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Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La crisi finanziaria del 2007 e del 2008 ha evidenziato una serie di lacune nella vigilanza finanziaria, sia in casi specifici che in relazione al sistema finanziario nel suo complesso. I modelli di vigilanza su base nazionale non sono riusciti a stare al passo con la globalizzazione finanziaria e la realtà integrata e interconnessa dei mercati finanziari europei, nei quali numerosi istituti finanziari operano a livello transnazionale. La crisi ha evidenziato lacune in materia di cooperazione, coordinamento, applicazione coerente del diritto dell’Unione e fiducia tra le autorità nazionali competenti.

In varie risoluzioni pubblicate prima e durante la crisi finanziaria, il Parlamento europeo ha esortato ad adottare un sistema di vigilanza europeo più integrato, al fine di assicurare reali condizioni di parità per tutti gli attori al livello dell’Unione e rispecchiare l’integrazione sempre maggiore dei mercati finanziari nell’Unione (risoluzioni del 13 aprile 2000 sulla comunicazione della Commissione «Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d’azione», del 21 novembre 2002 sulle norme di vigilanza prudenziale nell’Unione europea, dell’11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco, del 23 settembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sui fondi speculativi e i fondi d’investimento privati (private equity), del 9 ottobre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sul seguito della procedura Lamfalussy: futura struttura della vigilanza; nonché posizioni del 22 aprile 2009 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) e del 23 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito).

Nel novembre 2008, la Commissione ha incaricato un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière di formulare delle raccomandazioni su come rafforzare i meccanismi di vigilanza europei al fine di proteggere i cittadini in modo più efficace e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario. Nella relazione finale presentata il 25 febbraio 2009 (la «relazione de Larosière»), il gruppo di esperti ad alto livello ha raccomandato che il quadro di vigilanza fosse rafforzato per ridurre il rischio e la gravità di crisi finanziarie future. Il gruppo ha raccomandato riforme di ampia portata della struttura della vigilanza del settore finanziario nell’Unione. La relazione de Larosière ha inoltre consigliato di creare un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (SEVIF), comprendente tre autorità europee di vigilanza (AEV), una per il settore bancario, una per il settore degli strumenti finanziari e una per il settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e ha raccomandato l’istituzione di un Consiglio europeo per il rischio sistemico.

Nella comunicazione del 4 marzo 2009 dal titolo «Guidare la ripresa in Europa», la Commissione ha proposto di presentare un progetto legislativo per l’istituzione del SEVIF e nella comunicazione del 27 maggio 2009 dal titolo «Vigilanza finanziaria europea» ha fornito maggiori dettagli sulla possibile struttura di questo nuovo quadro di vigilanza.

Nelle conclusioni del 18 e 19 giugno 2009, il Consiglio europeo ha raccomandato l’istituzione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria comprendente tre nuove AEV. Occorre che il sistema consenta di accrescere la qualità e la coerenza della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza dei gruppi transfrontalieri, creando un corpus unico europeo di regole applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno. Esso ha sottolineato che occorre che le AEV dispongano di poteri di vigilanza sulle agenzie di rating del credito e ha invitato la Commissione a preparare proposte concrete riguardanti le modalità secondo le quali il SEVIF potrebbe svolgere un ruolo forte nelle situazioni di crisi.

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte dei tre regolamenti istitutivi del SEVIF, che creano altresì le tre AEV.

Affinché il SEVIF possa funzionare efficacemente, sono necessarie modifiche agli atti giuridici dell’Unione nel settore di attività delle tre AEV. Tali modifiche riguardano la definizione dell’ambito di applicazione di taluni poteri delle AEV, l’integrazione di taluni poteri previsti dagli atti giuridici dell’Unione e modifiche volte ad assicurare un funzionamento regolare ed efficace delle AEV nel contesto del SEVIF.

Occorre che l’istituzione delle tre AEV sia accompagnata dall’elaborazione di un corpus unico che garantisca un’armonizzazione coerente e l’applicazione uniforme e contribuisca pertanto ad un funzionamento più efficace del mercato interno.

I regolamenti istitutivi del SEVIF dispongono che, nei settori specificamente stabiliti nella pertinente normativa, le AEV possono elaborare progetti di norme tecniche da presentare alla Commissione per l’adozione, conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), mediante atti delegati o di esecuzione. La presente direttiva dovrebbe individuare una prima serie di tali settori e non dovrebbe ostare all’inclusione di altri settori in futuro.

Occorre che la normativa in materia determini i settori in cui le AEV hanno il potere di elaborare progetti di norme tecniche e le modalità della relativa adozione. La pertinente legislazione dovrebbe definire gli elementi, le condizioni e le specifiche di cui all’articolo 290 TFUE nel caso di atti delegati.

Occorre che nel determinare i settori da sottoporre a norme tecniche si raggiunga un adeguato equilibrio in modo da creare un insieme unico di norme armonizzate senza complicare indebitamente la regolamentazione e l’applicazione. Dovrebbero essere selezionati unicamente i settori per i quali norme tecniche coerenti contribuiranno in misura significativa ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della legislazione pertinente, garantendo al contempo che le decisioni politiche siano adottate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione secondo le loro procedure abituali.

Occorre che i settori disciplinati da norme tecniche siano squisitamente tecnici, per i quali l’elaborazione delle norme richieda la competenza degli esperti in vigilanza. Occorre che le norme tecniche adottate come atti delegati sviluppino ulteriormente, specifichino e fissino le condizioni per un’armonizzazione coerente delle norme contenute negli atti di base adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, integrando o modificando alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo. Le norme tecniche adottate come atti esecutivi dovrebbero stabilire le condizioni per un’applicazione uniforme degli atti giuridici vincolanti dell’Unione. Occorre che le norme tecniche non richiedano scelte politiche.

Nel caso di norme tecniche di regolamentazione è opportuno introdurre la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)4, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)5, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)6, rispettivamente. Le norme tecniche di attuazione dovrebbero essere adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente. Il Consiglio europeo ha approvato l’approccio Lamfalussy, articolato su quattro livelli, volto ad accrescere l’efficienza e la trasparenza del processo di regolamentazione per la normativa finanziaria dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare misure di livello 2 in molti settori e un gran numero di regolamenti e direttive della Commissione di livello 2 è in vigore. Nei casi in cui le norme tecniche di regolamentazione mirano a sviluppare ulteriormente, specificare o fissare le condizioni di applicazione di dette misure di livello 2, occorre che esse siano adottate dopo l’adozione delle pertinenti misure di livello 2 e dovrebbero essere compatibili con tali misure di livello 2.

Le norme tecniche vincolanti alimentano un corpus unico per la normativa in materia di servizi finanziari quale approvato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del giugno 2009. Nella misura in cui taluni requisiti degli atti legislativi dell’Unione non sono pienamente armonizzati, in conformità del principio di precauzione in materia di vigilanza, le norme tecniche vincolanti che sviluppano, specificano o fissano le condizioni di applicazione di tali requisiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di richiedere informazioni aggiuntive o imporre requisiti più rigorosi. Le norme tecniche dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di procedere in tal senso in settori specifici, ove gli atti legislativi in questione prevedano detta discrezionalità.

Come stabilito nei regolamenti istitutivi del SEVIF, prima di presentare le norme tecniche alla Commissione, occorre che le AEV, se del caso, effettuino consultazioni pubbliche in merito agli stessi e ne analizzino i relativi costi e benefici potenziali.

Le norme tecniche dovrebbero poter prevedere misure transitorie soggette a scadenze adeguate, per i casi in cui i costi di un’attuazione immediata sarebbero eccessivi rispetto ai benefici ricavati.

I regolamenti istitutivi del SEVIF prevedono un meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima su settori specificati negli atti giuridici dell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e in merito alle quali la normativa impone la cooperazione, il coordinamento o la presa di decisione congiunta da parte delle autorità nazionali competenti di più di uno Stato membro, le AEV, su richiesta di una delle autorità competenti interessate, dovrebbero potere prestare assistenza alle autorità per trovare un accordo entro il termine fissato dalle AEV, che dovrebbe tener conto di eventuali termini fissati nella normativa in materia e dell’urgenza e della complessità della controversia. Qualora la controversia persista, le AEV dovrebbero poter decidere sul caso.

I regolamenti istitutivi delle AEV prescrivono che i casi in cui il meccanismo di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti può essere applicato debbano essere specificati nella normativa di settore. La presente direttiva dovrebbe individuare una prima serie di tali casi e non dovrebbe pregiudicare l’inclusione di altri casi in futuro. Essa non dovrebbe impedire alle AEV di agire in conformità di altri poteri o di assolvere i compiti specificati nei rispettivi regolamenti istitutivi, anche riguardo alla mediazione non vincolante e al contributo ad un’applicazione uniforme, efficiente ed efficace degli atti giuridici dell’Unione. Inoltre, nei settori per i quali esiste già una qualche forma di procedura di mediazione non vincolante nell’atto giuridico pertinente o per i quali sono previsti termini per le decisioni congiunte da adottarsi da parte di una o più autorità nazionali competenti, sono necessarie modifiche per assicurare la chiarezza della procedura di adozione delle decisioni congiunte e minimizzarne le perturbazioni, ma anche per fare in modo che, se necessario, le AEV siano in grado di risolvere le controversie. La procedura vincolante per la composizione delle controversie è intesa a trovare una soluzione nei casi in cui le autorità nazionali competenti non possono risolvere tra di loro problemi procedurali o di merito legati all’osservanza degli atti giuridici dell’Unione.

La presente direttiva dovrebbe pertanto individuare situazioni in cui sia necessario risolvere una questione, procedurale o di merito, di conformità al diritto dell’Unione e le autorità nazionali competenti non siano in grado di risolvere la questione da sole. In una siffatta situazione, una delle autorità nazionali competenti interessate dovrebbe poter sottoporre il problema all’Autorità europea di vigilanza interessata. Quest’ultima dovrebbe agire secondo il proprio regolamento istitutivo e la presente direttiva. L’Autorità europea di vigilanza interessata dovrebbe poter prescrivere alle autorità competenti interessate di adottare provvedimenti specifici, o astenersi dal farlo, per risolvere la questione e assicurare la conformità al diritto dell’Unione, con effetti vincolanti per le autorità competenti interessate. Nei casi in cui il pertinente atto giuridico dell’Unione conferisce un potere discrezionale agli Stati membri, le decisioni adottate da un’Autorità europea di vigilanza non dovrebbero sostituirsi all’esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità competenti, conformemente al diritto dell’Unione.

