Decisione (PESC) 2026/2283 del Consiglio del 12 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vito il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/8491.
L’11 settembre 2017, nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2375 (2017), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha deciso di vietare l’apertura, il mantenimento e l’esercizio di tutte le imprese in partecipazione o le entità cooperative con entità o persone della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC).
Il 22 dicembre 2017, nell’UNSCR 2397 (2017), l’UNSC ha riconosciuto che i proventi del commercio di merci settoriali della RPDC nonché le entrate generate dai lavoratori della RPDC all’estero, fra l’altro, contribuiscono ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari e ai missili balistici. L’UNSC ha deciso di chiedere il rimpatrio di tutti i lavoratori della RPDC all’estero, a norma del diritto nazionale e internazionale applicabile. Inoltre, l’UNSC ha deciso di incrementare le misure restrittive esistenti in una serie di settori, fra cui la fornitura, la vendita o il trasferimento alla RPDC di petrolio greggio e di tutti i prodotti petroliferi raffinati.
Il 19 dicembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui ha sottolineato che la RPDC deve conformarsi agli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, abbandonando in modo completo, verificabile e irreversibile tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti, e deve cessare tutte le attività connesse. Ha ribadito inoltre che la RPDC non potrà mai avere e mai avrà lo status di Stato dotato di armi nucleari conformemente al trattato di non proliferazione. In tale dichiarazione, l’Unione ha esortato la RPDC e la Russia ad astenersi da qualsiasi scambio di attrezzature militari, tecnologie missilistiche o munizioni e a rispettare le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vietano chiaramente qualsiasi esportazione o importazione di armi che coinvolga la RPDC. L’Unione ha altresì condannato qualsiasi sostegno militare della RPDC alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ha ribadito la propria profonda preoccupazione per le segnalazioni di trasferimenti di armi dalla RPDC verso la Russia.
Il 31 maggio 2024 l’alto rappresentante, insieme ai ministri degli Affari esteri di Australia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Repubblica di Corea e al segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, ha formulato una dichiarazione comune in cui ha espresso grande preoccupazione per l’approfondimento della cooperazione tra la RPDC e la Russia, in flagrante violazione di varie UNSCR, e ha condannato il fatto che la Russia abbia posto il veto a un’UNSCR che avrebbe prorogato il mandato del gruppo di esperti delle Nazioni Unite a sostegno del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma dell’UNSCR 1718 (2006), cercando in tal modo di privare tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite delle informazioni e degli orientamenti obiettivi e indipendenti necessari per attuare le UNSCR vincolanti relative alla RPDC.
Il 30 ottobre 2024 l’alto rappresentante ha formulato una dichiarazione in cui ha affermato che la presenza sul territorio russo di diverse migliaia di soldati della RPDC che collaborano con il comparto militare russo rappresenta una flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e di numerose UNSCR.
Il 31 ottobre 2024 l’alto rappresentante ha formulato una dichiarazione in cui ha condannato il lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della RPDC, avvenuto tale giorno, e ha invitato tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, specialmente i membri dell’UNSC, a garantire la piena attuazione delle sanzioni ONU e a esortare la RPDC a porre fine alle sue azioni illegali, ad astenersi da ulteriori escalation delle tensioni militari e a tornare alla diplomazia.
Nelle sue conclusioni del 18 giugno 2026, il Consiglio europeo ha condannato fermamente il dispiegamento di forze militari della RPDC nella guerra contro l’Ucraina, nonché il sostegno militare che la RPDC, l’Iran e la Bielorussia continuano a fornire alla Russia.
Il Consiglio è seriamente preoccupato per il proseguimento delle attività connesse al nucleare e ai missili balistici da parte della RPDC in violazione e palese inosservanza delle pertinenti UNSCR, nonché per l’ulteriore approfondimento della cooperazione tra RPDC e Russia, compresi l’impiego di lavoratori della RPDC in Russia, l’istituzione di imprese commerciali in partecipazione e il commercio di «armi in cambio di petrolio» tra RPDC e Russia. Tale cooperazione tra RPDC e Russia comporta una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e viola le sanzioni imposte dall’UNSC.
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che tre persone e quattro entità che aiutano a eludere le sanzioni delle Nazioni Unite e violano le sanzioni imposte dall’UNSC, che sono responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa o che li sostengono, li promuovono o sono coinvolte in forniture che potrebbero contribuirvi debbano essere incluse negli elenchi delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente K. Kallas