REGOLAMENTO (CEE) N. 1723/93 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1993 che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari del settembre 1992, del novembre 1992, del gennaio 1993 e del maggio 1993
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/933, in particolare l'articolo 2,
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3820/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante misure transitorie relative all'applicazione delle disposizioni agrimonetarie di cui al regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio4, ha istituito una corrispondenza tra le disposizioni del regime agrimonetario applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1993 e quelle applicabili prima di tale data;
considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ai quali si applica il coefficiente riduttore di 1,013088 fissto dal regolamento (CEE) n. 1331/93 della Commissione5, a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nell'ambito del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore interessato e fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;
considerando che l'inclusione nell'elenco che figura nella parte 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3824/92 degli importi intesi a adeguare il prezzo d'entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 e previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio6, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/917, annullerebbe in maniera ingiustificata la diminuzione derivante dall'applicazione del coefficiente riduttore al prezzo di entrata per i prodotti in questione da utilizzare nel calcolo dei prelievi all'importazione; che è pertanto opportuno non applicare tale coefficiente ai suddetti importi di adeguamento;
considerando che, per la campagna 1993/94, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1561/93 del Consiglio8; che i prezzi di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1562/93 del Consiglio9; che i valori franco frontiera per taluni formaggi importati da un paese terzo sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione10, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/9311; che il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese è fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3841/92 del Consiglio12; che l'aiuto al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione13, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 140/9314; che la forcella dell'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali è fissata all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio15, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/8916; che gli importi degli aiuti concessi per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali sono fissati all'articolo 1 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione17, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/9218; che l'importo dell'aiuto che consente ai beneficiari dell'assistenza sociale di acquistare burro a prezzo ridotto è fissato dal regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio19, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3654/9220; che gli aiuti per i produttori di latte in Portogallo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio21, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione22; che gli importi dell'aiuto per il consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio23, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/9224, e dai regolamenti (CEE) 2234/9225 e (CEE) n. 2235/92 della Commissione26;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
I prezzi e gli importi fissati in ecu e applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/94 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ridotti conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 sono riportati in allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1993.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione