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Decisione di esecuzione (UE) 2026/2056 della Commissione dell’8 settembre 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2026) 6469] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, in particolare durante le migrazioni autunnali e primaverili dei volatili migratori, quando questi ultimi possono diffonderli su lunghe distanze. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività, vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti di questo tipo.

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, tra cui l’HPAI. In particolare, l’articolo 21 del medesimo regolamento delegato stabilisce che, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A in uno stabilimento, l’autorità competente è tenuta a istituire immediatamente una zona soggetta a restrizioni comprendente una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione3, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

In particolare, gli articoli 2, 3 e 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabiliscono che, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI, le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni da istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione e le misure da applicare in tali zone, in conformità al medesimo regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate in tale allegato.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato modificato da ultimo con la decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione4 a seguito della comparsa di un focolaio di HPAI in Svezia, in uno stabilimento in cui era detenuto pollame.

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1958, la Bulgaria e la Francia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in tali Stati membri, in stabilimenti in cui era detenuto pollame. In particolare, tali notifiche riguardavano un focolaio nella regione di Plovdiv in Bulgaria e un focolaio nel dipartimento di Maine-et-Loire in Francia.

A seguito della comparsa di questi recenti focolai, la Bulgaria e la Francia hanno adottato le misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

La Commissione ha esaminato le misure di controllo delle malattie adottate dalla Bulgaria e dalla Francia e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite a seguito di tali recenti focolai di HPAI in detti Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui i focolai sono stati confermati.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Bulgaria e la Francia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Bulgaria e la Francia. Pertanto le aree interessate dai recenti focolai di HPAI dovrebbero ora essere elencate come zone di protezione e di sorveglianza in Bulgaria e Francia, per tenere conto dei confini di tali zone istituite da detti Stati membri nonché della durata prevista delle misure da applicare nelle summenzionate zone, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 si applica fino al 30 settembre 2026. La durata delle misure applicabili nelle zone di sorveglianza istituite dalla Bulgaria e dalla Francia a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 si estende tuttavia oltre il 30 settembre 2026.

L’epidemiologia dell’HPAI nei volatili selvatici è cambiata negli ultimi anni e i virus dell’HPAI sono ora rilevati in un numero sempre maggiore di specie di volatili selvatici, il che aumenta il rischio di diffusione di tali virus all’interfaccia tra i volatili selvatici e il pollame o i volatili in cattività. Inoltre, a differenza del passato, i virus dell’HPAI sono ora presenti negli uccelli selvatici in alcune parti dell’Unione durante tutto l’anno, e non solo durante le stagioni migratorie degli uccelli migratori. Di conseguenza, alcuni Stati membri hanno confermato la presenza di focolai di HPAI in volatili detenuti anche durante i mesi estivi, dopo la fine della stagione migratoria primaverile, e prima dell’inizio della successiva stagione migratoria autunnale.

È pertanto opportuno sopprimere il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447, tenuto conto degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda l’HPAI nei volatili selvatici e dei corrispondenti rischi persistenti per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata:

  1. 1. l’articolo 5 è soppresso;

  2. 2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione