Regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione del 21 settembre 2004 recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari1 e in particolare l'articolo 15,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Consiglio,
visto il parere della Corte dei conti,
Il regolamento (CE) n. 58/2003 ha definito lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, agenzie esecutive la cui creazione è stata affidata alla Commissione.
Tali agenzie esecutive (in appresso «le agenzie») saranno dotate della personalità giuridica e di un proprio bilancio di funzionamento, la cui esecuzione è disciplinata dal presente regolamento finanziario tipo, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 58/2003. Invece, quando la Commissione ha delegato alle agenzie funzioni di esecuzione di bilancio di stanziamenti operativi relativi a dei programmi comunitari, tali stanziamenti restano iscritti nel bilancio generale e sono disciplinati dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 (in appresso «il regolamento finanziario generale»).
A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, il bilancio di funzionamento delle agenzie esecutive copre le spese di funzionamento dell’agenzia esecutiva per l’esercizio finanziario.
A norma del regolamento (CE) n. 58/2003, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo, che le agenzie devono applicare per l'esecuzione dei loro stanziamenti di funzionamento, e il cui contenuto deve essere il più vicino possibile al regolamento finanziario generale. In assenza di norme espressamente stabilite dal suddetto regolamento finanziario tipo, si applicano le disposizioni del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3.
È opportuno ribadire il rispetto dei principi fondamentali del diritto di bilancio (unità, universalità, specializzazione e annualità), nonché i principi della verità del bilancio, del pareggio, dell'unità di conto, di una sana gestione finanziaria e della trasparenza.
Per quanto riguarda il personale, le agenzie dovranno distinguere fra posti temporanei, che formeranno oggetto di una tabella degli organici soggetta all'approvazione dell'autorità di bilancio e gli stanziamenti che permettono la retribuzione di altre categorie di agenti, assunti con contratto rinnovabile.
Per quanto riguarda gli agenti finanziari, è necessario definire le competenze e le responsabilità del contabile e dell'ordinatore dell'agenzia, che devono essere funzionari sottoposti allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché le condizioni alle quali quest'ultimo potrà delegare i suoi poteri di esecuzione del bilancio.
È necessario dotare l'ordinatore dell'agenzia di un'ampia autonomia di gestione. Per quanto riguarda il regime degli storni, deve essergli riconosciuta una completa libertà, a condizione di informare il comitato di direzione, che deve poter fare opposizione entro un termine di un mese.
Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 58/2003, la funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione. D'altronde, il revisore interno della Commissione deve esercitare nei confronti delle agenzie esecutive le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione a norma del regolamento finanziario generale. Inoltre, come avviene per gli ordinatori all'interno della Commissione, l'ordinatore dell'agenzia deve poter essere consigliato in materia di controllo dei rischi da una funzione di revisione interna propria.
Per ogni agenzia esecutiva, il calendario di formazione del bilancio di funzionamento, di presentazione dei conti e di discarico deve rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003, del regolamento finanziario generale. L'autorità di discarico per il bilancio di funzionamento delle agenzie esecutive deve essere la stessa del bilancio generale.
Le norme contabili applicate dalle agenzie devono permettere il consolidamento con i conti della Commissione. Devono essere adottate dal contabile della Commissione per analogia con l’articolo 133 del regolamento finanziario generale. La Corte dei conti assicurerà il controllo dei conti dell'agenzia.
È opportuno che ogni agenzia possa avere accesso all'istanza di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale, istituita dalla Commissione per valutare le irregolarità, affinché comportamenti identici siano valutati nello stesso modo.
Per il loro bilancio di funzionamento, le agenzie devono rispettare gli stessi requisiti della Commissione in materia di appalti pubblici aggiudicati per suo conto. È sufficiente a questo proposito rimandare alle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale.
Non è necessario prevedere delle disposizioni in materia di concessione di sovvenzioni in quanto le agenzie non possono concedere sovvenzioni sul loro bilancio di funzionamento, che deve consentire loro unicamente di far fronte alle spese di funzionamento amministrativo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Oggetto
Art. 1
Il presente regolamento specifica le norme essenziali applicabili alla formazione ed all'esecuzione del bilancio di funzionamento (in appresso «il bilancio») delle agenzie di cui al regolamento (CE) n. 58/2003 (in appresso «le agenzie» o «l'agenzia»).
Art. 2
Per qualsiasi aspetto relativo al funzionamento delle agenzie esecutive che non sia esplicitamente definito dal presente regolamento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 delle Comunità europee (in appresso «il regolamento finanziario generale») e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Titolo II. Principi di bilancio
Art. 3
Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria, che presuppone un controllo interno efficace ed efficiente, e della trasparenza.
Capo 1. Principio dell'unità e verità di bilancio
Art. 4
Il bilancio è l'atto che prevede e autorizza, per ciascun esercizio, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie dell'agenzia.
Art. 5
Le entrate dell'agenzia comprendono una sovvenzione concessa dalle Comunità e altre entrate eventuali, incluse le entrate con assegnazione specifica ai sensi dell'articolo 15.
Le spese comprendono le spese di funzionamento dell'agenzia nonché, se del caso, le spese finanziate dalle entrate con assegnazione specifica conformemente al primo comma.
Art. 6
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo mediante imputazione ad una linea del bilancio.
Nessuno stanziamento può essere iscritto nel bilancio se non corrisponde ad una spesa ritenuta necessaria.
Nessuna spesa può essere impegnata né essere oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati dal bilancio.
Capo 2. Principio dell'annualità
Art. 7
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio finanziario, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio sono stanziamenti non dissociati.
Le spese di funzionamento risultanti da contratti conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio, in conformità degli usi locali o perché relativi alla fornitura di materiale di dotazione, sono imputate al bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.
Art. 8
Le entrate sono imputate ad un esercizio sulla base degli importi riscossi nel corso dell'esercizio stesso. Esse danno luogo all'apertura di stanziamenti per lo stesso importo.
Gli stanziamenti assegnati al bilancio a titolo di un esercizio possono essere utilizzati solo per coprire le spese impegnate e pagate nel corso di tale esercizio, e per coprire gli importi dovuti a titolo di impegni relativi all'esercizio precedente.
Art. 9
Gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti vengono annullati.
Gli stanziamenti corrispondenti a obblighi regolarmente contratti alla chiusura dell'esercizio sono riportati di diritto unicamente all'esercizio successivo. Gli stanziamenti riportati non utilizzati al 31 marzo dell'esercizio N+1 sono automaticamente annullati. La contabilità permette di distinguere gli stanziamenti così riportati.
Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono essere oggetto di riporto.
Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 15 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria. Entro il 1o giugno dell'anno N+1, l'agenzia informa la Commissione dell'esecuzione delle entrate con destinazione specifica riportate.
Art. 10
Gli stanziamenti iscritti in bilancio possono essere impegnati con effetto dal 1o gennaio, non appena il bilancio diventa definitivo.
Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dal comitato di direzione che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.
Inoltre, le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo, a decorrere dal 1o dicembre, ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo.
Se il bilancio non è adottato all'inizio dell'esercizio, si applica mutatis mutandis il regime dei dodicesimi provvisori stabilito dal regolamento finanziario generale.
Capo 3. Principio del pareggio
Art. 11
Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. L'agenzia non può accendere prestiti.
Gli stanziamenti non possono superare l'importo della sovvenzione di cui all'articolo 5, aumentato delle entrate proprie e delle altre eventuali entrate di cui all'articolo 5.
Art. 12
Se il saldo derivante dal conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 56 è positivo, esso viene rimborsato alla Commissione a concorrenza della sovvenzione versata nel corso dell'esercizio.
La differenza fra la sovvenzione di cui all'articolo 5 e quella effettivamente versata all'agenzia è oggetto di un annullamento.
Capo 4. Principio dell'unità di conto
Art. 13
Il bilancio è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro.
Tuttavia, per le esigenze della tesoreria, il contabile dell'agenzia esecutiva può, nei casi debitamente giustificati, effettuare operazioni nelle monete nazionali e, se del caso, nelle monete di paesi terzi.
Capo 5. Principio dell'universalità
Art. 14
L'insieme delle entrate copre l'insieme delle spese, ad eccezione delle entrate con destinazione specifica, al fine di finanziare spese specifiche. Le entrate e le spese sono iscritte senza contrazione fra di esse, fatto salvo il disposto dell'articolo 16.
Art. 15
Le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, nonché le entrate provenienti da Stati membri, da paesi terzi o da organismi diversi per l'esecuzione di programmi finanziati da fonti diverse dal bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «il bilancio generale»), costituiscono entrate destinate specificamente a finanziare spese determinate.
Qualsiasi entrata con destinazione specifica deve coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto. Il bilancio prevede una struttura d'accoglienza per le categorie di entrate con destinazione specifica e, per quanto possibile, il loro importo.
Il comitato di direzione può accettare, dopo aver ottenuto l'accordo della Commissione, qualsiasi tipo di doni, legati e sovvenzioni da fonti diverse dalla Comunità.