La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio7, prevede la mediazione o decisioni congiunte per quanto riguarda la determinazione delle succursali determinanti ai fini della partecipazione al collegio delle autorità di vigilanza, la convalida dei modelli e la valutazione del rischio di gruppo. In tutti questi settori occorre che le modifiche specifichino che, in caso di disaccordo in un periodo di tempo specificato, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) può risolvere la controversia ricorrendo alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. Tale approccio chiarisce che, mentre non dovrebbe essere possibile per l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) sostituire la valutazione discrezionale delle autorità competenti conformemente al diritto dell’Unione, le controversie dovrebbero poter essere risolte e la cooperazione dovrebbe poter essere rafforzata prima che venga adottata o emanata una decisione finale nei confronti di un istituto.

Per assicurare che una transizione regolare alle nuove AEV dei compiti attualmente svolti dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dal comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari, nella normativa in materia occorre sostituire i riferimenti a tali comitati rispettivamente con «Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)», «Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali)» e «Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)».

Al fine di dare piena attuazione al nuovo quadro previsto dal TFUE, è necessario adattare e sostituire le competenze di esecuzione di cui all’articolo 202 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) con le disposizioni appropriate in conformità degli articoli 290 e 291 TFUE. Tale revisione dovrebbe essere finalizzata entro tre anni dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona e le restanti competenze conferite a norma dell’articolo 202 del trattato CE dovrebbero cessare di essere applicabili a tale data.

L’allineamento delle procedure di comitatologia al TFUE, in particolare agli articoli 290 e 291, dovrebbe essere effettuato caso per caso. Per tenere in conto gli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e precisare i requisiti stabiliti nelle direttive modificate dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 290 TFUE.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni a un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato di tre mesi in relazione ad argomenti particolarmente problematici. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre poter informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale approvazione rapida degli atti delegati è particolarmente appropriata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio ove esistano calendari nell’atto di base per l’adozione di atti delegati da parte della Commissione.

Nella dichiarazione (n. 39) relativa all’articolo 290 TFUE, allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la Conferenza ha preso atto dell’intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell’elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi costante.

La nuova architettura di vigilanza creata dal SEVIF richiederà che le autorità nazionali competenti collaborino strettamente con le AEV. Occorre che le modifiche alla pertinente normativa assicurino che non vi siano ostacoli giuridici agli obblighi di scambio di informazioni imposti dai regolamenti istitutivi delle AEV.

Le informazioni trasmesse a, o scambiate fra, le autorità competenti e le AEV o il CERS dovrebbero essere coperte dall’obbligo del segreto professionale, cui sono tenute le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività presso le autorità competenti che ricevono le informazioni in questione.

I regolamenti istitutivi delle AEV dispongono che queste possono stabilire contatti con le autorità di vigilanza di paesi terzi e contribuire all’elaborazione delle decisioni in materia di equivalenza dei regimi di vigilanza nei paesi terzi. Occorre modificare la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari8, e la direttiva 2006/48/CE per consentire alle AEV di concludere accordi di cooperazione con paesi terzi e scambiare informazioni quando i paesi terzi sono in grado di assicurare la protezione del segreto professionale.

La disponibilità di un elenco o di un registro consolidato per ogni categoria di istituti finanziari nell’Unione, la cui tenuta è attualmente compito di ogni autorità nazionale competente, migliorerà la trasparenza ed è più appropriata nel contesto del mercato unico finanziario. Occorre attribuire alle AEV il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente i registri e gli elenchi degli operatori finanziari dell’Unione. Tali registri ed elenchi riguardano l’elenco delle autorizzazioni di enti creditizi concesse dalle autorità nazionali competenti, il registro di tutte le imprese di investimento e l’elenco dei mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Allo stesso modo, occorre attribuire all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) il compito di elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente l’elenco dei prospetti approvati e dei certificati di approvazione previsti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari9.

Nelle materie per le quali le AEV sono tenute a elaborare progetti di norme tecniche, occorre che tali progetti siano sottoposti alla Commissione entro tre anni dall’istituzione delle AEV, a meno che il pertinente atto legislativo non stabilisca un’altra scadenza.

I compiti dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) in relazione alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli10, dovrebbero far salva la competenza del Sistema europeo di banche centrali a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, in linea con l’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE.

Le norme tecniche redatte dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) in conformità della presente direttiva e in relazione alla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali11, dovrebbero far salve le competenze degli Stati membri concernenti i requisiti prudenziali relativi a tali enti previsti dalla direttiva 2003/41/CE.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/71/CE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può trasferire l’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest’ultima autorità competente. L’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 prescrive che siffatti accordi di delega siano notificati all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) almeno un mese prima della loro esecuzione. Tuttavia, in considerazione dell’esperienza acquisita nel trasferimento dell’approvazione ai sensi della direttiva 2003/71/CE, che prevede scadenze più brevi, è opportuno non applicare l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 a tale situazione.

Attualmente non vi è alcuna necessità che le AEV elaborino progetti di norme tecniche sui requisiti esistenti in materia di onorabilità e professionalità sufficienti per assicurare una gestione sana e prudente di imprese di investimento, enti creditizi, OICVM e relative società di gestione per le persone che ne dirigono effettivamente l’attività. Tuttavia, data l’importanza di tali requisiti, le AEV dovrebbero in via prioritaria individuare le migliori prassi negli orientamenti e assicurare la convergenza dei processi di vigilanza e prudenziali con tali migliori prassi. Dovrebbero analogamente individuare le migliori prassi e assicurare la convergenza per i requisiti prudenziali relativi alla sede principale di tali organi.

Il corpus unico di norme applicabile a tutti gli istituti finanziari nel mercato interno dovrebbe assicurare un’adeguata armonizzazione dei criteri e della metodologia applicati dalle autorità competenti per valutare i rischi degli istituti di credito. Più particolarmente, l’obiettivo di elaborare progetti di norme tecniche in relazione al metodo basato sui rating interni, al metodo avanzato di misurazione e ai metodi di rischio di mercato basati o meno sul modello interno, previsti dalla presente direttiva, dovrebbe assicurare la qualità e la solidità di tali metodi e la coerenza dell’esame da parte delle autorità competenti. Tali norme tecniche dovrebbero consentire alle autorità competenti di permettere agli istituti finanziari di sviluppare diversi metodi basati sulla loro esperienza e specificità, conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva 2006/48/CE e nella direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi12, e fatti salvi i requisiti delle pertinenti norme tecniche.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno assicurando un livello elevato, efficace e coerente della regolamentazione e della vigilanza prudenziale, proteggere i depositanti, gli investitori e i beneficiari, e in tal modo le imprese e i consumatori, tutelare l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, mantenere la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario, preservare l’economia reale, salvaguardare le finanze pubbliche e rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Entro il 1ogennaio 2014 la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla presentazione da parte delle AEV di progetti di norme tecniche previsti dalla presente direttiva e formulare proposte appropriate.

Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli13, la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario14, la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)15, la direttiva 2003/41/CE, la direttiva 2003/71/CE, la direttiva 2004/39/CE, la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato16, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo17, la direttiva 2006/48/CE, la direttiva 2006/49/CE e la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)18,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche alla direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 informa immediatamente il Comitato europeo per il rischio sistemico, gli altri Stati membri e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (nel prosieguo: l'“AESFEM”) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio19.

  2. 2) all’articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri designano i sistemi, e i rispettivi operatori del sistema, da includere nell’ambito di applicazione della presente direttiva e li notificano all'AESFEM; essi la informano circa le autorità designate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2. L’AESFEM pubblica dette informazioni sul suo sito web.»;

  3. 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis 1. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

Art. 2 Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 4 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il coordinatore, designato in conformità dell’articolo 10, comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore. Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo e le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, nonché il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV), istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)20, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)21, e del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)22, rispettivamente (di seguito il “comitato congiunto”).

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Il comitato congiunto pubblica l’elenco dei conglomerati finanziari individuati sul proprio sito web e ne cura l'aggiornamento. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna Autorità europea di vigilanza.»;

  2. 2) all’articolo 9, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente: «d) accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.»;

  3. 3) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: «MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE E POTERI DEL COMITATO CONGIUNTO»;

  4. 4) alla sezione 3 è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Ruolo del comitato congiunto A norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l’osservanza della legislazione dell'Unione.»;

  5. 5) all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire l’esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del comitato congiunto.»;

  6. 6) all’articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L’accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, all’articolo 12, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18, e per la collaborazione con altre autorità competenti. In conformità dell’articolo 8 e della procedura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.»;

  7. 7) all’articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nella misura in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei rispettivi compiti e nell’osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: banche centrali, Sistema europeo di banche centrali, Banca centrale europea e Comitato europeo per il rischio sistemico a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico23.

  8. 8) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto 1. Le autorità competenti cooperano con il comitato congiunto ai fini della presente direttiva a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2. Le autorità competenti forniscono senza indugio al comitato congiunto tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

  9. 9) all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare, di scambiarsi reciprocamente informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare e di scambiare informazioni in conformità della presente direttiva e con le AEV a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, laddove necessario attraverso il comitato congiunto.»;

  10. 10) all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l’articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.»;

  11. 11) l’articolo 18 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero applicate le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Quando un’autorità competente è in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorità competente rilevante a norma del paragrafo 1, si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.»;

  12. 12) all’articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo l’articolo 218, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione, assistita dal comitato congiunto, dal comitato bancario europeo, dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.»;

  13. 13) all’articolo 20, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.»;

  14. 14) l’articolo 21 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le AEV, tramite il comitato congiunto, possono fornire orientamenti generali per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale in un paese terzo. Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata da dette autorità competenti.»;

    2. b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Entro il 1o dicembre 2011 la Commissione riesamina l’articolo 20 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di esecuzione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 21 per l’adozione di misure di esecuzione che permangono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.»;

  15. 15) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 21 bis Norme tecniche 1. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda: a) l’articolo 2, paragrafo 11, per specificare l’applicazione dell’articolo 17 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio nel contesto della presente direttiva; b) l’articolo 2, paragrafo 17, per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle'autorità competenti rilevanti; c) l’articolo 3, paragrafo 5, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente. 2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda: a) l’articolo 6, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell’allegato I, parte II, fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4; b) l’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “concentrazioni dei rischi” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma; c) l’articolo 8, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di “operazioni intragruppo” nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma; Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.».

