Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il parere della Banca centrale europea1,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni2, in particolare l’articolo 56, paragrafo 4,
È necessario che ogni informazione trasmessa all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sia fornita su un supporto durevole che ne consenta la conservazione per gli usi futuri e per la riproduzione. Per favorire l’identificazione delle informazioni fornite dal repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre che i documenti inclusi nella domanda siano contraddistinti da un numero di riferimento unico.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’AESFEM ha presentato alla Commissione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)3.
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Formato della domanda
1. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate nel formato di cui all’allegato.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni attribuisce un numero di riferimento unico a ogni documento presentato e indica chiaramente a quale obbligo specifico di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione1 si riferisce il documento.
3. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non presenta le informazioni relative a uno specifico obbligo stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 150/2013, la domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni o, secondo il caso, la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni indica chiaramente i motivi dell’omessa presentazione.
4. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e la domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni sono presentate su un supporto durevole quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Art. 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso