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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1973 relativa a disposizioni generali in merito alla differenziazione regionale di talune misure previste dalle direttive del 17 aprile 1972 sulla riforma dell'agricoltura (73/440/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture2, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura3, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che qualora gli Stati membri si servano della facoltà di non applicare in talune zone l'insieme o alcune delle misure previste dalla direttiva 72/159/CEE e dalla direttiva 72/160/CEE, è necessario che cio avvenga unicamente nelle zone in cui o la maggior parte dell'agricoltura ha già realizzato l'obiettivo di un reddito comparabile o le superfici prima utilizzate sul piano agricolo devono essere destinate a un'altra utilizzazione;

considerando che la facoltà di non applicare l'insieme o alcune delle misure previste dalla direttiva 72/161/CEE deve, per la stretta connessione di quest'ultima con le direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, essere limitata alle zone nelle quali gli Stati membri non applicano nessuna di queste due direttive;

considerando che, qualora gli Stati membri differenzino secondo le zone l'importo degli incentivi finanziari previsti nella direttiva 72/159/CEE, è necessario che tengano conto della portata dello sforzo di ammodernamento che l'agricoltura delle varie zone deve fare e che, a tale scopo, prendano particolarmente in considerazione le difficoltà finanziarie delle aziende delle zone caratterizzate da un basso reddito agricolo e le difficoltà risultanti dalla forte disparità fra l'attuale reddito agricolo di tali aziende e l'obiettivo di reddito da realizzare;

considerando che, qualora gli Stati membri differenzino secondo le zone l'importo degli incentivi finanziari previsti nella direttiva 72/160/CEE, è necessario ch'essi tengano conto sia del fabbisogno di ogni zona in terre da liberare, risultante dalla portata dello sforzo di ammodernamento che l'agricoltura delle varie zone deve fare, sia della necessità di ristabilire un equilibrio adeguato fra le varie categorie di età degli imprenditori agricoli;

considerando che, qualora gli Stati membri accentuino secondo le zone le azioni previste nella direttiva 72/161/CEE, volte alla creazione ed allo sviluppo di servizi d'informazione socio-economica in agricoltura, è necessario che essi tengano conto della portata dello sforzo che le varie zone devono fare per raggiungere gli obiettivi della riforma dell'agricoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1. Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/159/CEE e l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/160/CEE, le zone in questione devono soddisfare alla condizione che almeno il 75 % della superficie agricola utilizzata della zona coltivata da imprenditori a titolo principale si trovi fin d'ora in aziende che soddisfano alle condizioni di reddito stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE.

2. Gli Stati membri possono applicare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/160/CEE

  1. a) nelle zone che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1,

  2. b) per quanto concerne il premio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 72/160/CEE, nelle zone in cui, durante un periodo di riferimento di almeno un anno, la superficie liberata in applicazione di tale direttiva ha potuto essere utilizzata per almeno il 70 % soltanto in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3.

E altresi possibile applicare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/159/CEE e l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/160/CEE, o soltanto la prima di queste disposizioni, qualora in virtù di una decisione di carattere pubblico la zona non sia più destinata ad essere utilizzata sul piano agricolo e quindi venga a mancare la finalità del miglioramento delle strutture agricole.

In caso d'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/159/CEE alle condizioni di cui al primo comma, lo Stato membro si astiene dall'applicare l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva citata.

4. L'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino o dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 72/161/CEE è limitata alle zone nelle quali gli Stati membri non applicano né la direttiva 72/159/CEE né la direttiva 72/160/CEE.

Art. 2

Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 72/159/CEE, essi tengono conto della portata dello sforzo di ammodernamento che l'agricoltura delle varie zone deve fare specialmente per

— il basso livello del reddito agricolo o

— la forte disparità fra il reddito agricolo e il reddito comparabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/159/CEE.

Art. 3

1. Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 72/160/CEE, essi tengono conto del fabbisogno di terre da liberare risultante dalla portata dello sforzo di ammodernamento che l'agricoltura delle varie zone deve fare. A tal fine, essi prendono in considerazione in particolare

— il basso livello del reddito agricolo o

— la forte disparità fra il reddito agricolo e il reddito comparabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE.

2.

La fissazione differenziata degli importi secondo le zone si applica alle misure previste nella direttiva 72/160/CEE a beneficio degli imprenditori di età superiore ai 65 anni, o degli imprenditori di età compresa tra 55 e 65 anni, o degli imprenditori di età inferiore a 55 anni, oppure di queste tre categorie o di due di esse.

Gli Stati membri fissano tali importi tenendo conto degli squilibri nella ripartizione della popolazione agricola per categorie di età.

Art. 4

Qualora gli Stati membri applichino l'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino o l'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino della direttiva 72/161/CEE, essi accentuano le azioni che tendono alla creazione e allo sviluppo di servizi per l'informazione socio-economica o la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, a favore delle zone caratterizzate in particolare

— dal basso livello del reddito agricolo o

— dalla forte disparità fra il reddito agricolo e il reddito comparabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE.

Art. 5

Ciascuno Stato membro delimita le zone ai fini della presente direttiva.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addi 11 dicembre 1973. Per il Consiglio Il Presidente Ib FREDERIKSEN