Decisione (UE) 2026/2036 della Banca centrale europea del 21 agosto 2026 sulla delega del potere di adottare decisioni relative a modifiche sostanziali dei sistemi di rating per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito (BCE/2026/19)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 143, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi2, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e),
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)3, in particolare l’articolo 4,
Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, in quanto autorità competente per i soggetti vigilati significativi, è responsabile della concessione dell’autorizzazione preventiva ai soggetti vigilati significativi per modifiche sostanziali dell’ambito di applicazione di un sistema di rating che il soggetto è stato autorizzato a utilizzare, o di un sistema di rating che il soggetto è stato autorizzato a utilizzare in conformità all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 529/20144 della Commissione.
La BCE, in quanto autorità competente, è tenuta ad adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni sull’autorizzazione preventiva, nei confronti dei soggetti vigilati significativi, ad apportare modifiche sostanziali all’ambito di applicazione di un sistema di rating o a un sistema di rating per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di credito. Al fine di agevolare il processo decisionale è necessaria una decisione di delega per l’adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un’istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali5.
È opportuno che la delega di poteri decisionali sia limitata e proporzionata e che l’ambito della delega sia chiaramente definito.
Per garantire un’attuazione anticipata delle proposte di modifica o estensione sostanziale ai sistemi di rating, riducendo in tal modo il tempo necessario al soggetto vigilato per attuare la modifica o la estensione sostanziale proposta, è opportuno che le decisioni che concedono l’autorizzazione per un’attuazione anticipata delle modifiche e delle estensioni sostanziali ai sistemi di rating possano essere adottate come decisioni delegate sulla base dei criteri stabiliti nella presente decisione.
Al fine di garantire un processo decisionale più rapido sulle decisioni relative alle modifiche o alle estensioni sostanziali ai sistemi di rating a seguito di un’indagine preliminare da parte della BCE, è opportuno che le decisioni che concedono l’autorizzazione ad attuare modifiche o estensioni sostanziali ai sistemi di rating con un’indagine preliminare da parte della BCE possano essere adottate mediante decisione delegata sulla base dei criteri stabiliti nella presente decisione.
La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) precisa la procedura da osservare per l’adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull’esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
Ove i criteri per l’adozione di una decisione delegata non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea6. Inoltre, la procedura di non obiezione dovrebbe essere utilizzata anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri di valutazione per le decisioni relative a modifiche sostanziali all’ambito di applicazione di un sistema di rating o a un sistema di rating a causa della complessità della valutazione o della delicatezza della questione, nonché qualora l’esito della pertinente valutazione incida direttamente su una altra decisione e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti. Nel caso delle decisioni di cui all’articolo 4, la delicatezza di un caso implica che l’attuazione anticipata non si applicherà e, pertanto, sarà effettuata un’apposita valutazione prudenziale prima di presentare il progetto di decisione al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo per l’adozione secondo la procedura di non obiezione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) per «metodo basato sui rating interni» (metodo IRB) si intende il metodo di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, di tale regolamento;
2) per «modifiche o estensioni sostanziali ai sistemi di rating» si intendono le modifiche dell’ambito di applicazione di un sistema di rating o di un sistema di rating considerate sostanziali a norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014;
3) per «decisione che concede l’autorizzazione all’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali ai sistemi di rating» si intende una decisione della BCE con la quale la BCE concede l’autorizzazione preventiva per l’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali dell’ambito di applicazione di un sistema di rating o di un sistema di rating ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014;
4) per «decisione che concede l’autorizzazione ad attuare modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating a seguito di un’indagine» si intende una decisione della BCE con la quale la BCE stessa concede l’autorizzazione preventiva ad attuare modifiche o estensioni sostanziali all’ambito di applicazione di un sistema di rating o a un sistema di rating in conformità all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 a seguito di un’indagine preliminare condotta dalla BCE;
5) per «fascicolo di domanda» si intende la domanda presentata dal soggetto vigilato alla BCE per l’autorizzazione ad attuare le modifiche sostanziali o le estensioni proposte e i documenti pertinenti a sostegno della richiesta, tra cui il questionario di autovalutazione e la verifica indipendente della domanda da parte della funzione di convalida interna o della funzione di audit interno.
6) per «funzione di convalida interna», si intende la funzione o l’unità operativa del soggetto vigilato incaricata di convalidare l’accuratezza e la coerenza dei sistemi di rating, dei processi e la stima di tutti i parametri di rischio pertinenti indipendentemente dalla funzione o dall’area operativa del soggetto vigilato responsabile del processo di elaborazione, al fine di garantire che i sistemi di rating siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti;
7) per «funzione di audit interno» si intende la funzione o l’area operativa del soggetto vigilato che controlla ed esamina i dispositivi, i processi e i meccanismi interni per accertare che siano solidi ed efficaci, attuati e applicati in modo uniforme;
8) per «questionario di autovalutazione» si intende un documento strutturato reperibile sul sito Internet della BCE, che deve essere compilato dal soggetto vigilato, in cui si spiega in che modo la modifica o l’estensione sostanziale proposta soddisfa i requisiti normativi applicabili e affronta le carenze sostanziali individuate nella versione attuale del sistema di rating;
9) per «carenza sostanziale che comporta una modifica sostanziale in un sistema di rating» si intende un vizio di un sistema di rating, rilevato dalla BCE o dalla funzione di convalida interna o dalla funzione di audit interno, la cui correzione richiede l’attuazione di una conseguente modifica sostanziale di tale sistema di rating;
10) per «importo dell’esposizione ponderato per il rischio» si intende l’importo risultante dall’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio assegnati al rischio di credito per le esposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
11) per «obbligo» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che impone al soggetto vigilato un obbligo in conformità all’articolo 5;
12) per «limitazione» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che limita o modifica l’uso consentito di un sistema di rating, anche imponendo una soglia minima a taluni valori determinati sulla base del risultato del sistema di rating per il quale è richiesta l’autorizzazione ad attuare la modifica o l’estensione sostanziale;
13) per «condizione» si intende una disposizione accessoria a una decisione di vigilanza che sospende gli effetti di tale decisione subordinatamente al verificarsi di un evento specifico;
14) per «decisione delegata» si intende una decisione delegata come definita all’articolo 3, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
15) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni che autorizzano l’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating e decisioni che autorizzano l’attuazione di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating a seguito di un’indagine;
16) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
17) per «decisione negativa» si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione come richiesta dal soggetto vigilato. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni, obblighi o limitazioni è da considerare una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) garantiscano che il soggetto vigilato risponda ai requisiti del pertinente diritto dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 e all’articolo 5, paragrafo 1; b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che il soggetto vigilato deve soddisfare ai sensi del diritto dell’Unione, ovvero richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti; oppure c) siano state preventivamente accettate per iscritto dal soggetto vigilato;
18) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) quando, per quanto riguarda le decisioni disciplinate all’articolo 4, le funzioni di convalida interna o di audit interno del soggetto vigilato non sono considerate dalla BCE sufficientemente complete ed efficaci per garantire il rispetto dei requisiti normativi oppure le carenze sostanziali esistenti che comportano la modifica sostanziale di un sistema di rating non sono state adeguatamente risolte; b) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; c) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; d) il progetto di decisione, una volta adottato, può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; ovvero e) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.
19) per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)7;
20) per «gruppo vigilato» o «gruppo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
21) per «guida della BCE» si intende un documento, adottato dal Consiglio direttivo su proposta del Consiglio di vigilanza, che è pubblicato sul sito Internet della BCE e che fornisce orientamenti sull’interpretazione dei requisiti giuridici adottata dalla BCE.
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione precisa i criteri per la delega di poteri decisionali ai capi di unità operative della BCE per l’adozione di talune decisioni relative a modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell’adozione di decisioni che autorizzano l’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating e di decisioni che autorizzano l’attuazione di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating a seguito di un’indagine.
Art. 3 Delega delle decisioni sull’autorizzazione preventiva ad attuare modifiche o estensioni sostanziali ai sistemi di rating
1. In conformità all’articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi di unità operative, nominati dal Comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni che concedono l’autorizzazione per l’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali ai sistemi di rating che soddisfano i criteri di delega di cui all’articolo 4.
2. In conformità all’articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi di unità operative, nominati dal Comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni che concedono l’autorizzazione ad attuare modifiche o estensioni sostanziali ai sistemi di rating a seguito di un’indagine che soddisfano i criteri di cui all’articolo 5.
3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere adottate mediante decisione delegata qualora la valutazione prudenziale di tali decisioni abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata secondo la procedura di non obiezione, o qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che siano adottate secondo la procedura di non obiezione.
4. Le decisioni negative sull’attuazione anticipata di modifiche ed estensioni sostanziali dei sistemi di rating e le decisioni negative su modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating a seguito di un’indagine non possono essere adottate mediante decisione delegata.
Art. 4 Criteri per l’adozione di decisioni delegate sull’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating
1. Le decisioni che autorizzano l’attuazione anticipata di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) il fascicolo di domanda è completo;
b) il fascicolo di domanda contiene una verifica o una valutazione della domanda effettuata dalla funzione di convalida interna o dalla funzione di audit interno del soggetto vigilato che conclude quanto segue:
i) la modifica sostanziale del sistema di rating descritta nel questionario di autovalutazione compilato dal soggetto vigilato soddisfa i requisiti pertinenti, ossia che non sono state rilevate carenze sostanziali che comportano una modifica sostanziale del sistema di rating; e
ii) sono stati adempiuti gli obblighi derivanti da precedenti decisioni della BCE relative al sistema di rating oggetto della domanda;
c) il soggetto vigilato accetta per iscritto nella domanda di applicare una limitazione, sotto forma di una soglia minima ai suoi requisiti patrimoniali, come ulteriormente precisato ai paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi;
d) il soggetto vigilato accetta per iscritto di essere pronto ad attuare la modifica sostanziale o l’estensione proposta entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di concessione dell’autorizzazione.
