Regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione del 23 novembre 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)1, in particolare l’articolo 16,
Il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete2 definisce specifiche tecniche comuni e criteri di prestazione minima per due tipi di servizi di rete: i servizi di consultazione (view) e di ricerca (discovery).
I servizi di rete comprendono anche i servizi di scaricamento (download) e di conversione (transformation). Tramite i servizi di scaricamento l’utente ha accesso alle informazioni contenute nei set di dati territoriali relativi alle categorie tematiche di dati territoriali definite dalla direttiva 2007/2/CE. I set di dati territoriali resi disponibili tramite i servizi di scaricamento sono conformi al regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione3. I servizi di conversione possono essere utilizzati per rendere i set di dati territoriali conformi al suddetto regolamento.
Per garantire l’interoperabilità delle infrastrutture per le informazioni territoriali istituite dagli Stati membri, è opportuno definire specifiche tecniche comuni e criteri di prestazione minima per i servizi di scaricamento e di conversione.
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 976/2009.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CE) n. 976/2009 è così modificato:
1) all’articolo 2, secondo comma, è aggiunto il seguente punto 12: «12. per “scaricamento con accesso diretto” si intende un servizio di scaricamento che, a seguito di una domanda, consente di accedere direttamente agli oggetti territoriali nei set di dati territoriali.»;
2) all’articolo 3, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d): «c) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e IV, per quanto concerne i servizi di scaricamento (Download); d) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e V, per quanto concerne i servizi di conversione (Transformation).»;
3) All’articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6: «3. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento con capacità operativa iniziale. 4. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento a norma del presente regolamento. 5. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di conversione con capacità operativa iniziale. 6. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di conversione a norma del presente regolamento.»;
4) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
5) è aggiunto l’allegato IV, il cui testo figura all’allegato II del presente regolamento;
6) è aggiunto l’allegato V, il cui testo figura all’allegato III del presente regolamento.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso