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DIRETTIVA 95/6/CE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE della Commissione2, in particolare l'articolo 21bis,

considerando che gli ibridi di segala rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 66/402/CEE, la quale tuttavia non stabilisce a quali condizioni debbano rispondere le colture e le sementi di ibridi di segala;

considerando che, nell'intento di fissare tali condizioni, la Commissione ha adottato la decisione 89/374/CEE, del 2 giugno 1989, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo nel quadro della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, al fine di stabilire le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi degli ibridi di segala3, modificata dalla decisione 92/520/CEE4;

considerando che l'esperimento si è concluso il 30 giugno 1994;

considerando che in base ai risultati dell'esperimento suddetto possono essere ora stabilite le condizioni cui devono rispondere le colture e le sementi di ibridi di segala e che vanno quindi modificati in conformità gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione