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REGOLAMENTO (CEE) N. 3986/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statis- tica e alla tariffa doganale comune1, modificato dal regola- mento (CEE) n. 3985/872, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3907/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 2777/75 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame3, in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione apportare gli adeguamenti di ordine tecnico agli atti comunitari che fanno riferimento alla nomenclatura combinata; che le modifiche di carattere sostanziale sono state effettuate in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio4 a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3907/87;

considerando che occorre apportare alcuni adeguamenti di ordine tecnico e in certi punti di carattere sostanziale a vari regolamenti del settore del pollame per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, visto il numero e il contenuto dei testi da adeguare, è necessario raggruppare in un unico regolamento modificativo tutti i regolamenti da adattare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/68 della Commissione, del 24 aprile 1968, relativo alla non fissazione di importi supplementari per galli, galline, polli, anatre e oche macellati provenienti dalla Polonia5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/736, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1 I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Polonia:

  1. a) Galli, galline e polli, non tagliati a pezzi:

    — presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati ''polli 83 %'';

    — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati ''polli 70 %'';

    — presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati ''polli 65 %'';

  2. b) Anatre intere:

    — presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate ''anatre 85 %'';

    — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate ''anatre 70 %'';

    — presentate spennate, suotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette ''anatre 63 %'', o altrimenti presentate;

  3. c) Oche intere:

    — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ''oche 82 %'';

    — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ''oche 75 %'' o altrimenti presentate.»

Art. 2

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2261/69 della Commissione, del 13 novembre 1969, relativo alla non fissazione di importi supplementari per anatre e oche macellate provenienti dalla Romania7, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/73, è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 1 I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni dei seguenti prodotti della voce ex 0207 della nomenclatura combinata originari e in provenienza dalla Romania:

  1. a) Anatre intere:

    — presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate ''anatre 85 %'';

    — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate ''anatre 70 %'';

    — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette ''anatre 63 %'', o altrimenti presentate;

  2. c) Oche intere:

    — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ''oche 82 %'';

    — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ''oche 75 %'' o altrimenti presentate.»

Art. 3

Il testo dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2474/70 della Commissione, del 7 dicembre 1970, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i tacchini macellati provenienti dalla Polonia1, è sostituito dal seguente testo:

I prelievi fissati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di tacchini macellati delle sottovoci 0207 10 31, 0207 10 39 e 0207 22 della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dalla Polonia.»

Art. 4

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3233/863, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente POR:L376UMBI05.96 FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 910 mm; 160 Zeilen; 7245 Zeichen; Bediener: PUPA Pr.: B; Kunde: 40772 L376UMBI05 (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.