Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012 che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato, stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, deve adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca1, le misure che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri dei consigli consultivi regionali.
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione delle sue assegnazioni di sforzo di pesca, conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione.
Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché l'istituzione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giornate in mare tra navi battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione2.
Se un totale ammissibile di catture (TAC) relativo ad uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
Taluni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Lo scopo di tali prove è verificare l’efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. Per contro, i sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle loro operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un’attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare, e non soltanto di quanto viene sbarcato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni addizionali dovrebbero pertanto comprendere l’obbligo di garantire l’utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori. Questo consentirebbe una registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. Attualmente l'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati3.
È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base di pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, i TAC per gli stock di nasello, scampo, sogliola nel Golfo di Biscaglia e nella Manica occidentale, aringa nelle acque ad ovest della Scozia e merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d’Irlanda dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite rispettivamente nei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale4; regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica5; regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia6; regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale7; regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock8; regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock9 («Piano per il merluzzo bianco»).
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell’abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, tenendo conto dei fattori inerenti ad ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione dello stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti10, è opportuno individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.
Per alcune specie, ad esempio alcune specie di squali, anche un’attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
Lo scampo è catturato insieme a varie altre specie nell’ambito di attività di pesca demersale multispecifiche. In una zona situata a ovest dell’Irlanda, nota come Porcupine Bank, è stato raccomandato nei pareri scientifici di non aumentare le catture di questa specie nel 2012. Al fine di contribuire alla prosecuzione della ricostituzione dello stock, è opportuno limitare le possibilità di pesca, in determinate parti di tale zona e in determinati periodi, al prelievo di specie pelagiche con le quali lo scampo non è catturato.
Dal momento che non vi sono prove scientifiche che le zone TAC per il merluzzo giallo corrispondano a stock biologici distinti e che tale specie sia distribuita in modo uniforme dalla zona a nord delle isole britanniche fino a quella a sud della penisola iberica, è opportuno, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone TAC.
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005, dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007 e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/200811.
L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca12, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull’esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
Per evitare l’interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell’Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2012. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) limiti di cattura per il 2012; e
b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi UE.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «nave UE», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b) «acque UE», le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell’allegato II del trattato;
c) «totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
d) «contingente», la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;
e) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
f) «apertura di maglia», l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata conformemente al regolamento (CE) n. 517/200813;
g) «registro della flotta peschereccia UE», il registro istituito dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
h) «giornale di pesca», il giornale di pesca di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 4 Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/200914;
b) «Skagerrak», la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) «Kattegat», la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
d) «VII (Porcupine Bank — Unità 16)», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
53° 30′ N 15° 00′ O,
53° 30′ N 11° 00′ O,
51° 30′ N 11° 00′ O,
51° 30′ N 13° 00′ O,
51° 00′ N 13° 00′ O,
51° 00′ N 15° 00′ O,
53° 30′ N 15° 00′ O;
e) «Golfo di Cadice», la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7°23′48″ O;
f) zone Copace (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), le zone geografiche specificate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/200915.
Titolo II. Possibilità di pesca
Art. 5 TAC e loro ripartizione
I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all’UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato I.
Art. 6 Disposizioni speciali relative ad alcuni TAC
1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell’allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock;
b) consentono:
i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2015 in poi;
ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2012, ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) i TAC adottati;
b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c) informazioni particolareggiate atte a dimostrare la conformità dei TAC adottati al disposto del paragrafo 2.
Art. 7 Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell’allegato I. Il quantitativo supplementare non superano un limite complessivo stabilito nell’allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato a tale Stato membro.
2.
I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:
a) la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
b) il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non è superiore al 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui essa appartiene, e in ogni caso non rappresenta un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30 %;
c) tutte le catture degli stock rilevanti per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione sono imputate al quantitativo totale ad essa attribuito.
In deroga alla lettera b), uno Stato membro può eccezionalmente concedere alla nave battente la sua bandiera assegnazioni aggiuntive che corrispondono a più del 75 % dei rigetti stimati per il tipo di nave cui appartiene la nave interessata, a condizione che:
i) i rigetti stimati per il tipo di nave siano inferiori al 10 %;
ii) sia possibile dimostrare che includere tale tipo di nave è importante per valutare le potenzialità del sistema di CCTV per finalità di controllo;
iii) il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati non sia superato per tutte le navi che partecipano alle prove.
Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente alla lettera a) implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l’assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.
4. Prima di procedere all’assegnazione dei quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;
d) rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;
e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.
5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per il tipo di nave di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione riguardo alle misure adottate per garantire che le navi interessate rispettino le condizioni relative ai rigetti stimati fissate nel paragrafo 2, lettera b).
Art. 8 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:
a) se le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure
b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell’UE che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell’UE non è ancora esaurita.
Art. 9 Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui:
a) all’allegato IIA si applicano alla gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle divisioni CIEM VIIa e VIa e nelle acque UE della divisione CIEM Vb;
b) all’allegato IIB si applicano per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
c) all’allegato IIC si applicano per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.
Art. 10 Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/200816;
c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Salvo se diversamente specificato nell’allegato I del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Art. 11 Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1o maggio al 31 luglio 2012: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola e spinarolo.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
| 1 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
| 2 | 52° 40′ N | 12° 30′ O |
| 3 | 52° 47′ N | 12° 39,600′ O |
| 4 | 52° 47′ N | 12° 56′ O |
| 5 | 52° 13,5′ N | 13° 53,830′ O |
| 6 | 51° 22′ N | 14° 24′ O |
| 7 | 51° 22′ N | 14° 03′ O |
| 8 | 52° 10′ N | 13° 25′ O |
| 9 | 52° 32′ N | 13° 07,500′ O |
| 10 | 52° 43′ N | 12° 55′ O |
| 11 | 52° 43′ N | 12° 43′ O |
| 12 | 52° 38,800′ N | 12° 37′ O |
| 13 | 52° 27′ N | 12° 23′ O |
| 14 | 52° 27′ N | 12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank detenendo a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.