diritto.io

Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione del 19 ottobre 2009 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)1, in particolare l’articolo 16,

La direttiva 2007/2/CE stabilisce regole generali per l’istituzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea. Gli Stati membri sono tenuti a istituire e gestire una rete di servizi per i set di dati territoriali e i servizi per i quali sono stati creati metadati a norma di questa direttiva.

Per garantire la compatibilità e l’usabilità di tali servizi a livello comunitario, è necessario definire le specifiche tecniche e i criteri di prestazione minima per questi servizi per quanto riguarda le categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE.

Per garantire che alle autorità pubbliche e ai terzi sia data la possibilità tecnica di collegare i loro set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi ai servizi di rete, è opportuno stabilire requisiti adeguati per questi servizi.

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell’articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’istituzione e l’aggiornamento dei servizi di rete di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE (di seguito i «servizi di rete») e gli obblighi relativi alla disponibilità di questi servizi per le autorità pubbliche degli Stati membri e i terzi, a norma dell’articolo 12 della direttiva in questione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione2.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

  1. 1) per «capacità operativa iniziale» si intende la capacità di un servizio di rete di fornire la piena funzionalità, senza garantire la qualità del servizio conformemente alle regole di cui all’allegato I del presente regolamento o l’accesso al servizio per tutti gli utilizzatori attraverso il geoportale Inspire;

  2. 2) per «prestazione», si intende il livello minimo a partire dal quale si ritiene che un obiettivo sia stato conseguito in funzione della rapidità con la quale una richiesta può essere seguita nell’ambito di un servizio di rete Inspire;

  3. 3) per «capacità», si intende il numero massimo di richieste di servizio simultanee soddisfatte con una prestazione garantita;

  4. 4) per «disponibilità», si intende la probabilità che il servizio di rete sia disponibile;

  5. 5) per «tempo di risposta», si intende il tempo entro cui l’operazione di servizio invia il primo byte del risultato, misurato nella sede dalla quale lo Stato membro eroga il servizio;

  6. 6) per «richiesta di servizio», si intende un’unica richiesta per una singola operazione di un servizio di rete Inspire;

  7. 7) per «elemento di metadati INSPIRE», si intende un elemento di metadati di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 1205/2008 o alla parte B dell'allegato V, alla parte B dell'allegato VI e alla parte B dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione3;

  8. 8) per «pubblicare», si intende l’operazione di inserimento, cancellazione o aggiornamento degli elementi di metadati Inspire di risorse nel servizio di ricerca (Discovery);

  9. 9) per «linguaggio naturale», si intende un linguaggio umano che sia parlato, scritto o basato su segni, per la comunicazione generica;

  10. 10) per «raccolta», si intende l’operazione di estrarre elementi di metadati Inspire da una fonte di un servizio di ricerca (Discovery) e di consentire la creazione, la cancellazione o l’aggiornamento dei metadati di queste risorse nel servizio di ricerca (Discovery) di destinazione;

  11. 11) per «strato» si intende un’unità di base di informazione territoriale che può essere chiesta sotto forma di una una mappa ad un server conformemente alla norma EN ISO 19128.

  12. 12) per «scaricamento con accesso diretto» si intende un servizio di scaricamento che, a seguito di una domanda, consente di accedere direttamente agli oggetti territoriali nei set di dati territoriali.

Art. 3 Requisiti per i servizi di rete

I servizi di rete devono essere conformi alle disposizioni concernenti la qualità dei servizi di cui all’allegato I.

Inoltre ogni tipo di servizio di rete deve essere conforme a:

  1. a) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche di cui all’allegato II, per quanto concerne i servizi di ricerca (Discovery);

  2. b) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche di cui all’allegato III, per quanto concerne i servizi di consultazione (View).

  3. c) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e IV, per quanto concerne i servizi di scaricamento (Download);

  4. d) ai requisiti e alle caratteristiche specifiche pertinenti di cui agli allegati I e V, per quanto concerne i servizi di conversione (Transformation).

Art. 4 Accesso ai servizi di rete

1. Entro il 9 maggio 2011, gli Stati membri forniscono con capacità operativa iniziale, i servizi di ricerca e consultazione.

2. Entro il 9 novembre 2011, gli Stati membri forniscono i servizi di ricerca e consultazione a norma del presente regolamento.

3. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento con capacità operativa iniziale.

4. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di scaricamento a norma del presente regolamento.

5. Entro il 28 giugno 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di conversione con capacità operativa iniziale.

6. Entro il 28 dicembre 2012, gli Stati Membri forniscono i servizi di conversione a norma del presente regolamento.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2009. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione