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REGOLAMENTO (CEE) N. 4155/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 che modifica taluni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, spetta alla Commissione effettuare gli adeguamenti di ordine tecnico degli atti comunitari in cui figura la nomenclatura tariffaria o statistica; consinderando che il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3) è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 4000/87 della Commissione (4) per adeguare in base alla terminologia della nomenclatura combinata la designazione delle merci e i codici tariffari che vi figurano; considerando che occore apportare degli adeguamenti di carattere tecnico a vari altri regolamenti del settore delle uova per tener conto dell'utilizzazione della nuova nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, destinata a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; considerando che dato il numero e il contenuto dei testi da adeguare è opportuno raggruppare in un unico regolamento tutte le modifiche necessarie; considerando che occorre cogliere l'occasione dell'attuale adeguamento del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione (5) per esprimere in ECU alcuni elementi di calcolo dei prezzi limite che vi figurano tuttora in unità di conto, applicando il coefficiente di 1,208953 previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (7), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Testo vigente

Art. 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 54/65/CEE della Commissione, del 7 aprile 1965, relativo alla non applicazione di un importo supplementare per le uova polacche8, è sostituito dal seguente testo: «Articolo 1Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prelievi per le importazioni di uova in guscio di volatile (sottovoce 0407 00 della nomenclatura combinata) originarie e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare».

Art. 2

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 183/66/CEE della Commissione, del 18 novembre 1966, relativo alla non fissazione di un importo supplementare per le uova sudafricane9, è sostituito dal seguente testo: «Articolo 1Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prelievi determinati a norma dell'articolo 3 di detto regolamento non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile (sottovoce 0407 00 della nomenclatura combinata) originari e provenienti dall'Africa del Sud».

Art. 3

L'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/741, è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Art. 4

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 765/67/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1967, relativo alla non fissazione di un importo supplementare per le uova australiane2, è sostituito dal seguente testo: «Articolo 1I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata, originarie e in provenienza dall'Australia».

Art. 5

Il regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione, del 28 maggio 1969, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i prodotti d'uova austriaci3, è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 1Il prelievi fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per le importazioni di prodotti di cui alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare: >SPAZIO PER TABELLA>

2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 2Le imposte all'importazione fissate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 per i prodotti di cui alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata, originari e in provenienza dall'Austria, non sono maggiorate di un importo supplementare: >SPAZIO PER TABELLA>

Art. 6

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 59/70 della Commissione, del 14 gennaio 1970, relativo alla non fissazione di importi supplementari per le uova provenienti dalla Romania1, è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1I prelievi determinati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono aumentati di un importo supplementare per le importazioni di uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata, originarie e in provenienza dalla Romania».

Art. 7

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3232/863, sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente