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Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio del 26 maggio 2026 che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Si rendono necessarie varie modifiche della direttiva 94/80/CE del Consiglio2. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla rifusione della direttiva.

L’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 22, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferiscono ai cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto, sancito anche dall’articolo 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), concretizza il principio di uguaglianza e non discriminazione fondata sulla nazionalità stabilito dall’articolo 21 della Carta. Costituisce inoltre un corollario del diritto di circolare e soggiornare liberamente sancito dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dall’articolo 21 TFUE, e dall’articolo 45 della Carta.

Le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali sono stabilite dalla direttiva 94/80/CE.

Nella relazione sulla cittadinanza dell’UE del 2020 la Commissione ha sottolineato l’esigenza di aggiornare, chiarire e rafforzare le norme sull’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per assicurare che favoriscano una partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell’Unione. Di conseguenza, considerando l’esperienza maturata con l’applicazione della direttiva 94/80/CE nel corso di più elezioni successive e per tener conto dei cambiamenti introdotti dalle modifiche dei trattati, è opportuno aggiornare diverse disposizioni di tale direttiva.

La procedura elettorale relativa alle elezioni comunali rientra nelle competenze degli Stati membri che le organizzano conformemente alleloro tradizioni specifiche e alle norme internazionali ed europee. In linea con il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oltre a riconoscere e rispettare il diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero facilitare loro l’esercizio dei diritti elettorali eliminando il maggior numero possibile di ostacoli alla partecipazione alle elezioni.

Per fare in modo che i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro del quale non sono cittadini («cittadini dell’Unione stranieri») possano esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, è opportuno chiarire le condizioni che disciplinano l’iscrizione e la partecipazione a tali elezioni in modo da garantire la parità di trattamento fra i primi e i secondi. In particolare, i cittadini dell’Unione che intendono votare e candidarsi alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dovrebbero ricevere lo stesso trattamento riguardo ai periodi di residenza che devono aver trascorso per poter esercitare tale diritto e alle prove da presentare per dimostrare il rispetto di tale condizione.

Inoltre, ai cittadini dell’Unione stranieri non dovrebbe essere imposto il possesso di requisiti speciali per esercitare il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.

Per facilitare l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione nel paese di residenza, è opportuno che tali cittadini siano iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale. Le formalità da espletare per l’iscrizione dovrebbero essere il più semplici possibile. Per iscriversi dovrebbe essere sufficiente, per i cittadini dell’Unione interessati, fornire le stesse prove degli elettori cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere che gli elettori che sono cittadini dell’Unione stranieri presentino un documento d’identità valido e una dichiarazione formale che comprenda elementi che dimostrano il loro diritto a partecipare alle elezioni. Una volta iscritti, i cittadini dell’Unione stranieri dovrebbero rimanere inclusi nelle liste elettorali alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione che sono cittadini dello Stato membro interessato, fintantoché soddisfano le condizioni per esercitare il diritto di voto. Ove applicabile, i cittadini dell’Unione dovrebbero poter fornire dati di contatto alle autorità competenti per consentire a queste ultime di tenerli regolarmente informati.

Anche se spetta agli Stati membri stabilire il diritto di voto o di eleggibilità alle elezioni comunali per quanto riguarda i cittadini residenti fuori del loro territorio, l’iscrizione di cittadini dell’Unione stranieri nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non dovrebbe essere di per sé motivo della loro cancellazione dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.

La decadenza dal diritto di eleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine. Attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano ottenere dallo Stato membro di origine del candidato informazioni sulla decadenza di quest’ultimo dal diritto di eleggibilità in detto Stato membro.

Poiché le attribuzioni dell’organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all’esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali, è opportuno consentire agli Stati membri di riservare tali funzioni ai propri cittadini nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.

È altresì opportuno che la partecipazione all’elezione di un’assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai cittadini di uno Stato membro.

Laddove la legislazione degli Stati membri preveda delle incompatibilità fra la qualità di eletto al consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere l’ambito di applicazione di tale normativa anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri.

È necessario garantire che sia rispettata la libertà dei cittadini dell’Unione di partecipare o meno alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali. È pertanto opportuno che gli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio possano adottare disposizioni per iscrivere d’ufficio tali cittadini nelle liste elettorali.

L’accessibilità delle informazioni sui diritti e sulle procedure elettorali è fondamentale per assicurare l’effettivo esercizio del diritto sancito dall’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e dall’articolo 22, paragrafo 1, TFUE.

La mancanza di informazioni adeguate, nel contesto delle procedure elettorali, nuoce all’esercizio dei diritti elettorali dei cittadini in quanto parte dei loro diritti in qualità di cittadini dell’Unione. Incide inoltre sulla capacità delle autorità competenti di esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le autorità competenti forniscano ai cittadini dell’Unione informazioni adeguate sui loro diritti in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e dell’articolo 22, paragrafo 1, TFUE e sulle norme e procedure pertinenti relative alla partecipazione alle elezioni comunali e all’organizzazione delle stesse. Fra le autorità competenti dovrebbero intendersi incluse le autorità designate a livello subnazionale laddove la responsabilità dell’organizzazione delle elezioni comunali sia normalmente esercitata a tale livello conformemente all’ordinamento costituzionale nazionale. Per garantire l’efficacia delle comunicazioni è opportuno che le informazioni siano fornite in termini chiari e comprensibili. Ciò significa che le informazioni dovrebbero essere fornite in maniera tale che l’interessato possa ragionevolmente comprenderle. Il requisito di un linguaggio chiaro e semplice va visto nel contesto dei requisiti formali riguardanti le procedure amministrative nello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter fare riferimento alle disposizioni del diritto nazionale quando comunicano all’interessato una decisione riguardante una domanda di iscrizione come candidato o elettore a norma della presente direttiva. Le autorità competenti dovrebbero poter notificare tale decisione a un rappresentante autorizzato.

Per migliorare l’accessibilità delle informazioni elettorali, è opportuno che informazioni generali sull’organizzazione delle elezioni, sulle condizioni di iscrizione per elettori e candidati, sulla data delle elezioni nonché su come e dove votare siano disponibili, ad esempio su un sito web accessibile pubblicamente che consenta la traduzione automatica in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Le traduzioni in tali altre lingue dovrebbero essere di natura puramente informativa e non dovrebbero avere effetti giuridici. Se sorgono quesiti in merito all’accuratezza delle informazioni contenute in tali traduzioni, solo la versione nella lingua o nelle lingue ufficiali di tale Stato membro dovrebbe essere considerata giuridicamente vincolante.

Qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev’essere giustificata, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, TFUE , da problemi specifici di uno Stato membro e deve essere conforme ai requisiti di cui all’articolo 52 della Carta, compreso quello in base al quale eventuali limitazioni del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali devono essere previste dalla legge e rispettare i principi di proporzionalità e necessità. Inoltre, ogni disposizione derogatoria deve essere conforme all’articolo 47 della Carta.

Problemi specifici potrebbero sorgere in uno Stato membro in cui la percentuale dei cittadini dell’Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l’età del voto supera di molto la media. Una quota del 20 % di tali cittadini rispetto al totale dell’elettorato giustifica disposizioni derogatorie relative al diritto di voto. Tali disposizioni derogatorie dovrebbero basarsi sul criterio della durata della residenza.

Gli Stati membri in cui la percentuale di cittadini dell’Unione stranieri in età di voto supera il 20 % di tutti i cittadini dell’Unione in età di voto residenti in detto Stato dovrebbero poter adottare, nell’osservanza dell’articolo 22, paragrafo 1, TFUE, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati.

Si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale. Alcune disposizioni della presente direttiva possono non essere applicabili in tali Stati.

Il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che gli articoli da 1 a 4 della sua costituzione prevedono tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità. Di conseguenza, l’applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri.

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione dell’applicazione della presente direttiva e presentare una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione dovrebbe includere informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri per favorire la partecipazione dei cittadini dell’Unione stranieri alle elezioni e, ove disponibili, dati statistici relativi all’esercizio dei loro diritti elettorali. Tali dati statistici potrebbero includere i dati sull’iscrizione degli elettori e dei candidati e sull’affluenza alle urne nonché i dati aggregati resi anonimi riguardanti cittadinanza, età, lingua e ubicazione. Tenuto conto della loro capacità amministrativa e del fatto che non sussiste alcun obbligo di raccogliere o creare nuovi dati, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al meglio per sostenere tale attività fornendo tempestivamente le informazioni disponibili sulla base di un questionario diffuso dalla Commissione.

Ove applicabile, il trattamento dei dati personali volto a fornire alla Commissione dati statistici sulla partecipazione dei cittadini dell’Unione stranieri alle elezioni dovrebbe avvenire nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio4, compresi i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. In particolare, il trattamento dei dati personali a fini statistici dovrebbe essere soggetto a opportune garanzie, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. A tale riguardo, i dati dovrebbero essere condivisi mediante tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare tali principi. I dati statistici trattati ai fini della presente direttiva dovrebbero essere aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.

È necessario che la Commissione effettui la propria valutazione dell’applicazione della presente direttiva entro un termine ragionevole dopo la sua entrata in vigore, unitamente alla valutazione dell’applicazione della direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio5.

Per garantire che gli elenchi degli enti locali di base negli Stati membri rimangano aggiornati, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 290 TFUE per modificare gli elenchi degli enti locali di base. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20166. In particolare, al fine di garantire l’accesso tempestivo a tutte le informazioni relative alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio dovrebbe ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i suoi esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Gli Stati membri e l’Unione si sono impegnati a garantire il rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rispettivamente ratificando e concludendo tale convenzione tramite la decisione 2010/48/CE del Consiglio7, compreso l’articolo 29 sulla partecipazione alla vita politica e pubblica. Per favorire la partecipazione inclusiva e paritaria delle persone con disabilità, è opportuno che le modalità secondo cui i cittadini dell’Unione stranieri possono esercitare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali tengano debitamente conto delle esigenze dei cittadini con disabilità e dei cittadini anziani.

I regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 si applicano al trattamento dei dati personali nell’ambito della presente direttiva.

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 17 gennaio 2022.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta, in particolare i suoi articoli 21 e 40. È pertanto essenziale che la presente direttiva sia attuata in conformità di tali diritti e principi garantendo il pieno rispetto, fra l’altro, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale, del diritto di non discriminazione, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, della libertà di circolazione e di soggiorno e del diritto a un ricorso effettivo.

È opportuno che l’obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza («cittadini dell’Unione stranieri») possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ciascun Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio di tale Stato membro.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) «ente locale di base», un ente amministrativo elencato nell’allegato I che, a norma della legislazione dello Stato membro pertinente, disponga di uno o più organi eletti a suffragio universale diretto e sia competente ad amministrare, al livello di base dell’organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

  2. b) «elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell’organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione dello Stato membro pertinente, il capo e i membri dell’organo esecutivo dell’ente locale di base;

  3. c) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione risiede senza averne la cittadinanza;

  4. d) «Stato membro di origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza;

  5. e) «lista elettorale», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall’autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

  6. f) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui il cittadino dell’Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;

  7. g) «dichiarazione formale», la dichiarazione rilasciata dall’interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

2.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all’allegato I della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 16 riguardo alla modifica dell’allegato I sulla base delle notifiche ricevute a norma del primo comma del presente paragrafo.

Art. 3 Condizioni che disciplinano il diritto di voto e di eleggibilità

Le persone seguenti che, nel giorno di riferimento:

  1. a) sono cittadine dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, e

  2. b) pur non essendone cittadine, possiedono i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini,

hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza conformemente alla presente direttiva.

Art. 4 Condizioni relative al periodo di residenza

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale Stato membro, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell’articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell’ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità ai sensi dell’articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate:

  1. a) le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale;

  2. b) le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l’esercizio di tale diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile a un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l’ente locale di base.

Art. 5 Ineleggibilità

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che i cittadini stranieri dell’Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione in materia penale, sono stati privati del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, siano esclusi dall’esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura dei cittadini stranieri dell’Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l’interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o non presenti l’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

3.

Gli Stati membri possono disporre che l’eleggibilità alle funzioni di capo dell’organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell’organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l’esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell’organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri possono, nel rispetto TFUE e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l’esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini stranieri dell’Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un’assemblea parlamentare né all’elezione dei membri di tale assemblea.

