DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1988 che modifica la direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (89/2/CEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 19661, modificata da ultimo dalla direttiva 88/506/CEE della Commissione2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
considerando che la direttiva 88/380/CEE del Consiglio3, contempla la possibilità d'includere varietà di segala nel campo d'applicazione della direttiva 66/402/CEE e autorizza la Commissione ad adottare le modifiche necessarie alle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 di questa direttiva; che la direttiva 88/380/CEE autorizza la Commissione a modificare gli allegati della direttiva 66/402/CEE per stabilire le condizioni cui devono soddisfare le culture e le sementi di ibridi di segale;
considerando che occorre adottare ora le modifiche delle definizioni, data la crescente importanza, nella Comunità, delle varietà ibride di segale;
considerando che le modifiche degli allegati dipendono dai risultati di un esperimento temporaneo, organizzato a norma dell'articolo 13 bis della direttiva 66/402/CEE e non possono ancora essere adottate;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, punto C bis, nell'introduzione, dopo il termine «riso», è inserito il termine «segale,».
2. All'articolo 2, paragrafo 1, punto E, nell'introduzione, i termini «scagliola e segale, comunque diversi dagli ibridi, sorgo» sono sostituiti dai seguenti: «scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo,».
Art. 2
Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1o luglio 1990, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente