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Direttiva di esecuzione (UE) 2026/2250 della Commissione del 12 ottobre 2026 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/21/UE per quanto riguarda la produzione di tuberi-seme di patate pre-base ottenuti da seme botanico di patata di varietà di patate propagate mediante seme e l’allegato III della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di etichettatura dei tuberi-seme di patate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate1, in particolare l’articolo 18, lettera c), e l’articolo 24,

La direttiva 2002/56/CE del Consiglio stabilisce le norme dell’Unione relative alla produzione dei tuberi-seme di patate. Tali norme prevedono un sistema di moltiplicazione vegetativa dei tuberi di patate per un numero limitato di generazioni, la prima delle quali è denominata «tuberi-seme di patate pre-base».

I progressi recenti nella selezione hanno consentito lo sviluppo di varietà di patate che possono essere riprodotte mediante seme botanico («varietà propagate mediante seme»). Nella bibliografia scientifica e tecnica tale seme è comunemente denominato «seme botanico di patata».

Il 28 novembre 2023 l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) ha adottato una revisione del suo protocollo per le prove di distinzione, omogeneità e stabilità delle varietà di patate (Solanum tuberosum L.)2. A seguito di tale revisione è diventato possibile effettuare prove con tuberi-seme di patate di varietà di patate propagate mediante seme. Si ritiene pertanto che la produzione di tuberi-seme di patate ottenuti da seme botanico di patata sia diventata una pratica accettata ai fini della conservazione della varietà e dello stato sanitario.

Tuttavia la coltivazione commerciale di patate nell’Unione dipende in larga misura dall’uso di tuberi-seme di patate come materiale di propagazione, mentre l’uso diretto del seme botanico di patata è attualmente molto limitato. È pertanto necessario mettere a disposizione sul mercato tuberi-seme di patate di varietà di patate propagate mediante seme, affinché i coltivatori possano beneficiare dei vantaggi che tali varietà possono offrire.

È quindi opportuno introdurre requisiti per la produzione di tuberi-seme di patate pre-base di varietà di patate propagate mediante seme ottenuti da seme botanico di patata.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione3.

Al fine di garantire la tracciabilità dei tuberi-seme di patate ottenuti da seme botanico di patata e consentire agli utilizzatori di tali tuberi-seme di patate di compiere scelte informate, tali tuberi-seme di patate dovrebbero essere chiaramente etichettati come appartenenti a varietà propagate mediante seme.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III della direttiva 2002/56/CE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifica della direttiva di esecuzione 2014/21/UE

La direttiva di esecuzione 2014/21/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «seme botanico di patata», il seme, in senso botanico, di Solanum tuberosum L.; 2) «pianta madre», una pianta identificata, compresa una pianta ottenuta da seme botanico di patata, da cui si ottiene il materiale di propagazione; 3) «micropropagazione», la pratica che prevede la moltiplicazione rapida del materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, impiegando colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.» ;

  2. 2) all’articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il quarto comma seguente: «Qualora le piante madri siano ottenute da seme botanico di patata, la conformità a quanto stabilito dal paragrafo 1, lettera a), è verificata mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, sulle piante madri.»;

  3. 3) all’articolo 2 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti: «4. Qualora le piante madri siano ottenute da seme botanico di patata, è verificato mediante una prova ufficiale, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale, su un campione rappresentativo e con metodi adeguati, che tale seme botanico di patata è esente da Potato spindle tuber viroid. 5. I tuberi-seme di patate ottenuti da seme botanico di patata appartengono unicamente a varietà che sono state incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio*, dopo essere state esaminate in quanto varietà propagate mediante seme conformemente al protocollo dell’UCVV per le prove di distinzione, omogeneità e stabilità delle varietà di patate (Solanum tuberosum L.)*.45

Art. 2 Modifica della direttiva 2002/56/CE del Consiglio

Nell’allegato III, parte A, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Varietà, indicata almeno in caratteri latini e seguita dall’indicazione «varietà di seme botanico di patata», se del caso».

Art. 3 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 5 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen