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Regolamento (CE) N. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(1),

Ai fini del monitoraggio e della valutazione della politica agricola comune è necessario disporre di informazioni comparabili, aggiornate e attendibili sulla situazione economica dell'agricoltura e, più in particolare, sull'evoluzione del reddito agricolo.

I conti dell'agricoltura costituiscono uno strumento fondamentale per l'analisi della situazione economica dell'agricoltura di un paese, a condizione che essi siano redatti sulla base di un insieme definito di principi. I conti dell'agricoltura rappresentano un valido contributo anche in sede di compilazione dei conti nazionali.

I conti economici dell'agricoltura sono elaborati nel rispetto dei concetti fondamentali e delle norme del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità2.

Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie3 fornisce un quadro di riferimento per tale regolamento.

Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, segnatamente la creazione di norme statistiche comuni che consentano l'elaborazione di dati armonizzati, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, mentre, a motivo delle dimensioni dell'azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio della proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione4.

Il comitato permanente di statistica agraria e il comitato del programma statistico sono stati informati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce i conti economici dell'agricoltura nella Comunità (in appresso denominati "CEA") stabilendo:

  1. a) una metodologia dei CEA(standard, definizioni, classificazioni e norme contabili comuni), da utilizzare in sede di elaborazione dei conti su basi comparabili per gli scopi della Comunità e di trasmissione dei dati ai sensi dell'articolo 3;

  2. b) termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura compilati conformemente alla metodologia dei CEA.

2. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro ad utilizzare la metodologia dei CEA in sede di elaborazione di conti dell'agricoltura a fini propri.

Art. 2 Metodologia

1. La metodologia dei CEA di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è contenuta nell'allegato I.

2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di modificare la metodologia dei CEA di cui all'allegato I. Tali atti delegati si limitano a specificare e a migliorare il contenuto dell'allegato I per garantire un'interpretazione armonizzata o ad assicurare la comparabilità internazionale.

Tali atti delegati sono adottati solo a condizione che non modifichino i concetti base dell'allegato I, che non richiedano risorse supplementari per i produttori all'interno del sistema statistico europeo per la loro esecuzione e che non comportino un significativo onere supplementare sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

Art. 3 Trasmissione alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui all'allegato II entro i termini specificati per ciascuna tavola.

2.

La prima trasmissione dei dati avverrà nel novembre 2003.

La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali («CEA regionali») a livello NUTS 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio2 avverrà tuttavia entro il 30 settembre 2023.

3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di modificare l'elenco di variabili per la trasmissione dei dati di cui all'allegato II.

Tali atti delegati non impongono un significativo onere ulteriore sugli Stati membri o sui rispondenti.

La Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell'ambito di tali atti delegati, avvalendosi all'occorrenza del contributo formulato da esperti competenti basato su un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.

Art. 3 bis Diffusione delle statistiche

Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e il regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde i dati ad essa trasmessi conformemente all'articolo 3 del presente regolamento online, a titolo gratuito.

Art. 3 ter Valutazione della qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo di riferimento.

4. Applicando i criteri qualitativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 ai dati che devono essere trasmessi in conformità dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione definisce mediante atti di esecuzione le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Essi non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.

5. Gli Stati membri forniscono senza ritardo alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare in modo sostanziale la qualità dei dati trasmessi.

6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono, senza ritardo, tutti i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.

Art. 4 Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 10 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 4 ter Deroghe

1. Qualora l'applicazione del presente regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per quanto riguarda l'attuazione del contenuto dell'allegato I, capitolo VII, e del programma di trasmissione dei dati dei CEA regionali di cui all'allegato II, la Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di concedere a tale Stato membro deroghe della durata massima di due anni. La prima data di trasmissione dei dati dei CEA regionali non può in ogni caso essere successiva al 30 settembre 2025. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro che decide di richiedere la deroga di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro il 21 agosto 2022.

3. L'Unione può fornire un contributo finanziario a titolo del bilancio generale dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 al fine di coprire i costi di attuazione del presente regolamento qualora l'istituzione di CEA regionali richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2003. Per il Parlamento europeo Il presidente P. Cox Per il Consiglio Il presidente P. Lunardi (1) Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 17 novembre 2003.