REGOLAMENTO (CEE) N. 1330/93 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1993 recante modifica del regolamento (CEE) n. 3824/92 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio2, ha stabilito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario in vigore dal 1o gennaio 1993 con quelle applicabili prima di tale data;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione3, modificato dal regolamento (CEE) n. 784/934, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi in ecu adeguati a seguito dei riallineamenti monetari; che è opportuno adattarne il testo per tener conto sia degli effetti esercitati sulla prossima campagna di commercializzazione dal riallineamento intervenuto il 13 maggio 1993, sia delle peculiarità del settore del luppolo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3824/92, l'ultimo comma è modificato come segue:
«Per i prodotti dei settori la cui campagna di commercializzazione 1993-94 inizia prima del 14 maggio 1993, esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994-95.
Per quanto riguarda l'aiuto ai produttori di luppolo, esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio che fissa l'importo dell'aiuto al produttore per il raccolto 1992.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione