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QUINTA DIRETTIVA 93/73/CEE DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1993 relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici1 modificata da ultimo dalla direttiva 93/35/CEE2, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che la direttiva 76/768/CEE prevede controlli ufficiali dei prodotti cosmetici intesi a verificare l'osservanza delle disposizioni comunitarie relative alla composizione dei prodotti cosmetici;

considerando che vanno definiti al più presto tutti i metodi di analisi necessari dopo le prime quattro tappe realizzate con i metodi adottati dalla direttiva 80/1335/CEE della Commissione3, modificata dalla direttiva 87/143/CEE4, dalla direttiva 82/434/CEE della Commissione5, modificata dalla direttiva 90/207/CEE6, e dalle direttive 83/514/CEE7 e 85/490/CEE della Commissione8; che l'identificazione e la determinazione del nitrato d'argento, l'identificazione e la determinazione del bisolfuro di selenio come selenio negli shampoo antiforfora, la determinazione del bario e dello stronzio solubili in pigmenti sotto forma di sali o in lacche, l'identificazione e la determinazione dell'alcool benzilico, l'identificazione dello zirconio e la determinazione dello zirconio, dell'alluminio e del cloro negli antidiaforetici non aerosol e l'identificazione e dosaggio dell'esamidina, della dibromoesamidina, della dibromopropamidina e della cloroesidina, costituiscono una quinta tappa;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/768/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché, all'atto dei controlli ufficiali dei prodotti cosmetici:

— l'identificazione e la determinazione del nitrato d'argento,

— l'identificazione e la determinazione del bisolfuro di selenio come selenio negli shampoo antiforfora,

— determinazione del bario e dello stronzio solubili in pigmenti sotto forma di sali o in lacche,

— identificazione e determinazione dell'alcool benzilico,

— l'identificazione dello zirconio e determinazione dello zirconio, dell'alluminio e del cloro negli antidiaforetici non aerosol,

— l'identificazione e dosaggio dell'esamidina, della dibromoesamidina, della dibromopropamidina e della cloroesidina,

siano eseguite secondo i metodi descritti in allegato.

Art. 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o son corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1993. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione