DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1978 che modifica la direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento della aziende agricole e la direttiva 73/131/CEE concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (78/1017/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parete del Parlamento europeo2,
considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole3, modificata da ultimo dalla direttiva 77/390/CEE4, gli Stati membri possono concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore di detta direttiva, aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito da lavoro fissato in base all'articolo 4 della suddetta direttiva né possano ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e alla destinazione delle superficie agricola utilizzata a scopo di miglioramento delle strutture5;
considerando che, in attesa del riesame della direttiva 72/159/CEE ai sensi dell'articolo 16 della stessa, l'applicabilità della disposizione in causa è stata prorogata, con direttiva 77/390/CEE, sino al 31 dicembre 1977;
considerando che, dato che tale riesame è tuttora in corso, è opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1979 il periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 72/159/CEE per le misure previste in detto articolo e applicabili negli Stati membri alla data del 15 marzo 1977;
considerando che l'orientamento dell'azienda verso la produzione di carni bovine od ovine può richiedere sforzi differenti nel quadro del piano di sviluppo; che pertanto sembra opportuno trasformare in importi massimi gli importi fissati nella direttiva 73/131/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva 72/159/CEE del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole6,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Il periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE è prorogato al 31 dicembre 1979 per le misure previste in detto articolo e applicabili negli Stati membri alla data del 15 marzo 1977.
Art. 2
Il testo dell'articolo 1, secondo comma, della direttiva 73/131/CEE, è sostituito dal testo seguente: «L'importo del premio è, al massimo, di:
— 48 unità di conto per ettaro, nel limite di 4 800 unità di conto per azienda, per il primo anno,
— 32,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 3 250 unità di conto per azienda, per il secondo anno,
— 16,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 1 650 unità di conto per azienda, per il terzo anno.»
Art. 3
L'articolo 1 prende effetto a decorrere dal 1º gennaio 1978.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente J. ERTL