DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1978 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, delle sementi di piante oleaginose e da fibra (78/1020/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che le disposizioni relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di piante oleaginose e da fibre prevedono che, a decorrere dal 1o luglio 1977, non si può più riconoscere, sul piano nazionale, l'equivalenza delle misure adottate nei paesi terzi riguardo all'esame ufficiale delle sementi; che talune decisioni di equivalenza, adottate a livello comunitario, sono entrate in vigore soltanto il 1o luglio 1978; che è pertanto opportuno prorogare di un anno le scadenze previste ai fini della constatazione dell'equivalenza sul piano nazionale, per disciplinare gli scambi commerciali tradizionali che sono stati mantenuti anche dopo il 1o luglio 1977, in attesa delle constatazioni comunitarie;
considerando che le disposizioni relative alla commercializzazione delle sementi di cereali prevedono autorizzazioni che consentono di certificare ufficialmente, in condizioni determinate, fino al 31 dicembre 1978, talune sementi che non sono state soggette ad ispezione ufficiale sulla pianta; che occorre concedere un termine supplementare per permettere di acquisire l'esperienza necessaria per una soluzione generale e definitiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
All'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere4, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE5, la data del 1o luglio 1977 è sostituita da quella del 1o luglio 1978.
Art. 2
All'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali6, modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE, la data del 31 dicembre 1978 è sostituita da quella del 31 dicembre 1980.
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Art. 3
Art. 4
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi:
— agli articoli 1 e 3, con decorrenza dal 1o luglio 1977,
— all'articolo 2, entro il 31 dicembre 1978.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
3. Parere reso il 12/13 luglio 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1978. Per il Consiglio Il Presidente M. LAHNSTEIN