Decisione di esecuzione (UE) 2026/2284 della Commissione del 15 ottobre 2026 che stabilisce la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l’inserimento, l’aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione nel sistema d’informazione Schengen a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione1, in particolare l’articolo 79, paragrafo 7,
I regolamenti (UE) 2018/18602, (UE) 2018/18613 e (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono le condizioni relative all’istituzione, all’esercizio e all’uso del sistema di informazione Schengen (SIS).
Il regolamento (UE) 2022/1190 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha introdotto norme riguardanti le segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione nel sistema d’informazione Schengen. Ciò dovrebbe permettere agli Stati membri di inserire dette segnalazioni nel SIS, su proposta di Europol e sulla base di informazioni ricevute da paesi terzi e organizzazioni internazionali, al fine di rendere disponibili, direttamente e in tempo reale, agli agenti di prima linea negli Stati membri tali segnalazioni su persone coinvolte in forme gravi di criminalità o nel terrorismo.
Dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/1190, la Commissione, gli Stati membri, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) hanno completato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per attuare le nuove norme in modo da permettere l’inserimento nel SIS di segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione e gli aggiornamenti necessari per lo scambio di informazioni supplementari.
La Commissione ha verificato che gli atti di esecuzione necessari per il funzionamento della segnalazione informativa siano stati adottati; che eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di tutte le attività di collaudo relative al SIS centrale (CS-SIS) e all’interazione tra CS-SIS e sistemi nazionali (N.SIS); che gli Stati membri ed Europol abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e procedurali necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del regolamento (UE) 2018/1862 quale modificato dal regolamento (UE) 2022/1190.
È pertanto opportuno stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l’inserimento, l’aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione nel SIS conformemente all’articolo 37 bis del regolamento (UE) 2018/1862.
Dato che i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2022/1190 si basano sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tali regolamenti nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.
L’Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio5, in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio6.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio8.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio10.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen11 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio12.
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.
Dato che la Commissione deve fissare la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono iniziare l’inserimento, l’aggiornamento e la cancellazione delle segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione, non è necessario prevedere un periodo di tempo intermedio tra la data di pubblicazione e la data di entrata in vigore della presente decisione. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le segnalazioni informative su cittadini di paesi terzi nell’interesse dell’Unione possono essere inserite, aggiornate e cancellate nel sistema d’informazione Schengen (SIS) a norma del regolamento (UE) 2018/1862 a decorrere dal 15 ottobre 2026.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen