REGOLAMENTO (CE) N. 2559/98 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche1, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,
vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa2, modificata da ultimo dalla direttiva 96/99/CE3, in particolare l'articolo 24,
visto il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa4, modificato dal regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione5,
visto il parere del comitato per le accise,
considerando che ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;
considerando che l'Italia ha comunicato una modificazione della formula del denaturante autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il paragrafo relativo all'Italia, nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal seguente: «Italia: L'alcole etilico da sottoporre a denaturazione deve possedere un tenore effettivo in alcole etilico anidro non inferiore al 90 % in volume. Per ogni ettolitro di alcole etilico anidro, aggiungere:
— 125 grammi di tiofene,
— 0,8 grammi di denatonium benzoato,
— 3 grammi di C.I. Reactive Red 24, soluzione acquosa al 25 % p/p,
— 2 litri di metiletilchetone.»
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1998. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione