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Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1412 della Commissione del 26 giugno 2026 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 2,

La decisione 2011/278/UE della Commissione2 ha definito 54 parametri di riferimento che costituiscono la base dell’assegnazione gratuita (i «parametri di riferimento») e i rispettivi valori per il periodo dal 2013 al 2020. Il regolamento delegato (UE) 2019/3313 della Commissione ha sostituito la decisione 2011/278/UE, stabilendo punti di partenza identici per determinare i tassi di riduzione annuale in base ai quali aggiornare il valore di ciascun parametro di riferimento per il periodo dal 2021 al 2030.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/4474 della Commissione ha determinato i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. I valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 devono basarsi su un nuovo periodo di riferimento per quanto riguarda la presentazione dei dati e l’applicazione del tasso di riduzione annuale. È opportuno, pertanto, stabilire nel presente regolamento tali valori riveduti.

La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio5 al fine di allineare il sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS) al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio6 che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione7 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione8 e il regolamento delegato (UE) 2019/331 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione9. Di tali modifiche della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e del regolamento delegato (UE) 2019/331 si deve pertanto tenere conto per determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.

A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE, i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030 devono essere determinati sulla base delle informazioni sull’efficienza in termini di gas a effetto serra degli impianti comunicati a norma dell’articolo 11 di tale direttiva per gli anni 2021 e 2022. Per ciascun parametro di riferimento deve essere calcolato il livello medio dell’efficienza in termini di gas a effetto serra della produzione degli impianti nell’ambito di ciascun parametro di riferimento nel 2021 e nel 2022. Sulla base di un confronto tra il valore medio del 10 % degli impianti più efficienti nell’ambito di ciascun parametro di riferimento e i valori dei parametri di riferimento di cui all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331, devono essere determinati tassi di riduzione annuale per ciascun parametro di riferimento per il periodo di 14 anni dal 2007/2008 al 2021/2022. I tassi di riduzione annuale devono quindi essere usati per calcolare, mediante estrapolazione, le corrispondenti riduzioni dei valori dei parametri per il periodo di 20 anni dal 2007/2008 al 2027/2028. Conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera d), della direttiva 2003/87/CE, la riduzione applicata nell’arco dei 20 anni non dovrebbe essere inferiore al 6 % né superiore al 50 %. Ai fini dell’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici e i gas di sintesi si applicano disposizioni specifiche, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, quarto comma, che allinea la percentuale di adeguamento a quella applicabile ai parametri di riferimento per le raffinerie. Poiché la direttiva (UE) 2023/959 ha disaccoppiato l’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per le raffinerie e l’idrogeno, le disposizioni specifiche che allineano l’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per gli idrocarburi aromatici e i gas di sintesi a quello delle raffinerie non si applicano all’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per l’idrogeno.

A seguito della definizione riveduta di «emissioni» introdotta dalla direttiva (UE) 2023/959 e a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/389 della Commissione10, la metodologia per l’aggiornamento del parametro di riferimento per la soda deve tenere conto delle corrispondenti emissioni intermedie monitorate e comunicate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. A tal fine, per il periodo dal 2026 al 2030, tali emissioni dovrebbero essere aggiunte al valore del parametro di riferimento per la soda come fase finale del calcolo dopo applicazione del tasso di riduzione annuale nel periodo di estrapolazione di 20 anni.

Al fine di garantire la comparabilità con i precedenti esercizi di aggiornamento dei parametri di riferimento, per i parametri di riferimento di cui all’allegato I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, precedentemente interessati dalle norme sull’intercambiabilità combustibile/energia elettrica, l’efficienza media in termini di gas a effetto serra del 10 % degli impianti più efficienti la cui produzione rientra nell’ambito di ciascuno di tali parametri di riferimento dovrebbe tenere conto delle loro emissioni indirette derivanti dal consumo di energia elettrica, quando tale dato è utilizzato per determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030.

Poiché il regolamento delegato (UE) 2024/873 ha inoltre stabilito di includere il calore misurabile e non misurabile prodotto a partire dall’energia elettrica nei parametri di riferimento di calore e di combustibili, è opportuno tenerne conto nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento applicabili per il periodo dal 2026 al 2030.

Il regolamento delegato (UE) 2024/873 ha inoltre introdotto modifiche a una serie di parametri di riferimento per quanto riguarda le definizioni e i limiti del sistema. Tale regolamento ha pertanto esteso i parametri di riferimento per il minerale sinterizzato e per il clinker di cemento grigio e il clinker di cemento bianco rispettivamente ai prodotti alternativi contenenti minerale di ferro agglomerato e ai leganti idraulici alternativi. Ha inoltre incluso l’idrogeno prodotto dall’elettrolisi dell’acqua nel parametro di riferimento per l’idrogeno o l’ammoniaca. Tali modifiche dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.

Il regolamento delegato (UE) 2024/873 ha inoltre modificato il parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, aggiungendo alle definizioni dei prodotti contemplati e ai limiti del sistema nell’ambito di tale parametro di riferimento la produzione di acciaio che utilizza tecnologie di riduzione diretta. A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera e), della direttiva 2003/87/CE, la produzione di acciaio nell’ambito del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso che utilizza una tecnologia di riduzione diretta non deve essere presa in considerazione nel calcolo dell’efficienza media in termini di gas a effetto serra degli impianti per i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.

Gli Stati membri, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, hanno trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2024 l’elenco degli impianti contenente informazioni utili ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni. Per garantire che i valori dei parametri di riferimento si fondino su dati corretti, la Commissione ha effettuato controlli approfonditi sulla completezza e la coerenza dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni. Ove opportuno ha chiesto chiarimenti e correzioni alle autorità competenti. La Commissione ha inoltre intrattenuto scambi tecnici con i portatori di interessi al fine di garantire una consultazione approfondita in cui potessero esprimere i loro pareri specifici. A seguito di tale procedura è stato generato un insieme di dati accurati, coerenti e comparabili sull’efficienza in termini di gas a effetto serra di tutti gli impianti fissi disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE che hanno presentato una domanda di assegnazione gratuita a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/331. Questo insieme di dati di alta qualità è stato utilizzato per determinare i valori riveduti di ciascuno dei 54 parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.

Conformemente agli articoli 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE, diversi Stati membri hanno deciso di escludere impianti dall’EU ETS per il periodo dal 2026 al 2030 sulla base di tali disposizioni. Detti impianti non dovrebbero pertanto essere presi in considerazione al momento di determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento.

La direttiva (UE) 2023/959 ha modificato le descrizioni di alcune categorie di attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e ha quindi incluso ulteriori impianti nell’ambito di applicazione dell’EU ETS e nei suoi obblighi di monitoraggio e comunicazione a decorrere dal 1o gennaio 2024. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2024 rientra nell’EU ETS una serie di impianti supplementari, compresi impianti che erano in funzione prima di tale data. Poiché tali impianti sono entrati nell’EU ETS dopo gli anni 2021 e 2022, presi in considerazione per la trasmissione dei dati a norma dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, i dati comunicati da tali impianti per il periodo precedente a quello in cui sono stati assoggettati agli obblighi di monitoraggio e comunicazione non dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo dal 2026 al 2030.

Il regolamento delegato (UE) 2019/331 prevede norme volte a determinare le emissioni a livello di sottoimpianto onde garantire l’uniformità di trattamento delle emissioni legate alle importazioni, alle esportazioni e alla produzione interna di calore misurabile, gas di scarico contenenti carbonio e CO2 trasferito. A tal fine i fattori di emissione pertinenti sono stati calcolati usando i valori dei parametri di riferimento di calore e di combustibili, che a loro volta erano stati aggiornati applicando i tassi di riduzione annuale determinati. Per le importazioni di calore con fattori di emissione sconosciuti o non definiti chiaramente e per le esportazioni di calore è stato usato un valore di 40,5 tonnellate di CO2 equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale del 2,5 % al valore del parametro di riferimento di calore per il periodo di 14 anni dal 2007/2008 al 2021/2022. Per le esportazioni di gas di scarico, dal fattore di emissione effettivo del gas di scarico è stato sottratto un valore di 37,4 tonnellate di CO2 equivalente/TJ. Tale valore corrisponde al fattore di emissione del gas naturale (56,1 tonnellate di CO2 equivalente/TJ) moltiplicato per un fattore di 0,667, che riflette la differenza di efficienza tra l’uso del gas di scarico e l’uso del gas naturale come combustibile di riferimento. Per le importazioni di gas di scarico è stato usato un valore di 36,5 tonnellate di CO2 equivalente/TJ. Tale valore è stato ottenuto applicando un tasso di riduzione annuale del 2,5 % al valore del parametro di riferimento di combustibili per il periodo di 14 anni dal 2007/2008 al 2021/2022. Inoltre, quando l’energia elettrica è prodotta in un sottoimpianto, con modalità diverse dalla produzione intermedia di calore misurabile, è stato utilizzato un valore di 0,300 tonnellate di CO2 equivalente/MWh. Tale valore corrisponde al fattore di emissione medio a livello dell’UE per la produzione di energia elettrica.

Se, sulla base dei dati comunicati dagli impianti, non è stato possibile determinare in modo preciso e coerente le emissioni nei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, in particolare nel caso di sottoimpianti che importano o esportano prodotti intermedi la cui produzione rientra nei limiti di sistema di un altro parametro di riferimento di prodotto, l’efficienza in termini di gas a effetto serra dei sottoimpianti interessati non dovrebbe essere presa in considerazione nel determinare i valori riveduti dei parametri di riferimento. Questo vale per l’aggiornamento dei valori dei parametri di riferimento per i prodotti di raffineria, la ghisa allo stato fuso, la calce dolomitica sinterizzata, l’ammoniaca, il cracking con vapore, il fenolo/acetone e l’idrogeno.

La metodologia di attribuzione delle emissioni a diversi sottoimpianti stabilita nel regolamento delegato (UE) 2019/331 può risultare in efficienze negative in termini di gas a effetto serra laddove il calore prodotto usando un combustibile con un basso fattore di emissione sia esportato ad altri sottoimpianti o impianti. In questi casi è opportuno che l’efficienza in termini di gas a effetto serra del sottoimpianto sia azzerata ai fini della determinazione dei valori riveduti dei parametri di riferimento.

Per rispondere alle preoccupazioni espresse da alcuni settori industriali, parallelamente alla prossima revisione dell’ETS la Commissione presenterà una proposta distinta volta ad aumentare l’assegnazione gratuita determinata sulla base di parametri di riferimento alternativi per tenere maggiormente conto del potenziale di riduzione delle emissioni, e al contempo evitare l’applicazione del fattore di correzione transettoriale. I valori riveduti dei parametri di riferimento dovrebbero coprire le assegnazioni relative al periodo dal 1o gennaio 2026 al 31 dicembre 2030. Al fine di garantire un sostegno tempestivo ed efficace ai settori interessati, i parametri di riferimento alternativi riveduti dovrebbero poter essere applicati il prima possibile. A tal fine, la Commissione si adopererà per facilitare un rapido accordo tra i colegislatori sulla proposta.

Vista la necessità di garantire la certezza del diritto per l’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo 2026-2030, e in particolare per l’assegnazione gratuita per il 2026, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2026 al 2030 si applicano i valori riveduti dei parametri di riferimento elencati nell’allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen