diritto.io

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commission del 5 novembre 2021 che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilità citoplasmatica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali1, in particolare l’articolo 21 ter,

La direttiva 66/402/CEE stabilisce norme sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi di cereali nell’Unione. Per quanto riguarda le sementi di frumento ibrido, le uniche tecniche di produzione di sementi ibride previste dalla suddetta direttiva sono l’incrocio diretto e l’ibridazione mediante un agente chimico.

Tuttavia negli ultimi anni la maschiosterilità citoplasmatica («CMS») è stata accettata a livello mondiale come tecnica di selezione vegetale per la produzione di ibridi di varietà di sementi di cereali. Le norme pertinenti relative alla tecnica di produzione della CMS sono già in vigore per l’orzo, in quanto la produzione di sementi ibride mediante CMS si pratica da diversi anni.

L’orzo e il frumento sono per loro natura autoimpollinanti e sono prodotti tramite ibridazione. Tenuto conto delle analogie tecniche tra la produzione di sementi di ibridi di orzo e di frumento nonché delle esigenze degli utilizzatori delle sementi di ibridi, è opportuno stabilire per le sementi di ibridi di frumento condizioni simili a quelle che si applicano per le sementi di ibridi di orzo. Dall’esperienza risulta che lo specifico sistema di produzione di frumenti ibridi quali il Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, tramite incrocio di linee, applicato sul campo, in combinazione con i rischi connessi alle condizioni atmosferiche nel periodo della fioritura, richiede una riduzione della norma di purezza varietale all’85 %, quando è applicata la CMS, affinché la produzione di sementi sia stabile in condizioni climatiche meno favorevoli. Di conseguenza per le sementi di frumento ibrido prodotto mediante CMS dovrebbe essere consentito un livello di purezza varietale inferiore al livello richiesto per altri ibridi di sementi.

L’esperienza acquisita con altre sementi di ibridi prodotti mediante CMS dimostra che all’inizio di un nuovo regime di produzione è importante verificare le condizioni tecniche applicate. È pertanto opportuno che le condizioni per le varietà si applichino su base temporanea fino al 31 agosto 2029 al fine di consentire ai costitutori di adeguare la produzione di frumento ibrido tramite ibridazione. Tale disposizione è necessaria per ridurre al minimo eventuali rischi di tale regime di produzione e affinché gli agricoltori possano disporre di un nuovo tipo di varietà di frumento. Il termine previsto dovrebbe essere sufficiente per consentire ai costitutori e alle autorità per la certificazione di acquisire le conoscenze necessarie all’applicazione delle condizioni tecniche per la produzione di sementi ibride di frumento e di riesaminare tali condizioni.

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di acquisire conoscenze adeguate sull’applicazione della CMS e di consentire il riesame delle rispettive norme, l’autorità per la certificazione responsabile dovrebbe riferire alla Commissione e agli altri Stati membri ogni anno, fino al 28 febbraio 2030, i risultati dell’anno precedente relativi alla quantità di sementi ibride prodotte e la percentuale di lotti di sementi che sono stati respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 66/402/CEE

Gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2022 fino al 31 agosto 2029.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen