Decisione (PESC) 2026/2366 del Consiglio del 26 ottobre 2026 che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
Il 28 febbraio 2022, in risposta alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/3382, che ha istituito una misura di assistenza per il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
Il 18 marzo 2024, sulla base di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per istituire un Fondo di assistenza all'Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/8903, che modifica la decisione (PESC) 2021/509 al fine di aumentare il massimale finanziario globale dell'EPF di 5000000000 di EUR nel 2024 (a prezzi correnti), un importo specificamente destinato all'Ucraina, e allo scopo di garantire all'Ucraina un sostegno militare sostenibile e prevedibile.
Il 26 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/23644, incrementando l'importo di riferimento finanziario della misura di assistenza a norma della decisione (PESC) 2022/338 di 1798856325,22 EUR arrivando a 5918856325,22 EUR. Alla luce della guerra di aggressione in corso della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 2179060000,00 EUR a titolo del Fondo di assistenza all'Ucraina per coprire il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, anche per la copertura delle richieste di rimborso esistenti comunicate alla cellula di coordinamento dello Stato maggiore dell'Unione europea prima del 18 marzo 2024, data di istituzione del Fondo di assistenza all'Ucraina, e fino al 15 novembre 2024.
Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/14705, che ha modificato la decisione 2014/512/PESC6 al fine di prevedere che i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1000000 EUR siano tenuti a versare un contributo finanziario pari al 99,7 % degli utili netti straordinari derivanti dal blocco di beni russi accumulati dal 15 febbraio 2024. Tale decisione prevede che una percentuale specifica degli importi del contributo finanziario versato all'Unione, da riesaminare annualmente, debba essere utilizzata per sostenere l'Ucraina attraverso l'EPF.
Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha altresì adottato la decisione (PESC) 2024/14717, sull'assegnazione degli importi del contributo finanziario versato all'EPF a norma della decisione (PESC) 2024/1470. Tale decisione specifica che gli importi assegnati all'EPF a norma della decisione (PESC) 2024/1470 devono essere destinati a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine e che l'assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza deve essere determinata e revisionata periodicamente dal comitato dello strumento istituito a norma della decisione (PESC) 2021/509 conformemente a un orientamento strategico ad hoc fornito dal comitato politico e di sicurezza conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509. La presente misura di assistenza dovrebbe rimanere disponibile per le future assegnazioni degli importi ricevuti.
Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio8, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:
1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La durata della misura di assistenza è di 82 mesi dall'adozione della presente decisione.» ;
2) l'articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 8097916325,22 EUR.» ;
b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 8097916325,22 EUR a seguito dell'adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino al 15 novembre 2024: a) l'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 446374895,54 EUR; b) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1386484776,34 EUR; c) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 654326601,50 EUR; d) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 10 febbraio 2023 è fissato a 473000113,21 EUR; e) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 febbraio 2023 e il 18 marzo 2023 è fissato a 159813613,41 EUR; f) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 19 marzo 2023 e il 15 aprile 2023 è fissato a 303502675,17 EUR; g) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 16 aprile 2023 e il 23 dicembre 2023 è fissato a 1926312719,65 EUR; h) l'importo massimo di 2179060000,00 EUR è ammissibile per il periodo dal 24 dicembre 2023 al 15 novembre 2024; i) oltre agli importi di cui alle lettere da a) a h), dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 è ammissibile l'importo massimo di 569040930,40 EUR per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili; j) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.» ;
c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Fatto salvo l'esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e la durata di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione, la presente misura di assistenza rimane disponibile per l'assegnazione degli importi ricevuti dall'EPF a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio9.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente M. Heydon