Direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1o luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)1, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 2, l’articolo 23, paragrafo 6, l’articolo 33, paragrafo 6 e l’articolo 51, paragrafo 4,
Occorre che le norme e la terminologia in materia di requisiti organizzativi, di conflitti di interesse e di regole di condotta siano allineate il più possibile alle norme introdotte nel settore dei servizi finanziari dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio2 e dalla direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva3. Questo allineamento consentirebbe, pur tenendo debitamente conto delle specificità proprie dell’attività di gestione collettiva di portafogli, di uniformare le norme non soltanto tra i diversi settori dei servizi finanziari, ma anche, più in generale, per il settore della gestione di attività, dato che alcuni Stati membri hanno già esteso una parte delle disposizioni della direttiva 2006/73/CE alle società di gestione degli OICVM.
È opportuno adottare dette norme tramite una direttiva per permettere l’adeguamento delle misure di esecuzione alle specificità dei mercati e dei sistemi giuridici propri di ogni Stato membro. La direttiva garantirà anche il massimo livello di uniformità con il regime creato dalla direttiva 2006/73/CE.
Pur avendo una pertinenza generale per tutte le società di gestione, i principi definiti nella presente direttiva sono abbastanza flessibili da consentire che la loro applicazione e la vigilanza sull’applicazione da parte delle autorità competenti siano proporzionate e tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle attività delle società di gestione, della diversità delle società rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/65/CE, nonché della diversa natura dei vari OICVM che possono essere gestiti da una società di gestione.
Nella misura consentita dalla legislazione nazionale, occorre che le società di gestione possano affidare a terzi l’esercizio di alcune delle loro attività. Occorre pertanto che le misure di esecuzione vadano lette conformemente. È opportuno in particolare che le società di gestione esercitino la diligenza dovuta per determinare se, tenuto conto della natura delle funzioni affidate ai terzi, l’impresa che esercita dette attività possa essere considerata qualificata e capace di svolgere dette funzioni. Pertanto occorre che il terzo soddisfi tutti i requisiti in materia di organizzazione e di conflitti di interesse relativi all’attività da svolgere. Occorre inoltre che la società di gestione verifichi se il terzo ha adottato le misure idonee per conformarsi ai predetti obblighi e ne controlli l’effettiva osservanza. Quando il delegato è responsabile dell’applicazione delle norme che disciplinano le attività delegate, occorre che alle attività di controllo delle attività delegate si applichino obblighi equivalenti in materia di organizzazione e di conflitti di interessi. Occorre che nel processo di diligenza dovuta la società di gestione possa tenere conto del fatto che il terzo a cui sono delegate le attività è spesso soggetto alla direttiva 2004/39/CE.
Per evitare che le società di gestione e le società di investimento che non hanno designato società di gestione siano assoggettate a norme diverse, occorre che queste ultime siano soggette alle stesse regole di condotta e alle stesse disposizioni in materia di conflitti di interesse e di gestione dei rischi cui sono soggette le società di gestione. Pertanto, per buona pratica, le norme della presente direttiva sulle procedure amministrative e i meccanismi di controllo interno si applicano sia alle società di gestione che alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione, tenendo conto del principio di proporzionalità.
La direttiva 2009/65/CE impone alle società di gestione di dotarsi di una buona organizzazione amministrativa. Per rispettare tale obbligo, è opportuno che le società di gestione creino una struttura organizzativa ben documentata, in cui le responsabilità siano chiaramente attribuite e che assicuri la corretta circolazione delle informazioni tra tutte le parti interessate. Occorre inoltre che le società di gestione si dotino di sistemi che assicurino la tutela delle informazioni e la continuità dell’attività e che siano adeguati per permettere loro di rispettare gli obblighi loro imposti nei casi in cui le loro attività siano esercitate da terzi.
Occorre che le società di gestione si dotino delle risorse necessarie, in particolare di personale in possesso delle competenze, delle conoscenze e dell’esperienza adeguate per l’esercizio delle rispettive funzioni.
Per quanto riguarda la sicurezza delle procedure di elaborazione dei dati e l’obbligo di ricostruzione di tutte le operazioni riguardanti l’OICVM, occorre che le società di gestione si dotino di dispositivi che consentano la registrazione rapida e corretta di tutte le operazione eseguite a nome dell’OICVM.
La contabilità è uno dei settori chiave dell’amministrazione degli OICVM. È pertanto di fondamentale importanza che le procedure contabili siano ulteriormente precisate nella normativa di esecuzione. Pertanto, occorre che la presente direttiva affermi i principi dell’individuazione diretta di tutte le attività e le passività di un OICVM o dei suoi comparti di investimento e della separazione dei conti. È inoltre opportuno che quando esistono diverse categorie di azioni (ad esempio, in funzione del livello delle spese di gestione), sia possibile estrarre direttamente dai conti il valore patrimoniale netto delle diverse categorie.
Una ripartizione chiara delle responsabilità tra l’alta dirigenza e la funzione di vigilanza è essenziale per l’applicazione di meccanismi di controllo interno appropriati, come disposto dalla direttiva 2009/65/CE. Occorre di conseguenza che l’alta dirigenza sia responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento, ai sensi del regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web4. Occorre che l’alta dirigenza conservi anche la responsabilità delle strategie di investimento, ossia le indicazioni generali relative alla ripartizione strategica delle attività dell’OICVM, nonché delle tecniche di investimento necessarie ad un’applicazione adeguata ed efficace della politica di investimento. Questa ripartizione chiara delle responsabilità deve assicurare anche un controllo adeguato, in modo che le attività dell’OICVM siano investite conformemente al regolamento del fondo o ai suoi documenti costitutivi, e affinché siano rispettate le disposizioni legislative applicabili e i limiti di rischio di ogni OICVM. Occorre che la ripartizione delle responsabilità sia compatibile con il ruolo e le responsabilità dell’alta dirigenza e della funzione di vigilanza conformemente alla normativa in materia e ai codici sulla governance societaria applicabili a livello nazionale. È possibile che dell’alta dirigenza facciano parte molti o tutti i membri del consiglio di amministrazione.
Per assicurare che le società di gestione siano dotate di un meccanismo di controllo adeguato, sono necessarie una funzione permanente di controllo della conformità e una funzione di audit interno. Occorre che la funzione di controllo della conformità sia concepita in modo che consenta di individuare ogni possibile rischio che la società di gestione non riesca a rispettare gli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva 2009/65/CE. È opportuno che la funzione di audit abbia il compito di verificare e di valutare le varie procedure di controllo e le varie disposizioni amministrative messe in atto dalla società di gestione.
È necessario che le società di gestione godano di un certo grado di flessibilità nella strutturazione dell’organizzazione della gestione del rischio. Quando non è né adeguato né proporzionato dotarsi di una funzione distinta di gestione dei rischi, occorre tuttavia che la società di gestione possa dimostrare che misure di tutela specifiche contro i conflitti di interesse permettono l’esercizio indipendente delle attività di gestione dei rischi.
La direttiva 2009/65/CE obbliga le società di gestione ad adottare norme sulle operazioni personali. Conformemente alla direttiva 2006/73/CE, le società di gestione sono tenute ad impedire che i loro dipendenti con conflitti di interesse o in possesso di informazioni privilegiate, secondo la definizione di cui alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)5, effettuino operazioni personali grazie all’abuso di informazioni da essi acquisite nell’esercizio della loro attività professionale.
La direttiva 2009/65/CE impone alle società di gestione di assicurare che ogni operazione di portafoglio in cui intervenga l’OICVM possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le controparti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata eseguita. Pertanto, è necessario fissare obblighi in materia di registrazione delle operazioni di portafoglio e degli ordini di sottoscrizione e di rimborso.
La direttiva 2009/65/CE impone alle società di gestione di OICVM di dotarsi di meccanismi appropriati per garantire il trattamento equo dell’OICVM in caso di conflitti di interesse inevitabili. Pertanto, occorre che le società di gestione assicurino che in questi casi l’alta dirigenza o altro organo interno competente della società di gestione siano subito informati, in modo da prendere le decisioni necessarie per garantire il trattamento equo dell’OICVM e dei relativi detentori di quote.
È opportuno che le società di gestione siano tenute a istituire, applicare e mantenere una strategia efficace ed adeguata per l’esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti dagli OICVM da esse gestiti, al fine di assicurare che i diritti vengano esercitati nell’interesse esclusivo degli OICVM. Occorre che le informazioni relative alla strategia e alla sua applicazione siano messe gratuitamente a disposizione degli investitori, anche tramite un sito web. A seconda dei casi, in determinate circostanze si può considerare la decisione di non esercitare i diritti di voto ad esclusivo beneficio dell’OICVM, in funzione della strategia di investimento da esso perseguita. Tuttavia, è opportuno che non venga esclusa la possibilità che una società di investimento voti direttamente o impartisca specifiche istruzioni di voto alla sua società di gestione.
Occorre che l’obbligo di informare l’alta dirigenza o altro organo interno competente della società di gestione affinché prendano le decisioni necessarie non pregiudichi il dovere delle società di gestione e dell’OICVM di segnalare, ad esempio nei loro rapporti periodici, le situazioni per le quali le disposizioni organizzative o amministrative in materia di conflitti di interesse sono state insufficienti a prevenire con ragionevole certezza il rischio di pregiudizio. È opportuno che nelle relazioni venga illustrata e motivata la decisione presa dalla società di gestione (anche nel caso in cui sia stata presa la decisione di non agire), tenendo conto delle politiche e delle procedure interne adottate per individuare, prevenire e gestire i conflitti di interesse.
La direttiva 2009/65/CE obbliga le società di gestione ad agire nell’interesse degli OICVM da esse gestiti e dell’integrità del mercato. Taluni comportamenti, quali il market timing e il late trading, possono ledere gli interessi dei detentori di quote e compromettere il funzionamento del mercato. Pertanto, occorre che le società di gestione si dotino di procedure adeguate per impedire gli abusi. È inoltre opportuno che le società di gestione si dotino di procedure adeguate per prevenire l’addebito di spese non ragionevoli o attività quali la moltiplicazione eccessiva delle operazioni, tenendo conto degli obiettivi e della politica di investimento dell’OICVM.
Occorre che le società di gestione agiscano nell’interesse degli OICVM che gestiscono anche quando eseguono direttamente gli ordini di negoziazione per conto degli OICVM o quando trasmettono gli ordini a terzi. Quando eseguono ordini per conto degli OICVM, occorre che le società di gestione adottino tutte le misure ragionevoli per ottenere con regolarità il migliore risultato possibile per gli OICVM, tenuto conto del prezzo, del costo, della rapidità, della probabilità di esecuzione e di regolamento, della dimensione e della natura dell’ordine, o di qualsiasi altra considerazione relativa all’esecuzione dell’ordine.
Per assicurare che le società di gestione agiscano con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell’interesse degli OICVM che gestiscono, come richiesto dalla direttiva 2009/65/CE, è necessario prevedere norme sul trattamento degli ordini.
Occorre vietare alcune spese, commissioni o benefici non monetari che possono essere versati ad o da una società di gestione, nella misura in cui possono avere un impatto sul rispetto dell’obbligo imposto alle società di gestione dalla direttiva 2009/65/CE di agire con onestà, correttezza e professionalità nell’interesse degli OICVM. È pertanto necessario fissare norme chiare in materia, che precisino in quali condizioni il pagamento di spese, di commissioni e benefici non monetari non si configura come una violazione di detti principi.
Le attività transfrontaliere della società di gestione creano nuove sfide per la relazione tra la società di gestione e il depositario dell’OICVM. Per assicurare la necessaria certezza del diritto, occorre che la presente direttiva specifichi i principali elementi dell’accordo tra il depositario dell’OICVM e la società di gestione, qualora la società di gestione sia stabilita in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell’OICVM. Al fine di assicurare che l’accordo sia adeguato agli scopi che persegue, è necessario prevedere norme sui conflitti di interesse che deroghino agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)6, in modo tale che la legge applicabile all’accordo sia la legge dello Stato membro di origine dell’OICVM.
