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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole (84/513/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che l'articolo 16 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole3, l'articolo 7 della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture4, nonché l'articolo 9 della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura5, le tre direttive essendo modificate da ultimo dalla direttiva 84/140/CEE6, stabiliscono che la durata prevista per condurre a termine le azioni comuni oggetto delle direttive è limitata al 30 giugno 1984;

considerando che il 10 ottobre 1983 la Commissione ha trasmesso al Consiglio proposte per una maggiore efficienza delle strutture agricole, destinate a sostituire le misure di cui alle direttive citate;

considerando che occorre prorogare fino al 31 dicembre 1984, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/808, la durata prevista per condurre a termine tali azioni comuni, per garantire la continuità indispensabile in attesa dei risultati dell'esame delle proposte della Commissione in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Con effetto dal 1o luglio 1984:

1.

il testo dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 72/159/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984.»;

2.

il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 72/160/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984.»;

3.

il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 72/161/CEE è sostituito dal testo seguente:

«1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984.».

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1984. Per il Consiglio Il Presidente A. DEASY