REGOLAMENTO (CE) N. 779/96 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni nel settore dello zucchero
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/952, in particolare l'articolo 39,
considerando che l'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione di detto regolamento; che a tal fine, con il regolamento (CEE) n. 787/83 della Commissione, del 29 marzo 1983, relativo alle comunicazioni nel settore dello zucchero3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/854, sono state stabilite modalità d'applicazione; che, tenuto conto della successiva evoluzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero nonché, in particolare, degli impegni assunti dalla Comunità a titolo dell'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, occorre modificare dette modalità nel loro insieme e stabilirne di nuove nonché abrogare il regolamento (CEE) n. 787/83 con effetto a partire dall'inizio della prossima campagna di commercializzazione 1996/1997;
considerando che, per un giusto apprezzamento della situazione dello zucchero oggetto delle misure d'intervento mediante acquisto o vendita, previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81, si rendono necessarie informazioni concernenti, in particolare, l'evoluzione dei quantitativi detenuti dagli organismi d'intervento, la loro ripartizione in funzione dei magazzini di giacenza riconosciuti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 447/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che stabilisce le norme generali in materia di intervento mediante acquisto nel settore dello zucchero5, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1359/776; che, per poter seguire l'applicazione del sistema d'intervento, è altresì indispensabile conoscere in maniera continuativa lo stato dei quantitativi di zucchero reso inadatto all'alimentazione umana e di quelli utilizzati per la fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica, in funzione, in particolare, a seconda del caso, della ripartizione dei quantitativi di zucchero denaturato secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale7, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/968, o della ripartizione secondo i prodotti chimici fabbricati di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica9, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95, e per quelli di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica10, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96;
considerando che, soltanto una precisa e regolare osservazione degli scambi con i paesi terzi permette di seguire attentamente la loro evoluzione, tenuto conto degli obblighi derivanti, da un lato, dagli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell'accordo agricolo succitato prendendo le eventuali misure necessarie, in particolare, per l'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 1785/81 nonché, dall'altro, dagli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito dell'accordo internazionale sullo zucchero; che occorre pertanto che la Commissione sia in possesso di informazioni periodiche relative non soltanto alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti per i quali sono fissati prelievi o restituzioni, operazioni queste per le quali vengono rilasciati dei titoli ai sensi, in particolare, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero11, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2136/9512, e tenendo conto delle disposizioni più generali dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 della Commissione13, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/9514 e (CEE) n. 3665/87 della Commissione15, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/9516, bensì relative anche alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti esportati senza restituzione, con o senza rilascio di titolo, in particolare in regime di perfezionamento attivo; che anche le importazioni di zuccheri preferenziali devono poter essere seguite, al fine di consentire un'applicazione effettiva del regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di zuccheri preferenziali17, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/8818;
considerando che, per consentire una gestione efficace del regime delle quote quale definito al titolo III del regolamento (CEE) n. 1785/81, tenuto conto in particolare degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro del succitato accordo agricolo, necessita conoscere tutti gli elementi utili a tale scopo; che, nella fattispecie, si tratta dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali relativi all'acquisto di barbabietole19, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero20, del regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero21, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 158/9622, nonché del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero23, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/9424; che lo stesso motivo vale per il regime di compensazione delle spese di magazzinaggio stabilito dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che si tratta in tal caso dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero, abroga il regolamento (CEE) n. 750/6825, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/7826, e del regolamento (CEE) n. 1988/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero27, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/9328;
considerando che gli interessati devono ricevere l'assicurazione che i dati propri ad ogni singola impresa saranno coperti da segreto statistico;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Intervento
Art. 1
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81:
a) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» offerti, ma non ancora presi in consegna dall'organismo d'intervento;
b) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» presi in consegna dall'organismo d'intervento;
c) i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» venduti dall'organismo d'intervento.
Art. 2
Ogni Stato membro comunica alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un elenco dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espressi in peso «tal quale» presi in consegna dall'organismo d'intervento, ripartiti secondo i magazzini di giacenza riconosciuti.
Art. 3
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81:
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1.
2. dietro richiesta della Commissione stessa, un elenco, per un determinato periodo, dei quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio denaturati, ripartiti secondo uno dei procedimenti indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 100/72.
Art. 4
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81:
1. entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppi espressi in zucchero bianco, e i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali
a) è stato effettivamente rilasciato un titolo di restituzione alla produzione;
b) è stata pagata una restituzione alla produzione;
2. entro la fine di ogni mese di settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero bianco, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppi espressi in zucchero bianco, e i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, ripartiti secondo i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, per i quali:
a) è stato effettivamente rilasciato un titolo di restituzione alla produzione;
b) è stata pagata una restituzione alla produzione;
3. entro la fine di ogni mese di settembre, per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di prodotti di base di cui al punto 2 utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78.
Capo II. Scambi
Art. 5
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, per quanto riguarda le esportazioni verso paesi terzi,
1. ogni mese, per il mese precedente:
a) i quantitativi per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, ripartiti in:
— zucchero bianco delle voci NC 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90,
— zucchero greggio, espresso in peso «tal quale», delle voci NC 1701 11 90 e 1701 12 90,
— sciroppi di saccarosio, espressi in zucchero bianco, delle voci NC 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 e 2106 90 59,
— isoglucosio, espresso in materia secca, delle voci NC 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30,
— sciroppo di inulina, espresso in materia secca, equivalente zucchero/isoglucosio, della voce NC ex170260 90;
b) i quantitativi di zucchero bianco della voce NC 1701 99 10 per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'esportazione, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81;
c) i quantitativi di zucchero bianco C, di zucchero greggio C, di isoglucosio C, di sciroppo di inulina C, espressi a seconda dei casi, in zucchero bianco, in materia secca o in equivalente zucchero/isoglucosio, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione;
d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dall'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio, espressi in zucchero bianco, nonché i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di esportazione per l'esportazione sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio29;
2. entro la fine di ogni mese civile, per il mese civile precedente, i quantitativi di zucchero bianco di cui al punto 1, lettera b), esportati tenendo conto dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88;
3.
per ogni mese civile ed entro la fine del terzo mese civile successivo al mese civile in causa,
a) i quantitativi, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione, di zucchero e di sciroppo espressi in zucchero bianco, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1464/95, esportati tal quali senza titolo d'esportazione;
b) i quantitativi di zucchero rientranti nelle quote, esportati in forma di zucchero bianco o in forma di prodotti trasformati espressi in zucchero bianco, per i quali è stato rilasciato un titolo di esportazione per l'esecuzione di aiuti alimentari comunitari e nazionali previsti nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché per l'esecuzione di altre azioni comunitarie di forniture gratuite;
c) qualora si tratti di esportazioni di cui all'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, i quantitativi di zucchero e di sciroppi di saccarosio espressi in zucchero bianco, e di isoglucosio espressi in materia secca, esportati tal quali, con indicazione dei corrispondenti importi delle restituzioni;
d) i quantitativi di zucchero bianco, con i corrispondenti importi delle restituzioni all'esportazione fissati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, i quantitativi di zucchero greggio e di sciroppo di saccarosio espressi in zucchero bianco, i quantitativi di isoglucosio espressi in materia secca, esportati in forma di prodotti compresi nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio30, e nella forma dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione31;
e) qualora si tratti di esportazioni di cui alla lettera d) dal punto 1) e della lettera d) del presente punto, i quantitativi esportati senza restituzione.
Le comunicazioni di cui alle lettere d) ed e) sono fornite separatamente alla Commissione a norma del regolamento applicabile al prodotto trasformato di cui trattasi.
Art. 6
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
1.
ogni mese, per il mese precedente, i quantitativi espressi in peso «tal quale», di zucchero bianco e di zucchero greggio non preferenziali, di sciroppi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo di importazione.
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2.
Art. 7
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione:
1. ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio espresso in peso «tal quale», per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione o un titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1464/95;
2. per ogni trimestre, entro il secondo mese civile successivo al trimestre in questione e separatamente, i quantitativi di zucchero introdotti da paesi terzi e usciti sotto forma di prodotti compensatori in regime di traffico di perfezionamento attivo, quale è definito all'articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio32.
Capo III. Importazioni preferenziali
Art. 8
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1.
2.
Ciascuno Stato membro, per quanto concerne le importazioni preferenziali ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, delle decisioni 2001/330/CE e 2001/868/CE, comunica alla Commissione ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi espressi in peso «tal quale» di zucchero bianco, di zucchero greggio, di sciroppo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina per i quali è stato effettivamente rilasciato un titolo d'importazione.
Tali comunicazioni sono fornite separatamente in funzione dei diversi regolamenti e decisioni applicabili ai prodotti di cui trattasi nonché per ciascuno Stato di origine.
3.
Capo IV. Produzione e consumo
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2670/81, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente ad ogni 15 marzo per la campagna di commercializzazione precedente, i quantitativi di zucchero C di isoglucosio C e di sciroppo di inulina C che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2670/81, si considerano smerciati sul mercato interno della Comunità.