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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1976 che modifica la direttiva 72/159/CEE relative all'ammodernamento delle aziende agricole (76/837/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

considerando che, in seguito all'evoluzione dell'inflazione, il potere d'acquisto degli importi espressi in unità di conto nelle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernenti rispettivamente l'ammodernamento delle aziende agricole2, l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione della superficie agraria utilizzata a scopi di milgioramento delle strutture3 e l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura4 e nelle direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate5 è considerevolmente diminuito; che, per ristabilire il livello di incoraggiamento finanziaria inizialmente previsto, è dunque necessario aumentare questi importi in funzione dei tassi di inflazione constatati;

considerando che il necessario aumento degli importi può essere effettuato per fasi successive; che in una prima fase è urgente aumentare gli importi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE;

considerando che appare opportuno autorizzare gli Stati membri in cui, dal momento dell'indtroduzione del regime di incoraggiamento alla tenuta della contabilità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE, l'importo dell'aiuto espresso in moneta nazionale è notevolmente aumentato in seguito all'evoluzione della situazione monetaria, a fissare provvisoriamente l'importo dell'aiuto ad un livello compreso tra il livello attuale e il livello fissato dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 72/159/CEE è modificata nel modo seguente:

1. L'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che, dopo l'adattamento introdotto dal regolamento (CEE) n. 571/76 della Commissione6, è di 42 060 unità di conto, è sostituito dall'importo di 53 333 unità di conto.

2. L'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, che, dopo l'adattamento introdotto dal regolamento (CEE) n. 571/76, è di 473 unità di conto, è sostituito dall'importo di 600 unità di conto.

3.

L'articolo 11, paragrafo 1, è completato dal comma seguente:

«Lo Stato membro in cui, dal momento dell'introduzione del suddetto regime, l'importo dell'aiuto espresso in moneta nazionale è notevolmente aumentato, può essere autorizzato, con la procedura di cui all'articolo 18, a fissare provvisoriamente l'importo dell'aiuto ad un livello compreso tra 473 unità di conto e 600 unità di conto».

Art. 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessari ad applicare, a partire dal 1° gennaio 1977, gli importi fissati dall'articolo 1.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1976. Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M. van der STEE