate siano conformi alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione e alla decisione (UE) 2026/1312 della Commissione,
DECIDE:
Art. 1
La Commissione ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire nel registro le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia con i quantitativi annui finali per l’assegnazione transitoria di quote di emissioni a titolo gratuito per il periodo dal 2026 al 2030.
Art. 2
L’amministratore centrale del registro dell’Unione inserisce nel registro le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia che figurano, rispettivamente, negli allegati da I a XXVI.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2026 Per la Commissione Ekaterina Zaharieva Membro della Commissione