La direttiva 2009/65/CE impone l’obbligo di specificare i criteri di valutazione dell’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi della società di gestione. Si tratta di criteri riguardanti la messa in atto di una politica di gestione dei rischi adeguata e documentata che le società di gestione devono utilizzare. Occorre che tale politica consenta alle società di gestione di valutare i rischi inerenti alle posizioni assunte nell’ambito dei portafogli da esse gestiti e il contribuito dei singoli rischi al profilo di rischio complessivo del portafoglio. È opportuno che l’organizzazione della politica di gestione dei rischi sia adeguata e proporzionata alla natura, alla portata e alla complessità delle attività delle società di gestione e degli OICVM da essa gestiti.
La valutazione, la sorveglianza e il riesame periodici della politica di gestione dei rischi delle società di gestione sono anche un criterio per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi. Questo criterio include anche il riesame dell’efficienza delle misure adottate per risolvere eventuali carenze della procedura di gestione dei rischi.
In quanto elemento essenziale dei criteri di valutazione dell’adeguatezza delle procedure di gestione dei rischi, occorre che le società di gestione adottino tecniche proporzionate ed efficaci di misurazione dei rischi che consentano di misurare in ogni momento i rischi a cui gli OICVM da esse gestiti sono o potrebbero essere esposti. Quest’obbligo è basato su prassi comuni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri. Esse includono sia misure quantitative (per quanto riguarda i rischi quantificabili) che metodi qualitativi. Occorre che i sistemi di elaborazione elettronica dei dati e gli strumenti utilizzati per il calcolo delle misure quantitative siano integrati gli uni con gli altri o con i programmi di front office e di contabilità. Occorre che le tecniche di misurazione dei rischi permettano una valutazione adeguata dei rischi in periodi di crescente instabilità dei mercati e siano riesaminate ogni qualvolta sia necessario nell’interesse dei detentori di quote. Occorre inoltre che esse consentano una valutazione adeguata della concentrazione e dell’interazione dei rischi pertinenti a livello di portafoglio.
L’obiettivo di un sistema di gestione dei rischi funzionante è il rispetto da parte delle società di gestione dei limiti di investimento fissati dalla direttiva 2009/65/CE, quali i limiti dell’esposizione complessiva e dell’esposizione al rischio di controparte. Pertanto, occorre fissare i criteri relativi alle modalità di calcolo dell’esposizione complessiva e del rischio di controparte.
Nel fissare detti criteri è necessario che la presente direttiva chiarisca le modalità di calcolo dell’esposizione complessiva, ivi compreso tramite l’utilizzo del metodo degli impegni, del metodo del valore a rischio o di metodologie avanzate di misurazione dei rischi. Occorre anche che essa fissi i principali elementi della metodologia che le società di gestione dovranno applicare per il calcolo del rischio di controparte. Nell’applicare dette norme, occorre tener conto delle condizioni di utilizzo delle metodologie, tra cui i principi da applicare ai contratti di garanzia finanziaria per ridurre l’esposizione degli OICVM al rischio di controparte, nonché l’uso dei meccanismi di copertura e di compensazione, sviluppati dalle autorità competenti in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
Conformemente alla direttiva 2009/65/CE, le società di gestione hanno l’obbligo di seguire una procedura che permetta la valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. Pertanto, la presente direttiva fissa norme di dettaglio per la disciplina di detta procedura conformemente alla direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni7. È buona prassi che le società di gestione applichino detti obblighi agli strumenti che espongono gli OICVM a rischi di valutazione equivalenti a quelli creati dagli strumenti derivati OTC, quali i rischi connessi all’illiquidità dei prodotti e/o alla complessità della struttura dei rendimenti. Di conseguenza, occorre che le società di gestione adottino disposizioni e procedure conformi agli obblighi di cui all’articolo 44 per la valutazione di titoli e di strumenti del mercato monetario meno liquidi o complessi, che richiedono l’utilizzo di metodi di valutazione basati su modelli.
La direttiva 2009/65/CE impone alle società di gestione l’obbligo di fornire alle competenti autorità informazioni sui diversi tipi di strumenti derivati nei quali l’OICVM è stato investito, sui rischi sottostanti, sui limiti quantitativi applicabili e sui metodi scelti per valutare i rischi connessi a dette operazioni. Occorre specificare il contenuto delle informazioni e la procedura che la società di gestione deve seguire per assolvere questo obbligo.
È stato consultato per un parere tecnico il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione8.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva fissa norme di esecuzione della direttiva 2009/65/CE:
1) che specificano le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi per ridurre al minimo i conflitti di interesse conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera b);
2) che fissano i criteri per agire con correttezza ed equità e con la competenza, la cura e la diligenza necessarie, nel migliore interesse degli OICVM, e i criteri per determinare le tipologie di conflitti di interesse specificando i principi richiesti per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo efficace e definendo le misure da adottare per individuare, prevenire, gestire o rendere noti conflitti di interesse conformemente all’articolo 14, paragrafi 1 e 2;
3) relative ai dettagli da includere nell’accordo tra il depositario e la società di gestione, di cui all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 33, paragrafo 5; e
4) relative alla procedura di gestione dei rischi di cui all’articolo 51, paragrafo 1, in particolare i criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione e la politica e le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi, le procedure e le tecniche di misurazione e di gestione dei rischi connesse a detti criteri.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. La presente direttiva si applica alle società di gestione che esercitano l’attività di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE. Il capo V della presente direttiva si applica anche ai depositari che esercitano le loro funzioni conformemente alle disposizioni del capo IV e del capo V, sezione 3, della direttiva 2009/65/CE.
2. Le disposizioni del presente capo, del capo II, articolo 12, e dei capi III, IV e VI si applicano, mutatis mutandis alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE. In questo caso, per «società di gestione» si intende «società di investimento».
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, in aggiunta alle definizioni della direttiva 2009/65/CE, si applicano le definizioni che seguono:
1) «cliente»: ogni persona fisica o giuridica, o qualsiasi altro soggetto, ivi compresi gli OICVM, a cui una società di gestione fornisce un servizio di gestione collettiva di portafogli o i servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
2) «detentore di quote»: ogni persona fisica o giuridica che detenga una o più quote di un OICVM;
3) «soggetto rilevante»: in relazione alla società di gestione, uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) amministratore, socio o equivalente, o dirigente della società di gestione;
b) dipendente della società di gestione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione e sotto il controllo della società di gestione, e che partecipa all’esercizio, da parte della società di gestione, dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
c) persona fisica partecipante direttamente alla fornitura di servizi alla società di gestione, nel quadro di un contratto di delega a terzi ai fini dell’esercizio da parte della società di gestione dell’attività di gestione collettiva di portafogli;
4) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto la società di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE;
5) «consiglio di amministrazione»: il consiglio di amministrazione della società di gestione;
6) «funzione di vigilanza»: persone o organismi interessati responsabili della vigilanza dell’alta dirigenza e della valutazione e del riesame periodici dell’adeguatezza e dell’efficacia delle procedure di gestione dei rischi e delle politiche, modalità e procedure applicate per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE;
7) «rischio di controparte»: il rischio di perdita per l’OICVM risultante dal fatto che la controparte in un’operazione possa essere nell’incapacità di adempiere le proprie obbligazioni prima del regolamento definitivo del flusso di liquidità dell’operazione;
8) «rischio di liquidità»: il rischio che una posizione nel portafoglio dell’OICVM non possa essere venduta, liquidata o chiusa limitando i costi ed entro un lasso di tempo sufficientemente breve, per cui risulta compromessa la capacità dell’OICVM di conformarsi in qualsiasi momento all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE;
9) «rischio di mercato»: il rischio di perdita per l’OICVM derivante da fluttuazioni del valore di mercato delle posizioni del portafoglio dell’OICVM imputabili all’evoluzione delle variabili di mercato, quali i tassi di interesse, i tassi di cambio, le quotazioni delle azioni e i prezzi delle materie prime, o il merito di credito di un emittente;
10) «rischio operativo»: il rischio di perdita per l’OICVM derivante dall’insufficienza delle procedure interne e dalle carenze legate alle persone e ai sistemi della società di gestione, o da eventi esterni, tra cui il rischio legale e il rischio di documentazione, nonché il rischio derivante dalle procedure di negoziazione, di regolamento e di valutazione applicate per conto dell’OICVM.
11) «rischio di sostenibilità»: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio1;
12) «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.