Art. 7 Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 2, il paragrafo 3 è così modificato:

    1. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme del paragrafo 1, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure concernenti le definizioni di cui al paragrafo 1.»;

    2. b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le misure di cui alle lettere a) e b) del secondo comma sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

  2. 2) all’articolo 5, il paragrafo 6 è così modificato:

    1. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «6. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, specificare i requisiti e assicurare l’applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, la Commissione adotta misure conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, o all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.»;

    2. b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le misure di cui alla lettera a) sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 27, paragrafo 2. Le misure di cui alle lettere b) e c) sono definite mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

    3. c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Se del caso, la Commissione può altresì adattare il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 mediante un atto delegato conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

  3. 3) all’articolo 9, il paragrafo 7 è così modificato:

    1. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «7. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 e 5, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

    2. b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione definisce, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, la durata massima del “ciclo di regolamento a breve” di cui al paragrafo 4 del presente articolo, nonché idonei meccanismi di controllo da parte dell’autorità competente dello Stato membro d'origine.»;

  4. 4) l’articolo 12 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 8:

      1. i) al primo comma la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «8. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a:»;

      2. ii) la lettera a) è soppressa;

      3. iii) il secondo comma è soppresso;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio30, può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  5. 5) l’articolo 13 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 2:

      1. i) il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter. Definisce in particolare:»;

      2. ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il contenuto della notifica da effettuare;»;

      3. iii) il secondo comma è soppresso;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all’emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  6. 6) all’articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e specificare i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter.»;

  7. 7) all’articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali un azionista può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

  8. 8) all’articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La Commissione, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, adotta misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4. La Commissione specifica, in particolare, i tipi di istituti finanziari tramite i quali il possessore di titoli di debito può esercitare i diritti finanziari di cui al paragrafo 2, lettera c).»;

  9. 9) all’articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La Commissione specifica, in particolare, la procedura secondo la quale l'emittente, il possessore di azioni o di altri strumenti finanziari, o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 deposita le informazioni presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine in conformità, rispettivamente, del paragrafo 1 o 3, al fine di consentire il deposito con mezzi elettronici nello Stato membro d’origine.»;

  10. 10) all’articolo 21, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a tenere conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e dell’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione e specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In particolare la Commissione specifica: a) le norme minime per la diffusione delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui al paragrafo 1; b) le norme minime per il meccanismo per lo stoccaggio centrale di cui al paragrafo 2. La Commissione può altresì stilare e aggiornare un elenco di mezzi di comunicazione per la diffusione delle informazioni al pubblico.»;

  11. 11) all’articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’AESFEM elabora orientamenti, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per facilitare ulteriormente l’accesso del pubblico alle informazioni da comunicare a norma della direttiva 2003/6/CE, della direttiva 2003/71/CE e della presente direttiva.»;

  12. 12) l’articolo 23 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando la sede legale dell’emittente è situata in un paese terzo, l’autorità competente dello Stato membro d’origine può esentare tale emittente dagli obblighi di cui agli articoli da 4 a 7, all’articolo 12, paragrafo 6, e agli articoli da 14 a 18, purché la legislazione del paese terzo in questione stabilisca obblighi equivalenti o tale emittente ottemperi alle disposizioni della legislazione del paese terzo che l’autorità competente dello Stato membro d’origine ritiene equivalenti. L’autorità competente informa quindi l’AESFEM dell’esenzione concessa.»;

    2. b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di esecuzione: i) istituenti un meccanismo che consenta di stabilire l’equivalenza tra le informazioni richieste ai sensi della presente direttiva, incluse le relazioni finanziarie e le informazioni, richieste ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo; ii) certificanti che, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative nazionali o delle pratiche o procedure basate sulle norme fissate da organizzazioni internazionali, il paese terzo in cui l’emittente ha sede impone obblighi di informazione equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva. Nel quadro del punto ii) di cui al primo comma, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, anche misure concernenti la valutazione degli standard applicabili agli emittenti di più di un paese. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, le decisioni necessarie riguardo all’equivalenza dei principi contabili utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi alle condizioni definite all’articolo 30, paragrafo 3. Qualora decida che i principi contabili di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi contabili durante un periodo transitorio appropriato. Nel contesto del terzo comma, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese»;

    3. c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Per specificare i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure volte a determinare il tipo di informazioni comunicate al pubblico in un paese terzo rilevanti per il pubblico dell'Unione.»;

    4. d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione adotta altresì, mediante atti delegati conformemente all’articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali ai fini del primo comma.»;

    5. e) è aggiunto il paragrafo seguente: «8. L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente articolo conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  13. 13) l’articolo 24 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Ciascuno Stato membro designa l’autorità centrale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE come l’autorità amministrativa centrale competente cui spetta espletare i compiti previsti dalla presente direttiva e assicurare l’applicazione delle disposizioni adottate a norma della medesima. Gli Stati membri ne informano di conseguenza la Commissione e l'AESFEM.»;

    2. b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri informano la Commissione, l’AESFEM conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e le autorità competenti degli altri Stati membri delle disposizioni in materia di delega di compiti, comprese le condizioni precise applicabili alle deleghe.»;

  14. 14) l’articolo 25 è così modificato:

    1. a) sono inseriti i seguenti paragrafi: «2 bis. Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fermo restando l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui alla prima frase l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento n. 1095/2010; 2 ter. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. 2 quater. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 1095/2010, conformemente all’articolo 35 del presente regolamento.»;

    2. b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino o trasmettano informazioni riservate ad altre autorità competenti, all’AESFEM e al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico31.

    3. c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri e l'AESFEM, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d’informazioni con le autorità competenti o con gli organi di paesi terzi autorizzati dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla presente direttiva conformemente all’articolo 24. Gli Stati membri informano l’AESFEM quando concludono accordi di cooperazione. Siffatto scambio di informazioni beneficia di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d’informazioni deve essere destinato all’esecuzione dei compiti di vigilanza di tali autorità o organi. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.»;

  15. 15) l’articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Provvedimenti cautelari 1. L’autorità competente di uno Stato membro ospitante, qualora accerti che un emittente o un possessore di azioni o di altri strumenti finanziari o la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 10 ha commesso irregolarità o ha violato i propri obblighi, informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine e l’AESFEM. 2. Se, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro d’origine o se tali misure si rivelano inadeguate, l’emittente o il possessore di valori mobiliari persevera nella violazione delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo averne informato l’autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure opportune per tutelare gli investitori conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e ne informa al più presto la Commissione e l’AESFEM.»;

  16. 16) il titolo del capo VI è sostituito dal seguente: «ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE»;

  17. 17) l’articolo 27 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente: «2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 12, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi della stessa durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non la revochino a norma dell’articolo 27 bis.»;

    2. b) sono inseriti i seguenti paragrafi: «2 ter. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 2 quater. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 27 bis e 27 ter.»;

  18. 18) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 27 bis Revoca della delega 1. La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 6, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 12, paragrafo 8, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19, paragrafo 4, all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 27 ter Obiezione agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Il termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono presentare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».

Art. 11 Modifiche alla direttiva 2009/65/CE

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 5 è inserito il paragrafo seguente: «8. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (in prosieguo: l'“AESFEM”), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio39, può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione di un OICVM. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  2. 2) all’articolo 6, paragrafo 1, è inserito il comma seguente: «L’AESFEM riceve notifica di ogni autorizzazione concessa nonché pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco delle società di gestione autorizzate.»;

  3. 3) all’articolo 7 è inserito il paragrafo seguente: «6. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di gestione, compreso il programma di attività; b) i requisiti applicabili alla società di gestione a norma del paragrafo 2 e le informazioni per la notifica di cui al paragrafo 3; c) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata, nonché gli ostacoli che possono impedire l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE, in combinato disposto con l’articolo 11 della presente direttiva. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la notifica o la trasmissione delle informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  4. 4) all’articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri informano l’AESFEM e la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dagli OICVM nel commercializzare le loro quote in un paese terzo. La Commissione esamina tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata. L’AESFEM assiste la Commissione nell’esecuzione di detti compiti.»;

  5. 5) all’articolo 11 è inserito il paragrafo seguente: «3. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire un elenco esauriente di informazioni, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l’articolo 10 bis, paragrafo 2, di tale direttiva. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per le modalità della procedura di consultazione tra le autorità competenti interessate, come previsto al presente articolo, con riferimento all’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  6. 6) l’articolo 12 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 è così modificato:

      1. i) il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e le strutture e i requisiti organizzativi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b).»;

      2. ii) il secondo comma è soppresso;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito alle procedure, alle disposizioni, alle strutture e ai requisiti organizzativi di cui al paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  7. 7) l’articolo 14 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 2 è così modificato:

      1. i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a garantire che la società di gestione soddisfi gli obblighi di cui al paragrafo 1, in particolare allo scopo di:»;

      2. ii) il secondo comma è soppresso.

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Per assicurare condizioni uniformi per l’applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare gli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri, ai principi e alle misure di cui al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  8. 8) all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente: «10. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  9. 9) all’articolo 18 è inserito il paragrafo seguente: «5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da comunicare ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 4. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  10. 10) all’articolo 20 è inserito il paragrafo seguente: «5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di gestione di un OICVM stabilito in un altro Stato membro. La Commissione può adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (CE) n. 1095/2010. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la fornitura di informazioni. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al terzo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  11. 11) l’articolo 21 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se la società di gestione continua a rifiutarsi di fornire le informazioni richieste dallo Stato membro ospitante della società di gestione ai sensi del paragrafo 2 o persiste nella violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, di cui allo stesso paragrafo, in vigore nello Stato membro ospitante della società di gestione, nonostante le misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o in quanto tali misure risultano inadeguate ovvero mancano in detto Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono intervenire in uno dei seguenti modi: a) dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, possono adottare misure adeguate, ivi incluse quelle di cui agli articoli 98 e 99, per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, per impedire a tale società di gestione di avviare nuove transazioni nel loro territorio. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia possibile notificare alle società di gestione gli atti necessari a tali misure. Ove il servizio fornito all’interno dello Stato membro ospitante della società di gestione consista nella gestione di un OICVM, lo Stato membro in questione può esigere che la società di gestione cessi di gestire tale OICM, o b) ove ritengano che l’autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione non abbia agito adeguatamente, possono deferire la questione all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

    2. b) al paragrafo 7, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguente: «7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 3, 4 o 5, le autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione possono, nei casi urgenti, adottare le misure cautelari indispensabili alla tutela degli interessi degli investitori e degli altri soggetti cui sono prestati i servizi. La Commissione, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell’adozione di tali misure nel più breve tempo possibile. Previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca tali misure, fatte salve le prerogative dell’AESFEM a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

    3. c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «9. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui rifiutano l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 o una richiesta ai sensi dell’articolo 20 e tutte le misure adottate a norma del paragrafo 5 del presente articolo.»;

  12. 12) all’articolo 23, il paragrafo 6 è così modificato:

    1. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

    2. b) il secondo comma è soppresso;

  13. 13) all’articolo 29 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione della società di investimento, compreso il programma di attività, e b) quali ostacoli possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell’autorità competente ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  14. 14) all’articolo 32, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione le generalità delle società d’investimento che beneficiano delle deroghe previste nei paragrafi 4 e 5.»;

  15. 15) all’articolo 33, il paragrafo 6 è così modificato:

    1. a) il primo comma è sostituito dal seguente: «6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure relative alle misure che il depositario deve adottare al fine di adempiere ai propri obblighi in merito a un OICVM gestito da una società di gestione stabilita in un altro Stato membro, comprese le informazioni da inserire nell’accordo standard usati dal depositario e dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 5.»;

    2. b) il secondo comma è soppresso;

  16. 16) l’articolo 43 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 5 è così modificato:

      1. i) il primo comma è sostituito dal seguente: «5. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a specificare in dettaglio il contenuto, il formato e le modalità per mettere a disposizione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.»;

      2. ii) il secondo comma è soppresso;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al contenuto, al formato e al metodo per la fornitura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  17. 17) all’articolo 50 è inserito il paragrafo seguente: «4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alle categorie di attività in cui gli OICVM possono investire conformemente al presente articolo e agli atti delegati relativi a tali disposizioni adottati dalla Commissione. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  18. 18) l’articolo 51 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 è inserito il comma seguente: «Le autorità competenti provvedono a che tutte le informazioni aggregate ricevute in virtù del terzo comma relative alla totalità delle società di gestione o di investimento sottoposte alla propria vigilanza siano accessibili per l’AESFEM conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e per il Comitato europeo per il rischio sistemico (“CERS”), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico40, conformemente all’articolo 15 di tale regolamento, al fine di monitorare i rischi sistemici a livello di Unione.

    2. b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatto salvo l’articolo 116, la Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che precisano: a) criteri per valutare l’adeguatezza della procedura di gestione dei rischi utilizzata dalla società di gestione ai sensi del paragrafo 1, primo comma; b) disposizioni dettagliate relative a una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC; nonché c) disposizioni dettagliate concernenti il contenuto e la procedura da seguire per comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma.»;

    3. c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito ai criteri e alle misure di cui al paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  19. 19) all’articolo 52, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri comunicano all’AESFEM e alla Commissione l’elenco delle categorie di obbligazioni di cui al primo comma e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge e alle disposizioni in materia di vigilanza di cui al predetto comma, a emettere obbligazioni rispondenti ai criteri enunciati nel presente articolo. Questi elenchi sono corredati di una descrizione del regime delle garanzie offerte. La Commissione e l’AESFEM trasmettono immediatamente dette informazioni agli altri Stati membri assieme a eventuali commenti ritenuti appropriati e mettono le informazioni a disposizione del pubblico sul loro sito web. Tali informazioni possono essere oggetto di scambi di opinioni in sede di comitato europeo dei valori mobiliari di cui all’articolo 112, paragrafo 1.»;

  20. 20) l’articolo 60 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 6:

      1. i) al primo comma la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «6. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano:»;

      2. ii) il secondo comma è soppresso;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «7. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e alle procedure di cui al paragrafo 6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  21. 21) l’articolo 61 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano: a) gli elementi da includere nell’accordo di cui al paragrafo 1; e b) il tipo di irregolarità di cui al paragrafo 2 che si ritiene possano avere un impatto negativo sull’OICVM feeder.»;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito all’accordo, alle misure e ai tipi di irregolarità di cui al paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  22. 22) all’articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano il contenuto dell’accordo di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

  23. 23) l’articolo 64 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano: a) il formato e le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1; o b) nel caso in cui l’OICVM feeder trasferisca tutte o parte del proprio patrimonio all’OICVM master in cambio delle quote, la procedura per la valutazione e la stima certificata di tale contributo in natura e il ruolo del depositario dell’OICVM feeder in questa procedura.»;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione in merito al formato e alle modalità delle informazioni comunicate e alla procedura di cui al paragrafo 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  24. 24) all’articolo 69 è inserito il paragrafo seguente: «5. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative al contenuto del prospetto, alla relazione annuale e alla relazione semestrale di cui all’allegato I, e il formato di detti documenti. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  25. 25) all’articolo 75, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura del prospetto su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

  26. 26) l’articolo 78 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano: a) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori come previsto ai paragrafi 2, 3 e 4; b) il contenuto completo e dettagliato delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori nei seguenti casi specifici: i) per gli OICVM che hanno più comparti di investimento, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in uno specifico comparto, ivi comprese le modalità di passaggio da un comparto all’altro e le relative spese; ii) per gli OICVM che offrono più di una categoria di azioni, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in una specifica categoria di azioni; iii) per le strutture di fondi di fondi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM che investe a sua volta in altri OICVM o in altri organismi di investimento collettivo di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera e); iv) per le strutture master-feeder, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori che investono in un OICVM feeder; e, v) per gli OICVM strutturati, a capitale protetto o analoghi, le informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori in relazione alle speciali caratteristiche di questi OICVM; e c) i dettagli specifici del formato e della presentazione delle informazioni chiave per gli investitori da fornire agli investitori di cui al paragrafo 5.»;

    2. b) è aggiunto il paragrafo seguente: «8. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni di applicazione degli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 7 in merito alle informazioni di cui al paragrafo 3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  27. 27) all’articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure volte a definire le condizioni specifiche per la fornitura delle informazioni chiave per gli investitori su supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web che non costituisce un supporto durevole.»;

  28. 28) all’articolo 83 è inserito il paragrafo seguente: «3. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti del presente articolo in ordine all’assunzione di prestiti. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  29. 29) all’articolo 84 è inserito il paragrafo seguente: «4. Per assicurare la coerente armonizzazione del presente articolo, l’AESFEM può adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che devono soddisfare gli OICVM dopo l’adozione della sospensione provvisoria del riacquisto o del rimborso delle quote degli OICVM di cui al paragrafo 2, lettera a), una volta che la sospensione è stata decisa. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  30. 30) l’articolo 95 è sostituito dal seguente: «Articolo 95 1. La Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter, misure che specificano: a) la portata delle informazioni di cui all’articolo 91, paragrafo 3; b) le modalità per facilitare l’accesso delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti dell’OICVM alle informazioni o ai documenti di cui all’articolo 93, paragrafi 1, 2 e 3, come disposto dall’articolo 93, paragrafo 7. 2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell’articolo 93, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare: a) la forma e il contenuto del modello standard di lettera di notifica che gli OICVM devono utilizzare ai fini della notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, tra cui l’indicazione dei documenti a cui fanno riferimento le traduzioni; b) la forma e il contenuto del modello standard di attestato che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare a norma dell’articolo 93, paragrafo 3; c) la procedura per lo scambio di informazioni e l’utilizzo della comunicazione elettronica tra autorità competenti ai fini della notifica di cui all’articolo 93. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  31. 31) all’articolo 97, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate di esercitare i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi ne informano l’AESFEM e la Commissione precisando l’eventuale ripartizione delle competenze.»;

  32. 32) l’articolo 101 è così modificato:

    1. a) è inserito il paragrafo seguente: «2 bis. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

    2. b) i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. Le autorità competenti possono deferire all’AESFEM le situazioni in cui: a) una richiesta di scambio di informazioni di cui all’articolo 109 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; b) la richiesta di effettuare un’indagine o una verifica in loco di cui all’articolo 110 è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole; o c) una richiesta di autorizzare il proprio personale ad accompagnare il personale dell’autorità competente dell’altro Stato membro è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nelle situazioni di cui al primo comma l’AESFEM può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatta salva la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni o di indagine prevista al paragrafo 6 del presente articolo nonché la capacità dell’AESFEM di intervenire in tali casi conformemente all’articolo 17 di detto regolamento. 9. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire, all’indirizzo delle autorità competenti, procedure comuni di cooperazione inerenti all’effettuazione di verifiche in loco e di indagini di cui ai paragrafi 4 e 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  33. 33) l’articolo 102 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Il paragrafo 1 non osta allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva o ad altra normativa dell’Unione relativa agli OICVM o alle imprese che contribuiscono alla loro attività, o alla trasmissione delle informazioni all’AESFEM conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010 o al CERS. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio previsto al paragrafo 1.»;

    2. b) al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente: «d) l’AESFEM, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio41, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio42, e il CERS.

  34. 34) l’articolo 103 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del paragrafo 1.»;

    2. b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Gli Stati membri comunicano all'AESFEM, alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 4.»;

  35. 35) l’articolo 105 è sostituito dal seguente: «Articolo 105 Per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni della presente direttiva relative allo scambio di informazioni, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per fissare le condizioni di applicazione relative alle procedure per lo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra le autorità competenti e l’AESFEM. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

  36. 36) l’articolo 108, paragrafo 5, è così modificato:

    1. a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se necessario, rinviare il caso all'AESFEM, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

    2. b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione e l’AESFEM sono informate immediatamente di eventuali misure adottate in applicazione del primo comma, lettera a).»;

  37. 37) il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente: «ATTI DELEGATI E POTERI DI ESECUZIONE»;

  38. 38) l’articolo 111 è sostituito dal seguente: «Articolo 111 La Commissione può adottare modifiche tecniche della presente direttiva nei seguenti settori: a) chiarimento delle definizioni volto ad assicurare un’armonizzazione coerente e un’applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l’Unione; o b) allineamento della terminologia e del contesto delle definizioni ai successivi atti normativi relativi agli OICVM e ai temi connessi. Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4, e alle condizioni previste agli articoli 112 bis e 112 ter.»;

  39. 39) l’articolo 112 è sostituito dal seguente: «Articolo 112 1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione. 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 112 bis. 3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni fissate dagli articoli 112 bis e 112 ter.»;

  40. 40) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 112 bis Revoca della delega 1. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca. 3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa fa salva la validità degli atti delegati già in vigore. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 112 ter Obiezione agli atti delegati 1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica. Tale termine può essere prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. In conformità dell’articolo 296 TFUE, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne fornisce le motivazioni.».