2. Qualora sia richiesta una modifica sostanziale, la soglia minima di cui al paragrafo 1, lettera c), è applicata a tutte le esposizioni appartenenti all’ambito di applicazione del sistema di rating per il quale è richiesta l’autorizzazione alla modifica sostanziale. La soglia minima è applicata al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;
3. La soglia minima si applica al rapporto tra l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e il valore dell’esposizione sottostante ed è calcolata come il valore più elevato tra i seguenti:
a) il fattore di ponderazione del rischio calcolato utilizzando il sistema di rating, compresa la modifica sostanziale;
b) 0,98 volte il fattore di ponderazione del rischio determinato a norma del paragrafo 5.
4. Qualora sia richiesta un’estensione sostanziale, la soglia minima di cui al paragrafo 1 è determinata e applicata separatamente a livello di ciascuna unità operativa supplementare, di ciascun tipo supplementare di prodotto o di debitore ovvero di esposizioni supplementari collegate alla decisione di prestito di un terzo rispetto al gruppo, a cui si chiede di estendere l’ambito di applicazione di ciascun sistema di rating. La soglia minima è applicata al rapporto tra l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e il valore dell’esposizione sottostante ed è calcolata come il valore più elevato tra i seguenti:
a) il fattore di ponderazione del rischio calcolato per l’intero sistema di rating, compresa l’unità operativa per la quale è richiesta l’estensione sostanziale;
b) il fattore di ponderazione del rischio determinato a norma del paragrafo 6.
5. Ai fini del calcolo della soglia minima di cui al paragrafo 3, il soggetto vigilato informa la BCE, all’interno del fascicolo di domanda, del fattore di ponderazione del rischio relativo a ciascun sistema di rating per il quale è richiesta la modifica sostanziale alla fine dell’ultimo trimestre precedente la data di presentazione del fascicolo di domanda alla BCE.
6. Ai fini del calcolo della soglia minima di cui al paragrafo 4, il soggetto vigilato, alla fine dell’ultimo trimestre precedente la presentazione della domanda alla BCE e all’interno del fascicolo di domanda, informa la BCE del rapporto tra l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio e il sottostante valore dell’esposizione relativo a ciascuna unità operativa supplementare, a ciascun tipo supplementare di prodotto o di debitore ovvero a esposizioni supplementari collegate alla decisione di prestito di un terzo rispetto al gruppo, a cui si chiede di estendere l’ambito di applicazione di ciascun sistema di rating, secondo il metodo di calcolo usato per le esposizioni supplementari prima dell’estensione.
7. Se il fascicolo di domanda consiste sia in una modifica sostanziale sia in un’estensione sostanziale dell’ambito di applicazione di un sistema di rating, la limitazione applicata dal soggetto vigilato a tale ambito sarà la più elevata tra le soglie minime determinate ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
Art. 5 Criteri per l’adozione di decisioni delegate su modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating a seguito di un’indagine
1. Le decisioni che autorizzano l’attuazione di modifiche o estensioni sostanziali dei sistemi di rating a seguito di un’indagine sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a) la modifica o l’estensione sostanziale proposta ha ricevuto una valutazione positiva da parte della BCE;
b) il coefficiente di capitale primario di classe 1 a livello consolidato del soggetto vigilato, dopo l’attuazione della modifica o dell’estensione sostanziale proposta al sistema di rating, non aumenta o diminuisce di oltre 20 punti base misurati a livello dell’ambito di applicazione del sistema di rating pertinente;
c) la decisione non impone limitazioni o condizioni;
d) se la decisione impone obblighi, il soggetto vigilato ha preventivamente accettato per iscritto tali obblighi e gli obblighi sono conformi a tutti gli elementi seguenti:
i) se del caso, gli obblighi impongono al soggetto vigilato di migliorare i propri sistemi di rating, l’uso del metodo IRB, il processo di rating e di assegnazione delle esposizioni, il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle esposizioni a perdite, i dati e la documentazione, la quantificazione del rischio, l’individuazione dei default, l’infrastruttura informatica o le tecniche di attenuazione del rischio di credito in conformità alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, richiesti dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e interpretati conformemente ai pertinenti orientamenti dell’Autorità bancaria europea e alle guide della BCE;
ii) se del caso, gli obblighi impongono al soggetto vigilato di migliorare le proprie attività di governance, controllo o convalida conformemente alla parte tre, titolo II, i capi 3 e 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, come richiesto dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione, interpretate conformemente ai pertinenti orientamenti dell’Autorità bancaria europea e alle guide della BCE;
iii) gli obblighi fissano termini che vanno da un minimo di 3 mesi a un massimo di 36 mesi;
2. I criteri di cui al paragrafo 1 si applicano anche quando il fascicolo di domanda consiste sia in una modifica sostanziale che in un’estensione sostanziale.
Art. 6 Disposizione transitoria
La presente decisione non si applica nel caso in cui la domanda sia stata inoltrata alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 agosto 2026 La presidente della BCE Christine Lagarde