diritto.io

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

ALLEGATO VIII

ALLEGATO VIII

OPERAZIONI SPECIALIZZATE [PARTE SPO]

SPO.GEN.005 Campo di applicazione

  1. a) Il presente allegato si applica a qualsiasi operazione specializzata nella quale l'aeromobile è utilizzato per attività specializzate come agricoltura, edilizia, fotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea o voli di collaudo.

  2. b) In deroga alla lettera a), le operazioni non commerciali specializzate effettuate con aeromobili non rientranti tra gli aeromobili a motore complessi devono essere conformi all'allegato VII (Parte NCO).

  3. c) In deroga alla lettera a), le seguenti operazioni con aeromobili non rientranti tra gli aeromobili a motore complessi possono essere condotte in conformità all'allegato VII (Parte NCO):

    1. 1) voli di competizione o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o qualsiasi titolo oneroso versato per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti e ad un contributo proporzionato ai costi annuali, nonché a premi non superiori a un valore specificato dall’autorità competente;

    2. 2) lanci con paracadute, traino di alianti effettuati da velivoli o voli acrobatici effettuati da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e corrisponda alla definizione di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'aeromobile sia operato dall'organizzazione a titolo di proprietà o in «dry lease» (noleggio senza equipaggio), che il volo non produca utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione, e che qualora vi partecipino soggetti terzi rispetto all'organizzazione, tali voli rappresentino solo un'attività marginale di quest'ultima.

CAPO A GENERALITÀ

SPO.GEN.100 Autorità competente

L'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro nel quale l'operatore ha la sua sede principale di attività, è stabilito o è residente.

SPO.GEN.101 Metodi di rispondenza

Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia possono essere utilizzati da un operatore per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.

SPO.GEN.105 Responsabilità dell’equipaggio

  1. a) Un membro d’equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che devono essere specificati nelle procedure operative standard (POS) e, se del caso, nel Manuale delle operazioni.

  2. b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, il membro d'equipaggio deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP.

  3. c) Durante il volo, ciascun membro dell’equipaggio di condotta deve mantenere la cintura di sicurezza allacciata quando si trova alla propria postazione.

  4. d) Durante il volo, almeno un membro dell’equipaggio di condotta qualificato deve rimanere ai comandi dell’aeromobile in qualsiasi momento.

  5. e) Nessun membro d’equipaggio presta servizio su un aeromobile:

    1. 1) se sa o sospetta di soffrire di affaticamento come indicato al punto 7.f dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 o se si sente in condizione di non poter svolgere i propri compiti; oppure

    2. 2) se è sotto l'effetto di sostanze psicoattive o per altri motivi di cui al punto 7.g. dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.

  6. f) Ciascun membro d’equipaggio che svolga attività per più di un operatore deve:

    1. 1) conservare la propria documentazione individuale relativa al tempo di volo e di servizio e ai periodi di riposo di cui all’allegato III (parte ORO), capo FTL al regolamento (UE) n. 965/2012, se pertinente; e

    2. 2) fornire a ciascun operatore i dati necessari per pianificare le attività conformemente ai requisiti FTL applicabili.

  7. g) Ciascun membro d’equipaggio deve riferire al pilota in comando:

    1. 1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l’aeronavigabilità o l’impiego in sicurezza dell’aeromobile compresi i sistemi di emergenza; e

    2. 2) qualsiasi inconveniente che abbia pregiudicato o rischiato di pregiudicare, la sicurezza delle operazioni.

SPO.GEN.106 Responsabilità degli specialisti

  1. a) Lo specialista è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti che devono essere specificati nella SOP.

  2. b) Durante le fasi critiche del volo o quando ciò sia ritenuto necessario dal pilota in comando ai fini della sicurezza, lo specialista deve essere trattenuto alla sua postazione salvo disposizioni contrarie specificate nella SOP.

  3. c) Lo specialista si assicura di essere trattenuto quando svolge compiti specializzati con le porte esterne aperte o rimosse.

  4. d) Lo specialista deve riferire al pilota in comando:

    1. 1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che ritiene possa pregiudicare l’aeronavigabilità o l’impiego in sicurezza dell’aeromobile compresi i sistemi di emergenza; e

    2. 2) qualsiasi inconveniente che abbia pregiudicato o rischiato di pregiudicare, la sicurezza delle operazioni.

SPO.GEN.107 Responsabilità e autorità del pilota in comando

  1. a) Il pilota in comando è responsabile:

    1. 1) della sicurezza dell’aeromobile e di tutti i membri d’equipaggio, degli specialisti e delle merci a bordo durante le operazioni degli aeromobili;

    2. 2) dell’inizio, continuazione, conclusione o diversione di un volo nell’interesse della sicurezza;

    3. 3) di assicurare che tutte le procedure operative e liste di controllo (checklists) siano completate in conformità al manuale delle operazioni;

    4. 4) di iniziare un volo soltanto se è certo che tutte le limitazioni operative di cui al punto 2.a.3. dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008 siano osservate, come segue:

      1. i) l’aeromobile sia idoneo al volo;

      2. ii) l’aeromobile sia debitamente immatricolato;

      3. iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per l'esecuzione del volo siano installati e operativi sull'aeromobile, a meno che l'operazione con equipaggiamento non operativo sia permessa dalla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL) o documento equivalente, ove applicabile, come previsto alla norma SPO.IDE.A.105 o SPO.IDE.H.105;

      4. iv) la massa e il baricentro dell'aeromobile siano tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti prescritti nella documentazione di aeronavigabilità;

      5. v) tutti gli equipaggiamenti ed i bagagli siano correttamente stivati e messi in sicurezza;

      6. vi) le limitazioni operative dell’aeromobile, come specificato nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM), siano costantemente rispettate nel corso del volo; e

      7. vii) le banche dati di navigazione richieste per la navigazione PBN sono idonee e attuali;

    5. 5) di non iniziare un volo quando egli stesso, o un membro dell’equipaggio o uno specialista non sia in grado di svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, come lesione, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive;

    6. 6) di non continuare un volo oltre il più vicino aerodromo o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la sua capacità o quella di un membro dell’equipaggio o di uno specialista di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta da cause come affaticamento, malattia o mancanza di ossigeno;

    7. 7) di decidere di accettare o meno un aeromobile con anomalie in base alla lista delle deviazioni di configurazione (CDL) o alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL), a seconda dei casi;

    8. 8) di registrare i dati relativi all’utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell’aeromobile al termine del volo, o di una serie di voli, nel quaderno tecnico o giornale di rotta dell’aeromobile; e

    9. 9) assicurare che:

      1. i) i registratori di volo non vengano scollegati o spenti durante il volo;

      2. ii) in caso di evento diverso da un incidente o da un inconveniente grave soggetto a obbligo di notifica in conformità del punto ORO.GEN.160, lettera a), le registrazioni dei registratori di volo non vengano cancellate intenzionalmente; e

      3. iii) nel caso di un incidente o di un inconveniente grave, oppure qualora l'autorità inquirente ordini la conservazione delle registrazioni dei registratori di volo:

        1. A) le registrazioni non vengano cancellate intenzionalmente;

        2. B) i registratori di volo siano disattivati immediatamente al termine del volo; e

        3. C) si adottino misure precauzionali volte a conservare i dati registrati prima di evacuare la cabina di pilotaggio.

  2. b) Il pilota in comando ha l’autorità di rifiutare di trasportare o sbarcare persone, bagagli o merci che possano costituire un potenziale pericolo per la sicurezza dell’aeromobile o dei suoi occupanti.

  3. c) Il pilota in comando, appena possibile, segnala all’unità dei servizi del traffico aereo (ATS) pertinente le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili.

  4. d) In deroga alle disposizioni della lettera a), punto 6, in un’operazione a equipaggio multiplo il pilota in comando può continuare un volo oltre il più vicino aerodromo agibile dal punto di vista meteorologico se sono in atto procedure di mitigazione adeguate.

  5. e) Il pilota in comando effettua, in una situazione di emergenza che esiga decisioni e azioni immediate, tutte le azioni che ritiene necessarie in tali circostanze, in conformità al punto 7.d. dell’allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008. In questi casi può, ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti.

  6. f) Nei casi di interferenza illecita, il pilota in comando trasmette immediatamente la relativa segnalazione all’autorità competente e informa l’autorità locale designata.

  7. g) Il pilota in comando comunica all’autorità appropriata più vicina, il più rapidamente possibile, qualsiasi incidente che coinvolga l’aeromobile e che comporti feriti gravi o morti o gravi danni all’aeromobile o a beni.

SPO.GEN.110 Conformità a leggi, regolamenti e procedure

Il pilota in comando, i membri d’equipaggio e gli specialisti si conformano alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo.

SPO.GEN.115 Lingua comune

L’operatore assicura che tutti i membri dell’equipaggio e gli specialisti siano in grado di comunicare tra loro in una lingua comune.

SPO.GEN.119 Rullaggio dell'aeromobile

L'operatore stabilisce le procedure per il rullaggio dell'aeromobile al fine di garantirne l'impiego in sicurezza e potenziare la sicurezza della pista.

SPO.GEN.120 Rullaggio di velivoli

L’operatore assicura che un velivolo rulli nell’area di movimento di un aerodromo soltanto se la persona ai comandi:

  1. a) è un pilota adeguatamente qualificato; oppure

  2. b) è stata designata dall’operatore e:

    1. (1) è addestrata al rullaggio del velivolo;

    2. (2) è addestrata all’uso del radiotelefono, se sono necessarie comunicazioni radio;

    3. (3) ha ricevuto istruzioni in merito alla conformazione (layout) dell’aerodromo, ai percorsi, ai segnali, alla segnaletica orizzontale, alle luci, ai segnali e alle istruzioni per il controllo del traffico aereo (ATC), alla fraseologia e alle procedure; e

    4. (4) è in grado di attenersi agli standard operativi richiesti per il movimento sicuro del velivolo nell’aerodromo.

SPO.GEN.125 Avvio del rotore

Il rotore di un elicottero deve essere avviato al fine di iniziare un volo soltanto in presenza di un pilota qualificato ai comandi.

SPO.GEN.130 Dispositivi elettronici portatili

L’operatore non permette a nessuno di usare a bordo dispositivi elettronici portatili (PED) che possano influenzare negativamente le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell’aeromobile.

SPO.GEN.131 Uso delle electronic flight bag (EFB)

  1. a) Se a bordo di un aeromobile viene utilizzata una EFB, l'operatore deve accertare che ciò non pregiudichi la prestazione dei sistemi o degli equipaggiamenti dell'aeromobile, né la capacità dei membri dell'equipaggio di condotta di comandare l'aeromobile.

  2. b) Prima di utilizzare un'applicazione EFB di tipo B, l'operatore deve:

    1. 1) effettuare una valutazione dei rischi legati all'uso del dispositivo EFB che ospita l'applicazione, all'applicazione EFB interessata e alle funzioni collegate, e che i rischi associati sono stati individuati nonché attenuati in modo adeguato. Tale valutazione dei rischi deve menzionare i rischi associati all'interfaccia uomo-macchina del dispositivo EFB e dell'applicazione EFB interessata; e

    2. 2) istituire un sistema di gestione EFB comprendente requisiti relativi alle procedure e ai corsi di formazione per la gestione e l'uso dei dispositivi EFB e dell'applicazione EFB.

SPO.GEN.135 Informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo

L’operatore assicura, in qualsiasi momento, che siano disponibili per immediata comunicazione ai centri di coordinamento delle ricerche (RCC), le liste contenenti le informazioni sugli equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza presenti a bordo.

SPO.GEN.140 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo

  1. a) I seguenti documenti, manuali e informazioni o copie di essi sono obbligatori a bordo di ogni volo, a meno che non sia diversamente specificato:

    1. 1) il manuale di volo dell’aeromobile (AFM), o documento/i equivalente/i;

    2. 2) il certificato di immatricolazione originale;

    3. 3) il certificato di navigabilità (CofA) originale;

    4. 4) il certificato acustico, se pertinente;

    5. 5) una copia della dichiarazione, come indicato alla norma ORO.DEC.100 e, se del caso, una copia dell’autorizzazione come specificato nella norma ORO.SPO.110;

    6. 6) la lista delle approvazioni specifiche, se pertinente;

    7. 7) la licenza di postazione radio originale, se pertinente;

    8. 8) il(i) certificato(i) di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

    9. 9) il giornale di rotta, o un documento equivalente, per l’aeromobile;

    10. 10) il quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile, in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014, se del caso;

    11. 11) i dettagli del piano di volo ATS presentato, se pertinente;

    12. 12) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta/area del volo proposto e tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato;

    13. 13) informazioni su procedure e segnali visivi per l’utilizzo da parte di aeromobili intercettanti e intercettati;

    14. 14) informazioni riguardanti i servizi di ricerca e salvataggio per la zona interessata dal volo;

    15. 15) le parti in corso di validità del Manuale delle operazioni e/o POS di volo del velivolo che sono pertinenti ai compiti dei membri d’equipaggio e specialisti, che devono essere facilmente accessibili;

    16. 16) la MEL o la CDL, se pertinente;

    17. 17) documentazione NOTAM appropriata e documentazione relativa ai servizi di informazione aeronautica (AIS);

    18. 18) informazioni meteorologiche appropriate, se del caso;

    19. 19) elenchi delle merci, se pertinente; e

    20. 20) ogni altro tipo di documentazione che possa essere pertinente per il volo o che possa essere richiesto dagli Stati interessati dal volo.

  2. b) In deroga alla lettera a), i documenti e le informazioni di cui dalla lettera a), punto 2, alla lettera a), punto 11 e lettera a), punti 14, 17, 18 e 19, possono essere conservati nell’aerodromo o sito operativo sui voli:

    1. 1) che intendono decollare e atterrare nello stesso aerodromo o sito operativo; oppure

    2. 2) che restano entro una distanza o area specificata dall’autorità competente in conformità alla norma ARO.OPS.210.

  3. c)

  4. d) In caso di perdita o furto dei documenti specificati alla lettera a), dal punto 2 al punto 8, l’operazione può continuare fino a quando il volo raggiunga la destinazione o il luogo in cui possono essere forniti i documenti sostitutivi.

  5. e) L’operatore mette a disposizione, entro un tempo ragionevole dalla richiesta avanzata dall’autorità competente, la documentazione obbligatoria da trasportare a bordo.

SPO.GEN.145 Trattamento delle registrazioni dei registratori di volo: conservazione, consegna, protezione e utilizzo

  1. a) A seguito di un incidente, di un inconveniente grave o di un evento individuato dall'autorità inquirente, l'operatore di un aeromobile deve conservare le registrazioni originali dei registratori di volo per un periodo di 60 giorni o fino a quando diversamente disposto dell'autorità inquirente.

  2. b) L'operatore effettua controlli operativi e valutazioni delle registrazioni per garantire la continua efficienza dei registratori di volo che devono essere presenti a bordo.

  3. c) L'operatore assicura che siano conservate le registrazioni dei parametri di volo e dei messaggi relativi alla comunicazione dei dati che devono essere registrati sui registratori di volo. Tuttavia, per le esigenze di prova e di manutenzione dei registratori di volo, è possibile cancellare fino a 1 ora delle registrazioni meno recenti al momento della prova.

  4. d) L'operatore conserva e mantiene aggiornato un documento contenente le informazioni necessarie per convertire i dati di volo grezzi in parametri di volo espressi in supporti di indagine tecnica.

  5. e) L’operatore mette a disposizione tutte le registrazioni dei registratori di volo che sono state conservate, se lo stabilisce l’autorità competente.

  6. f) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 996/2010 e il regolamento (UE) 2016/679 ed eccetto per garantire l'efficienza del registratore di volo:

    1. 1) le registrazioni audio di un registratore di volo non sono divulgate né utilizzate se non sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

      1. i) è vigente una procedura relativa al trattamento di dette registrazioni audio e della loro trascrizione;

      2. ii) tutti i membri dell'equipaggio e il personale di manutenzione interessato hanno dato il loro assenso preventivo;

      3. iii) le suddette registrazioni audio sono utilizzate esclusivamente per mantenere o migliorare la sicurezza.

    2. 1 bis) Nel controllare le registrazioni audio del registratore di volo al fine di garantire l'efficienza del registratore di volo, l'operatore tutela la riservatezza di tali registrazioni audio e si accerta che non siano divulgate o utilizzate per fini diversi dal garantire l'efficienza del registratore di volo.

    3. 2) I parametri di volo o i messaggi relativi alla comunicazione dei dati registrati da un registratore di volo non sono utilizzati a fini diversi dall'indagine su un incidente o un inconveniente soggetto a obbligo di notifica. Tale limitazione non si applica, a meno che tali registrazioni non soddisfino le seguenti condizioni:

      1. i) sono utilizzate dall'operatore esclusivamente per scopi inerenti all'aeronavigabilità o alla manutenzione;

      2. ii) sono rese anonime;

      3. iii) sono divulgate seguendo procedure che garantiscono la riservatezza.

    4. 3) Le immagini della cabina di pilotaggio registrate dal registratore di volo non sono divulgate né utilizzate, eccetto per garantire l'efficienza del registratore di volo, se non sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

      1. i) è vigente una procedura relativa al trattamento di dette registrazioni video;

      2. ii) tutti i membri dell'equipaggio e il personale di manutenzione interessato hanno dato il loro assenso preventivo;

      3. iii) le suddette registrazioni video sono utilizzate esclusivamente per mantenere o migliorare la sicurezza.

    5. 3 bis) Quando le immagini della cabina di pilotaggio registrate da un registratore di volo sono controllate al fine di assicurare l'efficienza del registratore di volo:

      1. i) tali immagini non devono essere divulgate né utilizzate per fini diversi dal garantire l'efficienza del registratore di volo;

      2. ii) qualora parti del corpo di membri dell'equipaggio possano essere visibili sulle immagini, l'operatore deve garantire la riservatezza di tali immagini.

    6. i)

    7. ii)

    8. iii)

  7. g)

SPO.GEN.150 Trasporto di merci pericolose

  1. a) Il trasporto di merci pericolose per via aerea deve essere effettuato in conformità all’allegato 18 della Convenzione di Chicago modificata da ultimo e ampliata dalle Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose (doc. ICAO 9284-AN/905), comprendente supplementi o rettifiche.

  2. b) Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto da un operatore approvato in conformità all’allegato V (Parte SpA), capo G, al regolamento (CE) n. 965/2012 eccetto quando:

    1. 1) non sono soggette alle Istruzioni tecniche conformemente alla parte 1 di tali istruzioni;

    2. 2) sono trasportate da passeggeri o membri dell’equipaggio, o si trovano nel bagaglio che è stato separato dal proprietario, conformemente alla parte 8 delle Istruzioni tecniche;

    3. 3) devono trovarsi a bordo dell’aeromobile per fini speciali in conformità alle Istruzioni tecniche;

    4. 4) sono utilizzate per facilitare la sicurezza del volo quando il trasporto a bordo dell’aeromobile sia giustificato per garantirne la disponibilità tempestiva per scopi operativi, indipendentemente dalla circostanza che tali articoli e sostanze debbano essere trasportati o siano destinati ad essere utilizzati nel contesto di un determinato volo.

  3. c) L’operatore stabilisce procedure per assicurare che vengano prese tutte le precauzioni ragionevoli al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose.

  4. d) L’operatore fornisce al personale le informazioni necessarie per consentirgli di ottemperare alle proprie responsabilità, come richiesto dalle istruzioni tecniche.

  5. e) L’operatore, in conformità alle Istruzioni tecniche, riferisce senza ritardi all’autorità competente e all’autorità appropriata dello Stato in cui si è verificato l’evento in merito a:

    1. 1) incidenti o inconvenienti riguardanti merci pericolose;

    2. 2) l’individuazione di merci pericolose trasportate da passeggeri o membri dell’equipaggio, o nel loro bagaglio, quando ciò avvenga in modo non conforme alla parte 8 delle Istruzioni tecniche.

  6. f) L’operatore assicura che gli specialisti ricevano adeguate informazioni riguardanti le merci pericolose.

  7. g) L’operatore assicura che siano fornite, ai punti di accettazione del carico, note informative sul trasporto di merci pericolose come previsto dalle Istruzioni tecniche.

SPO.GEN.155 Immissione di merci pericolose

L’operatore non deve utilizzare un aeromobile sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all’aperto quando immette merci pericolose.

SPO.GEN.160 Trasporto e uso di armi

  1. a) L’operatore deve garantire che, quando vengono trasportate delle armi su un volo a fini di un incarico specializzato, queste sono messe in sicurezza quando non vengono utilizzate.

  2. b) Lo specialista che utilizza l’arma deve adottare le misure necessarie per impedire che vengano messi in pericolo l’aeromobile e le persone che si trovano a bordo o a terra.

SPO.GEN.165 Ammissione in cabina di pilotaggio

Il pilota in comando è il responsabile finale dell’autorizzazione all’ammissione in cabina di pilotaggio e assicura che:

  1. a) l’ammissione in cabina di pilotaggio non distragga o interferisca con le operazioni di volo; e

  2. b) tutte le persone trasportate in cabina di pilotaggio abbiano familiarità con le relative procedure di sicurezza.

CAPO B PROCEDURE OPERATIVE

SPO.OP.100 Uso di aerodromi e siti operativi

L’operatore utilizza soltanto aerodromi e siti operativi adeguati al tipo di aeromobile e operazione interessata.

SPO.OP.101 Controllo e regolaggi dell’altimetro

  1. a) L’operatore deve stabilire procedure di controllo dell’altimetro prima di ogni partenza.

  2. b) L’operatore deve stabilire procedure per i regolaggi altimetrici per tutte le fasi del volo e che tengano conto delle procedure stabilite dallo Stato in cui si trova l’aeroporto o dallo Stato responsabile dello spazio aereo, se applicabile.

SPO.OP.105 Specifiche degli aeroporti isolati — velivoli

Ai fini della selezione degli aerodromi alternati e delle linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia, l’operatore non considera un aerodromo come aerodromo isolato a meno che il tempo di volo per raggiungere il più vicino aeroporto alternato di destinazione agibile dal punto di vista meteorologico risulti superiore a:

  1. a) 60 minuti, nel caso di velivoli con motori a pistoni; o

  2. b) 90 minuti, nel caso di velivoli a turbina.

SPO.OP.110 Minimi operativi di aeroporto — velivoli ed elicotteri

  1. a) Per garantire la separazione dell’aeromobile dal terreno e dagli ostacoli e al fine di ridurre il rischio di perdita dei riferimenti visivi durante il segmento di volo a vista delle operazioni di avvicinamento strumentale, l’operatore deve stabilire minimi operativi di aeroporto per ogni aeroporto di partenza, di destinazione o alternato che si prevede di utilizzare.

  2. b) Il metodo utilizzato per stabilire i minimi operativi di aeroporto deve tenere conto di tutti i seguenti elementi:

    1. 1) il tipo di aeromobile nonché le relative prestazioni e caratteristiche di manovrabilità;

    2. 2)

    3. 2) gli equipaggiamenti disponibili a bordo dell’aeromobile ai fini della navigazione, dell’acquisizione di riferimenti visivi e/o del controllo della traiettoria di volo durante il decollo, l’avvicinamento, l’atterraggio e il mancato avvicinamento;

    4. 3) qualsiasi condizione o limitazione di cui al manuale di volo dell’aeromobile (AFM);

    5. 4) le dimensioni e le caratteristiche delle piste/aree di avvicinamento finale e di decollo (FATO) che possono essere selezionate;

    6. 5) l’adeguatezza e le prestazioni dell’infrastruttura e degli aiuti visivi e non visivi disponibili;

    7. 6) l’altitudine/altezza di separazione dagli ostacoli (OCA/H) per le procedure di avvicinamento strumentale (IAP);

    8. 7) gli ostacoli nelle aree di salita iniziale e i margini di separazione necessari;

    9. 8) eventuali caratteristiche non standard dell’aeroporto, dell’IAP o dell’ambiente locale;

    10. 9) la composizione, la competenza e l’esperienza dell’equipaggio di condotta;

    11. 10) la IAP;

    12. 11) le caratteristiche dell’aeroporto e i servizi di navigazione aerea (ANS) disponibili;

    13. 12) eventuali minimi che possono essere comunicati dallo Stato in cui si trova l’aeroporto;

    14. 13) le condizioni prescritte nelle eventuali approvazioni specifiche per operazioni in bassa visibilità (LVO) o operazioni con crediti operativi; e

    15. 14) la pertinente esperienza operativa dell’operatore.

    16. 4)

  3. c) L’operatore deve specificare nel manuale delle operazioni il metodo per determinare i minimi operativi di aeroporto.

SPO.OP.112 Minimi operativi di aeroporto — operazioni di circuitazione a vista (circling) con velivoli

  1. a) L’altezza minima di discesa (MDH) per un’operazione di avvicinamento con circuitazione a vista (circling) con velivoli non deve essere inferiore al valore più alto tra i seguenti:

    1. 1) l’OCH per la circuitazione a vista (circling) pubblicata per la categoria di velivolo;

    2. 2) l’altezza minima di circuitazione a vista (circling) riportata nella tabella 1; o

    3. 3) l’altezza di decisione (DH)/la MDH della IAP precedente.

  2. b) La visibilità minima per un’operazione di avvicinamento con circuitazione a vista (circling) con velivoli deve essere il valore più alto tra i seguenti:

    1. 1) la visibilità di circuitazione a vista (circling) per la categoria di velivolo, se pubblicata; o

    2. 2) la visibilità minima riportata nella tabella 1.

      Tabella 1 MDH e visibilità minima per la circuitazione a vista (circling) per categoria di velivolo

      Categoria di velivolo
      ABCD
      MDH (ft)400500600700
      VIS minima (m)1500160024003600
    3. 3)

    Tabella 1 MDH e visibilità minima per circuitazione a vista (circling) in funzione della categoria di velivolo

SPO.OP.113 Minimi operativi di aerodromo – circuitazione a vista (circling) di terra con elicotteri

La MDH per la circuitazione a vista di terra con elicotteri non deve essere inferiore a 250 ft e la visibilità meteorologica non inferiore a 800 m.

SPO.OP.115 Procedure di partenza e di avvicinamento – velivoli ed elicotteri

  1. a) Il pilota in comando utilizza le procedure di partenza e di avvicinamento stabilite dallo Stato nel quale è ubicato l’aerodromo, se tali procedure sono state pubblicate per la pista o FATO da utilizzare.

  2. b) Il pilota in comando può deviare da una rotta di partenza, rotta di arrivo o procedura di avvicinamento pubblicate:

    1. 1) a condizione che siano osservati i criteri di separazione dagli ostacoli, siano prese in considerazione tutte le condizioni operative e siano rispettate tutte le autorizzazioni ATC; oppure

    2. 2) se sotto vettoramento radar da un’unità ATC.

  3. c) Nel caso di operazioni effettuate con aeromobili a motore complessi, il segmento di avvicinamento finale deve essere eseguito a vista o secondo la procedura di avvicinamento pubblicata.

SPO.OP.116 Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri

L'operatore garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

  1. a) la specifica PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e

  2. b) l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.

SPO.OP.120 Procedure antirumore

Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure antirumore pubblicate per minimizzare l’effetto del rumore dell’aeromobile, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.

SPO.OP.125 Altitudini di separazione minima dagli ostacoli – voli IFR

  1. a) L’operatore specifica un metodo per stabilire le altitudini minime di volo che garantiscono la separazione dal terreno richiesta per tutti i segmenti della rotta che devono essere effettuati in IFR.

  2. b) Il pilota in comando stabilisce le altitudini minime di volo per ogni volo sulla base di questo metodo. Le altitudini minime di volo non devono essere inferiori a quelle pubblicate dallo Stato sorvolato.

SPO.OP.130 Regime in materia di combustibile/energia — velivoli ed elicotteri

  1. a) L’operatore istituisce, attua e mantiene un regime in materia di combustibile/energia che comprenda:

    1. 1) le linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia; e

    2. 2) le linee guida per la gestione in volo del combustibile/dell’energia.

  2. b) Il regime in materia di combustibile/energia ha le seguenti caratteristiche:

    1. 1) è adeguato ai tipi di operazioni effettuate; e

    2. 2) corrisponde alla capacità dell’operatore di sostenerne l’attuazione.

    3. 3)

    4. 4)

  3. c)

SPO.OP.131 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia — velivoli ed elicotteri

  1. a) Nell’ambito del regime in materia di combustibile/energia, l’operatore stabilisce linee guida per la pianificazione e per la ripianificazione in volo del combustibile/dell’energia al fine di garantire che l’aeromobile sia provvisto di una quantità sufficiente di combustibile/energia utilizzabile per completare il volo previsto in sicurezza e per consentire deviazioni dall’operazione pianificata.

  2. b) L’operatore garantisce che la pianificazione dei voli per quanto concerne il combustibile/l’energia sia basata quanto meno sugli elementi seguenti:

    1. 1) le procedure contenute nel manuale delle operazioni, nonché

      1. i) sui dati specifici aggiornati dell’aeromobile derivati da un sistema di monitoraggio del consumo di combustibile/energia o, se tali dati non sono disponibili,

      2. ii) i dati forniti dal costruttore dell’aeromobile; e

    2. 2) le condizioni operative previste per il volo, che devono includere:

      1. i) i dati sul consumo di combustibile/energia dell’aeromobile;

      2. ii) le masse previste;

      3. iii) le condizioni meteorologiche previste;

      4. iv) gli effetti del differimento della manutenzione di alcuni elementi e/o delle deviazioni di configurazione; e

      5. v) i ritardi previsti.

    3. 3)

    4. 4)

  3. c) Per i velivoli, l’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria per il volo includano:

    1. 1) il combustibile/l’energia per il rullaggio, la cui quantità non deve essere inferiore al consumo previsto prima del decollo;

    2. 2) il combustibile/l’energia per il volo, la cui quantità deve essere quella richiesta per consentire al velivolo di volare dal decollo o dal punto di ripianificazione in volo fino all’atterraggio all’aeroporto di destinazione;

    3. 3) il combustibile/l’energia per le necessità contingenti, la cui quantità deve essere quella necessaria per far fronte a circostanze impreviste;

    4. 4) il combustibile/l’energia per la destinazione alternata:

      1. i) se un volo è effettuato con almeno un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per volare dall’aeroporto di destinazione fino all’aeroporto alternato di destinazione; o

      2. ii) se un volo è effettuato senza un aeroporto alternato di destinazione, la quantità di combustibile/energia necessaria per mantenere la quota di attesa all’aeroporto di destinazione per compensare l’assenza di un aeroporto alternato di destinazione;

    5. 5) il combustibile/l’energia di riserva finale, da proteggere per garantire un atterraggio in sicurezza; per determinare l’entità della riserva finale di combustibile/energia l’operatore tiene conto di tutti gli elementi indicati di seguito, nel seguente ordine di priorità:

      1. i) la gravità del pericolo per le persone o le cose che può derivare da un atterraggio di emergenza in caso di esaurimento del combustibile/dell’energia;

      2. ii) la probabilità del verificarsi di circostanze impreviste tali da poter rendere impossibile la protezione della riserva finale di combustibile/energia;

    6. 6) il combustibile/l’energia addizionale, se il tipo di operazioni lo richiede, la cui quantità deve essere quella necessaria per consentire al velivolo di effettuare un atterraggio in sicurezza presso un aeroporto alternato in rotta per il motivi di combustibile/energia (scenario critico aeroporto ERA combustibile/energia) in caso di avaria del motore o perdita di pressione, a seconda dello scenario che richieda la quantità maggiore di combustibile/energia, sulla base dell’ipotesi che tale avaria si verifichi nel punto più critico della rotta; tale quantità di combustibile/energia addizionale è richiesta solo se la quantità minima di combustibile/energia calcolata conformemente alla lettera c), punti da 2 a 5, non è sufficiente per far fronte a tale situazione;

    7. 7) il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    8. 8) il combustibile/l’energia discrezionale, se il pilota in comando lo richiede.

  4. d) Per gli elicotteri, l’operatore garantisce che i calcoli pre-volo della quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria per il volo includano tutti gli elementi seguenti:

    1. 1) il combustibile/l’energia per volare fino all’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto;

    2. 2) se è richiesta una destinazione alternata, combustibile/energia per la destinazione alternata, la cui quantità deve essere quella necessaria per effettuare un mancato avvicinamento all’aeroporto o sito operativo di atterraggio previsto e, successivamente, per raggiungere la destinazione alternata specificata ed effettuarvi l’avvicinamento e l’atterraggio; e

    3. 3) il combustibile/l’energia di riserva finale, da proteggere per garantire un atterraggio in sicurezza; per determinare l’entità della riserva finale di combustibile/energia l’operatore tiene conto di tutti gli elementi indicati di seguito, nel seguente ordine di priorità:

      1. i) la gravità del pericolo per le persone o le cose che può derivare da un atterraggio di emergenza in caso di esaurimento del combustibile/dell’energia; e

      2. ii) la probabilità del verificarsi di circostanze impreviste tali da poter rendere impossibile la protezione della riserva finale di combustibile/energia;

    4. 4) il combustibile/l’energia extra, per tenere conto dei ritardi previsti o di vincoli operativi specifici; e

    5. 5) il combustibile/l’energia discrezionale, se il pilota in comando lo richiede.

      1. e) Se un volo deve procedere verso un aeroporto di destinazione diverso da quello originariamente previsto, l’operatore garantisce la disponibilità di procedure di ripianificazione in volo per calcolare la quantità di combustibile/energia utilizzabile necessaria e la loro conformità alla lettera c), punti da 2) a 7), per i velivoli e alla lettera d) per gli elicotteri.

      2. f) Il pilota in comando non inizia il volo o non prosegue il volo in caso di ripianificazione in volo senza avere verificato che l’aeromobile sia provvisto almeno della quantità di combustibile/energia e lubrificante utilizzabile prevista per portare a termine il volo in sicurezza.

SPO.OP.135 Informazioni di sicurezza

  1. a) L’operatore assicura che, prima del decollo, gli specialisti vengano informati su:

    1. 1) equipaggiamenti di emergenza e procedure;

    2. 2) procedure operative associate all’attività specializzata prima di ogni volo o serie di voli

  2. b) Le informazioni di cui alla lettera a), punto 2), possono essere sostituite da un programma di addestramento iniziale e periodico. In tal caso l’operatore deve inoltre definire requisiti aggiornati.

SPO.OP.140 Preparazione del volo

  1. a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.

  2. b) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando deve essere a conoscenza di tutte le informazioni meteorologiche disponibili riguardanti il volo previsto. La preparazione di un volo verso un punto distante dal luogo di partenza, e di ogni volo in IFR, deve comprendere:

    1. 1) uno studio delle previsioni e dei riporti meteorologici aggiornati disponibili; e

    2. 2) la pianificazione di una rotta alternativa nell’eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato a causa delle condizioni meteorologiche.

SPO.OP.143 Minimi di pianificazione degli aeroporti alternati di destinazione — velivoli

Un aeroporto non deve essere specificato come un aeroporto alternato di destinazione a meno che le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili non indichino, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve:

  1. a) per un aeroporto alternato con un’operazione di avvicinamento strumentale disponibile con DH inferiore a 250 ft:

    1. 1) un ceiling di almeno 200 ft al di sopra della DH o della MDH associata all’operazione di avvicinamento strumentale; e

    2. 2) una visibilità di almeno 1500 m o 800 m al di sopra dei minimi RVR/VIS dell’operazione di avvicinamento strumentale, a seconda di quale sia il valore più alto; o

  2. b) per un aeroporto alternato con un’operazione di avvicinamento strumentale con DH o MDH pari o superiore a 250 ft:

    1. 1) un ceiling di almeno 400 ft al di sopra della DH o della MDH associata all’operazione di avvicinamento strumentale; e

    2. 2) una visibilità di almeno 3000 m; o

  3. c) per un aeroporto alternato senza una procedura di avvicinamento strumentale:

    1. 1) un ceiling di almeno 2000 ft o l’altezza minima IFR di sicurezza, a seconda di quale sia il valore più alto; e

    2. 2) una visibilità di almeno 5000 m.

SPO.OP.144 Minimi di pianificazione degli aeroporti alternati di destinazione — elicotteri

L’operatore può selezionare un aeroporto come un aeroporto alternato di destinazione solo se le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indicano, per il periodo da un’ora prima fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a un’ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale sia il periodo più breve:

  1. a) per un aeroporto alternato con una IAP:

    1. 1) un ceiling di almeno 200 ft al di sopra della DH o della MDH associata alla IAP; e

    2. 2) una visibilità di almeno 1500 m di giorno o 3000 m di notte; o

  2. b) per un aeroporto alternato senza una IAP:

    1. 1) un ceiling di almeno 2000 ft o l’altezza minima di sicurezza in IFR, a seconda di quale sia il valore più alto; e

    2. 2) una visibilità di almeno 1500 m di giorno o 3000 m di notte.

SPO.OP.145 Aerodromi alternati al decollo – velivoli a motore complessi

  1. a) Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aeroporto alternato al decollo agibile dal punto di vista meteorologico qualora le condizioni meteorologiche all’aeroporto di partenza siano uguali o inferiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili o qualora non sia possibile tornare all’aeroporto di partenza per altri motivi.

  2. b) L’aerodromo alternato al decollo deve trovarsi entro la seguente distanza dall’aerodromo di partenza:

    1. 1) per gli aeroplani bimotore, non oltre una distanza equivalente a 1 ora di volo alla velocità di crociera con un solo motore in condizioni standard di aria calma; e

    2. 2) per i velivoli dotati di tre o più motori, non oltre una distanza equivalente a 2 ore di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo (OEI) conformemente al manuale di volo (AFM) in condizioni standard di aria calma.

  3. c) Per selezionare un aerodromo come aerodromo alternato al decollo, le informazioni disponibili devono indicare che, all’orario stimato di utilizzo, le condizioni saranno uguali o migliori dei minimi operativi dell’aerodromo per quella operazione.

SPO.OP.150 Aerodromi di destinazione alternati – velivoli

Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che:

  1. a) le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 1 ora prima fino a 1 ora dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a 1 ora dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due sia il periodo più breve, l’avvicinamento e l’atterraggio possano essere effettuati in condizioni VMC; oppure

  2. b) il luogo previsto di atterraggio sia designato come aeroporto isolato e

    1. 1) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aeroporto di atterraggio previsto; e

    2. 2) le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, o dal tempo effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi è più corto, si manterranno entrambe le seguenti condizioni meteorologiche:

      1. i) una base delle nubi di almeno 300 m (1000 ft) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale;

      2. ii) una visibilità di almeno 5,5 km o 4 km al di sopra dei minimi associati alla procedura.

SPO.OP.151 Aerodromi di destinazione alternati – elicotteri

Per i voli IFR, il pilota in comando deve specificare nel piano di volo almeno un aerodromo di destinazione alternato agibile dal punto di vista meteorologico, a meno che:

  1. a) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aerodromo dove è previsto l’atterraggio e le informazioni meteorologiche aggiornate disponibili indichino che, per il periodo da 2 ore prima fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, o dall’orario effettivo di partenza fino a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo, a seconda di quale dei due periodi sia più breve, si manterranno le seguenti condizioni meteorologiche:

    1. (1) una base delle nubi di almeno 120 metri (400 piedi) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale; e

    2. (2) visibilità di almeno 1500 metri al di sopra dei minimi associati alla procedura; oppure

  2. b) il luogo previsto di atterraggio sia isolato, e:

    1. (1) sia prescritta una procedura di avvicinamento strumentale per l’aerodromo previsto di atterraggio;

    2. (2) le attuali informazioni meteorologiche disponibili indichino che da 2 ore prima a 2 ore dopo l’orario stimato di arrivo si mantengano le seguenti condizioni meteorologiche:

      1. i) base delle nubi di almeno 120 metri (400 piedi) al di sopra dei minimi associati alla procedura di avvicinamento strumentale;

      2. ii) visibilità di almeno 1500 metri al di sopra dei minimi associati alla procedura.

    3. (3)

SPO.OP.152 Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.

SPO.OP.155 Rifornimento di combustibile durante l’imbarco e lo sbarco di passeggeri o con passeggeri a bordo

  1. a) Durante l’imbarco o lo sbarco di passeggeri o quando i passeggeri sono a bordo non deve essere effettuata nessuna operazione di rifornimento se si tratta di Avgas o di combustibili wide-cut o in caso di un’eventuale miscela di questi due tipi di combustibile.

  2. b) Nei casi riguardanti tutti gli altri tipi di combustibile/energia, devono essere prese le necessarie precauzioni e l’aeromobile deve essere adeguatamente servito da personale qualificato pronto ad avviare e dirigere un’evacuazione dell’aeromobile nel modo più pratico e veloce possibile.

SPO.OP.157 Rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento — elicotteri

  1. a) Il rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento è effettuato solo nei seguenti casi:

    1. 1) non è in corso l’imbarco o lo sbarco di specialisti;

    2. 2) il gestore dell’aeroporto/sito operativo consente tali operazioni;

    3. 3) in conformità a qualsiasi procedura e limitazione specifica di cui nel manuale di volo dell’aeromobile (AFM);

    4. 4) il tipo di combustibile è JET A o JET A-1; e

    5. 5) in presenza di strutture o equipaggiamenti di soccorso e antincendio (RFF) adeguati.

  2. b) L’operatore valuta i rischi associati al rifornimento di combustibile con motore o motori accesi e/o rotori in movimento.

  3. c) L’operatore stabilisce procedure appropriate che devono essere seguite da tutto il personale coinvolto, come i membri dell’equipaggio, gli specialisti e il personale addetto alle operazioni a terra.

  4. d) L’operatore garantisce che i membri del suo equipaggio, il personale addetto alle operazioni a terra nonché gli eventuali specialisti coinvolti nelle procedure siano adeguatamente formati.

  5. e) L’operatore garantisce che le procedure di rifornimento per elicotteri con il motore o i motori accesi e i rotori in movimento siano specificate nel manuale delle operazioni.

SPO.OP.160 Utilizzo di cuffie

Tutti i membri d'equipaggio di condotta che sono in servizio nella cabina di pilotaggio devono indossare una cuffia dotata di microfono o equivalente e utilizzarla come dispositivo primario per comunicare con l'ATS, gli altri membri d'equipaggio e gli specialisti.

SPO.OP.165 Fumo

Il pilota in comando non autorizza nessuno a fumare a bordo o durante le operazioni di rifornimento o prelevamento di combustibile.

SPO.OP.170 Condizioni meteorologiche

  1. a) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e alla destinazione cui si intende giungere all’orario stimato di utilizzo saranno uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili.

  2. b) Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo IFR verso l’aeroporto di destinazione previsto soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che, all’orario stimato di arrivo, le condizioni meteorologiche a destinazione, o almeno a un aeroporto alternato di destinazione, sono uguali o superiori ai minimi operativi di aeroporto applicabili.

  3. c) Se un volo contiene sia segmenti VFR che IFR, le informazioni meteorologiche di cui alle lettere a) e b) sono applicabili, se pertinenti.

SPO.OP.175 Ghiaccio e altri depositi contaminanti – procedure a terra

  1. a) Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l’aeromobile è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell’aeromobile, salvo quando consentito dal manuale di volo dell’aeromobile (AFM).

  2. b) Nel caso di operazioni effettuate con aeromobili a motore complessi, l’operatore stabilisce le procedure da seguire per le operazioni di sghiacciamento e antighiacciamento a terra e per le relative ispezioni dell’aeromobile per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’aeromobile.

SPO.OP.176 Ghiaccio e altri depositi contaminanti – procedure in volo

  1. a) Il pilota in comando non inizia il volo né vola intenzionalmente in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio note o previste, a meno che l’aeromobile non sia certificato ed equipaggiato per affrontare tali condizioni come indicato al punto 2.a.5 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008.

  2. b) Se la formazione di ghiaccio eccede i limiti per i quali l’aeromobile è certificato o se un aeromobile non certificato per il volo in condizioni note di formazione di ghiaccio si trova a volare in zone con formazione di ghiaccio, il pilota responsabile deve uscire senza indugio dalle condizioni di formazione di ghiaccio, cambiando il livello di volo e/o la rotta e, se necessario, segnalando un’emergenza all’ATC.

  3. c) Nel caso di operazioni con aeromobili complessi a motore, l’operatore stabilisce le procedure per i voli in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o reali.

SPO.OP.180 Condizioni per il decollo — velivoli ed elicotteri

Prima di iniziare il decollo, il pilota in comando deve verificare che:

  1. a) le condizioni meteorologiche dell’aeroporto o del sito operativo e le condizioni della pista/FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione in sicurezza del decollo e della partenza; e

  2. b) i minimi operativi di aeroporto selezionati siano coerenti con tutti i seguenti elementi:

    1. 1) gli equipaggiamenti di terra operativi;

    2. 2) i sistemi aeromobili operativi;

    3. 3) le prestazioni dell’aeromobile;

    4. 4) le qualificazioni dell’equipaggio di condotta.

SPO.OP.185 Simulazione di situazioni anormali in volo

A meno che a bordo dell’aeromobile si trovi uno specialista per addestramento, il pilota in comando, quando trasporta specialisti, non deve simulare:

  1. a) situazioni che richiedono l’applicazione di procedure speciali o di emergenza; oppure

  2. b) il volo in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC).

SPO.OP.190 Regime in materia di combustibile/energia — linee guida per la gestione del combustibile/dell’energia in volo

  1. a) L’operatore di un aeromobile a motore complesso stabilisce le procedure atte a garantire che durante il volo siano effettuati i controlli e la gestione del combustibile/dell’energia.

  2. b) Il pilota in comando monitora la quantità di combustibile/energia utilizzabile restante a bordo per garantire che sia protetta e non sia inferiore alla quantità necessaria per procedere fino a un aeroporto o sito operativo nel quale sia possibile effettuare un atterraggio in sicurezza.

  3. c) Il pilota in comando informa il controllo del traffico aereo (ATC) di uno stato di «combustibile/energia al minimo» dichiarando «MINIMUM FUEL» nei casi in cui:

    1. 1) si è impegnato ad atterrare in uno specifico aeroporto o sito operativo; e

    2. 2) ha calcolato che qualsiasi modifica della distanza esistente da tale aeroporto o sito operativo o altri ritardi del traffico aereo potrebbero comportare un atterraggio con una quantità di combustibile/energia inferiore alla riserva finale prevista.

  4. d) Il pilota in comando dichiara una situazione di «emergenza combustibile/energia» trasmettendo «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL» nei casi in cui la quantità di combustibile/energia utilizzabile che, secondo le stime, sarà disponibile al momento dell’atterraggio presso l’aeroporto o sito operativo più vicino in cui è possibile effettuare un atterraggio in sicurezza è inferiore alla riserva finale di combustibile/energia prevista.

SPO.OP.195 Uso di ossigeno supplementare

  1. a) L’operatore assicura che i tecnici specializzati e i membri d’equipaggio utilizzino l’ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l’altitudine della cabina supera 10000 piedi per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l’altitudine della cabina supera 13000 piedi, salvo che sia stato diversamente approvato dall’autorità competente e in conformità alle POS.

  2. b) Nonostante la lettera a), e fatta eccezione per le operazioni con paracadute, brevi escursioni di durata determinata superiore 13000 piedi senza l’impiego di ossigeno supplementare su velivoli ed elicotteri non complessi possono essere intraprese con l’autorizzazione preventiva dell’autorità competente in base alla considerazione di quanto segue:

    1. (1) la durata dell’escursione sopra 13000 piedi non supera 10 minuti oppure, se è necessario un periodo più lungo, il periodo di tempo strettamente necessario a garantire l’espletamento dell’incarico specializzato;

    2. (2) il volo non è condotto sopra 16000 piedi;

    3. (3) le informazioni di sicurezza secondo la norma SPO.OP.135 comprendono informazioni adeguate ai membri d’equipaggio e agli specialisti sugli effetti dell’ipossia;

    4. (4) POS per l’operazione in esame riflettendo i punti (1), (2) e (3);

    5. (5) la precedente esperienza dell’operatore nella condotta di operazioni sopra 13000 piedi senza l’impiego di ossigeno;

    6. (6) le singole esperienze dei membri d’equipaggio e del personale specializzato e loro adattamento fisiologico ad altitudini elevate; e

    7. (7) l’altitudine della base imponibile in cui l’operatore è stabilito o dalla quale le operazioni sono condotte.

SPO.OP.200 Rilevamento di prossimità al suolo

  1. a) Quando un’eccessiva prossimità al suolo è rilevata da un membro d’equipaggio di condotta o dal sistema di allarme di prossimità al suolo (ground proximity warning system), il pilota al quale è stata delegata la condotta del volo assicura che venga immediatamente iniziata la manovra correttiva per ristabilire condizioni di volo sicure.

  2. b) Il sistema di avviso di prossimità al suolo può essere disattivato durante quelle missioni specializzate che, per loro natura, richiedono che l’aeromobile venga utilizzato a una distanza dal suolo inferiore a quella che comporterebbe l’attivazione del sistema di avviso di prossimità al suolo.

SPO.OP.205 Impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS)

  1. a) L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.

  2. b) L’ACAS II può essere disattivato durante quelle missioni specializzate che, per loro natura, richiedono che l’aeromobile venga utilizzato a una distanza dal suolo inferiore a quella che comporterebbe l’attivazione dell’ACAS.

SPO.OP.210 Condizioni per l’avvicinamento e l’atterraggio — velivoli ed elicotteri

Prima di iniziare un’operazione di avvicinamento, il pilota in comando deve verificare che:

  1. a) le condizioni meteorologiche dell’aeroporto o del sito operativo e le condizioni della pista/FATO che si intende utilizzare non pregiudichino l’effettuazione in sicurezza dell’avvicinamento, dell’atterraggio o della riattaccata, tenendo conto delle informazioni sulle prestazioni contenute nel manuale delle operazioni; e

  2. b) i minimi operativi di aeroporto selezionati siano coerenti con tutti i seguenti elementi:

    1. 1) gli equipaggiamenti di terra operativi;

    2. 2) i sistemi aeromobili operativi;

    3. 3) le prestazioni dell’aeromobile;

    4. 4) le qualificazioni dell’equipaggio di condotta.

SPO.OP.211 Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio - elicotteri

Prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio, il pilota in comando deve verificare che, in base alle informazioni disponibili, le condizioni meteorologiche dell'aeroporto o del sito operativo e le condizioni dell'area di avvicinamento finale e decollo (FATO) che si intende utilizzare non pregiudichino l'effettuazione in sicurezza dell'avvicinamento, dell'atterraggio o del mancato avvicinamento.

SPO.OP.215 Inizio e continuazione dell’avvicinamento

  1. a) Per i velivoli, se la visibilità riportata (VIS) o la RVR vincolante per la pista da utilizzare per l’atterraggio è inferiore al minimo applicabile, l’operazione di avvicinamento strumentale non deve essere continuata:

    1. 1) oltre un punto in cui il velivolo è 1000 ft al di sopra dell’elevazione aeroportuale; o

    2. 2) nel segmento di avvicinamento finale (FAS) se la DH o la MDH è superiore a 1000 ft.

  2. b) Per gli elicotteri, se la RVR riportata è inferiore a 550 m e la RVR vincolante per la pista da utilizzare per l’atterraggio è inferiore al minimo applicabile, l’operazione di avvicinamento strumentale non deve essere continuata:

    1. 1) oltre un punto in cui l’elicottero è 1000 ft al di sopra dell’elevazione aeroportuale; o

    2. 2) nel FAS se la DH o la MDH è superiore a 1000 ft.

  3. c) Se non è stabilito il riferimento visivo richiesto, deve essere eseguito un mancato avvicinamento in corrispondenza o prima della DA/H o della MDA/H.

  4. d) Se il riferimento visivo richiesto non è mantenuto dopo la DA/H o la MDA/H, deve essere eseguita tempestivamente una riattaccata.

  5. e) In deroga alla lettera a), nel caso in cui non sia riportata alcuna RVR e la VIS riportata sia inferiore al minimo applicabile, ma la visibilità meteorologica convertita (CMV) sia superiore al minimo applicabile, l’avvicinamento strumentale può essere continuato fino alla DA/H o alla MDA/H.

  6. f) In deroga alle lettere a) e b), se non vi è alcuna intenzione di atterrare, l’avvicinamento strumentale può essere continuato fino alla DA/H o alla MDA/H. Deve essere eseguito un mancato avvicinamento in corrispondenza o prima della DA/H o della MDA/H.

SPO.OP.230 Procedure operative standard

  1. a) Prima di iniziare operazioni specializzate, l’operatore deve condurre una valutazione del rischio, valutando la complessità dell’attività per determinare i pericoli e i rischi associati inerenti al funzionamento e stabilire misure di mitigazione.

  2. b) Sulla base della valutazione dei rischi, l’operatore stabilisce procedure operative standard (POS) adeguate all’attività specializzata e agli aeromobili utilizzati tenendo conto del disposto del capo E. La procedura operativa standard (POS) è parte del Manuale delle operazioni o costituisce un documento separato. La POS deve essere riveduta e aggiornata periodicamente, a seconda dei casi.

  3. c) L’operatore assicura che le operazioni specializzate siano svolte conformemente alle POS.

SPO.OP.235 Operazioni EFVS 200

  1. a) L’operatore che intende effettuare operazioni EFVS 200 con crediti operativi e senza un’approvazione specifica deve garantire che:

    1. 1) l’aeromobile sia certificato per le operazioni previste;

    2. 2) siano utilizzate solto piste, FATO e IAP idonee per operazioni EFVS;

    3. 3) l’equipaggio di condotta abbia la competenza per effettuare le operazioni previste e sia stabilito un programma di addestramento e controlli per i membri dell’equipaggio di condotta e il personale interessato che partecipa alla preparazione del volo;

    4. 4) siano stabilite procedure operative;

    5. 5) qualsiasi informazione pertinente sia documentata nella lista degli equipaggiamenti minimi (MEL);

    6. 6) qualsiasi informazione pertinente sia documentata nel programma di manutenzione;

    7. 7) siano effettuate valutazioni di sicurezza e siano stabiliti indicatori di prestazione per monitorare il livello di sicurezza dell’operazione; e

    8. 8) i minimi operativi di aeroporto tengano conto della capacità del sistema utilizzato.

  2. b) L’operatore non deve effettuare operazioni EFVS 200 durante l’esecuzione di LVO.

  3. c) In deroga alla lettera a), punto 1), l’operatore può utilizzare EVS che soddisfano i criteri minimi per effettuare operazioni EFVS 200 purché ciò sia approvato dall’autorità competente.

CAPO C PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE DELL’AEROMOBILE

SPO.POL.100 Limitazioni operative – tutti gli aeromobili

  1. a) Durante qualsiasi fase operativa il carico, la massa e il baricentro (CG) dell'aeromobile devono essere conformi ai limiti specificati nel manuale appropriato.

  2. b) Devono essere esposti a bordo dell’aeromobile i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti o loro combinazioni, contenenti le limitazioni operative prescritte dal manuale di volo dell’aeromobile (AFM).

SPO.POL.105 Massa e bilanciamento

  1. a) L'operatore deve stabilire la massa e il baricentro dell'aeromobile mediante pesatura, anteriormente alla prima messa in servizio dell'aeromobile. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa e sul bilanciamento devono essere considerati e documentati correttamente. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. È necessario sottoporre gli aeromobili a una nuova pesatura nel caso non si conosca con esattezza l'effetto delle modifiche sulla massa e sul bilanciamento.

  2. b) La pesatura deve essere effettuata dal costruttore dell'aeromobile o da un'organizzazione di manutenzione approvata.

SPO.POL.110 Sistema di massa e bilanciamento – operazioni commerciali con velivoli ed elicotteri e operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore

  1. a) L'operatore stabilisce un sistema di massa e bilanciamento al fine di determinare per ciascun volo o serie di voli i seguenti elementi:

    1. 1) massa operativa a secco dell’aeromobile;

    2. 2) massa del carico pagante;

    3. 3) massa del carico di combustibile/energia;

    4. 4) carico dell’aeromobile e distribuzione del carico;

    5. 5) massa al decollo, massa all’atterraggio e massa zero combustibile/energia; e

    6. 6) posizioni applicabili del baricentro dell’aeromobile (CG).

  2. b) L’equipaggio di condotta è provvisto di mezzi per ripetere e verificare ogni calcolo di massa e bilanciamento basato su calcoli elettronici.

  3. c) L’operatore stabilisce le procedure per permettere al pilota in comando di determinare la massa del carico di combustibile/energia in base alla densità reale o, se non è nota, alla densità calcolata in conformità a un metodo specificato nel manuale delle operazioni.

  4. d) Il pilota in comando provvede affinché:

    1. 1) le operazioni di caricamento dell’aeromobile siano eseguite sotto la sorveglianza di personale qualificato;

    2. 2) il carico pagante sia compatibile con i dati usati per il calcolo della massa e del bilanciamento dell’aeromobile.

  5. e) L’operatore specifica, nel manuale delle operazioni, i principi e i metodi usati per il caricamento e per il sistema di massa e bilanciamento, che sono conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d). Tale sistema deve coprire tutti i tipi di impiego previsti.

SPO.POL.115 Sistema di massa e bilanciamento – operazioni commerciali con velivoli ed elicotteri e operazioni non commerciali con aeromobili complessi a motore

  1. a) L’operatore prepara, prima di ogni volo, o serie di voli, il foglio di carico e centraggio specificando il carico e la sua distribuzione in un modo tale da non superare i limiti di massa e bilanciamento dell’aeromobile. Il foglio di carico e centraggio deve contenere le seguenti informazioni:

    1. 1) immatricolazione e tipo dell’aeromobile;

    2. 2) numero del volo e data, ove applicabile;

    3. 3) nome del pilota in comando;

    4. 4) nome della persona che ha preparato il documento;

    5. 5) massa operativa, a vuoto, e corrispondente baricentro dell’aeromobile;

    6. 6) massa del combustibile/dell’energia al decollo e massa del combustibile/dell’energia per il volo;

    7. 7) massa dei fluidi consumabili diversi da combustibile/energia, se pertinente;

    8. 8) componenti del carico;

    9. 9) massa al decollo, massa all’atterraggio e massa zero combustibile/energia;

    10. 10) posizioni applicabili del baricentro dell’aeromobile; e

    11. 11) valori limite di massa e di baricentro.

  2. b) Se il foglio di carico e centraggio è generato da un sistema computerizzato, l’operatore deve verificare l’integrità dei dati ottenuti.

SPO.POL.116 Dati e documentazione relativi alla massa e al bilanciamento – attenuazioni

Nonostante la norma SPO.POL.115, lettera a), punto 5, la posizione del baricentro può non essere riportata nel foglio di carico e centraggio se la distribuzione del carico è conforme a una tabella di bilanciamento precalcolata o se si può dimostrare che per le operazioni pianificate può essere assicurato un corretto bilanciamento, qualunque sia il carico reale.

SPO.POL.120 Prestazioni – generalità

Il pilota in comando può utilizzare l’aeromobile soltanto se le prestazioni si conformano alle regole dell’aria applicabili e a tutte le altre restrizioni applicabili al volo, allo spazio aereo o agli aerodromi o siti operativi utilizzati, tenendo conto della precisione della cartografia di tutte le carte e mappe utilizzate.

SPO.POL.125 Aerodromi alternati al decollo – velivoli a motore complessi

L’operatore assicura che:

  1. a) la massa del velivolo all’inizio della corsa di decollo non ecceda le limitazioni di massa:

    1. 1) al decollo, come specificato nella norma SPO.POL.130;

    2. 2) in rotta con un motore inoperativo (OEI) come specificato nella norma SPO.POL.135; e

    3. 3) all’atterraggio, come specificato nella norma SPO.POL.140,

    permettendo le riduzioni di massa previste, man mano che il volo procede, e il rapidoscarico di combustibile;

  2. b) la massa all’inizio del decollo non ecceda la massa massima al decollo specificata nel manuale di volo del velivolo per l’altitudine di pressione adeguata all’elevazione dell’aerodromo o del sito operativo, e se utilizzata come parametro per determinare la massa massima al decollo, ogni altra condizione atmosferica locale; e

  3. c) la massa stimata per l’orario previsto di atterraggio all’aerodromo o sito operativo dove si intende atterrare e a ogni aerodromo alternato di destinazione non ecceda mai la massa massima all’atterraggio specificata nel manuale di volo del velivolo per l’altitudine di pressione adeguata all’elevazione di tali aerodromi o siti operativi, e se utilizzata come parametro per determinare la massa massima all’atterraggio, ogni altra condizione atmosferica locale.

SPO.POL.130 Decollo – velivoli a motore complessi

  1. a) Nel determinare la massa massima al decollo, il pilota in comando deve tenere conto dei seguenti elementi:

    1. 1) la distanza di decollo calcolata non deve essere superiore alla distanza disponibile per il decollo, con un prolungamento di pista libero da ostacoli non superiore alla metà della lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

    2. 2) la corsa di decollo calcolata non deve essere superiore alla lunghezza disponibile per la corsa di decollo;

    3. 3) un solo valore di V1 deve essere utilizzato in caso d’interruzione e di continuazione del decollo, nel caso in cui una V1 sia specificata nel manuale di volo dell’aeromobile; e

    4. 4) su pista bagnata o contaminata la massa al decollo non deve essere superiore a quella autorizzata per un decollo su pista asciutta effettuato nelle medesime condizioni.

  2. b) Fatta eccezione per un velivolo equipaggiato con motori a turboelica ed una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg, nel caso di un’avaria al motore durante il decollo, il pilota in comando si assicura che il velivolo sia in grado:

    1. (1) di sospendere il decollo e fermarsi entro la distanza di accelerazione e arresto disponibile o all’interno della pista disponibile; oppure

    2. (2) di continuare il decollo e superare tutti gli ostacoli lungo la traiettoria di volo con un margine adeguato fino a quando il velivolo sia in grado di conformarsi alla norma SPO.POL.135.

SPO.POL.135 In rotta – un motore inoperativo – velivoli a motore complessi

Il pilota in comando deve garantire che, nel caso in cui un motore diventi inoperativo in un qualsiasi punto della rotta, un velivolo plurimotore sia in grado di continuare il volo verso un aerodromo o sito operativo adeguato senza volare al di sotto dell’altitudine di separazione minima dagli ostacoli in alcun punto.

SPO.POL.140 Atterraggio – velivoli a motore complessi

Il pilota in comando deve assicurare che in qualunque aerodromo o sito operativo, dopo aver superato tutti gli ostacoli nel sentiero di avvicinamento con un margine di sicurezza, il velivolo sia in grado di atterrare e fermarsi, o un idrovolante possa decelerare a una velocità sufficientemente bassa, entro la distanza disponibile per l’atterraggio. Si deve tenere conto delle variazioni previste nelle tecniche di avvicinamento e di atterraggio, se ciò non è stato già fatto nella programmazione dei dati sulle prestazioni.

SPO.POL.145 Prestazioni e criteri operativi – velivoli

Quando opera un velivolo ad un’altezza inferiore a 150 metri (500 piedi) sopra un’area non congestionata, per operazioni di velivoli che non sono in grado di sostenere il volo livellato in caso di avaria al motore, l’operatore deve:

  1. a) stabilire procedure operative per ridurre al minimo le conseguenze di un’avaria al motore;

  2. b) istituire un programma di formazione per i membri dell’equipaggio; e

  3. c) informare tutti i membri d’equipaggio e gli specialisti presenti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.

SPO.POL.146 Prestazioni e criteri operativi – elicotteri

  1. a) Il pilota in comando può operare un aeromobile sopra aree congestionate a condizione che:

    1. 1) l’elicottero sia certificato nella categoria A o B; e

    2. 2) siano istituite misure di sicurezza per prevenire indebiti rischi per le persone o le cose al suolo e l’esercizio e le relative POS siano autorizzati.

  2. b) L’operatore deve:

    1. 1) stabilire procedure operative per ridurre al minimo le conseguenze di un’avaria al motore;

    2. 2) istituire un programma di formazione per i membri dell’equipaggio; e

    3. 3) informare tutti i membri d’equipaggio e gli specialisti presenti a bordo sulle procedure da seguire in caso di atterraggio forzato.

  3. c) L’operatore deve assicurare che la massa al decollo, in volo stazionario o all’atterraggio non superi la massa massima specificata per:

    1. 1) un volo stazionario con effetto suolo (HOGE) con tutti i motori funzionanti alla potenza adeguata; oppure

    2. 2) se prevalgono condizioni che rendono improbabile un HOGE, la massa dell’elicottero non deve superare la massa massima specificata per un volo stazionario in effetto suolo (HIGE) con tutti i motori funzionanti alla potenza adeguata, a condizione che le condizioni prevalenti consentano un volo stazionario in effetto suolo alla massa massima specificata.