Art. 6 Incompatibilità

1. Le persone eleggibil ai sensi dell’articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d’incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di tale Stato membro.

2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l’esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

Capo II. Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Art. 7 Libertà di scegliere di votare nello Stato membro di residenza

1. Le persone che dispongono del diritto di voto ai sensi dell’articolo 3 («elettori ai sensi dell’articolo 3») esercitano il loro diritto di voto alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza qualora ne abbiano espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l’obbligo del voto si applica anche agli elettori ai sensi dell’articolo 3 che sono stati iscritti nelle liste elettorali.

3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l’iscrizione d’ufficio nelle liste elettorali degli elettori ai sensi dell’articolo 3.

Art. 8 Iscrizione nelle liste elettorali e cancellazione dalle stesse

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire agli elettori ai sensidell’articolo 3 di essere iscritti nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2.

Per essere iscritti nelle liste elettorali, gli elettori ai sensi dell’articolo 3 devono fornire le stesse prove degli elettori cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che gli elettori ai sensi dell’articolo 3 presentino un documento d’identità valido e una dichiarazione formale che ne indichi il nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita e l’indirizzo nel territorio elettorale degli Stati membri di residenza. Gli Stati membri possono, inoltre, esigere che la dichiarazione formale indichi dati di contatto aggiuntivi, quali il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica.

3.

Gli elettori ai sensi dell’articolo 3 iscritti in una lista elettorale dello Stato di residenza vi restano iscritti, alle stesse condizioni degli elettori cittadini di tale Stato membro, fino alla loro cancellazione per il venir meno dei requisiti prescritti per l’esercizio del diritto di voto. Se vigono disposizioni per notificare ai cittadini tale cancellazione dalle liste elettorali, dette disposizioni si applicano nello stesso modo agli elettori ai sensi dell’articolo 3.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

Se tali elettori trasferiscono la propria residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro sono iscritti nelle liste elettorali di tale ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

4. Fatte salve le norme di ciascuno Stato membro che disciplinano il diritto di voto o di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del loro territorio, l’iscrizione degli elettori ai sensi dell’articolo 3 nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza non determina la cancellazione di tali elettori dalle liste elettorali dello Stato membro di origine.

Art. 9 Candidatura

1. All’atto del deposito della dichiarazione di candidatura, le persone eleggibili ai sensi dell’articolo 3 devono fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che tali persone presentino un documento d’identità valido unitamente a una dichiarazione formale che ne indichi il nome, la cittadinanza, la data e il luogo di nascita e l’indirizzo nel territorio elettorale degli Stati membri di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che le persone eleggibili ai sensi dell’articolo 3:

  1. a) indichino nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non essere decadute dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine;

  2. b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione formale di cui alla lettera a) presentino, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che gli interessati non sono decaduti dal diritto di eleggibilità in tale Stato membro, ovvero che ad esse non consta tale decadenza;

  3. c) indichino, nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1, dati di contatto aggiuntivi, quali il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica;

  4. d) indichino nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all’articolo 6, paragrafo 2;

  5. e) indichino, ove ne abbiano avuto uno, il proprio ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

Art. 10 Mezzi di voto specifici

Gli Stati membri che prevedono per i loro cittadini la possibilità del voto anticipato, del voto per corrispondenza, o del voto elettronico o del voto via internet per le elezioni comunali provvedono affinché tali metodi di voto siano disponibili agli elettori ai sensi dell’articolo 3 alle stesse condizioni.

Art. 11 Decisione relativa all’iscrizione e mezzi di ricorso

1. Le autorità competenti dello Stato membro di residenza informano l’interessato, tempestivamente e in un linguaggio chiaro e semplice, della decisione adottata riguardo alla domanda d’iscrizione di tale persona nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della candidatura di tale persona. La notifica di una candidatura può essere inviata anche a un rappresentante autorizzato.

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o il rigetto della candidatura di tale cittadino, l’interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

3. Nel caso in cui ci siano errori nelle liste elettorali o nelle liste dei candidati alle elezioni comunali, l’interessato può presentare i ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza consente, in casi analoghi, agli elettori e ai candidati nazionali.