L’espressione «consiglio di amministrazione» di cui alla definizione del primo comma, punto 5, non comprende il consiglio di vigilanza, nei casi in cui le società di gestione hanno una struttura duale composta da un consiglio di amministrazione e da un consiglio di vigilanza.
Capo II. Procedure amministrative e meccanismo di controllo
Sezione 1. Principi generali
Art. 4 Obblighi generali in materia di procedure e di organizzazione
1.
Gli Stati membri impongono alle società di gestione il rispetto dei seguenti obblighi:
a) istituire, applicare e mantenere procedure decisionali e una struttura organizzativa che specifichi in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
b) assicurare che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
c) istituire, applicare e mantenere idonei meccanismi di controllo interno concepiti per assicurare il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli della società di gestione;
d) istituire, applicare e mantenere modalità efficienti di informativa interna e di comunicazione delle informazioni a tutti i livelli pertinenti della società di gestione nonché il flusso di informazioni con eventuali terze parti;
e) conservare registrazioni adeguate e ordinate dell’attività dell’impresa e della sua organizzazione interna.
Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni in oggetto.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere un’idonea politica di continuità dell’attività, che consenta loro di preservare i dati e le funzioni essenziali e di garantire la continuità dei servizi e delle attività in caso di interruzione dei loro sistemi e delle loro procedure o, qualora ciò non sia possibile, che permetta loro di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi e le attività.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure contabili che consentano loro di fornire tempestivamente, in caso di richiesta da parte dell’autorità competente, relazioni finanziarie che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme contabili applicabili.
5. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di controllare e valutare con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle procedure da loro istituiti conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e di adottare le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Art. 5 Risorse
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite.
2. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione siano dotate delle necessarie risorse e competenze per esercitare un effettivo controllo delle attività svolte da terzi sulla base di un accordo con la società di gestione, in special modo per quanto riguarda la gestione dei rischi connessi ai predetti accordi.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che il fatto di affidare funzioni multiple a soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo onesto, equo e professionale una qualsiasi di tali funzioni.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
5. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione si dotino delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.
Art. 5 bis Obbligo per le società di investimento di integrare i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM
Gli Stati membri assicurano che le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività delle società stesse.
Sezione 2. Procedure amministrative e contabili
Art. 6 Gestione dei reclami
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere procedure efficaci e trasparenti per trattare in maniera rapida e ragionevole i reclami degli investitori.
2. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino la registrazione di ogni reclamo e delle misure adottate per darvi soluzione.
3. Gli investitori possono presentare reclami a titolo gratuito. Le informazioni riguardanti le procedure di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione degli investitori a titolo gratuito.
Art. 7 Elaborazione elettronica dei dati
1. Gli Stati membri prescrivono alla società di gestione di adottare opportune disposizioni per dotarsi di sistemi elettronici idonei che consentano una registrazione corretta e tempestiva di ogni operazione di portafoglio o di ogni ordine di sottoscrizione o di rimborso al fine di rispettare gli articoli 14 e 15.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare un elevato livello di sicurezza della procedura di elaborazione elettronica dei dati, nonché, laddove appropriato, l’integrità e la riservatezza delle informazioni registrate.
Art. 8 Procedure contabili
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare l’applicazione delle politiche e delle procedure contabili di cui all’articolo 4, paragrafo 4, per assicurare la tutela dei detentori di quote. La contabilità dell’OICVM viene tenuta in modo che sia possibile individuare direttamente in ogni momento tutte le attività e le passività dell’OICVM. L’OICVM che ha vari comparti di investimento tiene conti separati per ogni comparto.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire, attuare e mantenere politiche e procedure contabili, conformemente alle norme contabili dello Stato membro di origine dell’OICVM, per assicurare che il valore patrimoniale netto di ogni OICVM venga calcolato accuratamente, sulla base dei conti, e che gli ordini di sottoscrizione e di rimborso possano essere correttamente eseguiti a tale valore.
3. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire procedure appropriate per assicurare la valutazione corretta e accurata delle attività e passività degli OICVM, conformemente alle norme applicabili menzionate all’articolo 85 della direttiva 2009/65/CE.