CAPO D STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI

SEZIONE 1 Velivoli

SPO.IDE.A.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità

  1. a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:

    1. 1) utilizzati dall’equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo;

    2. 2) utilizzati per conformarsi alla norma SPO.IDE.A.215;

    3. 3) utilizzati per conformarsi alla norma SPO.IDE.A.220; oppure

    4. 4) installati nel velivolo.

  2. b) I seguenti elementi, se richiesti a norma del presente capo, non necessitano di un'approvazione di equipaggiamento:

    1. 1) i fusibili di ricambio;

    2. 2) le torce portatili individuali;

    3. 3) un orologio di precisione,

    4. 4) il porta carte;

    5. 5) i kit di pronto soccorso;

    6. 6) l'equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione;

    7. 7) l'ancora galleggiante e l'equipaggiamento per l'ormeggio;

    8. 8) un PCDS semplice utilizzato da uno specialista come dispositivo di ritenuta.

  3. c) Gli strumenti, gli equipaggiamenti o gli accessori non richiesti a norma del presente allegato (Parte SPO), nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti a norma del presente regolamento, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare i seguenti requisiti:

    1. 1) le informazioni fornite da tali strumenti, equipaggiamenti o accessori non devono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta ai fini della conformità all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 o alle norme SPO.IDE.A.215 e SPO.IDE.A.220 del presente allegato;

    2. 2) gli strumenti, gli equipaggiamenti o gli accessori non devono incidere sull'aeronavigabilità del velivolo, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.

  4. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli.

  5. e) Gli strumenti utilizzati da un membro dell’equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro d’equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo.

  6. f) Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

SPO.IDE.A.105 Equipaggiamento minimo per il volo

Un volo non deve essere iniziato qualora uno degli strumenti del velivolo o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia non operativo o mancante, a meno che non venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) il velivolo sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL);

  2. b) nel caso di velivoli a motore complessi e di velivoli utilizzati in operazioni commerciali, l'operatore sia autorizzato dall'autorità competente a utilizzare il velivolo entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) in conformità alla norma ORO.MLR.105, lettera j), dell'allegato III;

  3. c) il velivolo sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili.

SPO.IDE.A.110 Fusibili di ricambio

I velivoli devono essere equipaggiati con fusibili di ricambio delle portate richieste per la protezione completa dei circuiti, ai fini della sostituzione dei fusibili che possono essere sostituiti durante il volo.

SPO.IDE.A.115 Luci operative

I velivoli utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:

  1. a) un sistema di luci anticollisione;

  2. b) fanali di navigazione/posizione;

  3. c) un faro di atterraggio;

  4. d) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro del velivolo;

  5. e) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico di bordo, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri;

  6. f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e

  7. g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora si tratti di un idrovolante.

SPO.IDE.A.120 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

  1. a) I velivoli impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati con un dispositivo per misurare e indicare:

    1. 1) la direzione magnetica,

    2. 2) il tempo in ore, minuti e secondi,

    3. 3) l'altitudine barometrica,

    4. 4) la velocità indicata,

    5. 5) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach e

    6. 6) lo sbandamento nel caso di velivoli a motore complessi.

  2. b) I velivoli utilizzati in condizioni VMC di notte devono essere equipaggiati, in aggiunta alla lettera a), con:

    1. 1) un dispositivo per misurare e indicare:

      1. i) la virata e lo sbandamento,

      2. ii) l’assetto,

      3. iii) la velocità verticale, e

      4. iv) la prua giroscopica;

    2. 2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata.

  3. c) I velivoli a motore complessi operanti in condizioni VMC sull’acqua e non visibili dal suolo, in aggiunta alle lettere a) e b), devono essere dotati di mezzi che consentano di prevenire i malfunzionamenti dell’anemometro dovuti a condensazione o ghiacciamento.

  4. d) I velivoli utilizzati in condizioni tali da non poter essere mantenuti in una traiettoria di volo desiderata senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dell’anemometro di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento.

  5. e) Se sono richiesti due piloti, i velivoli devono avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:

    1. 1) l'altitudine barometrica,

    2. 2) la velocità dell’aria indicata,

    3. 3) lo sbandamento o la virata e lo sbandamento, se pertinente,

    4. 4) l’assetto, se pertinente,

    5. 5) la velocità verticale, se pertinente,

    6. 6) la prua giroscopica, se pertinente, e

    7. 7) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach, se pertinente.

SPO.IDE.A.125 Operazioni IFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

I velivoli impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:

  1. a) un dispositivo per misurare e indicare:

    1. 1) la direzione magnetica,

    2. 2) il tempo in ore, minuti e secondi,

    3. 3) l'altitudine barometrica,

    4. 4) la velocità dell’aria indicata,

    5. 5) la velocità verticale,

    6. 6) la virata e lo sbandamento,

    7. 7) l’assetto,

    8. 8) la prua giroscopica,

    9. 9) la temperatura dell’aria esterna, e

    10. 10) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach.

  2. b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata.

  3. c) se sono richiesti due piloti, la postazione del secondo pilota deve avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:

    1. 1) l'altitudine barometrica,

    2. 2) la velocità dell’aria indicata,

    3. 3) la velocità verticale,

    4. 4) la virata e lo sbandamento,

    5. 5) l’assetto,

    6. 6) la prua giroscopica, e

    7. 7) il numero di Mach quando le limitazioni di velocità sono espresse in termini di numero di Mach, se pertinente;

  4. d) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dell’anemometro di cui alla lettera a), punto 4, e alla lettera c), punto 2, dovuti a condensazione o ghiacciamento; e

  5. e) velivoli complessi a motore impiegati in voli IFR, in aggiunta alle disposizioni della lettera a), b), c) e d), devono essere equipaggiati con:

    1. 1) una fonte alternativa di pressione statica;

    2. 2) un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli notturni;

    3. 3) un secondo strumento indipendente per misurare e indicare l’altitudine tranne se già installato per conformarsi alla lettera e), punto 1; e

    4. 4) un generatore di emergenza, indipendente dal generatore principale, con lo scopo di fornire alimentazione per l'utilizzo e l'illuminazione di un sistema indicatore di assetto per un periodo minimo di 30 minuti. Il generatore di emergenza deve entrare in funzione automaticamente a seguito dell'avaria totale del generatore principale e sullo strumento o sul pannello strumenti deve essere chiaramente indicato che l'indicatore di assetto sta funzionando tramite il generatore di emergenza.

SPO.IDE.A.126 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR

I velivoli a motore complessi impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.

SPO.IDE.A.130 Sistema di avviso e rappresentazione del terreno (TAWS)

  1. a) I velivoli a turbina con una massa massima al decollo certificata (MCTOM) superiore a 5700 kg o una MOPSC superiore a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per:

    1. 1) gli equipaggiamenti di classe A, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o gennaio 2011; o

    2. 2) gli equipaggiamenti di classe B, come specificato in uno standard accettabile, nel caso di velivoli per i quali il certificato di aeronavigabilità (CofA) individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o gennaio 2011.

  2. b) Quando sono impiegati in operazioni commerciali, i velivoli a turbina per i quali il CofA individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o gennaio 2019 e aventi una MCTOM pari o inferiore a 5700 kg e una MOPSC da sei a nove devono essere dotati di un TAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe B come specificato in uno standard accettabile.

SPO.IDE.A.131 Sistema anticollisione in volo (ACAS II)

Salvo disposizioni contrarie nel regolamento (UE) n. 1332/2011, i velivoli a turbina con una MCTOM superiore a 5700 kg devono essere dotati di un ACAS II.

SPO.IDE.A.132 Sistema meteorologico di bordo – velivoli a motore complessi

I seguenti velivoli devono essere dotati di un sistema meteorologico di bordo se vengono utilizzati di notte o in condizioni meteorologiche di volo strumentale in zone in cui si prevede possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rilevabili con un sistema meteorologico di bordo:

  1. a) velivoli pressurizzati;

  2. b) velivoli non pressurizzati la cui massa massima certificata al decollo è superiore a 5700 kg.

SPO.IDE.A.133 Equipaggiamenti supplementari per operazioni in condizioni di ghiacciamento notturne – velivoli a motore complessi

  1. a) I velivoli impiegati di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive devono essere dotati di uno strumento che permetta di illuminare o di rilevare la formazione di ghiaccio.

  2. b) Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d’equipaggio di condotta nello svolgimento dei loro compiti.

SPO.IDE.A.135 Sistema interfonico per i membri dell’equipaggio di condotta

I velivoli a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.

SPO.IDE.A.140 Fonoregistratori in cabina di pilotaggio

  1. a) I seguenti velivoli devono essere dotati di un fonoregistratore in cabina di pilotaggio (CVR):

    1. 1) i velivoli con una MCTOM superiore a 27000 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016; e

    2. 2) i velivoli con una MCTOM superiore a 2250 kg:

      1. i) certificati per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti;

      2. ii) dotati di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; e

      3. iii) il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016.

  2. b) Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria informazioni registrate almeno:

    1. 1) nelle ultime 25 ore nel caso di velivoli aventi una MCTOM superiore a 27000 kg e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022; oppure

    2. 2) nelle ultime 2 ore in tutti gli altri casi.

  3. c) Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo:

    1. 1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

    2. 2) le comunicazioni vocali dei membri d’equipaggio di condotta effettuate tramite il sistema interfonico e il sistema di avviso ai passeggeri, se installato;

    3. 3) l’ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono con cui è equipaggiata la cuffia o dalla maschera in uso; e

    4. 4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all’avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante.

  4. d) Il CVR deve iniziare a registrare automaticamente prima che il velivolo si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando il velivolo non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

  5. e) In aggiunta alla lettera d), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell’accensione dei motori all’inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

  6. f) Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.

SPO.IDE.A.145 Registratore dei dati di volo

  1. a) I velivoli con una MCTOM superiore a 5700 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 devono essere dotati di un registratore dei dati di volo (FDR) che impieghi un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e per il quale sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

  2. b) Il registratore dei dati di volo deve registrare i parametri richiesti per determinare accuratamente la traiettoria di volo, la velocità, l’assetto, la potenza, la configurazione e l’utilizzo dei motori e deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 25 ore di funzionamento.

  3. c) I dati devono essere ottenuti da fonti del velivolo che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all’equipaggio di condotta.

  4. d) Il registratore dei dati di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve arrestarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

  5. e) Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.

SPO.IDE.A.146 Registratori di volo leggeri

  1. a) I velivoli a turbina con una MCTOM uguale o superiore a 2250 kg e i velivoli con una MOPSC superiore a 9 devono essere dotati di un registratore di volo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    1. 1) non rientrano nell'ambito di applicazione della norma SPO.IDE.A.145, lettera a);

    2. 2) sono utilizzati per operazioni commerciali;

    3. 3) il loro certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta a partire dall 5 settembre 2022.

  2. b) Il registratore di volo deve registrare, per mezzo di dati di volo o immagini, informazioni sufficienti per determinare la traiettoria di volo e la velocità dell'aeromobile.

  3. c) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare i dati relativi al volo e le immagini registrati durante, almeno, le ultime 5 ore di volo.

  4. d) Il registratore di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che il velivolo sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve arrestarsi automaticamente dopo che il velivolo non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

  5. e) Il registratore di volo, se registra immagini o audio della cabina di pilotaggio, deve comprendere una funzione che può essere utilizzata dal pilota in comando per modificare le registrazioni video e audio effettuate prima dell'utilizzo di tale funzione, in modo che tali registrazioni non possano essere recuperate utilizzando normali tecniche di riproduzione o copia.

SPO.IDE.A.150 Registrazioni delle comunicazioni dei dati

  1. a) I velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 che sono in grado di utilizzare comunicazioni di dati e che devono essere equipaggiati con un CVR, devono registrare mediante un registratore, dove applicabile:

    1. 1) i messaggi relativi alle comunicazioni dei dati relativi a comunicazioni ATS verso e dal velivolo, inclusi i messaggi relativi alle seguenti applicazioni:

      1. i) avvio delle comunicazioni dei dati;

      2. ii) comunicazione controllore-pilota;

      3. iii) sorveglianza indirizzata;

      4. iv) informazioni di volo;

      5. v) per quanto possibile, vista l’architettura del sistema, sorveglianza delle trasmissioni a bordo;

      6. vi) per quanto possibile, vista l’architettura del sistema, dati relativi al controllo operativo dell’aeromobile; e

      7. vii) per quanto possibile, vista l’architettura del sistema, immagini;

    2. 2) informazioni che permettano di effettuare una correlazione tra i dati associati relativi alle comunicazioni dei dati e registrate separatamente dal velivolo; e

    3. 3) informazioni relative all’orario e priorità dei messaggi relativi alle comunicazioni dei dati, tenendo conto dell’architettura del sistema.

  2. b) Il registratore deve utilizzare un metodo digitale per registrare e memorizzare i dati e le informazioni e un metodo per estrarre facilmente tali dati. Il sistema di registrazione deve permettere di associare i dati con quelli registrati al suolo.

  3. c) Il registratore deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati per almeno la stessa durata come indicato per i CVR nella norma SPO.IDE.A.140.

  4. d) Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.

  5. e) I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine della registrazione sono gli stessi requisiti applicabili per il CVR contenuti nella norma SPO.IDE.A.140, lettere d) e e).

SPO.IDE.A.155 Registratore combinato FDR e CVR

Il rispetto dei requisiti in materia di CVR e FDR può essere conseguito tramite:

  1. a) un solo registratore combinato FDR e CVR se il velivolo deve essere dotato di un CVR o di un FDR; oppure

  2. b) due registratori combinati FDR e CVR se il velivolo deve essere dotato di un CVR e di un FDR.

SPO.IDE.A.160 Sedili, cinture e sistemi di vincolo

I velivoli devono essere equipaggiati con:

  1. a) un posto o postazione per ogni membro d’equipaggio o specialista a bordo;

  2. b) una cintura di sicurezza per ogni sedile, e dispositivi di ritenuta per ciascuna postazione;

  3. c) per i velivoli a motore non complessi, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile dell'equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio per velivoli con un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 25 agosto 2016 o in una data successiva;

  4. d) per i velivoli a motore complessi, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida:

    1. 1) su ciascun sedile dei membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota; e

    2. 2) su ciascun sedile osservatori situato nella cabina di pilotaggio;

  5. e) la cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto di cui alla lettera d) deve:

    1. 1) avere un unico punto di sgancio;

    2. 2) includere, sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota, uno dei seguenti elementi:

      1. i) due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente;

      2. ii) una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:

        1. A) velivoli con una MCTOM pari o inferiore a 5700 kg e con una MOPSC pari o inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

        2. B) velivoli con una MCTOM pari o inferiore a 5700 kg e con una MOPSC pari o inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un CofA individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 25 agosto 2016.

SPO.IDE.A.165 Kit di pronto soccorso

  1. a) I velivoli devono essere dotati di un kit di pronto soccorso.

  2. b) Il kit di pronto soccorso deve essere:

    1. 1) facilmente accessibile per l’uso; e

    2. 2) mantenuto aggiornato.

SPO.IDE.A.170 Ossigeno supplementare – velivoli pressurizzati

  1. a) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.

  2. b) I velivoli pressurizzati utilizzati al di sopra di altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri supera 10000 piedi devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per tutti i membri di equipaggio e gli specialisti almeno:

    1. 1) per tutto il tempo in cui l’altitudine di pressione in cabina supera 15000 piedi, ma in nessun caso meno di 10 minuti di alimentazione;

    2. 2) per tutto il tempo in cui, nel caso di perdita di pressurizzazione e tenendo conto delle circostanze del volo, l’altitudine di pressione nel compartimento dell’equipaggio di condotta e in quello passeggeri si situa tra 14000 e 15000 piedi;

    3. 3) per tutto il tempo superiore a 30 minuti quando l’altitudine di pressione del compartimento dell’equipaggio di condotta volo e di quello passeggeri sarà tra 10000 e 14000 piedi; e

    4. 4) per non meno di 10 minuti, nel caso di velivoli utilizzati ad altitudini di pressione superiori a 25000 piedi, o utilizzati sotto tale altitudine, ma in condizioni che non permetterebbero di scendere con sicurezza a un’altitudine di pressione di 13000 piedi entro 4 minuti.

  3. c) I velivoli pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo sopra 25000 piedi devono, in aggiunta, essere muniti di:

    1. 1) un dispositivo per allarmare l’equipaggio di condotta in caso di perdita di pressione; e

    2. 2) nel caso di velivoli a motore complessi, maschere ad ossigeno a utilizzo immediato per i membri dell’equipaggio di condotta.

SPO.IDE.A.175 Ossigeno supplementare – velivoli non pressurizzati

  1. a) I velivoli non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.

  2. b) I velivoli non pressurizzati utilizzati sopra altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri supera 10000 piedi devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:

    1. 1) tutti i membri dell’equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l’altitudine di pressione nel compartimento passeggeri si situa tra 10000 piedi e 13000 piedi; e

    2. 2) tutte le persone a bordo per tutto il tempo in cui l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà superiore a 13000 piedi.

  3. c) Nonostante la lettera b), possono essere effettuate escursioni di una durata determinata tra 13000 piedi e 16000 piedi senza ossigeno, secondo la norma SPO.OP.195, lettera b).

SPO.IDE.A.180 Estintori a mano

  1. a) I velivoli, eccetto i velivoli ELA1, devono essere dotati di almeno un estintore a mano:

    1. 1) nel compartimento dell'equipaggio di condotta; e

    2. 2) in ciascun compartimento passeggeri separato dal compartimento dell'equipaggio di condotta, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile all'equipaggio di condotta.

  2. b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici.

SPO.IDE.A.181 Asce di salvataggio e piedi di porco

I velivoli con una MCTOM superiore a 5700 kg devono essere equipaggiato con almeno un’ascia o un piede di porco in cabina di pilotaggio.

SPO.IDE.A.185 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell’aeroplano adatte a essere penetrate dalle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.

Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

SPO.IDE.A.190 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)

  1. a) I velivoli devono essere equipaggiati con:

    1. 1) un ELT di qualsiasi tipo o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui all'allegato IV (parte CAT), punto CAT.GEN.MPA.210, del regolamento (UE) n. 965/2012, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta entro il 1o luglio 2008;

    2. 2) un ELT automatico o un mezzo di localizzazione dell'aeromobile conforme al requisito di cui all'allegato IV (parte CAT), punto CAT.GEN.MPA.210, del regolamento (UE) n. 965/2012, nel caso di velivoli il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 1o luglio 2008;

    3. 3) un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell'equipaggio o da uno specialista, nel caso di velivoli certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri uguale o inferiore a sei.

  2. b) Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.

SPO.IDE.A.195 Voli sopra l’acqua

  1. a) I seguenti velivoli devono essere equipaggiati con un giubbotto salvagente o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla postazione della persona cui è destinato:

    1. 1) velivoli terrestri monomotore se:

      1. i) in volo su una distesa d’acqua oltre la distanza di planata dalla costa; oppure

      2. ii) decollano o atterrano da un aerodromo o sito operativo dove, a parere del pilota in comando, il decollo o il sentiero di avvicinamento è posizionato sull’acqua in maniera che esiste la probabilità di un ammaraggio;

    2. 2) idrovolanti per voli sull’acqua; e

    3. 3) velivoli utilizzati a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore.

  2. b) Ciascun giubbotto salvagente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone.

  3. c) Gli idrovolanti utilizzati per voli sull’acqua devono essere equipaggiati con:

    1. 1) un’ancora galleggiante e altro equipaggiamento necessario per facilitare l’ormeggio, l’ancoraggio o la manovra dell’aeromobile sull’acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e

    2. 2) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.

  4. d) Il pilota in comando di un velivolo utilizzato a una distanza dalla costa dove sarebbe possibile effettuare un atterraggio di emergenza maggiore di quella corrispondente a 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti del velivolo in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:

    1. 1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso;

    2. 2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e

    3. 3) equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.

SPO.IDE.A.200 Equipaggiamento di sopravvivenza

  1. a) I velivoli impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati dei seguenti equipaggiamenti:

    1. 1) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso;

    2. 2) almeno un ELT di sopravvivenza (ELT(S)]; e

    3. 3) l’equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l’itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo.

  2. b) L’equipaggiamento di sopravvivenza supplementare specificato alla lettera a), punto 3, non è obbligatorio a bordo se il velivolo:

    1. 1) rimane a una distanza da una zona dove le operazioni di ricerca e di salvataggio non sono particolarmente difficili, corrispondente a:

      1. i) 120 minuti di volo alla velocità di crociera con un motore inoperativo per i velivoli in grado di continuare il volo fino a un aerodromo in caso di avaria del/i motore/i critico/i che si verifichi in qualsiasi punto della rotta o delle deviazioni previste; oppure

      2. ii) 30 minuti a velocità di crociera per tutti gli altri velivoli, oppure

    2. 2) non si allontana oltre la distanza corrispondente a 90 minuti di volo alla velocità di crociera da una zona in cui si può effettuare un atterraggio di emergenza, per i velivoli certificati secondo le norme di aeronavigabilità applicabili.

SPO.IDE.A.205 Attrezzature di protezione individuale

Ogni persona a bordo deve indossare dispositivi di protezione individuale che siano adeguati per il tipo di operazione che deve essere intrapresa.

SPO.IDE.A.210 Cuffia

  1. a) I velivoli devono essere dotati di cuffie con un microfono o equivalente per ciascun membro d’equipaggio di condotta alla propria postazione nella cabina di pilotaggio.

  2. b) I velivoli impiegati in voli IFR o di notte devono essere dotati di un tasto di trasmissione sul volantino per ciascun membro d’equipaggio di condotta richiesto.

SPO.IDE.A.215 Apparecchiature radio

  1. a) I velivoli impiegati in voli IFR o di notte, o quando ciò è previsto dai requisiti applicabili dello spazio aereo, devono essere dotati delle apparecchiature radio che, in condizioni di propagazione radio normali, devono essere in grado di:

    1. 1) condurre comunicazioni a due vie per fini di controllo negli aerodromi;

    2. 2) ricevere informazioni meteorologiche in ogni istante durante il volo;

    3. 3) condurre comunicazioni a due vie in ogni istante durante il volo con quelle stazioni aeronautiche e su quelle frequenze prescritte dall’autorità appropriata; e

    4. 4) permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

  2. b) Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra.

SPO.IDE.A.220 Apparati di navigazione

  1. a) I velivoli devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettere di procedere conformemente:

    1. (1) al piano di volo ATS, se applicabile; e

    2. (2) alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili.

  2. b) I velivoli devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza.

  3. c) I velivoli utilizzati in voli per i quali è previsto un atterraggio in IMC devono essere dotati di apparati adeguati in grado di fornire indicazioni fino a un punto dal quale può essere svolto un atterraggio in VMC. I suddetti apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ogni aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ogni aerodromo alternato.

  4. d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.

  5. e) I velivoli devono essere dotati di equipaggiamento di sorveglianza in conformità ai requisiti dello spazio aereo applicabili.

SPO.IDE.A.225 Trasponder

Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, i velivoli devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.

SPO.IDE.A.230 Gestione delle basi di dati aeronautici

  1. a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

  2. b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

  3. c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo. In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.

SEZIONE 2 Elicotteri

SPO.IDE.H.100 Strumenti ed equipaggiamenti – generalità

  1. a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dal presente capo devono essere approvati conformemente alle prescrizioni di aeronavigabilità applicabili nel caso in cui siano:

    1. 1) utilizzati dall’equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo;

    2. 2) utilizzati per conformarsi alla norma SPO.IDE.H.215;

    3. 3) utilizzati per conformarsi alla norma SPO.IDE.H.220; oppure

    4. 4) installati nell’elicottero.

  2. b) I seguenti elementi, se richiesti dal presente Capo, non prevedono un’approvazione di equipaggiamento:

    1. 1) le torce portatili individuali;

    2. 2) un orologio di precisione,

    3. 3) il kit di pronto soccorso;

    4. 4) l'equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione;

    5. 5) l'ancora galleggiante e l'equipaggiamento per l'ormeggio;

    6. 6) i dispositivi di sicurezza per bambini;

    7. 7) un PCDS semplice utilizzato da uno specialista come dispositivo di ritenuta.

  3. c) Gli strumenti, gli equipaggiamenti o gli accessori non richiesti a norma del presente allegato (Parte SPO), nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti a norma del presente regolamento, ma che sono trasportati a bordo, devono soddisfare i seguenti requisiti:

    1. 1) le informazioni fornite da tali strumenti, equipaggiamenti o accessori non devono essere utilizzate dall'equipaggio di condotta ai fini della conformità all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 o alle norme SPO.IDE.H.215 e SPO.IDE.H.220 del presente allegato;

    2. 2) gli strumenti, gli equipaggiamenti o gli accessori non devono incidere sull'aeronavigabilità dell'elicottero, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.

  4. d) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale è seduto il membro dell’equipaggio di condotta che deve utilizzarli.

  5. e) Gli strumenti utilizzati da un membro dell’equipaggio di condotta sono disposti in modo da permettere al membro d’equipaggio di condotta di vederne facilmente le indicazioni dalla propria postazione, con il minimo spostamento possibile dalla sua posizione e dal suo asse di visione normale quando guarda in avanti lungo la traiettoria di volo.

  6. f) Tutti gli equipaggiamenti d’emergenza richiesti devono essere facilmente accessibili per un utilizzo immediato.

SPO.IDE.H.105 Equipaggiamento minimo per il volo

Un volo non deve essere iniziato qualora uno degli strumenti dell'elicottero o uno degli equipaggiamenti o delle funzioni richieste per il volo sia non operativo o mancante, a meno che non venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  1. a) l'elicottero sia utilizzato conformemente alla lista degli equipaggiamenti minimi (MEL);

  2. b) nel caso di elicotteri a motore complessi e di elicotteri utilizzati in operazioni commerciali, l'operatore sia autorizzato dall'autorità competente a utilizzare l'elicottero entro i limiti della lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento (MMEL) in conformità alla norma ORO.MLR.105, lettera j), dell'allegato III;

  3. c) l’elicottero sia soggetto a un permesso di volo rilasciato conformemente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili.

SPO.IDE.H.115 Luci operative

Gli elicotteri utilizzati di notte devono essere equipaggiati con:

  1. a) un sistema di luci anticollisione;

  2. b) luci di navigazione/posizione;

  3. c) un faro di atterraggio;

  4. d) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico dell’elicottero, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell’elicottero;

  5. e) un’illuminazione fornita dall’impianto elettrico dell’elicottero, che assicuri un’adeguata illuminazione di tutti i compartimenti passeggeri;

  6. f) una torcia portatile individuale per ogni postazione dei membri d’equipaggio; e

  7. g) luci che permettano di conformarsi alla normativa internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare qualora l’elicottero sia anfibio.

SPO.IDE.H.120 Operazioni VFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

  1. a) Gli elicotteri impiegati in voli VFR di giorno devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare:

    1. 1) la direzione magnetica,

    2. 2) il tempo in ore, minuti e secondi,

    3. 3) l'altitudine barometrica,

    4. 4) la velocità dell’aria indicata, e

    5. 5) lo sbandamento.

  2. b) Gli elicotteri impiegati in VMC sull’acqua e non visibili dal suolo o in VMC di notte, devono essere, in aggiunta alla lettera a), dotati di:

    1. 1) un dispositivo per misurare e indicare:

      1. i) l’assetto,

      2. ii) la velocità verticale, e

      3. iii) la prua giroscopica;

    2. 2) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata; e

    3. 3) nel caso di elicotteri a motore complessi, un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dell’anemometro di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento.

  3. c) Gli elicotteri utilizzati in condizioni di visibilità inferiore a 1500 metri, o in condizioni tali da non poter mantenere l’elicottero in un sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi, devono essere equipaggiati, in aggiunta ai dispositivi di cui alle lettere a) e b), con un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dell’anemometro di cui alla lettera a), punto 4, dovuti a condensazione o ghiacciamento.

  4. d) Se sono richiesti due piloti, gli elicotteri devono avere dei dispositivi aggiuntivi per indicare:

    1. 1) l'altitudine barometrica,

    2. 2) la velocità dell’aria indicata,

    3. 3) lo sbandamento,

    4. 4) l’assetto, se pertinente,

    5. 5) la velocità verticale, se pertinente, e

    6. 6) la prua giroscopica, se pertinente.

SPO.IDE.H.125 Operazioni IFR – strumenti di volo e di navigazione ed equipaggiamenti associati

Gli elicotteri impiegati in voli IFR devono essere equipaggiati con:

  1. a) un dispositivo per misurare e indicare:

    1. 1) la direzione magnetica,

    2. 2) il tempo in ore, minuti e secondi,

    3. 3) l'altitudine barometrica,

    4. 4) la velocità dell’aria indicata,

    5. 5) la velocità verticale,

    6. 6) lo sbandamento,

    7. 7) l’assetto,

    8. 8) la prua giroscopica, e

    9. 9) la temperatura dell’aria esterna;

  2. b) un dispositivo per indicare quando la fornitura di energia agli strumenti giroscopici non è adeguata;

  3. c) se sono richiesti due piloti un dispositivo aggiuntivo separato per indicare:

    1. 1) l'altitudine barometrica,

    2. 2) la velocità dell’aria indicata,

    3. 3) la velocità verticale,

    4. 4) lo sbandamento,

    5. 5) l’assetto, e

    6. 6) la prua giroscopica;

  4. d) un dispositivo che permetta di prevenire i malfunzionamenti dell’anemometro di cui alla lettera a), punto 4, e alla lettera c), punto 2, dovuti a condensazione o ghiacciamento;

  5. e) un dispositivo aggiuntivo per misurare e indicare l’assetto come strumento di riserva; e

  6. f) i seguenti elementi per elicotteri complessi a motore:

    1. 1) una fonte alternativa di pressione statica; e

    2. 2) un porta carte posizionato in modo da permettere una facile lettura e dotato di un sistema di illuminazione per voli notturni.

SPO.IDE.H.126 Equipaggiamenti supplementari per operazioni con un solo pilota in regime IFR

Gli elicotteri impiegati in voli IFR con un solo pilota devono essere dotati di un pilota automatico in grado di assicurare almeno il mantenimento di quota e di rotta.

SPO.IDE.H.132 Sistema meteorologico di bordo – elicotteri a motore complessi

Gli elicotteri utilizzati in voli IFR o di notte devono essere dotati di un sistema meteorologico di bordo se le previsioni meteorologiche prevedono che possano verificarsi sulla rotta temporali, o altre condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose, rilevabili con un sistema meteorologico di bordo.

SPO.IDE.H.133 Equipaggiamenti supplementari per operazioni in condizioni di ghiacciamento notturne – elicotteri a motore complessi

  1. a) Gli elicotteri impiegati di notte in condizioni favorevoli alla formazione di ghiaccio previste o effettive devono essere dotati di un mezzo che permetta di illuminare o di rilevare la formazione di ghiaccio.

  2. b) Il sistema di illuminazione non deve provocare abbagliamenti diretti o indiretti che possano disturbare i membri d’equipaggio di condotta nello svolgimento dei loro compiti.

SPO.IDE.H.135 Sistema interfonico per i membri dell’equipaggio di condotta

Gli elicotteri a bordo dei quali è richiesta la presenza di più di un membro d’equipaggio di condotta devono essere dotati di un sistema interfonico per l’equipaggio di condotta che comprenda cuffie e microfoni a uso di tutti i membri d’equipaggio di condotta.

SPO.IDE.H.140 Fonoregistratori in cabina di pilotaggio

  1. a) Gli elicotteri con una MCTOM superiore a 7000 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 devono essere dotati di un CVR.

  2. b) Il CVR deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 2 ore.

  3. c) Il CVR deve registrare, con riferimento a una scala del tempo:

    1. 1) le comunicazioni radio trasmesse o ricevute dalla cabina di pilotaggio;

    2. 2) le comunicazioni vocali dei membri d’equipaggio di condotta effettuate tramite il sistema interfonico e il sistema di avviso ai passeggeri, se installato;

    3. 3) l’ambiente sonoro della cabina di pilotaggio, inclusi, senza interruzione, i segnali acustici ricevuti da ciascun microfono dei membri dell’equipaggio; e

    4. 4) la voce o i segnali acustici che identificano gli aiuti alla navigazione o all’avvicinamento inviati in una cuffia o in un altoparlante.

  4. d) Il CVR deve iniziare automaticamente a registrare prima che l’elicottero si muova con i propri mezzi e deve continuare a registrare fino al termine del volo quando l’elicottero non è più in grado di muoversi con i propri mezzi.

  5. e) In aggiunta alla lettera d), a seconda della disponibilità di energia elettrica, il CVR deve iniziare a registrare il più presto possibile durante i controlli di cabina prima dell’accensione dei motori all’inizio del volo fino ai controlli di cabina subito dopo lo spegnimento dei motori alla fine del volo.

  6. f) Se il CVR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il CVR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.

SPO.IDE.H.145 Registratore dei dati di volo

  1. a) Gli elicotteri con una MCTOM superiore a 3175 kg e il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 devono essere dotati di un registratore dei dati di volo (FDR) che impieghi un sistema digitale di registrazione e di memorizzazione dei dati e per il quale sia disponibile un sistema che permetta di estrarre facilmente tali dati dal supporto di memorizzazione.

  2. b) Il registratore dei dati di volo deve registrare i parametri richiesti per determinare accuratamente la traiettoria di volo, la velocità, la potenza, la configurazione e l’utilizzo dei motori e deve essere in grado di conservare in memoria le informazioni registrate almeno nelle ultime 10 ore di funzionamento.

  3. c) I dati devono essere ottenuti da fonti dell’elicottero che permettano di stabilire una correlazione precisa con le informazioni presentate all’equipaggio di condotta.

  4. d) Il registratore dei dati di volo deve iniziare a registrare i dati automaticamente prima che l’elicottero sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve interrompersi automaticamente dopo che l’elicottero non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

  5. e) Se il FDR non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il FDR è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.

SPO.IDE.H.146 Registratori di volo leggeri

  1. a) Gli elicotteri a turbina con una MCTOM uguale o superiore a 2250 kg devono essere dotati di un registratore di volo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    1. 1) non rientrano nell'ambito di applicazione della norma SPO.IDE.H.145, lettera a);

    2. 2) sono utilizzati per operazioni commerciali;

    3. 3) il loro certificato di navigabilità individuale è stato rilasciato per la prima volta a partire dall 5 settembre 2022.

  2. b) Il registratore di volo deve registrare, per mezzo di dati di volo o immagini, informazioni sufficienti per determinare la traiettoria di volo e la velocità dell'aeromobile.

  3. c) Il registratore di volo deve essere in grado di conservare i dati relativi al volo e le immagini registrati durante, almeno, le ultime 5 ore di volo.

  4. d) Il registratore di volo deve iniziare automaticamente a registrare i dati prima che l'elicottero sia in grado di muoversi con i propri mezzi e deve arrestarsi automaticamente dopo che l'elicottero non sia più in grado di muoversi con i propri mezzi.

  5. e) Il registratore di volo, se registra immagini o audio della cabina di pilotaggio, deve comprendere una funzione che può essere utilizzata dal pilota in comando per modificare le registrazioni video e audio effettuate prima dell'utilizzo di tale funzione, in modo che tali registrazioni non possano essere recuperate utilizzando normali tecniche di riproduzione o copia.

SPO.IDE.H.150 Registrazioni delle comunicazioni dei dati

  1. a) Gli elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta a partire dal 1o gennaio 2016 che sono in grado di utilizzare comunicazioni di dati e che devono obbligatoriamente essere equipaggiati con un CVR, devono registrare mediante un registratore, se pertinente:

    1. 1) i messaggi relativi alle comunicazioni dei dati relativi a comunicazioni ATS verso e dall’elicottero, inclusi i messaggi relativi alle seguenti applicazioni:

      1. i) avvio delle comunicazioni dei dati;

      2. ii) comunicazione controllore-pilota;

      3. iii) sorveglianza indirizzata;

      4. iv) informazioni di volo;

      5. v) per quanto possibile, data l’architettura del sistema, sorveglianza delle trasmissioni a bordo;

      6. vi) per quanto possibile, data l’architettura del sistema, dati relativi al controllo operativo dell’aeromobile; e

      7. vii) per quanto possibile, data l’architettura del sistema, immagini;

    2. 2) informazioni che permettano di stabilire una correlazione tra i dati associati relativi alle comunicazioni dei dati e registrate separatamente dall’elicottero; e

    3. 3) informazioni relative all’orario e priorità dei messaggi relativi alle comunicazioni dei dati, tenendo conto dell’architettura del sistema.

  2. b) Il registratore deve utilizzare un metodo digitale per registrare e memorizzare i dati e le informazioni e un metodo per estrarre facilmente tali dati. Il sistema di registrazione deve permettere di associare i dati con quelli registrati al suolo.

  3. c) Il registratore deve essere in grado di conservare in memoria i dati registrati per almeno la stessa durata come indicato per i CVR nella norma SPO.IDE.H.140.

  4. d) Se il registratore non è dispiegabile, deve essere dotato di un dispositivo che ne faciliti la localizzazione subacquea. Entro e non oltre il 1o gennaio 2020 tale dispositivo deve avere una durata minima di trasmissione sottomarina di 90 giorni. Se il registratore è dispiegabile, deve avere un trasmettitore localizzatore di emergenza automatico.

  5. e) I requisiti applicabili alla logica di inizio e fine della registrazione sono gli stessi requisiti applicabili per il CVR contenuti nella norma SPO.IDE.H.140, lettere d) ed e).

SPO.IDE.H.155 Registratore combinato FDR e CVR

Il rispetto dei requisiti in materia di CVR e FDR può essere conseguito tramite l’utilizzo di un registratore combinato FDR e CVR.

SPO.IDE.H.160 Sedili, cinture e sistemi di ritenuta

  1. a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con:

    1. 1) un posto o postazione per ogni membro d’equipaggio o specialista a bordo;

    2. 2) una cintura di sicurezza per ogni sedile, e dispositivi di ritenuta per ciascuna postazione;

    3. 3) nel caso di elicotteri il cui certificato di navigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2012 e una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto per ogni posto a sedere; e

    4. 4) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell’occupante in caso di decelerazione rapida in ogni posto dell’equipaggio di condotta.

  2. b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve avere un unico punto di sgancio.

SPO.IDE.H.165 Kit di pronto soccorso

  1. a) Gli elicotteri devono essere dotati di un kit di pronto soccorso.

  2. b) Il kit di pronto soccorso deve essere:

    1. 1) facilmente accessibile per l’uso; e

    2. 2) mantenuto aggiornato.

SPO.IDE.H.175 Ossigeno – elicotteri non pressurizzati

  1. a) Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati ad altitudini di volo alle quali è richiesta l’erogazione di ossigeno conformemente alla lettera b) devono essere muniti di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell’ossigeno in grado di immagazzinare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.

  2. b) Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati sopra altitudini di volo alle quali l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri supera 10000 piedi devono trasportare una quantità sufficiente di ossigeno per:

    1. (1) tutti i membri dell’equipaggio per tutto il tempo eccedente 30 minuti se l’altitudine di pressione nel compartimento passeggeri si situa tra 10000 piedi e 13000 piedi; e

    2. (2) tutti i membri d’equipaggio e specialisti per tutto il tempo in cui l’altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà superiore a 13000 piedi.

  3. c) Nonostante la lettera b), possono essere effettuate escursioni di una durata determinata tra 13000 piedi e 16000 piedi senza ossigeno, secondo la norma SPO.OP.195, lettera b).

SPO.IDE.H.180 Estintori a mano

  1. a) Gli elicotteri, ad eccezione degli elicotteri ELA2, devono essere dotati di almeno un estintore a mano:

    1. 1) nella cabina di pilotaggio; e

    2. 2) in ciascun compartimento passeggeri separato dalla cabina di pilotaggio, eccetto nel caso in cui il compartimento sia facilmente accessibile all’equipaggio di condotta.

  2. b) Il tipo e il quantitativo di sostanze estinguenti per gli estintori richiesti devono essere adeguati ai tipi di incendi che potrebbero svilupparsi nel compartimento dove deve essere usato l’estintore e, nei compartimenti occupati da passeggeri, devono ridurre al minimo il pericolo di concentrazione di gas tossici.

SPO.IDE.H.185 Indicazione delle zone di penetrazione

Se vengono contrassegnate zone della fusoliera dell’elicottero adatte per l’ingresso delle squadre di salvataggio durante un’emergenza, tali zone devono essere contrassegnate come indicato alla figura 1.

Figura 1 Indicazione delle zone di penetrazione della fusoliera

SPO.IDE.H.190 Trasmettitore localizzatore di emergenza (ELT)

  1. a) Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili passeggeri superiore a sei devono essere dotati di:

    1. 1) un ELT automatico; e

    2. 2) un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] in un canotto di salvataggio o in un giubbotto salvagente se l’elicottero viene utilizzato a una distanza dalla costa corrispondente a più di 3 minuti di volo alla velocità normale di crociera.

  2. b) Gli elicotteri certificati per una configurazione massima di sedili uguale o inferiore a sei devono essere dotati di un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] o un localizzatore personale satellitare (PLB), trasportato da un membro dell’equipaggio o da un passeggero, oppure di un ELT automatico.

  3. c) Gli ELT di qualunque tipo e i PLB devono essere in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.

SPO.IDE.H.195 Voli sull’acqua – elicotteri a motore non complessi

  1. a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con un giubbotto salvagente o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla postazione della persona cui è destinato:

    1. 1) in volo su una distesa d’acqua oltre la distanza dalla costa di autorotazione quando in caso di avaria al motore critico, l’elicottero non è in grado di sostenere il volo orizzontale; oppure

    2. 2) in volo su una distesa d’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, quando in caso di avaria al motore critico, l’elicottero è in grado di sostenere il volo orizzontale; oppure

    3. 3) si decolla o si atterra in un aerodromo o sito operativo dove il sentiero di decollo o di avvicinamento è sull’acqua.

  2. b) Ciascun giubbotto salvagente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone.

  3. c) Il pilota in comando di un elicottero utilizzato in un volo sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 30 minuti di volo alla velocità normale di crociera o 50 NM, a seconda di quale dei due valori è minore, deve determinare i rischi per la sopravvivenza degli occupanti dell’elicottero in caso di ammaraggio, in base ai quali deve determinare il trasporto di:

    1. 1) equipaggiamento per inviare i segnali di soccorso;

    2. 2) canotti di salvataggio in numero sufficiente per trasportare tutte le persone a bordo, stivati in modo tale da facilitare il loro utilizzo immediato in caso di emergenza; e

    3. 3) equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.

  4. d) Il pilota in comando deve determinare i rischi di sopravvivenza degli occupanti dell’elicottero in caso di ammaraggio al momento di decidere se i giubbotti salvagente di cui alla lettera a) devono essere indossati da tutti gli occupanti.

SPO.IDE.H.197 Giubbotti di salvataggio – elicotteri a motore complessi

  1. a) Gli elicotteri devono essere equipaggiati con un giubbotto salvagente o un mezzo galleggiante equivalente individuale per ogni persona a bordo che deve essere indossato o posto in un luogo facilmente accessibile dal sedile o dalla postazione della persona cui è destinato, quando:

    1. 1) vengono impiegati in voli sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero è in grado di mantenere il volo livellato;

    2. 2) vengono impiegati in voli sull’acqua oltre la distanza di autorotazione dalla costa, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; oppure

    3. 3) deve decollare da un aerodromo o atterrare in un aerodromo dove la traiettoria di decollo o di avvicinamento è disposta in modo tale, sopra l’acqua, che in caso di problemi esista la probabilità di un ammaraggio forzato.

  2. b) Ciascun giubbotto salvagente deve essere dotato di un sistema di illuminazione elettrica per facilitare la localizzazione delle persone.

SPO.IDE.H.198 Giubbotti di salvataggio — elicotteri a motore complessi

Ciascuna persona a bordo deve indossare una tuta termica, se così è deciso dal pilota in comando sulla scorta di una valutazione dei rischi che tenga conto delle seguenti condizioni:

  1. a) voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, laddove in caso di avaria a un motore critico l'elicottero non sia in grado di mantenere il volo livellato; e

  2. b) le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.

SPO.IDE.H.199 Canotti di salvataggio, ELT di sopravvivenza ed equipaggiamento di sopravvivenza per voli prolungati sopra l’acqua – elicotteri a motore complessi

Gli elicotteri impiegati:

  1. a) in voli sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero è in grado di mantenere il volo livellato; oppure

  2. b) in voli sull’acqua a una distanza dalla costa corrispondente a più di 3 minuti di volo alla velocità normale di crociera, dove in caso di avaria al motore critico l’elicottero non è in grado di mantenere il volo livellato e se così deciso dal pilota in comando sulla base di una valutazione del rischio, devono essere equipaggiati con:

    1. 1) almeno un canotto di salvataggio con una capacità nominale non inferiore al numero massimo di persone a bordo, stivato in modo da facilitarne l’uso immediato in caso di emergenza;

    2. 2) almeno un ELT di sopravvivenza [ELT(S)] per ciascun canotto di salvataggio previsto; e

    3. 3) equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.

SPO.IDE.H.200 Equipaggiamento di sopravvivenza

Gli elicotteri impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio sarebbero particolarmente difficili, devono essere dotati dei seguenti equipaggiamenti:

  1. a) equipaggiamento di segnalazione che permette di inviare i segnali di soccorso;

  2. b) almeno un ELT di sopravvivenza (ELT(S)]; e

  3. c) l’equipaggiamento di sopravvivenza supplementare per l’itinerario da seguire, tenendo conto del numero di passeggeri a bordo.

SPO.IDE.H.202 Elicotteri certificati per l’impiego sull’acqua – equipaggiamenti vari

Gli elicotteri certificati per voli sull’acqua devono essere equipaggiati con:

  1. a) un’ancora galleggiante e altro equipaggiamento necessario per facilitare l’ormeggio, l’ancoraggio o la manovra dell’elicottero sull’acqua, appropriato alle sue dimensioni, al suo peso e alle sue caratteristiche di manovrabilità; e

  2. b) equipaggiamenti che permettano di emettere i segnali acustici prescritti nei regolamenti internazionali al fine di evitare le collisioni in mare, se applicabile.

SPO.IDE.H.203 Tutti gli elicotteri in volo sull’acqua – ammaraggio

Gli elicotteri a motore complessi impiegati in voli sull’acqua in un ambiente ostile a una distanza dalla costa corrispondente a più di 10 minuti di volo alla velocità normale di crociera e gli elicotteri a motore non complessi in volo sull’acqua in un ambiente ostile al di là di una distanza di 50 NM dalla costa devono essere:

  1. a) progettati per atterrare sull’acqua in conformità al codice di aeronavigabilità pertinente;

  2. b) certificati per l’ammaraggio in conformità al codice di aeronavigabilità pertinente; oppure

  3. c) equipaggiati con equipaggiamento di galleggiamento di emergenza.

SPO.IDE.H.205 Attrezzature di protezione individuale

Ogni persona a bordo deve indossare dispositivi di protezione individuale che siano adeguati per il tipo di operazione che deve essere intrapresa.

SPO.IDE.H.210 Cuffia

Nei casi in cui sia richiesto un sistema di comunicazione radio e/o un sistema di radionavigazione, gli elicotteri devono essere dotati di cuffie con microfono o equivalente e un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto, membro d’equipaggio e/o specialista alla propria postazione.

SPO.IDE.H.215 Apparecchiature radio

  1. a) Gli elicotteri impiegati in voli IFR o di notte, o quando richiesto dai requisiti applicabili dello spazio aereo, devono essere dotati delle apparecchiature radio che, in condizioni di propagazione radio normali, devono essere in grado di:

    1. 1) condurre comunicazioni a due vie per fini di controllo negli aerodromi;

    2. 2) ricevere informazioni meteorologiche;

    3. 3) condurre comunicazioni a due vie in ogni istante durante il volo con quelle stazioni aeronautiche e su quelle frequenze prescritte dall’autorità appropriata; e

    4. 4) permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.

  2. b) Se viene richiesta più di un’apparecchiatura radio, ciascuna deve essere indipendente dalle altre, in modo che un’avaria a un’apparecchiatura non causi un’avaria a un’altra.

  3. c) Qualora sia obbligatorio un sistema di comunicazione radio, in aggiunta al sistema interfonico per l’equipaggio di condotta previsto alla norma SPO.IDE.H.135, gli elicotteri devono essere dotati di un tasto di trasmissione sui comandi di volo per ciascun pilota richiesto e membro d’equipaggio alla propria postazione.

