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Decisione (PESC) 2026/2449 del Consiglio del 29 ottobre 2026 relativa a una misura di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Mauritania

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio1 istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

La Mauritania è un partner fondamentale per le iniziative regionali, europee e internazionali volte a rafforzare la pace e lo sviluppo nella regione del Sahel. Il paese è fortemente impegnato nella lotta contro la migrazione irregolare lungo la rotta dell’Africa occidentale. L’Unione intrattiene un partenariato solido con il governo della Mauritania, con l’obiettivo di conseguire uno sviluppo a lungo termine attraverso un approccio globale e integrato.

Il 19 maggio 2026 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta da parte della Mauritania affinché l’Unione assista le forze armate del paese nell’approvvigionamento di attrezzature essenziali per rafforzarne le capacità.

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio2, e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.

È istituita una misura di assistenza a favore della Mauritania («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

La misura di assistenza ha gli obiettivi seguenti:

  1. a) rafforzare la cooperazione tra l’Unione e il beneficiario nel settore della sicurezza e della difesa;

  2. b) rafforzare le capacità militari e di difesa complessive del beneficiario;

  3. c) sostenere lo sviluppo delle capacità di sorveglianza delle forze armate del beneficiario in prossimità delle frontiere del beneficiario;

  4. d) sostenere il rafforzamento della conoscenza situazionale del beneficiario e, di conseguenza, della sua capacità di proteggere il territorio nazionale da minacce esterne, compresi gruppi armati e attività illegali, e di proteggere la sua sovranità territoriale;

  5. e) migliorare le condizioni di sicurezza per la popolazione civile;

  6. f) migliorare la stabilità del paese e della regione.

2.

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza:

mezzi di sorveglianza.

La misura di assistenza finanzia inoltre forniture, lavori infrastrutturali e servizi connessi, compresa la formazione, ove necessario.

3. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20000000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

Art. 3 Accordi con il beneficiario

1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantirne il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

  1. a) il rispetto, da parte delle unità sostenute nell’ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

  2. b) l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

  3. c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

  4. d) che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti al termine del loro ciclo di vita senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Art. 4 Attuazione

1. L’alto rappresentante è incaricato di garantire l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF e con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza a titolo dell’EPF.

2. L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1 della presente decisione è effettuata dall’Economat des Armées (EdA) a norma dell’articolo 37 della decisione (PESC) 2021/509.

Art. 5 Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti all’articolo 3 e per contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Mauritania sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:

  1. a) verifica della consegna, nel cui quadro i certificati di consegna dell’EPF devono essere firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;

  2. b) presentazione di relazioni sull’inventario, nel cui quadro il beneficiario deve riferire annualmente in merito all’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

  3. c) visite in loco, nel cui quadro il beneficiario deve concedere all’alto rappresentante e ai revisori dell’EPF l’accesso per effettuare controlli in loco e audit dell’EPF, su richiesta.

3. Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Art. 6 Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L’amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Art. 7 Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

2. Il CPS può raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2026 Per il Consiglio Il presidente D. O’Brien