Sezione 3. Meccanismi di controllo interno
Art. 9 Controllo esercitato dall’alta dirigenza e dalla funzione di vigilanza
1. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare, nell’attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di assicurare che la società di gestione si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2009/65/CE sia attribuita all’alta dirigenza e, laddove appropriato, alla funzione di vigilanza.
2. La società di gestione assicura che la propria alta dirigenza:
a) sia responsabile dell’attuazione della politica generale di investimento per ogni OICVM gestito, quale definita, laddove appropriato, nel prospetto, nel regolamento del fondo e nei documenti costituitivi della società di investimento;
b) sorvegli l’approvazione delle strategie di investimento per ogni OICVM gestito;
c) sia responsabile di assicurare che la società di gestione sia dotata di una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità, di cui all’articolo 10, anche se la funzione è esercitata da terzi;
d) assicuri e verifichi periodicamente che la politica generale di investimento, le strategie di investimento e i limiti dei rischi di ogni OICVM gestito siano applicati correttamente ed effettivamente e siano rispettati, anche se la funzione di gestione dei rischi è esercitata da terzi;
e) approvi e riesamini periodicamente l’adeguatezza delle procedure interne per l’adozione delle decisioni di investimento per ogni OICVM gestito, in modo da assicurare che le decisioni siano in linea con le strategie di investimento approvate;
f) approvi e riesamini periodicamente la politica di gestione dei rischi e le disposizioni, le procedure e le tecniche per l’attuazione di detta politica, di cui all’articolo 38, tra cui il sistema di limiti dei rischi per ogni OICVM gestito.
g) sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a f).
3. La società di gestione assicura che la propria alta dirigenza e, laddove appropriato, la propria funzione di vigilanza:
a) valutino e riesaminino periodicamente l’efficacia delle politiche, delle disposizioni e delle procedure messe in atto per rispettare gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE;
b) adottino opportune misure per rimediare alle carenze.
4. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che l’alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all’anno, relazioni scritte su questioni attinenti l’osservanza della normativa, l’audit interno e la gestione dei rischi, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze.
5. Gli Stati membri prescrivono che le società di gestione assicurino che la loro alta dirigenza riceva su base regolare relazioni sull’attuazione delle strategie di investimento e sulle procedure interne di adozione delle decisioni di investimento di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e).
6. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di assicurare che la funzione di vigilanza, qualora esista, riceva regolarmente relazioni scritte sulle stesse materie di cui al paragrafo 4.
Art. 10 Funzione permanente di controllo della conformità
1. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione istituiscano, applichino e mantengano politiche e procedure adeguate per individuare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla direttiva 2009/65/CE da parte delle società di gestione, nonché i rischi che ne derivano e mettano in atto misure e procedure idonee per minimizzare tale rischio e per consentire alle autorità competenti di esercitare efficacemente i poteri conferiti loro dalla predetta direttiva. Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività, nonché della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate nel quadro della loro attività.
2. Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di istituire e mantenere una funzione permanente di controllo della conformità efficace e indipendente, cui sono attribuite le seguenti responsabilità:
a) controllare e valutare regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure messe in atto conformemente al paragrafo 1 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte della società di gestione;
b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti nella prestazione dei servizi e nell’esercizio delle attività ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono alla società di gestione in virtù della direttiva 2009/65/CE.
3. Per consentire alla funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 2 di assolvere alle sue funzioni con correttezza e indipendenza, le società di gestione assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la funzione di controllo della conformità deve disporre dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e avere accesso alle informazioni pertinenti;
b) deve essere nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, il quale è responsabile dell’adempimento degli obblighi e della trasmissione frequente, almeno una volta all’anno, all’alta dirigenza di relazioni su questioni attinenti all’osservanza della normativa, in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze;
c) i soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non devono partecipare alla prestazione dei servizi e all’esercizio delle attività che essi sono chiamati a controllare;
d) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alla funzione di controllo della conformità non deve comprometterne l’obiettività e non deve essere tale per cui sia probabile che ne comprometta l’obiettività.
Tuttavia, la società di gestione è esentata dagli obblighi di cui al primo comma, lettera c) o d), qualora dimostri che, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività e della natura e della gamma dei servizi prestati e delle attività esercitate, l’obbligo non è proporzionato e che la sua funzione di controllo della conformità continua ad essere efficace.