REGOLAMENTO (CEE) N. 3323/81 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1981 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1974/80 recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare in forma di cereali e di riso
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/812, in particolare l'articolo 28,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso3, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,
visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 20 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari4, in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/736, in particolare l'articolo 3,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione7, modificato dal regolamento (CEE) n. 2984/818, stabilisce, all'articolo 8, paragrafo 2, il metodo di conversione degli importi compensativi monetari per il confronto delle offerte; che tale metodo si applica anche per la conversione dell'importo dell'offerta nella moneta dello Stato membro che è incaricato del pagamento, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
considerando che, ai fini di una maggiore chiarezza amministrativa e per tener conto della realtà economica, è necessario modificare le disposizioni in questione utilizzando l'ultima constatazione dei tassi incrociati effettuata prima della data limite per la presentazione delle offerte e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, edizione C; che è necessario adattare di conseguenza il testo dell'articolo 17, paragrafo 4, dello stesso regolamento;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1974/80 è modificato come segue: 1. All'articolo 8, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Se del caso, l'importo compensativo monetario è convertito nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara, applicando:
— quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale,
— negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, edizione C».
2.
All'articolo 17, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:
«4. L'importo di cui al paragrafo 2 è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito applicando il metodo definito all'articolo 8, paragrafo 2».
Art. 2
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualsiasi operazione di aiuto alimentare da effettuare in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, sempreché non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte.
Su richiesta degli interessati, le offerte presentate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e per le quali non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte, possono essere ritirate.
Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1981. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione