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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 settembre 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (88/506/CEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE2, in particolare l'articolo 21bis,

considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena (Avena sativa) del tipo «avena nuda» appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale;

considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi di altre varietà di avena;

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, è quindi opportuno, per quanto riguarda le varietà di avena del tipo «avena nuda», ridurre la facoltà germinativa minima pari all'85 % del seme puro, prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE;

considerando che, per dare la possibilità di raccogliere e valutare altri dati tecnici sulle varietà in questione, in un primo tempo tale riduzione dovrebbe applicarsi solo per un periodo limitato;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

L'allegato II della direttiva 66/402/CEE è modificato come segue:

1. Nella tabella, punto 2, lettera A, colonna 2 («facoltà germinativa minima»), dopo la cifra 85 prevista per sementi certificate della prima riproduzione e della seconda riproduzione di talune specie, compresa l'avena sativa, è aggiunto il rinvio «(d)».

2.

Al punto 2, lettera B, è aggiunta la condizione seguente:

«(d) Nel caso delle varietà di avena sativa ufficialmente classificate come varietà del tipo «avena nuda», gli Stati membri possono, sino al 30 giugno 1990, ridurre la facoltà germinativa minima al 75 % del seme puro. In tal caso, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione «facoltà germinativa minima 75 %».

Art. 2

Gli Stati membri che si avvalgono della condizione aggiunta dall'articolo 1, punto 2, comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate a tal fine.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente