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Direttiva delegata (UE) 2022/277 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adattandolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell’allegato III della direttiva.

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

Con la direttiva delegata 2014/14/UE2 la Commissione ha concesso un’esenzione per un quantitativo massimo di 3,5 mg di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore («l’esenzione»), che figura ora come esenzione 1 g) nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 31 dicembre 2017, conformemente all’allegato III della direttiva delegata 2014/14/UE.

Il mercurio è utilizzato in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per produrre luce ultravioletta, che viene poi convertita in luce visibile dal rivestimento fluorescente sul bulbo.

Il 28 giugno 2016, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione («domanda di rinnovo») che era stata aggiornata con una domanda rinnovata il 17 gennaio 2020. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

Dalla valutazione della domanda di rinnovo, in cui si è tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che sono disponibili sostituti sufficientemente affidabili privi di mercurio per i tipi di lampade oggetto dell’esenzione e che la sostituzione è scientificamente e tecnicamente praticabile. Inoltre da tale valutazione è emerso che i benefici della sostituzione supereranno chiaramente gli eventuali effetti negativi. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

Poiché le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte, l’esenzione dovrebbe essere revocata.

È opportuno stabilire una data di scadenza per l’esenzione conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, di tale direttiva. Sebbene una piccola parte dei tipi di lampade3 cui si applica tale esenzione è soggetta ai criteri di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione4, applicabili dal 1o settembre 2021, e pertanto non sarà più immessa sul mercato, la maggior parte delle lampade oggetto dell’attuale esenzione non è interessata dai criteri di cui al suddetto regolamento sulla progettazione ecocompatibile. Di conseguenza, per evitare che i partecipanti al mercato debbano sostenere costi socioeconomici eccessivi ed inutili direttamente connessi alla sostituzione di quest’ultima categoria di lampade, è opportuno fissare la data di scadenza più lontana possibile, ossia 18 mesi dopo la decisione, per l’intera voce di esenzione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen