REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3520/85 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 1985 recante modifica del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 16 e 22,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere della Corte di giustizia,
considerando che occorre modificare il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/692, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2152/823, per tener conto dei regolamenti seguenti:
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1679/85 del Consiglio, del 19 giugno 1985, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di determinati funzionari delle Comunità europee appartenenti ai quadri scientifico e tecnico4;
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti5,
- regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell'adesione della Spagna e del Portogallo (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 sono aggiunte le lettere seguenti: «i) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dal servizio dall'articolo 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom), n. 1679/85;
j) i beneficiari dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis del regime applicabile agli altri agenti, nel testo previsto dall'articolo 33 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85;
k) i beneficiari dell'indennità prevista in caso di cessazione definitiva dalle funzioni dall'articolo 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3518/85.».
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti di cui all'articolo 1.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985. Per il Consiglio Il Presidente R. GOEBBELS (6) Vedi pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.