SPO.IDE.H.220 Apparati di navigazione

  1. a) Gli elicotteri devono essere dotati degli apparati di navigazione necessari per permettergli di procedere conformemente:

    1. 1) al piano di volo ATS, se applicabile; e

    2. 2) alle prescrizioni dello spazio aereo applicabili.

  2. b) Gli elicotteri devono essere dotati di apparati di navigazione sufficienti ad assicurare che, nel caso di un’avaria di un apparato in qualunque fase del volo, gli apparati rimanenti permettano una navigazione in sicurezza conformemente alla lettera a), o il completamento in sicurezza di adeguati interventi di emergenza.

  3. c) Gli elicotteri utilizzati in voli nei quali è previsto di atterrare in IMC devono essere dotati di apparati di navigazione in grado di fornire la guida fino a un punto dal quale può essere effettuato un atterraggio in VMC. I suddetti apparati devono essere in grado di fornire tale guida per ogni aerodromo dove si intende atterrare in IMC e per ogni aerodromo alternato.

  4. d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.

  5. e) Gli elicotteri devono essere dotati di equipaggiamento di sorveglianza in conformità ai requisiti dello spazio aereo applicabili.

SPO.IDE.H.225 Trasponder

Se richiesto dallo spazio aereo sorvolato, gli elicotteri devono essere equipaggiati con un trasponder SSR con tutte le capacità richieste.

SPO.IDE.H.230 Gestione delle basi di dati aeronautici

  1. a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

  2. b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

  3. c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo. In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.

SEZIONE 3 Alianti

SEZIONE 4 Palloni

CAPO E REQUISITI SPECIFICI

SEZIONE 1 Operazioni di carico esterno imbragato dell’elicottero (HESLO)

SPO.SPEC.HESLO.100 Procedure operative standard

Le procedure operative standard per HESLO devono specificare:

  1. a) l’equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell’equipaggiamento minimo (MEL), se pertinente;

  2. b) la composizione e i requisiti relativi all’esperienza dei membri dell’equipaggio e degli specialisti;

  3. c) la formazione teorica e pratica pertinente per i membri dell'equipaggio affinché possano svolgere i loro compiti e la formazione pertinente per gli specialisti affinché possano svolgere i loro compiti, nonché la qualifica e la nomina delle persone che sono preposte a questo tipo di formazione per i membri dell'equipaggio e gli specialisti;

  4. d) le responsabilità e gli obblighi dei membri dell'equipaggio e degli specialisti;

  5. e) i criteri di prestazione necessari per gli elicotteri, che devono essere soddisfatti per condurre operazioni HESLO;

  6. f) le procedure normali, anormali e di emergenza.

SPO.SPEC.HESLO.105 Attrezzature HESLO specifiche

Gli elicotteri devono essere equipaggiati con almeno:

  1. a) uno specchio di sicurezza del carico o mezzi alternativi per vedere il gancio/carico; e

  2. b) un contatore di carico, a meno che vi sia un altro metodo per determinare il peso del carico.

SPO.SPEC.HESLO.110 Trasporto di merci pericolose

L’operatore che trasporta merci pericolose verso o da siti senza equipaggio o località remote chiede all’autorità competente una esenzione dalle disposizioni delle Istruzioni tecniche se non intende conformarsi agli altri requisiti di queste istruzioni.

SEZIONE 2 Operazioni di carico esterno umano (HEC)

SPO.SPEC.HEC.100 Procedure operative standard

Le procedure operative standard per HEC devono specificare:

  1. a) l’equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell’equipaggiamento minimo (MEL), se pertinente;

  2. b) la composizione e i requisiti relativi all’esperienza dei membri dell’equipaggio e degli specialisti;

  3. c) la formazione teorica e pratica pertinente per i membri dell'equipaggio affinché possano svolgere i loro compiti e la formazione pertinente per gli specialisti affinché possano svolgere i loro compiti, nonché la qualifica e la nomina delle persone che sono preposte a questo tipo di formazione per i membri dell'equipaggio e gli specialisti;

  4. d) le responsabilità e gli obblighi dei membri dell'equipaggio e degli specialisti;

  5. e) i criteri di prestazione necessari per gli elicotteri, che devono essere soddisfatti per condurre operazioni HEC;

  6. f) le procedure normali, anormali e di emergenza.

SPO.SPEC.HEC.105 Attrezzature HEC specifiche

  1. a) L’elicottero deve essere equipaggiato con:

    1. 1) attrezzature per operazioni con verricello o gancio per merci;

    2. 2) uno specchio di sicurezza del carico o mezzi alternativi per vedere il gancio; e

    3. 3) un contatore di carico, a meno che vi sia un altro metodo per determinare il peso del carico.

  2. b) L'installazione di tutte le attrezzature con gancio di carico e verricello diverse dai PCDS semplici, nonché tutte le modifiche successive, devono avere un'approvazione di aeronavigabilità adeguata alle funzioni che si intende svolgere.

SEZIONE 3 Operazioni con paracadute (PAR)

SPO.SPEC.PAR.100 Procedure operative standard

Le procedure operative standard per PAR devono specificare:

  1. a) l’equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell’equipaggiamento minimo (MEL), se pertinente;

  2. b) la composizione e i requisiti relativi all’esperienza dei membri dell’equipaggio e degli specialisti;

  3. c) la formazione pertinente per membri d’equipaggio e specialisti per assolvere il loro compito e la qualifica e nomina delle persone che sono preposte a questo tipo di formazione per i membri dell’equipaggio e specialisti;

  4. d) le responsabilità e gli obblighi dei membri dell’equipaggio e specialisti;

  5. e) i criteri di prestazione necessari che devono essere soddisfatti per condurre operazioni con paracadute;

  6. f) procedure normali, speciali e di emergenza.

SPO.SPEC.PAR.105 Trasporto di membri dell’equipaggio e specialisti

Il requisito relativo alle responsabilità degli specialisti di cui alla norma SPO.GEN.106, lettera c) non si applica agli specialisti che effettuano lanci con il paracadute.

SPO.SPEC.PAR.110 Posti a sedere

Nonostante le norme SPO.IDE.A.160, lettera a) e SPO.IDE.H.160, lettera a), punto 1), il pavimento dell’aeromobile può essere utilizzato come posto a sedere, a condizione che siano disponibili per gli specialisti strumenti a cui tenersi o fissarsi.

SPO.SPEC.PAR.115 Ossigeno

Nonostante la norma SPO.OP.195, lettera a), l’obbligo di utilizzare l’ossigeno supplementare non si applica ai membri d’equipaggio che non siano il pilota in comando e agli specialisti che esercitano funzioni essenziali per l’attività specializzata, ogni volta che l’altitudine di cabina:

  1. a) supera 13000 piedi, per un periodo non superiore a 6 minuti,

  2. b) supera 15000 piedi, per un periodo non superiore a 3 minuti.

SPO.SPEC.PAR.125 Immissione di merci pericolose

In deroga alla norma SPO.GEN.155, i paracadutisti possono uscire dall'aeromobile per dimostrazioni con il paracadute sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all'aperto portando dispositivi fumogeni, purché tali dispositivi siano fabbricati a tale scopo.

SEZIONE 4 Voli acrobatici (ABF)

SPO.SPEC.ABF.100 Procedure operative standard

Le procedure operative standard per ABF devono specificare:

  1. a) l’equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell’equipaggiamento minimo (MEL), se pertinente;

  2. b) la composizione e i requisiti relativi all’esperienza dei membri dell’equipaggio e degli specialisti;

  3. c) la formazione pertinente per membri d’equipaggio e specialisti per assolvere il loro compito e la qualifica e nomina delle persone che sono preposte a questo tipo di formazione per i membri dell’equipaggio e specialisti;

  4. d) le responsabilità e gli obblighi dei membri dell’equipaggio e specialisti;

  5. e) i criteri di prestazione necessari che devono essere soddisfatti per effettuare voli acrobatici;

  6. f) procedure normali, speciali e di emergenza.

SPO.SPEC.ABF.105 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo

I seguenti documenti e informazioni elencati alla norma SPO.GEN.140, lettera a) non devono essere trasportati durante i voli acrobatici:

  1. a) i dettagli del piano di volo ATS presentato, se pertinente;

  2. b) carte aeronautiche attuali e adeguate per la rotta/area del volo proposto e tutte le rotte sulle quali il volo potrebbe essere dirottato;

  3. c) informazioni su procedure e segnali visivi per l’utilizzo da parte di aeromobili intercettanti e intercettati; e

  4. d) informazioni riguardanti i servizi di ricerca e salvataggio per la zona interessata dal volo.

SPO.SPEC.ABF.115 Attrezzature

I seguenti requisiti sulle apparecchiature non devono essere applicati ai voli acrobatici:

  1. a) kit di pronto soccorso come previsto alle norme SPO.IDE.A.165 e SPO.IDE.H.165;

  2. b) estintori a mano come previsto alle norme SPO.IDE.A.180 e SPO.IDE.H.180; e

  3. c) trasmettitori localizzatori di emergenza o localizzatori personali satellitari come previsto alle norme SPO.IDE.A.190 e SPO.IDE.H.190.

SEZIONE 5 Voli di collaudo (MCF, Maintenance Check Flights)

SPO.SPEC.MCF.100 Livelli dei voli di collaudo

Prima di effettuare un volo di collaudo, l'operatore deve determinare il livello applicabile nel volo di collaudo nel modo seguente:

  1. a) il «livello A» si applica ai voli di collaudo in cui si prevede l'uso di procedure anormali o di emergenza, come definito nel manuale di volo dell'aeromobile, o quando il volo è necessario per dimostrare il funzionamento di un sistema di backup o di altri dispositivi di sicurezza;

  2. b) il «livello B» si applica a tutti i voli di collaudo che non sono di «livello A».

SPO.SPEC.MCF.105 Programma di volo per un volo di collaudo di «livello A»

Prima di effettuare un volo di collaudo di livello A con aeromobili a motore complessi, l'operatore deve elaborare un programma di volo e la relativa documentazione.

SPO.SPEC.MCF.110 Manuale di volo per un volo di collaudo di «livello A»

L'operatore che effettua un volo di collaudo di «livello A» deve:

  1. a) descrivere le operazioni e le procedure associate nel manuale delle operazioni di cui alla norma ORO.MLR.100 dell'allegato III o in un manuale di volo di collaudo dedicato;

  2. b) aggiornare il manuale quando necessario;

  3. c) informare tutto il personale interessato del manuale e delle sue modifiche che sono pertinenti per le loro funzioni;

  4. d) fornire il manuale e i relativi aggiornamenti all'autorità competente.

SPO.SPEC.MCF.115 Requisiti dell'equipaggio di condotta per voli di collaudo di «livello A»

  1. a) L'operatore deve selezionare adeguatamente i membri dell'equipaggio di condotta tenendo conto della complessità dell'aeromobile e del livello del volo di collaudo. Nel selezionare i membri dell'equipaggio di condotta per un volo di collaudo di «livello A» con un aeromobile a motore complesso, l'operatore deve garantire che:

    1. 1) il pilota in comando abbia seguito un corso di addestramento conformemente alla norma SPO.SPEC.MCF.120; se l'addestramento è avvenuto in un simulatore, il pilota deve effettuare almeno un volo di collaudo di «livello A» come pilota non ai comandi o come osservatore prima di volare come pilota in comando su un volo di collaudo di «livello A»;

    2. 2) il pilota in comando abbia completato, su aeromobili appartenenti alla stessa categoria di aeromobili, un minimo di 1000 ore di volo, di cui almeno 400 come pilota in comando in un aeromobile a motore complesso e almeno 50 di volo su quel particolare tipo di aeromobile.

    In deroga al precedente punto 2, se l'operatore inizia a utilizzare un nuovo tipo di aeromobile e ha valutato le qualifiche del pilota in conformità a una procedura di valutazione stabilita, l'operatore può selezionare un pilota che abbia meno di 50 ore di esperienza su quel particolare tipo di aeromobile.

  2. b) I piloti in possesso di un'abilitazione alle prove in volo di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011 devono ottenere un credito pieno per il corso di addestramento di cui alla precedente lettera a), punto 1, a condizione che i piloti in possesso di una abilitazione alle prove in volo abbiano ricevuto la necessaria formazione iniziale e periodica sulla gestione delle risorse dell'equipaggio conformemente ai punti ORO.FC.115 e ORO.FC.215, dell'allegato III.

  3. c) Il pilota in comando non deve effettuare un volo di collaudo di «livello A» su un aeromobile a motore complesso a meno che non abbia effettuato un volo di collaudo di «livello A» nei 36 mesi precedenti.

  4. d) Un'esperienza recente di pilota in comando su un volo di collaudo di «livello A» è acquisita nuovamente dopo aver effettuato un volo di collaudo di «livello A» in qualità di osservatore o di pilota non ai comandi, o dopo aver svolto la funzione di pilota in comando in un volo di collaudo di «livello A» in un simulatore.

SPO.SPEC.MCF.120 Corso di addestramento dell'equipaggio di condotta per voli di collaudo di «livello A»

  1. a) Il corso di addestramento necessario per un volo di collaudo di «livello A» deve essere effettuato conformemente a un programma dettagliato.

  2. b) L'istruzione di volo del corso di addestramento deve essere effettuata in uno dei seguenti modi:

    1. 1) in un simulatore che, a fini di addestramento, rifletta adeguatamente la reazione dell'aeromobile e dei suoi sistemi ai controlli effettuati;

    2. 2) durante un volo in un aeromobile che dimostri le tecniche di volo di collaudo.

  3. c) Un corso di addestramento seguito per una categoria di aeromobili è considerato valido per tutti i tipi di aeromobile di tale categoria.

  4. d) Prendendo in considerazione l'aeromobile utilizzato per l'addestramento e l'aeromobile che sarà utilizzato durante il volo di collaudo, l'operatore deve specificare se è richiesto un addestramento sulle differenze tra gli aeromobili o un addestramento di familiarizzazione e deve descrivere i contenuti di tale addestramento.

SPO.SPEC.MCF.125 Composizione dell'equipaggio e persone a bordo

  1. a) L'operatore deve stabilire le procedure per individuare la necessità di ulteriori specialisti.

  2. b) Per un volo di collaudo di «livello A», l'operatore deve definire nel manuale la politica da adottare in merito alle altre persone a bordo.

  3. c) Per i voli di collaudo di «livello A» è necessaria la presenza di uno specialista o di un pilota aggiuntivo nel compartimento dell'equipaggio di condotta per assistere i membri dell'equipaggio di condotta, a meno che la configurazione dell'aeromobile non lo consenta o l'operatore possa motivare il fatto che i membri dell'equipaggio di condotta non abbiano bisogno di assistenza, considerando il carico di lavoro dell'equipaggio di condotta in base al programma di volo.

SPO.SPEC.MCF.130 Simulazione di procedure anormali o di emergenza in volo

In deroga alla norma SPO.OP.185 uno specialista può essere presente a bordo di un volo di collaudo di «livello A» se la sua presenza è necessaria per raggiungere lo scopo del volo ed è stata indicata nel programma di volo.

SPO.SPEC.MCF.135 Limiti dei tempi di volo e requisiti relativi ai tempi di riposo

Al momento di assegnare i membri dell'equipaggio ai voli di collaudo, gli operatori cui si applica il capo FTL dell'allegato III (Parte ORO) devono applicare le disposizioni di tale capo.

SPO.SPEC.MCF.140 Sistemi ed equipaggiamento

Qualora un volo di collaudo sia destinato a verificare il corretto funzionamento di un sistema o di un equipaggiamento, tale sistema o equipaggiamento deve essere considerato potenzialmente inaffidabile e devono essere stabilite adeguate misure di mitigazione prima del volo al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza del volo.

SPO.SPEC.MCF.145 Fonoregistratore in cabina di pilotaggio, registratore dei dati di volo e requisiti per le registrazioni delle comunicazioni dei dati per i titolari di COA

Per un volo di collaudo di un aeromobile normalmente utilizzato per operazioni CAT, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai fonoregistratori in cabina di pilotaggio (CVR), ai registratori dei dati di volo (FDR) e alle registrazioni delle comunicazioni dei dati (DLR) di cui all'allegato IV (Parte CAT).